Versione
25 aprile 1973
25 aprile 1973
Art. 7.
L'EGAM predisporra', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di programma quinquennale di attivita' che, nel rispetto dei programmi di settore eventualmente predisposti dalle regioni che ne hanno competenza, risponda ai seguenti requisiti e contenga le indicazioni e previsioni seguenti:
ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione dall'estero di risorse interne;
consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni;
iniziative previste per la verticalizzazione del settore minerario controllato e per la sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa;
iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;
spesa destinata alla ricerca mineraria applicata.
L'EGAM predisporra', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di programma quinquennale di attivita' che, nel rispetto dei programmi di settore eventualmente predisposti dalle regioni che ne hanno competenza, risponda ai seguenti requisiti e contenga le indicazioni e previsioni seguenti:
ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione dall'estero di risorse interne;
consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni;
iniziative previste per la verticalizzazione del settore minerario controllato e per la sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa;
iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;
spesa destinata alla ricerca mineraria applicata.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-46/04, Sentenza della Corte, Aro Tubi Trafilerie SpA contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, 30/03/2006Provvedimento: Causa C-46/04 RO BI FI SP contro Ministero dell'Economia e delle Finanze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Direttiva 69/335 — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Regime nazionale che prevede la riscossione, all'atto di una fusione cosiddetta “inversa”, di un'imposta di registro proporzionale dell'1% sul valore dell'operazione — Qualificazione come imposta sui conferimenti — Aumento del capitale sociale — Aumento del patrimonio sociale — Aumento del valore delle quote sociali — Prestazione effettuata da un socio — Decisione di fusione adottata dai soci del socio» Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 26 …Leggi di più...
- art. 7 direttiva 69/335·
- aumento valore quote sociali·
- imposta sui conferimenti·
- aumento patrimonio sociale·
- imposte indirette sulla raccolta di capitali·
- fusione inversa·
- esenzione imposta·
- art. 4 direttiva 69/335·
- conferimento in società·
- direttiva 69/335/CEE