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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento unitario n. 21-1/2025 r.g. Procedimento Unitario promosso da: codice fiscale con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 e per essa, quale mandataria,
[...]
(codice fiscale: ) con sede in Milano, via Valtellina Controparte_2 P.IVA_2
n. 15-17 - rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Orazio del foro di Milano
- ricorrente nei confronti di:
(codice fiscale: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/09/1957, residente a [...] – interno 3 – (ultima residenza nota)
- resistente contumace
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, la società - e per Controparte_1 essa la mandataria - ha presentato istanza di apertura della Controparte_2 procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di ex Parte_1
pagina 1 di 7 artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), in virtù della pretesa creditoria complessiva pari ad euro 458.732,56, oltre ad interessi al tasso convenzionale successivi al primo dicembre 2021, quale somma residua dovuta in forza di mutuo fondiario concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di ON
(successivamente incorporata da a favore del resistente (mutuo CP_3 espressamente garantito dal medesimo anche con ipoteca su alcuni immobili) e successivamente oggetto di cessione a favore dell'odierna istante.
La notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la resistente è rimasta contumace.
All'udienza del 19/03/25 il Giudice delegato ha dato atto che dalle risultanze degli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio non è gravato da protesti, non Parte_1 ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi dal lontano 2005, gli sono state notificate cartelle esattoriali per l'ammontare di euro 317.622,59 e risultano a suo carico debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di Inps per la somma di euro 4.715,93 in relazione alla gestione lavoratori autonomi.
Ciò premesso, va osservato preliminarmente che sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo parte resistente la residenza
(quantomeno l'ultima nota), corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCI).
Il credito di parte ricorrente risulta da atto notarile e sussiste quindi la relativa legittimazione ex art. 37 comma 2 CCI.
Analogamente provata deve ritenersi la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000,00 euro tenendo conto anche solo del credito della parte istante, cui si aggiungono comunque i debiti portati nelle cartelle esattoriali di cui ha dato conto l'istruttoria d'ufficio.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che il convenuto si trova in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, II comma CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art 2, I comma lett. b) CCI,
pagina 2 di 7 si manifesta in adempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati: dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della ricorrente per la somma complessiva di euro 458.736,56 (oltre interessi al tasso convenzionale di mora successivi alla data del primo dicembre 2021) e ciò al netto di quanto incassato dall'escussione delle garanzie ipotecarie e fideiussorie, dalla risalenza dell'obbligazione
(la revoca dei rapporti risale al 2008), dalle procedure di esecuzione forzata promosse negli anni 2008/2009, oltre che dalla notifica di cartelle esattoriali per oltre trecentomila euro.
Ricorrono, inoltre, i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che dall'istruttoria d'ufficio non sono emerse circostanze che dimostrino attività imprenditoriale esercitata direttamente dalla parte resistente e quindi elementi ostativi all'apertura della liquidazione controllata.
L'art. 270, comma 5, CCI consente, per quanto non espressamente regolato dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss.
CCI): tali norme procedimentali sono state tutte rispettate e, per quanto attiene alle peculiarità del giudizio per l'apertura della liquidazione controllata a istanza del creditore (art. 268 commi 2 e 3 CCI), il debitore non essendosi costituito, non ha chiesto di poter provare, mediante nomina e attestazione dell'OCC, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mentre, d'altro canto, come già anticipato, i debiti scaduti sono risultati superiori a 50.000 euro.
L'insolvenza è dunque comprovata e la domanda di apertura della liquidazione controllata, pertanto, può essere accolta. Quanto ai contenuti della sentenza, si fa riferimento all'art. 270 CCI.
pagina 3 di 7 La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI e vi provvederà il giudice delegato ex art. 268, comma 4, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere celermente i necessari accertamenti sulla condizione personale e reddituale del debitore e sulle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare (previa richiesta dei relativi giustificativi), da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con dettagliata relazione da depositarsi entro e non oltre trenta giorni dalla presente sentenza.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del
Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI e, non risultando nella fattispecie nominato alcun OCC, occorre scegliere un professionista che sia inserito nell'elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, oltre che Parte_2 all'Albo istituito presso il Ministero della Giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di pagina 4 di 7 (codice fiscale: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/09/1957, residente a [...] – interno 3 – (ultima residenza nota)
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatrice la dott.ssa dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, la documentazione fiscale in suo possesso e l'elenco dei creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al
Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e l a L i q u i d a t r i c e
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR
Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice pagina 5 di 7 fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
pagina 6 di 7 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, comma 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
autorizza la Liquidatrice, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è autorizzato:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
ordina laddove presenti beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza nei rispettivi registri a cura del Liquidatore;
dispone
a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese.
Si comunichi alle parti e alla Liquidatrice a cura della Cancelleria.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 17 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento unitario n. 21-1/2025 r.g. Procedimento Unitario promosso da: codice fiscale con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 e per essa, quale mandataria,
[...]
(codice fiscale: ) con sede in Milano, via Valtellina Controparte_2 P.IVA_2
n. 15-17 - rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Orazio del foro di Milano
- ricorrente nei confronti di:
(codice fiscale: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/09/1957, residente a [...] – interno 3 – (ultima residenza nota)
- resistente contumace
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, la società - e per Controparte_1 essa la mandataria - ha presentato istanza di apertura della Controparte_2 procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di ex Parte_1
pagina 1 di 7 artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), in virtù della pretesa creditoria complessiva pari ad euro 458.732,56, oltre ad interessi al tasso convenzionale successivi al primo dicembre 2021, quale somma residua dovuta in forza di mutuo fondiario concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di ON
(successivamente incorporata da a favore del resistente (mutuo CP_3 espressamente garantito dal medesimo anche con ipoteca su alcuni immobili) e successivamente oggetto di cessione a favore dell'odierna istante.
La notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la resistente è rimasta contumace.
All'udienza del 19/03/25 il Giudice delegato ha dato atto che dalle risultanze degli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio non è gravato da protesti, non Parte_1 ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi dal lontano 2005, gli sono state notificate cartelle esattoriali per l'ammontare di euro 317.622,59 e risultano a suo carico debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di Inps per la somma di euro 4.715,93 in relazione alla gestione lavoratori autonomi.
Ciò premesso, va osservato preliminarmente che sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo parte resistente la residenza
(quantomeno l'ultima nota), corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCI).
Il credito di parte ricorrente risulta da atto notarile e sussiste quindi la relativa legittimazione ex art. 37 comma 2 CCI.
Analogamente provata deve ritenersi la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000,00 euro tenendo conto anche solo del credito della parte istante, cui si aggiungono comunque i debiti portati nelle cartelle esattoriali di cui ha dato conto l'istruttoria d'ufficio.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che il convenuto si trova in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, II comma CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art 2, I comma lett. b) CCI,
pagina 2 di 7 si manifesta in adempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati: dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della ricorrente per la somma complessiva di euro 458.736,56 (oltre interessi al tasso convenzionale di mora successivi alla data del primo dicembre 2021) e ciò al netto di quanto incassato dall'escussione delle garanzie ipotecarie e fideiussorie, dalla risalenza dell'obbligazione
(la revoca dei rapporti risale al 2008), dalle procedure di esecuzione forzata promosse negli anni 2008/2009, oltre che dalla notifica di cartelle esattoriali per oltre trecentomila euro.
Ricorrono, inoltre, i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che dall'istruttoria d'ufficio non sono emerse circostanze che dimostrino attività imprenditoriale esercitata direttamente dalla parte resistente e quindi elementi ostativi all'apertura della liquidazione controllata.
L'art. 270, comma 5, CCI consente, per quanto non espressamente regolato dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss.
CCI): tali norme procedimentali sono state tutte rispettate e, per quanto attiene alle peculiarità del giudizio per l'apertura della liquidazione controllata a istanza del creditore (art. 268 commi 2 e 3 CCI), il debitore non essendosi costituito, non ha chiesto di poter provare, mediante nomina e attestazione dell'OCC, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mentre, d'altro canto, come già anticipato, i debiti scaduti sono risultati superiori a 50.000 euro.
L'insolvenza è dunque comprovata e la domanda di apertura della liquidazione controllata, pertanto, può essere accolta. Quanto ai contenuti della sentenza, si fa riferimento all'art. 270 CCI.
pagina 3 di 7 La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI e vi provvederà il giudice delegato ex art. 268, comma 4, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere celermente i necessari accertamenti sulla condizione personale e reddituale del debitore e sulle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare (previa richiesta dei relativi giustificativi), da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con dettagliata relazione da depositarsi entro e non oltre trenta giorni dalla presente sentenza.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del
Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI e, non risultando nella fattispecie nominato alcun OCC, occorre scegliere un professionista che sia inserito nell'elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, oltre che Parte_2 all'Albo istituito presso il Ministero della Giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di pagina 4 di 7 (codice fiscale: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/09/1957, residente a [...] – interno 3 – (ultima residenza nota)
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatrice la dott.ssa dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, la documentazione fiscale in suo possesso e l'elenco dei creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al
Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e l a L i q u i d a t r i c e
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR
Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice pagina 5 di 7 fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
pagina 6 di 7 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, comma 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
autorizza la Liquidatrice, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è autorizzato:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
ordina laddove presenti beni immobili o mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza nei rispettivi registri a cura del Liquidatore;
dispone
a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese.
Si comunichi alle parti e alla Liquidatrice a cura della Cancelleria.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 17 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
pagina 7 di 7