Decreto decisorio 29 febbraio 2012
Decreto presidenziale 12 novembre 2018
Ordinanza collegiale 4 luglio 2019
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/04/2025, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06491/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6491 del 2002, proposto da Soc. Azienda Agricola Grole Castellini Luigi Renato Guido s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ester Ermondi e Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Colombo, Marinella Orlandi, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, 7;
per l’annullamento
delle comunicazioni in data 2 aprile 2002 della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, recante “regime comunitario quote latte settore lattiero-caseario comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali (QRI) periodo 2002 – 2003” nonché il D.M. 17.2.1998, D.M. 159/99 del 21 maggio 1999, il D.M. 19.4.2001 e tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, comprese tutte le comunicazioni di assegnazioni di QRI effettuate dall’AGEA e dalla Regione Lombardia ex L. n. 5/98, L. n. 118/99 e L. n. 79/00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura in data 2 aprile 2002, recante “regime comunitario quote latte settore lattiero-caseario comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali (QRI) periodo 2002 – 2003” , unitamente ai decreti ministeriali del 17 febbraio 1998, del 21 maggio 1999 e del 19 aprile 2001 ed alle comunicazioni di assegnazioni di QRI effettuate dall’AGEA e dalla Regione Lombardia i sensi delle leggi n. 5/98, n. 118/99 e n. 79/00.
Sostiene in sintesi la società ricorrente che l’assegnazione-compensazione delle quote latte è stata effettuata in mancanza di dati certi in ordine alla effettiva produzione nazionale, ovvero sulla base di dati produttivi che non possono essere considerati validi e che la stessa compensazione, basata sulla illegittima assegnazione di QRI, è stata eseguita anche in violazione dell’art. 2, par. 1, Reg. (CEE) n. 3950/92 secondo il quale, nel caso in cui uno Stato membro scelga di riassegnare a fine campagna le quote inutilizzate, la compensazione deve avvenire linearmente tra tutti i produttori che, producendo oltre la propria quota, hanno contribuito allo splafonamento nazionale, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore, e non favorendo in via prioritaria alcune categorie di produttori individuate dai singoli Stati membri come stabilito dalla normativa interna ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 118/99, richiamato dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000.
Lamenta altresì la società ricorrente che la procedura di attribuzione delle quote latte disattenderebbe la legge italiana in materia di trasparenza degli atti amministrativi, in quanto AGEA avrebbe comunicato esclusivamente ai primi acquirenti il prelievo supplementare imputato ai produttori. Inoltre non si farebbe riferimento, nemmeno per relationem , a dichiarazioni di produzione effettuate dall’acquirente, all’indicazione del QRI assegnato agli stessi ed alla data di superamento del QRI.
Da ultimo i tabulati AGEA riporterebbero una serie di errori che renderebbero viziato l’atto per eccesso di potere, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia.
Ne discenderebbe l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per violazione dei Regolamenti n. 3950/92/CEE, n. 536/93/CEE e n. 1256/99/CE, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90.
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto per la campagna 2002-2003, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 31.1.1997, n. 11, convertito dalla legge 28.3.1997, n. 11, recante “trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte” , le Amministrazioni preposte alle comunicazioni delle quote latte, sono unicamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lombardia contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, deve in via preliminare essere accolta l’eccezione sul difetto di legittimazione dell’AGEA, atteso che ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 31.1.1997, n. 11, convertito dalla legge 28.3.1997, n. 11, per il periodo 2002/2003 “le funzioni amministrative relative all’attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano” .
Nel merito il ricorso è suscettibile di accoglimento nei limiti che seguono, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia con riferimento alla contrarietà alla normatività eurounitaria delle norme interne.
È stato infatti statuito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 27 giugno 2019 in causa C-348/18 - a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3074/18 nel giudizio R.G. n. 6/15 - che gli Stati membri che scelgono di quantificare il prelievo dovuto dai produttori previa compensazione tra le maggiori quantità prodotte dai singoli produttori con le quote inutilizzate, devono eseguire detta operazione in via lineare tra tutti i produttori esclusivamente in base all’unico criterio stabilito dall’art. 2, par. 1, Reg. (CEE) n. 3950/92, ossia “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore” , e non per “categorie prioritarie” , come invece è avvenuto in ambito italiano ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 118/99 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79/00.
La normativa interna (ossia art. 1, comma 8, della legge n. 118/99 e l’art. 1, comma 5, cit.) sulla base della quale è stata effettuata la compensazione nazionale per il periodo qui in discussione, per “categorie prioritarie” , contrasta quindi con la norma comunitaria di cui all’art. 2, n. 1, Regolamento n. 3950/92, e, pertanto, deve essere disapplicata, anche d’ufficio (ossia in assenza di una specifica censura di parte), con conseguente annullamento degli atti impugnati.
A conferma della fondatezza delle censure esposte con il ricorso giova altresì richiamare la sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana/Commissione, in base alla quale è stato chiarito che (punto 135): “… in mancanza di dati attendibili circa il quantitativo di latte prodotto, né lo Stato membro, incaricato di riscuotere il prelievo supplementare, né la Commissione, incaricata di eseguire il bilancio, possono determinare oggettivamente detto quantitativo. Di conseguenza, non essendo in condizione di controllare se la quota nazionale consentita sia stata superata, essi non sono neppure in condizione di valutare se debba essere riscosso un prelievo supplementare e, se sì, di calcolarlo …” , come avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, previa disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle eurounitarie siccome direttamente applicabili, con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.
Per completezza, anche ai fini della riedizione del potere, occorre rilevare, in ordine alla determinazione “retroattiva” dei quantitativi di riferimento individuali in relazione alle annate lattiere, come risulti ormai pacifica nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, con richiamo anche alla posizione al riguardo espressa dalla Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, n. 520/2023 cit.; in senso conforme, nn. 1560/ 2022 e 3047/2022) oltre che, già da tempo, dalla Corte di giustizia UE (cfr. sent. 25 marzo 2004 in causa C-480) la natura non sanzionatoria dell’obbligo di pagamento del prelievo supplementare, che ne consente quindi anche un ricalcolo successivo alla scadenza del termine di pagamento dei prelievi, nonché l’inconfigurabilità in capo ai produttori di latte di un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di produrre senza rispettare le quote che ormai da anni l’Unione europea ha imposto a tutela del mercato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO