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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6299 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL DI Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa DE CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3148 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
( ) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, ( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pontesilli
( ) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 12 ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Francesco Cigliano ( ) in virtù di procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 888/2022
pubblicata il 2.5.2022, a definizione del giudizio (opposizione a esecuzione immobiliare).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.5.2022 quale Parte_2
mandataria di l. , ha proposto appello avverso la Controparte_2
sentenza n. 888/2022, con cui il Tribunale di Velletri :
- ha dichiarato la sopravvenuta inesistenza del titolo, in capo a Capitalia
s.p.a. (creditore esecutante e interveniente) e ai successivi cessionari del credito, a procedere ad esecuzione nei confronti di (debitore Controparte_1
esecutato in forza dell'accollo del mutuo dell'importo di lire 117.000.000
concesso dall'allora Banco Santo Spirito s.p.a. alla società acquirente di cui alla compravendita per rogito notaio del Controparte_3 Per_1
14.7.2010 rep. n. 7483), confermando la sospensione dell'attività esecutiva in relazione alla sola procedura di espropriazione immobiliare n. 396/2005
RGE, riunita ad altra precedente (n. 485/2004 RGE);
- ha rigettato ogni altra domanda;
pag. 2 di 12 - ha compensato le spese di lite.
A sostegno dell'impugnazione ha articolato due motivi, concludendo nei seguenti termini:
«Voglia l'ecc. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE,
in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, preso atto della correttezza dell'operato dell'opposta, della corretta e provata dimostrazione delle circostanze di fatto e della conseguente legittimità e fondatezza della domanda, accertata l'evidente illegittimità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c. e del fatto che l'opposizione proposta non è qualificabile né quale opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) né quale opposizione ex art. 617 e 619 c.p.c., né quale opposizione ex art. 512 c.p.c. (evidentemente prematura), dichiararne l'inammissibilità e conseguentemente revocare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE
485/2004 Tribunale di Velletri,
IN VIA SUBORDINATA,
nel merito, laddove venisse considerata ammissibile l'opposizione, respingerla perché
infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, revocare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 485/04 Trib. Velletri, mandando al G.E. per i necessari opportuni provvedimenti in ordine alla prosecuzione.
Con vittoria di spese di causa.
Con riserva di richiedere prova contraria avverso le eventuali richieste istruttorie eventualmente tardivamente avanzate da parte appellata.»
pag. 3 di 12 2. Si è costituita la parte appellata, chiedendo, in via preliminare, di accertare la violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello una ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi di cui al paragrafo I), e,
per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dello stesso appello;
nel merito,
rigettare l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Disposti alcuni rinvii di ufficio e acquisito il fascicolo del primo grado ,
con decreto del 10.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note .
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
4. Si osserva, in via preliminare, che la questione dell'ammissibilità
dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile)
deve ritenersi superata per avere la Corte, con delibazione in senso reiettivo,
implicitamente resa, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (v. Cass. ord. 29.11.2021 n. 37272).
5. Nel merito, l'appello è fondato su due motivi.
Con il primo (rubricato «Inutilizzabilità di un documento decisivo ai fini della decisione») l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che pag. 4 di 12 «E' in atti, infatti (allegato a precedente opposizione svolta nel fascicolo della procedura esecutiva), attestazione della Banca di Roma, Area Bilancio e Fiscale, che ha rilasciato al prospetto relativo al mutuo a lui intestato per € 60.425,46, pari a lire 117.000.000 e CP_1
nel quale si attesta l'avvenuto pagamento di rate dal 30 giugno 1992 al 31 dicembre 2011 per complessivi € 113.848,03 (che parrebbe satisfattivo di interessi e capitale accollato del mutuo edilizio relativo alla abitazione acquistata dal , atto con valore confessorio in CP_1
ordine alla entità dei pagamenti effettuati dall'obbligato accollante, e quindi allo stato del credito della banca mutuante.»
In particolare, la società appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe analizzato un documento prodotto in una non meglio specificata precedente opposizione svolta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG 484/2004 Tribunale di Velletri e che, non sarebbe stato possibile per essa conoscere l'esistenza di tale documento sino alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Aggiunge che non sarebbe neppure possibile esaminare tale documento, in quanto non viene indicata la data di deposito né è meglio specificata quale sia “la precedente opposizione” cui il giudice si riferisce e che l'anzidetto documento non era addirittura conosciuto dalla stessa parte opponente che infatti non aveva provveduto a depositarlo in giudizio.
Peraltro, nell'impossibilità del suo esame, il documento potrebbe anche riferirsi a una quietanza ri guardante altri rapporti bancari .
Trattandosi, dunque, di documento illegittimamente acquisito, non sottoposto al controllo delle parti, ritenuto decisivo per la causa, vi sarebbe stata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, sicché la pag. 5 di 12 sentenza si presenterebbe come una sentenza “a sorpresa” o della “terza via”
e quindi nulla.
Si chiede, dunque, che, a fronte della mancata prova dell'estinzione totale del debito derivante d al contratto di mutuo azionato nella procedura esecutiva n. 485/2004, poi riunita alla n. 396/2005, il rigetto dell'opposizione.
6. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda, senza oltrepassarne i limiti, e di non decidere d'ufficio su questioni o fatti che le parti non hanno dedotto.
Nel caso di specie, il Tribunale, fondando la propria decisione sull'attestazione della Banca di Roma riguardante un prospetto relativo al mutuo intestato all'opponente non avrebbe valutato che invece il CP_1
titolo esecutivo azionato era un contratto di mutuo, originariamente intestato a con successivo accollo da parte degli acquirenti, i coniugi Controparte_3
debitori esecutati. Parte_3 Parte_4
7. La banca ripropone, infine, le deduzioni svolte per contrastare i motivi di opposizione e le eccezioni svolte in primo grado riguardanti:
1) il difetto di legittimazione attiva di Capitalia s.p.a., nuova denominazione di Controparte_4
2) la mancata conoscenza dell'esatta esposizione debitoria da parte degli opponenti, che risulta chiaramente invece da tutti i documenti prodotto;
3) l'inammissibilità dell'opposizione perché priva di conclusioni.
pag. 6 di 12 8. Il primo motivo di appello è fondato, rendendo superfluo l'esame del secondo.
È pacifico che il documento indicato nella sentenza , dal quale il giudice di primo grado ha desunto la prova dell'intervenuta estinzione della quota di mutuo che gli acquirenti e (poi deceduta) si sono Pt_3 Parte_4
accollati con l'atto di compravendita a rogito notaio del 9.7.1992 Per_1
rep. n. 28685, costituito da un prospetto della Banca di Roma, Area bilancio e fiscale, attestante l'avvenuto pagamento delle rate dal 30.6.1992 al
31.12.2011 per complessivi € 113.848,03, non è stato prodotto in giudizio dalle parti.
Più specificamente, da quanto emerge dagli atti e dalla lettura della sentenza,
si tratta di un documento, di cui non è indicata neppure la data , che l'opponente veva semplicemente menzionato nella memoria ex art. Parte_3
183, comma 6, n. 1) c.p.c. (pp. 6 e 7), ripresa nella comparsa conclusionale,
per sostenere che, una volta che gli era stato consegnato dalla banca, a seguito di informazioni chieste dopo la notifica dell'atto di precetto, era stata presentata una prima opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di
Velletri, rimasta senza esito , per ministero dell'avv. Sergio Gaito. Il
documento, infatti, non è compreso tra i cinque indicati in calce alla suddetta memoria e depositati unitamente ad essa.
Detta circostanza è confermata nel presente grado dal il quale, nel CP_1
costituirsi in giudizio, ha affermato di avere «rappresentato l'esistenza di tale documento già a pag. 7 della memoria ex art. 183, secondo comma, n. 1
c.p.c. depositata telematicamente nel giudizio di opposizione n. 1037/2010 in pag. 7 di 12 data 7.5.2022»; ciò che, secondo la sua prospettazione, onerava
[...]
di dolersi espressamente della mancanza conoscenza nelle Parte_1
successive memorie (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 5 ).
Si aggiunga che, dall'esame del fascicolo di ufficio di primo grado, trasmesso dalla cancelleria a seguito della richiesta di cui all'art. 347, ultimo comma c.p.c.,
non si rinvengono documenti diversi da quelli ritualmente prodotti dalle parti , né
risulta materialmente acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
Orbene, reputa la Corte che la motivazione della sentenza gravata sia errata,
nella parte in cui fa riferimento a un documento, nemmeno individuato in modo preciso, che non è stato prodotto ritualmente nel giudizio n. 1037/2010
R.G., ma sarebbe stato prodotto a sostegno di una precedente opposizione presente nel fascicolo dell'esecuzione, non acquisito, sicché le parti non hanno potuto esaminarlo e contraddire al riguardo;
ciò perché non consente di percepire il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento .
Inconferenti appaiono le disposizioni richiamate dall'appellato per sostenere che gravava sull'odierna appellante/opposta in primo grado l'onere di contestare l'irrituale produzione (artt. 74 e 87 disp att. c.p.c., in relazione all'art. 157, comma 2, c.p.c.), giacché tali diposizioni si riferiscono all'ipotesi in cui gli atti e i documenti sono prodotti dalle parti, inizialmente o nel corso del giudizio, mentre nella specie vengono in evidenza documenti che sono stati prodotti in un diverso procedimento, nemmeno chiaramente indicato.
pag. 8 di 12 9. Esclusa la ricorrenza di uno dei casi tassativi per i quali l'art. 354 c.p.c.
prevede la rimessione della causa al primo giudice, v anno esaminati i motivi dell'opposizione all'esecuzione proposta dal previo rigetto CP_1
dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da
[...]
, essendo possibile comunque trarre le conclusioni dal Parte_1
tenore complessivo dell'atto di opposizione.
9.1. Quanto al motivo concernente il difetto di legittimazione attiva di
Capitalia s.p.a. è sufficiente rilevare che l. ha Controparte_5
ricostruito puntualmente i passaggi (cambi di denominazione, fusioni per incorporazione e cessioni di credito) che dimostrano la titolarità del credito inizialmente vantato da Banco e la legittimazione ad Controparte_6
agire esecutivamente nei confronti del Cecchetti di Capitalia s.p.a., il cui credito è stato ceduto, da ultimo, all'odierna appellante, producendo i necessari documenti (v. atto di precetto e comparsa di costituzione e risposta). Deduzioni e documenti che il non ha contestato, CP_1
nemmeno genericamente, nel prosieguo del giudizio di primo grado,
incentrando la propria attenzione sull'altro motivo.
9.2. Con riguardo al motivo di opposizione con cui si contesta la mancata conoscenza dell'esatta esposizione debitoria, si reputa che
[...]
abbia dimostrato, a mezzo della documentazione prodotta Controparte_7
nel giudizio di primo grado (con precisa indicazione della somma da restituire, le modalità di pagamento delle singole rate e del tasso di interesse applicato), che il mutuo che si sono accollati il e la CP_1 Parte_4
costituente quota parte del mutuo di L. 548.000.000 concesso alla venditrice pag. 9 di 12 relativo all'immobile da essi acquistato (appartamento B, Controparte_3
piano terra, sito in Ardea, via Foglia s.n.c. ) non è stato dai medesimi interamente pagato, residuando un debito , alla data del 25.2.2005, di €
2.491,39, oltre interessi, accessori e spese. Documenti che consentono di superare le generiche deduzioni dell'originario opponente circa l'effettivo accollo dell'intero mutuo originariamente concesso alla società venditrice e l'integrale estinzione del proprio debito.
10. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata,
deve essere rigettata l'opposizione proposta da nella Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare intrapresa da Capitalia s.p.a. avente n.
396/2005 R.G.E., riunita a quella n. 485/2004 R.G.E. del Parte_5
[...]
Nulla va disposto in ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, che andrà riassunto da creditore, ai sensi dell'art. 627 c.p.c.
La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. Cass. ord.
19.12.2024 n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022 n. 22306; Cass.
7.6.2021 n.
27056).
In applicazione di tali principi, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico del secondo il principio della soccombenza, e si CP_1
pag. 10 di 12 liquidano utilizzando, per entrambi i gradi, i parametri di cui al d.m. n.
55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord.
4.4.2024 n. 8884, nella quale si dà atto dell'intervenuto aggiornamento di cui al citato d.m. n. 147/2022; Cass. ord.
13.7.2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00, come segue:
- per il giudizio di primo grado, complessivi € 14.103,00 per compensi ,
valori medi per le quattro fasi (€ 2.552,00 per fase di studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€ 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.253,00 per fase decisionale);
- per il giudizio di appello, € 804,00 per esborsi e complessivi € 12.154,00
per compensi, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 888/2022 pubblicata il 2.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
nella procedura di espropriazione immobiliare promossa da CP_1
Capitalia s.p.a. n. 396/2005 R.G.E., riunita a quella n. 485/2004 R.G.E. del
Tribunale di Velletri;
pag. 11 di 12 2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
quale mandataria di che liquida, per Parte_2 Parte_1
il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in € 804,00 per spese vive ed € 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge .
Così deciso in Roma in data 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE CA - - EL DI -
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