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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 169 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ROSSATO CAROLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
1 “il Tribunale di Vicenza, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, VOGLIA Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare sentenza di omologa della separazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
158 c.c., gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati: CONDIZIONI 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà, con obbligo del mutuo rispetto;
in particolare il signor lascerà CP_2
l'abitazione familiare entro tre mesi dall'udienza presidenziale;
2. La casa coniugale, in Malo (VI), in Largo Bolivia n.10/8 – oggi Via Cimabue, n. 11, viene assegnata - con arredi e corredi ivi esistenti
– alla moglie, che abiterà nell'immobile unitamente ad entrambi i figli, con l'effetto della successione ex lege della suddetta nel contratto di locazione in essere, in relazione al quale il quale il signor
si renderà comunque garante per le obbligazioni derivanti dal contratto nei confronti CP_2 del locatore;
3. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che condivideranno le scelte riguardanti la loro crescita e i loro interessi scolastici e sportivi, collaborando nella loro cura ed educazione, pur rimanendo essi collocati e mantenendo la residenza con la madre, anche nel caso di trasferimento dall'attuale casa familiare;
4. allo stato, stabilire il diritto del papà di stare con i figli almeno un pomeriggio alla settimana, da concordarsi con la mamma compatibilmente con gli impegni dei bimbi e con i turni lavorativi del marito ed un sabato o una domenica ogni 15 giorni, senza pernotto;
quanto alle vacanze estive, pasquali ed invernali, i genitori concorderanno durata e permanenza con l'uno e l'altro ogni anno entro il mese di maggio, mentre per le festività i genitori garantiranno il principio dell'alternanza; 5) tenuto conto della disparità di condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, delle esigenze dei figli minori e del costo della vita familiare sopra sommariamente indicato, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, porsi a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di CP_2
€.500,00 mensili in ragione di ciascuno (e così complessivamente €.1000,00), mediante bonifico bancario su conto corrente intestato in alla signora da versarsi entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, qualificandosi come tali quelle di cui alle indicazioni del Protocollo stilato per il Tribunale di
Vicenza; nulla richiede allo stato la signora a titolo di proprio mantenimento;
6) per CP_1 espresso accordo delle parti, l'Assegno Unico previsto dalla Legge (anche nelle eventuali diverse denominazioni) verrà integralmente percepito dalla SI.ra ed il marito presterà al CP_1 riguardo ogni necessario consenso;
7) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, dando sin d'ora autorizzazione anche per i figli minori;
8) i coniugi dispongono delle proprie autovetture che rimarranno nella proprietà ed in uso di ciascun intestatario, in particolare l'autovettura Peugeot tg.
2 FJ802GW rimarrà in uso della signora;
9) le spese legali e di giustizia per la presente CP_1 procedura sono interamente a carico del signor ”. CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MONTE DI MALO (VI) in data 30/09/2017 e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come da accordo tra i coniugi, vanno poste a carico del padre per la quota del 70%, qualificandosi come tali quelle di cui alle Controparte_2 indicazioni del Protocollo stilato per il Tribunale di Vicenza;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo (VI), in Largo
Bolivia n.10/8 – oggi Via Cimabue, n. 11, in favore di quale genitore Controparte_1 convivente con i figli minori;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, dando sin d'ora autorizzazione anche per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio
3 non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente poste a carico di Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in MONTE DI MALO (VI) in data 30/09/2017 con atto trascritto al n. 6,
[...] parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE DI MALO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) pone le spese processuali a carico di . Controparte_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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