Articolo 7 della Legge 7 marzo 1973, n. 69
Articolo 6Articolo 8
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25 aprile 1973
Art. 7.
L'EGAM predisporra', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di programma quinquennale di attivita' che, nel rispetto dei programmi di settore eventualmente predisposti dalle regioni che ne hanno competenza, risponda ai seguenti requisiti e contenga le indicazioni e previsioni seguenti:
ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione dall'estero di risorse interne;
consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni;
iniziative previste per la verticalizzazione del settore minerario controllato e per la sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa;
iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;
spesa destinata alla ricerca mineraria applicata.
Entrata in vigore il 25 aprile 1973
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