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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6268 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5266/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 5.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5266/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza l'ordinanza rep. del 22.11.2021 ex art. 702 - ter
c.p.c., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9721/2020, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Monica Mazziotti (C.F. ) e Giuliana Gaudioso (C.F. C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce all'appello C.F._3
APPELLANTE
E
1 (P. Iva: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Spicciariello (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “… chiedono che la causa introitata in decisione, con accoglimento della domanda e condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”; per l'appellato: “…rigettare integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
condannare l'appellante alle spese del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, con ricorso ex artt. 50 e 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 17.12.2020, riassumeva il giudizio sommario di Parte_1
cognizione per la liquidazione dei compensi a lui spettanti in relazione al patrocinio prestato in favore del nel procedimento davanti al TAR Controparte_1
Campania rubricato al n. 5761/2003, esponendo che: “I. Il , Controparte_1
giusta determina di conferimento incarico n. 124 del 12.06.2003 (doc. 1 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli) e mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, conferiva all'avv.
[...]
l'incarico professionale di rappresentanza, difesa ed assistenza nel Parte_1
giudizio proposto dalla innanzi al TAR Campania Napoli Controparte_2
recante n. R.G. 5761/2003 (doc. 2 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
2 II. Il suddetto incarico era formalizzato con mandato a margine della memoria di costituzione rilasciato dal Sindaco di Roccamonfina p.t. presso lo studio del citato professionista in Napoli alla via Melisurgo n. 4.
III. In esecuzione dell'incarico conferito, l'Avv. esaminata e Parte_1
studiata la vicenda, provvedeva a costituirsi in giudizio, nell'interesse dell'
Amministrazione Comunale, in data 11.06.2003, depositando un'articolata memoria difensiva, con cui si replicava alla domanda cautelare nonché, nel merito, al ricorso della in uno alla cit. memoria, il cit. professionista Controparte_2
depositava altresì la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta dai ricorrenti (doc. 3 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
IV. All'esito della cit. camera di consiglio, a cui l'Avv. partecipava Parte_1
nell'interesse del , il TAR respingeva la domanda cautelare Controparte_1
con ordinanza del 2929/2003 dell' 11.06.2003 (doc. 4 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
V. Con nota del 12.06.2003, trasmessa a mezzo racc. a/r in data 13.06.2003 (doc. 5 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), l'Avv. comunicava tale favorevole decisione all'Amministrazione comunale e Parte_1
chiedeva il pagamento di un acconto sulle competenze per l'attività professionale espletata nell'interesse del : l'Amministrazione resistente Controparte_1
ha provveduto solo diversi anni dopo a corrispondere un importo in acconto pari ad
€. 6.000,00 e, precisamente nel dicembre 2007, in uno ad altri pagamenti per competenze maturate per diversi giudizi, giusta fattura n. 213/2007 (doc. 6 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
VI. In data 21.01.2013, essendo trascorsi oltre cinque anni dal deposito del giudizio
e non avendo depositato la ricorrente , nelle more, alcuna istanza di CP_2
fissazione di udienza ex art. 1 All.3 D.Lgs.n.104/2010, il TAR con decreto CP_2
decisorio n. 2315/2013 (doc. 7 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), dichiarava perento il ricorso recante n. R.G. 5761/2003, ai
3 sensi dell'art. 82 c.p.a.
1.Tale favorevole decisione era comunicata per vie brevi all'Amministrazione comunale resistente.
VII. A riprova delle prestazioni rese, si esibiscono in uno al presente ricorso, gli atti giudiziari prodotti, la videata tratta dal sito www.giustizia - amministrativa.it, che confermano lo svolgimento della cennata attività professionale.
VIII. Con nota del 03.11.2016, trasmessa a mezzo racc. a/r in data 07.11.2016 (doc.
8 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), l'Avv. trasmetteva al il decreto decisorio di Parte_1 Controparte_1
perenzione del ricorso ed chiedeva alla stessa il pagamento a saldo dei compensi professionali maturati per l'attività professionale espletata nel suddetto giudizio.
IX. Con nota prot.n. 10442/2016, il Comune di chiedeva al ricorrente CP_1
di valutare la possibilità di raggiungere un accordo teso alla riduzione dei compensi, in considerazione delle difficoltà economiche del Comune (doc. 9 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
X. In riscontro, con nota del 09.01.2017, trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 10 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), l'Avv. si dichiarava disponibile ad una riduzione del 15% con pagamento del Parte_1
60% nel 2017 e 40% nel 2018: il Comune non ha mai riscontrato la nota, né ha provveduto al pagamento di quanto richiesto.
XI. Per l'effetto, con nota del 25.09.2018 trasmessa a mezzo racc. a/r in data
28.09.2018 (doc. 11 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib.
Napoli), il ricorrente sollecitava l'Amministrazione a disporre il pagamento di quanto dovuto.
XII. Con nota prot.n. 9821/2018 del 31.10.2018, il Comune di CP_1
chiedeva (incomprensibili) chiarimenti in ordine alle attività espletate dal ricorrente
e copia del decreto di perenzione e della delibera di conferimento incarico (a ben
4 vedere, già in suo possesso) (doc. 12 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
XIII. Con nota prot.n. del 31.10.2018, trasmessa a mezzo racc. a/r del 09.11.2018
(doc. 13 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), e successiva nota del 01.07.2019, trasmessa a mezzo racc. a/r del 10.07.2019 (doc. 14 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), il ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e sollecitava il pagamento di quanto dovuto.
XIV. Il non ha mai esitato le suddette richieste economiche Controparte_1
e non ha provveduto al pagamento delle competenze spettanti al cit. professionista: di qui, l'azione giudiziaria proposta innanzi al Tribunale civile di Napoli ed in questa sede riassunta.
XV. Più specificamente, appare opportuno segnalare che nella determinazione degli onorari di causa richiesti, il citato professionista correttamente teneva conto dell'oggetto della controversia e della natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, applicando le tariffe professionali vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività professionale (D.M. 140/2012 - Tariffe Forensi anno 2012) e secondo il valore indeterminabile della controversia, come segue:
Fase di studio €. 3.721,00
Fase introduttiva del giudizio €. 2.580,00
Fase istruttoria e/o di trattazione €. 3.703,00
Fase cautelare €. 1.518,00
€. 11.522,00
+ spese generali 15% €. 1.728,30
€. 13.250,30
- acc. quota parte fatt. 213/07 €. 6.000,00
€. 7.250,30
+ cpa 4% €. 290,01
€. 7.540,31
+ IVA 22% €. 1.658,87
€. 9.199,18
[…]
A.
1. Nel caso di specie, l'esaurimento dell'incarico professionale dell'Avv. si è verificato solo in data 21.01.2013, a seguito del deposito del decreto Parte_1
decisorio n. 2315/2013 con cui il TAR ha dichiarato perento il suddetto CP_2
5 giudizio, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense fissati dal D.M. n. 140/2012.
B. Relativamente al valore della controversia, in ragione del quale deve altresì determinarsi la parcella del cit. professionista, si precisa che con la suddetta azione giudiziaria la si proponeva di ottenere l'annullamento dei provvedimenti CP_2
con cui l'Amministrazione aveva affidato la gestione del servizio di illuminazione del
alla Controparte_1 Controparte_3
Ebbene, ai fini della determinazione degli onorari dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta per l'annullamento di un atto amministrativo, qualora la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (nei termini: Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-10-2014, n. 21680 Cass. n. 12178 del 2003).
XVII. Per completezza, si precisa che la suddetta notula è così formulata per fasi, in considerazione dell'attività effettivamente espletata dal ricorrente in favore dell'Amministrazione:
- Fase di studio della controversia: il cit. professionista provvedeva ad esaminare e studiare gli atti di causa ed ha fornito un parere orale sulla causa al cliente, nella fase precedente la costituzione in giudizio;
- Fase introduttiva del procedimento: il ricorrente provvedeva a redigere e depositare in giudizio addì 11.06.2003 un'articolata memoria di costituzione e difesa nell'interesse dell'Amministrazione resistente;
- Fase istruttoria / trattazione: l'Avv. ricercava e depositava in giudizio Parte_1
la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta della società ricorrente: sul punto, ricordiamo a noi stessi che nel processo amministrativo, l'istruttoria è sostanzialmente documentale e si espleta proprio nella ricerca della documentazione probatoria necessaria alla tesi dedotta in giudizio;
6 - Fase cautelare: il cit. professionista articolava, nella suddetta memoria difensiva, repliche difensive anche con riferimento all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente inoltre, partecipava nell'interesse CP_2
dell'Amministrazione, alla camera di consiglio del 11.06.2003 fissata per la discussione della domanda cautelare: sul punto, si precisa che il D.M. 140/2012 prevede espressamente all'art. 72 la possibilità di riconoscere al difensore un compenso professionale per la “fase cautelare” determinabile per analogia ai parametri previsti per le altre fasi.
XVIII. Sulle suddette somme, devono essere riconosciuti, a favore del professionista ed a carico del , gli interessi legali, come per legge a far Controparte_1
data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì
03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo.
[…]”.
Tanto rappresentato, l'avvocato ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiarare ammissibile il presente ricorso e riconoscere la propria competenza;
b) sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accertare
e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 [...]
, il pagamento dell'importo complessivo di €. 13.250,30 oltre IVA e CP_1
c.p.a. come per legge, e/o della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà accertare, a titolo di competenze per l'attività professionale prestata in favore del nel giudizio innanzi al TAR Campania Napoli n. Controparte_1
R.G. 5761/2003;
c) per l'effetto, condannare il , al pagamento, a favore Controparte_1
dell'Avv. dell'importo a saldo pari ad €. 9.199,18 (somma Parte_1
comprensiva di onorari, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) - pari all'importo dei quanto complessivamente dovuto sottratto l'acconto già ricevuto giusta fatt. 213/2007 - e/o della diversa maggiore somma che il Tribunale riterrà di determinare, in ragione di quanto rappresentato in narrativa, oltre interessi e
7 rivalutazione monetaria, come per legge a far data della prima richiesta economica
a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo;
d) con il medesimo provvedimento, condannare la suddetta Amministrazione
Comunale al pagamento delle spese di giudizio, ivi inclusi gli oneri di iscrizione a ruolo e di registrazione della decisione”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda.
Alla prima udienza del 21.04.2021, la causa veniva rinviata per la decisione all'11.10.2021 e all'esito di tale udienza, il Tribunale si riservava.
A scioglimento della assunta riserva, con ordinanza pubblicata il 19.11.2021, il
Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 2.768,00 per compensi (scaglione valore Controparte_1
indeterminabile, complessità bassa, compenso minimo, con esclusione della fase istruttoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il 19.11.2021, con citazione notificata in data 20.12.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 22.12.2021 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“a) sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 [...]
, il pagamento dell'importo complessivo di €. 13.250,30 oltre IVA e Controparte_1
c.p.a. come per legge, e/o della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà accertare, a titolo di competenze per l'attività professionale prestata in favore del nel giudizio innanzi al TAR Campania Napoli n. Controparte_1
R.G. 5761/2003; b) per l'effetto, condannare il , al Controparte_1
8 pagamento, a favore dell' Avv. dell'importo a saldo pari ad €. Parte_1
9.199,18 (somma comprensiva di onorari, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) - pari all'importo dei quanto complessivamente dovuto sottratto l'acconto già ricevuto giusta fatt. 213/2007 - e / o della diversa maggiore somma che il Tribunale riterrà di determinare, in ragione di quanto rappresentato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge a far data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo;
c) con il medesimo provvedimento, condannare la suddetta Amministrazione comunale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ivi incluso gli oneri di iscrizione a ruolo e di registrazione della decisione”.
Si costituiva il che resisteva al gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza del 15.04.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.09.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
5.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“… La controversia concerne, dunque, la somma reclamata dall'odierno ricorrente per il patrocinio svolto a favore del nel citato giudizio Controparte_1
tenutosi innanzi al TAR Trattandosi di compensi per attività professionale CP_2
espletata in sede di giurisdizione amministrativa, è stata correttamente proposta ordinaria domanda di pagamento col rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c.,
(con conseguente competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica)
e non già ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, previsto, come noto, per la liquidazione dei compensi svolti per attività giudiziale in sede civile.
9 Le tariffe di riferimento sono quelle di cui al D.M. 140/2012 vigenti al momento della conclusione dell'incarico (cfr. Corte di Cassazione n. 18680/2017), ossia all'adozione in data 21.012013 del decreto di perenzione del giudizio.
Quanto allo scaglione di riferimento, essendo stato richiesto l'annullamento di un atto amministrativo e la conseguente eliminazione, la causa deve considerarsi valore indeterminabile, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr.
Cass. civile, sez. II, 14.10.2014, n. 21680).
Come a ragione dedotto dall'ente convenuto non può essere computata la fase di trattazione/istruttoria (del tutto irrilevante è l'asserita ricerca di documenti a sostegno della comparsa di costituzione) e quella decisionale atteso che il giudizio si
è concluso con decreto di perenzione a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Ed ancora, rispetto al conteggio effettuato dal ricorrente, i compensi previsti dal citato Decreto Ministeriale sono ben inferiori, quantomeno nel valor medio, a quelli indicati nel ricorso e sopra riportati. Essi devono essere liquidati come segue:
- Fase di studio (valore medio) € 1.440,00;
- Fase introduttiva (valore medio) € 720,00 ;
- Fase cautelare (non prevista dal DM 140/2012 e liquidata in base al valore della fase istruttoria/trattazione tra il medio e il massimo) € 1.800,00.
All'importo così raggiunto di € 3.960,00, si aggiungono le spese forfettarie nella misura all'epoca stabilita del 12,5 % (€ 495,00), Iva (€ 1.019,30) e Cpa (€ 178,20) .
Il totale dovuto dalla parte resistente è quindi di € 5.652,50, somma inferiore a quella di € 6.000,00,già corrisposta a titolo di acconto (fattura n. 213/2007).
Per le considerazioni appena svolte, la domanda deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in base al vigente DM 55/2014. Trattandosi di rigetto della domanda per pagamento di somme, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello
10 corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, che comporterebbe, in tali casi, un compenso matematicamente pari a zero (cfr. Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).
Premesso tale principio, si ritiene di aderire all'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui a seguito del rigetto della domanda di pagamento di somme di danaro, il valore della causa - da stabilire, appunto, in base al disputatum - deve considerarsi indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga, come nel caso in esame, l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, come nel caso in esame. Ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi che l'utilizzo di tali terminologie costituiscano mere clausole di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. da ult.
Cass. civile, sez. I, 26.4.2021, n. 10984). Appare di giustizia nella controversia in esame, alla luce della questione trattata, applicare, nell'ambito dello scaglione
“valore indeterminabile - complessità bassa”, il compenso minimo previsto per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 11 del D.M.
140/2012 per non aver l'ordinanza impugnata riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio;
deduce che ai sensi dell'art. 11 del D.M. del Ministero della giustizia n. 140/2012 nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative,
l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni
11 comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private …”; di aver in esecuzione dell'incarico conferito svolto le seguenti attività professionali: esaminava e studiava gli atti di causa, a seguito della consultazione con l'Amministrazione resistente e forniva un parere orale sulla causa al cliente, nella fase precedente la costituzione in giudizio (attività questa che rientra nella cd. “Fase di studio” della controversia); redigeva e depositava in giudizio addì 11.06.2003 un'articolata memoria di costituzione e difesa nell'interesse dell'Amministrazione resistente (attività questa che rientra nella cd. “Fase introduttiva” del procedimento); articolava, nella suddetta memoria difensiva, repliche difensive anche con riferimento all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente inoltre, partecipava nell'interesse CP_2
dell'Amministrazione, alla camera di consiglio del 11.06.2003 fissata per la discussione della domanda cautelare (attività questa che rientra nella cd. “Fase cautelare” del procedimento); ricercava e depositava in giudizio in data 11.06.2003 la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente società (attività questa che rientra nella cd. “Fase istruttoria”); che CP_2
con espresso riferimento alla fase istruttoria, esso appellante ha provveduto a ricercare e depositare, nel giudizio TAR, in data 11.06.2003 la documentazione probatoria utile alla difesa del e tale attività di ricerca e Controparte_1
deposito documentale rientra pienamente nella cd. fase istruttoria del giudizio
12 amministrativo;
che, per giurisprudenza consolidata, l'istruzione probatoria nel processo amministrativo di legittimità è governata dal c.d. “principio dispositivo attenuato” dal metodo acquisitivo, e la prova ha natura sostanzialmente documentale;
la ricerca e deposito dei suddetti documenti nel giudizio al TAR, comporta l'avvenuto espletamento dell'attività professionale propria della fase istruttoria del giudizio laddove, ai sensi del citato DM 140/2012, la fase istruttoria consta dell'esecuzione, da parte del professionista, delle seguenti attività: “gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio”; di aver pertanto diritto a vedersi corrisposti gli onorari come quantificati nella parcella professionale redatta ai sensi del vigente D.M.140/2012 (Parametri
Forensi anno 2012), onorari che, con riferimento alla fase istruttoria, sono stati quantificati in €. 3.703,00 (oltre IVA e CPA) e che devono sommarsi agli onorari per le ulteriori fasi di studio e introduttiva, come da parcella esibita in atti e di seguito riassunta:
Fase di studio €. 3.721,00
Fase introduttiva del giudizio €. 2.580,00
Fase istruttoria e/o di trattazione €. 3.703,00
Fase cautelare €. 1.518,00
€. 11.522,00
+ spese generali 15% €. 1.728,30
€. 13.250,30 acc. quota parte fatt. 213/07 €. 6.000,00
€. 7.250,30
+ cpa 4% €. 290,01
€. 7.540,31
+ IVA 22% €. 1.658,87
€. 9.199,18.
Il motivo è infondato.
13 È ben vero che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte – espressa con riferimento al dettato normativo di cui al DM 55/2014 ma applicabile anche all'ipotesi di liquidazione del compenso secondo i criteri di cui al DM 140/2012, che parimenti prevede la determinazione del compenso in virtù delle c.d. fasi – dall'articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni, sicché il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (cfr. fra le ultime, Cass. 25711/2025; Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023).
Tuttavia, nella specie, alcuna udienza di trattazione è stata svolta, posto che dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il giudizio è stato dichiarato perento, ai sensi dell'art. 82 c.p.a. dal giudice amministrativo senza svolgimento di alcuna udienza.
Esclusa, dunque, attività riconducibile alla trattazione della causa, non è tantomeno riscontrabile attività che rientri nella fase istruttoria. L'appellante avvocato al riguardo ha indicato esclusivamente quale attività istruttoria svolta la produzione di documenti unitamente alla memoria di costituzione ma ciò non è sufficiente. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione (cfr. Cass. n. 10206 del 16/04/2021).
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 4 del D.M.
140/2012 siccome l'ordinanza impugnata nella determinazione degli onorari fa
14 applicazione dei criteri medi previsti dal D.M. Ministero della Giustizia n. 140/2012 relativi alle cause di valore indeterminabile, in luogo dei coefficienti maggiori, senza tener conto del valore e della complessità rilevante della controversia patrocinata;
secondo l'art. 4 del D.M. n. 140/2012 rubricato “Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria” stabilisce che nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente;
che il successivo articolo 5 del D.M. n. 140/2012 altresì prevede che ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale e che nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato”; che era stato ad esso appellante conferito l'incarico professionale di rappresentanza, difesa ed assistenza nel giudizio proposto dalla innanzi al TAR Campania Napoli per l'annullamento Controparte_2
della deliberazione del Consiglio Comunale di n. 7/2003, adottata CP_1
nella seduta del 18.03.2002 a mezzo della quale è stato statuito di affidare direttamente, senza previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica alla
15 , la gestione dell'impianto comunale di pubblica CP_3 Controparte_4
illuminazione; che con la suddetta azione la si proponeva di ottenere CP_2
l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Amministrazione aveva affidato, a mezzo di trattativa privata, la gestione integrata del servizio di illuminazione del Comune di alla per un importo complessivo di €. 362.063,48, per gli CP_1 CP_3
interventi di ammodernamento tecnologico ed adeguamento e messa norma degli impianti di illuminazione, oltre €. 67.647,44 oltre IVA annui, per 20 anni di convenzione, per i servizi base di gestione ed approvvigionamento di energia;
che con la medesima impugnativa, la chiedeva altresì il risarcimento del CP_2
danno per equivalente in relazione alla perdita di chance;
che la rilevanza della vicenda è di chiara evidenza, trattandosi dell'affidamento della pubblica illuminazione di un per 20 anni -, con una stima presunta complessiva del CP_1
servizio di € 1,5 mil./annui; che l'interesse del era quindi Controparte_1
particolarmente rilevante atteso che il temuto accoglimento della pretesa di parte ricorrente avrebbe determinato un evidente danno all'Amministrazione, che sarebbe stata costretta a rescindere la convenzione in essere con la con inevitabile CP_3
risarcimento di danni, ed espletare una nuova procedura pubblica per l'affidamento del servizio di illuminazione con aggravi di costi per l'Amministrazione, e/o eventualmente provvedere al pagare un risarcimento del danno da perdita di chance alla;
che all'epoca dei fatti, non era per nulla pacifica la possibilità di CP_2
stipulare una trattativa privata con una società del , quotata in borsa;
CP_4
che pertanto, ha applicato i coefficienti massimi dello scaglione di valore indeterminabile in virtù della reale natura e complessità della lite, formulando pertanto un richiesta economica pari ad euro €. 13.250,30 oltre IVA e c.p.a.
Il motivo è infondato.
A parte la considerazione che il richiamato art. 5 ha rilevanza ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, come ha anche avuto modo di precisare la
Suprema Corte, il ricorso agli importi tariffari massimi va riservato alle controversie di speciale e notevole complessità che comportassero una attività difensiva
16 particolarmente intensa e difficoltosa (cfr. Cassazione civile 06/10/2025, n.26821); nella specie, parte appellante evidenzia esclusivamente la rilevanza economica della vicenda, che assume ex se piuttosto rilevanza sotto il profilo dello scaglione da applicare ai sensi del predetto art. 5, ma non già per riconoscere importi maggiori di quelli medi tabellari per i quali rileva, piuttosto, la complessità della vicenda unitamente ad una conseguente attività difensiva difficoltosa e intesa, che non risulta nel caso di specie, alla luce delle deduzioni svolte nel presente gravame.
§ 6.
Con il terzo motivo l'avv. contesta la regolamentazione delle spese di Parte_1
lite, deducendo che in considerazione della particolarità della vicenda e, soprattutto, atteso che trattasi di controversia espletata per il recupero di competenze professionali, del tutto incomprensibile ed erronea è la decisione di porre a carico di esso le spese di giudizio;
assume che il Tribunale avrebbe dovuto considerare, anche alla luce della normativa e giurisprudenza citata, che nel caso di specie sussistono evidenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese;
che il giudizio di prime cure è un giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., che si esaurisce nella redazione di un solo atto e nella celebrazione di una sola udienza, per cui appare abnorme la condanna al pagamento di €. 2.768,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
che il Giudice di prime cure ha ritenuto di quantificare le spese di lite applicando il D.M. n. 55/2014 ed in ragione del valore della controversia - scaglione indeterminabile di complessità bassa – con il coefficiente minimo, ovvero, ha quantificato le spese legali nell'abnorme cifra di €. 2.768,00 oltre spese generali, IVA
e c.p.a (ovvero complessivi €. 4.038,85 di cui: €. 810,00 per la fase di studio;
€.
574,00 fase introduttiva del giudizio;
€. 1.384,00 per la fase decisionale;
€. 415,20 per spese generali;
€. 127,33 c.p.a. e €. 728,32 per IVA); deduce che il D.P.R. 30
Maggio 2002 n. 115, prevede che il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, quantificato sul valore economico della controversia, sia ridotto del 50% rispetto al giudizio ordinario;
che tale principio di riduzione delle spese di lite va applicato anche per gli eventuali compensi dovuti alla controparte in caso di soccombenza, per
17 non creare una discrasia tra spese vive e compensi professionali e pertanto, il
Tribunale avrebbe dovuto dimezzare le spese legali del giudizio di cognizione sommario ex art. 702 bis c.p.c., in considerazione anche dell'effettiva attività svolta nel giudizio di prime cure, consistita nella redazione di un'unica memoria difensiva di costituzione in giudizio e nella partecipazione a sole due udienze, tra l'altro svolte a mezzo lo scambio di note scritte.
Il motivo è infondato.
In primo luogo non sussistono i presupposti di cu all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, per disporre la compensazione delle spese di lite, ovvero, soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", o sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 ,
n. 3977). Ne consegue che a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite
(cfr. Cassazione civile , sez. II , 04/07/2024 , n. 18345).
Le deduzioni, invece, in punto di determinazione del compenso sono inammissibili, non avendo con le stesse parte appellante dedotto alcuna violazione degli importi tariffari, applicati nei minimi, come dedotto dal medesimo. Ed invero, le considerazioni circa la natura del giudizio e l'attività svolta ha orientato il Tribunale nel senso della determinazione del compenso riducendo al minimo i valori tabellari dei compensi di cui al DM 55/14, mentre non ha alcun fondamento giuridico la richiesta di dimezzare i medesimi compensi in ragione del contributo unificato richiesto per siffatti giudizi. Va rammentato che la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali è ancorato al rispetto dei minimi e
18 massimi tabellari (cfr. Cassazione civile 23/09/2024, n.25387), dei quali non viene dedotta la violazione.
§ 9.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile (avendo l'appellante chiesto altresì la << diversa maggiore somma che il Tribunale riterrà di determinare>>), di bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione delle questioni discusse.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 20.12.2021, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna parte appellante al pagamento, in favore del CP_1 [...]
in persona del Sindaco p.t., gli appellati, delle spese e CP_1
competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 8.469,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato Raffaele Spicciariello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
19 Così deciso nella camera di consiglio, in data 5.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
20
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5266/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 5.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5266/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza l'ordinanza rep. del 22.11.2021 ex art. 702 - ter
c.p.c., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9721/2020, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Monica Mazziotti (C.F. ) e Giuliana Gaudioso (C.F. C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce all'appello C.F._3
APPELLANTE
E
1 (P. Iva: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Spicciariello (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “… chiedono che la causa introitata in decisione, con accoglimento della domanda e condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”; per l'appellato: “…rigettare integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
condannare l'appellante alle spese del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, con ricorso ex artt. 50 e 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 17.12.2020, riassumeva il giudizio sommario di Parte_1
cognizione per la liquidazione dei compensi a lui spettanti in relazione al patrocinio prestato in favore del nel procedimento davanti al TAR Controparte_1
Campania rubricato al n. 5761/2003, esponendo che: “I. Il , Controparte_1
giusta determina di conferimento incarico n. 124 del 12.06.2003 (doc. 1 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli) e mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, conferiva all'avv.
[...]
l'incarico professionale di rappresentanza, difesa ed assistenza nel Parte_1
giudizio proposto dalla innanzi al TAR Campania Napoli Controparte_2
recante n. R.G. 5761/2003 (doc. 2 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
2 II. Il suddetto incarico era formalizzato con mandato a margine della memoria di costituzione rilasciato dal Sindaco di Roccamonfina p.t. presso lo studio del citato professionista in Napoli alla via Melisurgo n. 4.
III. In esecuzione dell'incarico conferito, l'Avv. esaminata e Parte_1
studiata la vicenda, provvedeva a costituirsi in giudizio, nell'interesse dell'
Amministrazione Comunale, in data 11.06.2003, depositando un'articolata memoria difensiva, con cui si replicava alla domanda cautelare nonché, nel merito, al ricorso della in uno alla cit. memoria, il cit. professionista Controparte_2
depositava altresì la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta dai ricorrenti (doc. 3 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
IV. All'esito della cit. camera di consiglio, a cui l'Avv. partecipava Parte_1
nell'interesse del , il TAR respingeva la domanda cautelare Controparte_1
con ordinanza del 2929/2003 dell' 11.06.2003 (doc. 4 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
V. Con nota del 12.06.2003, trasmessa a mezzo racc. a/r in data 13.06.2003 (doc. 5 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), l'Avv. comunicava tale favorevole decisione all'Amministrazione comunale e Parte_1
chiedeva il pagamento di un acconto sulle competenze per l'attività professionale espletata nell'interesse del : l'Amministrazione resistente Controparte_1
ha provveduto solo diversi anni dopo a corrispondere un importo in acconto pari ad
€. 6.000,00 e, precisamente nel dicembre 2007, in uno ad altri pagamenti per competenze maturate per diversi giudizi, giusta fattura n. 213/2007 (doc. 6 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
VI. In data 21.01.2013, essendo trascorsi oltre cinque anni dal deposito del giudizio
e non avendo depositato la ricorrente , nelle more, alcuna istanza di CP_2
fissazione di udienza ex art. 1 All.3 D.Lgs.n.104/2010, il TAR con decreto CP_2
decisorio n. 2315/2013 (doc. 7 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), dichiarava perento il ricorso recante n. R.G. 5761/2003, ai
3 sensi dell'art. 82 c.p.a.
1.Tale favorevole decisione era comunicata per vie brevi all'Amministrazione comunale resistente.
VII. A riprova delle prestazioni rese, si esibiscono in uno al presente ricorso, gli atti giudiziari prodotti, la videata tratta dal sito www.giustizia - amministrativa.it, che confermano lo svolgimento della cennata attività professionale.
VIII. Con nota del 03.11.2016, trasmessa a mezzo racc. a/r in data 07.11.2016 (doc.
8 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), l'Avv. trasmetteva al il decreto decisorio di Parte_1 Controparte_1
perenzione del ricorso ed chiedeva alla stessa il pagamento a saldo dei compensi professionali maturati per l'attività professionale espletata nel suddetto giudizio.
IX. Con nota prot.n. 10442/2016, il Comune di chiedeva al ricorrente CP_1
di valutare la possibilità di raggiungere un accordo teso alla riduzione dei compensi, in considerazione delle difficoltà economiche del Comune (doc. 9 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
X. In riscontro, con nota del 09.01.2017, trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 10 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), l'Avv. si dichiarava disponibile ad una riduzione del 15% con pagamento del Parte_1
60% nel 2017 e 40% nel 2018: il Comune non ha mai riscontrato la nota, né ha provveduto al pagamento di quanto richiesto.
XI. Per l'effetto, con nota del 25.09.2018 trasmessa a mezzo racc. a/r in data
28.09.2018 (doc. 11 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib.
Napoli), il ricorrente sollecitava l'Amministrazione a disporre il pagamento di quanto dovuto.
XII. Con nota prot.n. 9821/2018 del 31.10.2018, il Comune di CP_1
chiedeva (incomprensibili) chiarimenti in ordine alle attività espletate dal ricorrente
e copia del decreto di perenzione e della delibera di conferimento incarico (a ben
4 vedere, già in suo possesso) (doc. 12 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli).
XIII. Con nota prot.n. del 31.10.2018, trasmessa a mezzo racc. a/r del 09.11.2018
(doc. 13 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), e successiva nota del 01.07.2019, trasmessa a mezzo racc. a/r del 10.07.2019 (doc. 14 della produzione di parte ricorrente nel giudizio innanzi al Trib. Napoli), il ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e sollecitava il pagamento di quanto dovuto.
XIV. Il non ha mai esitato le suddette richieste economiche Controparte_1
e non ha provveduto al pagamento delle competenze spettanti al cit. professionista: di qui, l'azione giudiziaria proposta innanzi al Tribunale civile di Napoli ed in questa sede riassunta.
XV. Più specificamente, appare opportuno segnalare che nella determinazione degli onorari di causa richiesti, il citato professionista correttamente teneva conto dell'oggetto della controversia e della natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, applicando le tariffe professionali vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività professionale (D.M. 140/2012 - Tariffe Forensi anno 2012) e secondo il valore indeterminabile della controversia, come segue:
Fase di studio €. 3.721,00
Fase introduttiva del giudizio €. 2.580,00
Fase istruttoria e/o di trattazione €. 3.703,00
Fase cautelare €. 1.518,00
€. 11.522,00
+ spese generali 15% €. 1.728,30
€. 13.250,30
- acc. quota parte fatt. 213/07 €. 6.000,00
€. 7.250,30
+ cpa 4% €. 290,01
€. 7.540,31
+ IVA 22% €. 1.658,87
€. 9.199,18
[…]
A.
1. Nel caso di specie, l'esaurimento dell'incarico professionale dell'Avv. si è verificato solo in data 21.01.2013, a seguito del deposito del decreto Parte_1
decisorio n. 2315/2013 con cui il TAR ha dichiarato perento il suddetto CP_2
5 giudizio, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense fissati dal D.M. n. 140/2012.
B. Relativamente al valore della controversia, in ragione del quale deve altresì determinarsi la parcella del cit. professionista, si precisa che con la suddetta azione giudiziaria la si proponeva di ottenere l'annullamento dei provvedimenti CP_2
con cui l'Amministrazione aveva affidato la gestione del servizio di illuminazione del
alla Controparte_1 Controparte_3
Ebbene, ai fini della determinazione degli onorari dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta per l'annullamento di un atto amministrativo, qualora la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (nei termini: Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-10-2014, n. 21680 Cass. n. 12178 del 2003).
XVII. Per completezza, si precisa che la suddetta notula è così formulata per fasi, in considerazione dell'attività effettivamente espletata dal ricorrente in favore dell'Amministrazione:
- Fase di studio della controversia: il cit. professionista provvedeva ad esaminare e studiare gli atti di causa ed ha fornito un parere orale sulla causa al cliente, nella fase precedente la costituzione in giudizio;
- Fase introduttiva del procedimento: il ricorrente provvedeva a redigere e depositare in giudizio addì 11.06.2003 un'articolata memoria di costituzione e difesa nell'interesse dell'Amministrazione resistente;
- Fase istruttoria / trattazione: l'Avv. ricercava e depositava in giudizio Parte_1
la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta della società ricorrente: sul punto, ricordiamo a noi stessi che nel processo amministrativo, l'istruttoria è sostanzialmente documentale e si espleta proprio nella ricerca della documentazione probatoria necessaria alla tesi dedotta in giudizio;
6 - Fase cautelare: il cit. professionista articolava, nella suddetta memoria difensiva, repliche difensive anche con riferimento all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente inoltre, partecipava nell'interesse CP_2
dell'Amministrazione, alla camera di consiglio del 11.06.2003 fissata per la discussione della domanda cautelare: sul punto, si precisa che il D.M. 140/2012 prevede espressamente all'art. 72 la possibilità di riconoscere al difensore un compenso professionale per la “fase cautelare” determinabile per analogia ai parametri previsti per le altre fasi.
XVIII. Sulle suddette somme, devono essere riconosciuti, a favore del professionista ed a carico del , gli interessi legali, come per legge a far Controparte_1
data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì
03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo.
[…]”.
Tanto rappresentato, l'avvocato ricorrente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiarare ammissibile il presente ricorso e riconoscere la propria competenza;
b) sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accertare
e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 [...]
, il pagamento dell'importo complessivo di €. 13.250,30 oltre IVA e CP_1
c.p.a. come per legge, e/o della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà accertare, a titolo di competenze per l'attività professionale prestata in favore del nel giudizio innanzi al TAR Campania Napoli n. Controparte_1
R.G. 5761/2003;
c) per l'effetto, condannare il , al pagamento, a favore Controparte_1
dell'Avv. dell'importo a saldo pari ad €. 9.199,18 (somma Parte_1
comprensiva di onorari, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) - pari all'importo dei quanto complessivamente dovuto sottratto l'acconto già ricevuto giusta fatt. 213/2007 - e/o della diversa maggiore somma che il Tribunale riterrà di determinare, in ragione di quanto rappresentato in narrativa, oltre interessi e
7 rivalutazione monetaria, come per legge a far data della prima richiesta economica
a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo;
d) con il medesimo provvedimento, condannare la suddetta Amministrazione
Comunale al pagamento delle spese di giudizio, ivi inclusi gli oneri di iscrizione a ruolo e di registrazione della decisione”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda.
Alla prima udienza del 21.04.2021, la causa veniva rinviata per la decisione all'11.10.2021 e all'esito di tale udienza, il Tribunale si riservava.
A scioglimento della assunta riserva, con ordinanza pubblicata il 19.11.2021, il
Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 2.768,00 per compensi (scaglione valore Controparte_1
indeterminabile, complessità bassa, compenso minimo, con esclusione della fase istruttoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il 19.11.2021, con citazione notificata in data 20.12.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 22.12.2021 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“a) sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 [...]
, il pagamento dell'importo complessivo di €. 13.250,30 oltre IVA e Controparte_1
c.p.a. come per legge, e/o della diversa maggiore o minore somma che il Tribunale adito vorrà accertare, a titolo di competenze per l'attività professionale prestata in favore del nel giudizio innanzi al TAR Campania Napoli n. Controparte_1
R.G. 5761/2003; b) per l'effetto, condannare il , al Controparte_1
8 pagamento, a favore dell' Avv. dell'importo a saldo pari ad €. Parte_1
9.199,18 (somma comprensiva di onorari, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) - pari all'importo dei quanto complessivamente dovuto sottratto l'acconto già ricevuto giusta fatt. 213/2007 - e / o della diversa maggiore somma che il Tribunale riterrà di determinare, in ragione di quanto rappresentato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge a far data della prima richiesta economica a saldo formulata dal cit. professionista addì 03.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo;
c) con il medesimo provvedimento, condannare la suddetta Amministrazione comunale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ivi incluso gli oneri di iscrizione a ruolo e di registrazione della decisione”.
Si costituiva il che resisteva al gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza del 15.04.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.09.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
5.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“… La controversia concerne, dunque, la somma reclamata dall'odierno ricorrente per il patrocinio svolto a favore del nel citato giudizio Controparte_1
tenutosi innanzi al TAR Trattandosi di compensi per attività professionale CP_2
espletata in sede di giurisdizione amministrativa, è stata correttamente proposta ordinaria domanda di pagamento col rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c.,
(con conseguente competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica)
e non già ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, previsto, come noto, per la liquidazione dei compensi svolti per attività giudiziale in sede civile.
9 Le tariffe di riferimento sono quelle di cui al D.M. 140/2012 vigenti al momento della conclusione dell'incarico (cfr. Corte di Cassazione n. 18680/2017), ossia all'adozione in data 21.012013 del decreto di perenzione del giudizio.
Quanto allo scaglione di riferimento, essendo stato richiesto l'annullamento di un atto amministrativo e la conseguente eliminazione, la causa deve considerarsi valore indeterminabile, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr.
Cass. civile, sez. II, 14.10.2014, n. 21680).
Come a ragione dedotto dall'ente convenuto non può essere computata la fase di trattazione/istruttoria (del tutto irrilevante è l'asserita ricerca di documenti a sostegno della comparsa di costituzione) e quella decisionale atteso che il giudizio si
è concluso con decreto di perenzione a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Ed ancora, rispetto al conteggio effettuato dal ricorrente, i compensi previsti dal citato Decreto Ministeriale sono ben inferiori, quantomeno nel valor medio, a quelli indicati nel ricorso e sopra riportati. Essi devono essere liquidati come segue:
- Fase di studio (valore medio) € 1.440,00;
- Fase introduttiva (valore medio) € 720,00 ;
- Fase cautelare (non prevista dal DM 140/2012 e liquidata in base al valore della fase istruttoria/trattazione tra il medio e il massimo) € 1.800,00.
All'importo così raggiunto di € 3.960,00, si aggiungono le spese forfettarie nella misura all'epoca stabilita del 12,5 % (€ 495,00), Iva (€ 1.019,30) e Cpa (€ 178,20) .
Il totale dovuto dalla parte resistente è quindi di € 5.652,50, somma inferiore a quella di € 6.000,00,già corrisposta a titolo di acconto (fattura n. 213/2007).
Per le considerazioni appena svolte, la domanda deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in base al vigente DM 55/2014. Trattandosi di rigetto della domanda per pagamento di somme, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello
10 corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, che comporterebbe, in tali casi, un compenso matematicamente pari a zero (cfr. Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).
Premesso tale principio, si ritiene di aderire all'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui a seguito del rigetto della domanda di pagamento di somme di danaro, il valore della causa - da stabilire, appunto, in base al disputatum - deve considerarsi indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga, come nel caso in esame, l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, come nel caso in esame. Ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi che l'utilizzo di tali terminologie costituiscano mere clausole di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. da ult.
Cass. civile, sez. I, 26.4.2021, n. 10984). Appare di giustizia nella controversia in esame, alla luce della questione trattata, applicare, nell'ambito dello scaglione
“valore indeterminabile - complessità bassa”, il compenso minimo previsto per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 11 del D.M.
140/2012 per non aver l'ordinanza impugnata riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio;
deduce che ai sensi dell'art. 11 del D.M. del Ministero della giustizia n. 140/2012 nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative,
l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni
11 comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private …”; di aver in esecuzione dell'incarico conferito svolto le seguenti attività professionali: esaminava e studiava gli atti di causa, a seguito della consultazione con l'Amministrazione resistente e forniva un parere orale sulla causa al cliente, nella fase precedente la costituzione in giudizio (attività questa che rientra nella cd. “Fase di studio” della controversia); redigeva e depositava in giudizio addì 11.06.2003 un'articolata memoria di costituzione e difesa nell'interesse dell'Amministrazione resistente (attività questa che rientra nella cd. “Fase introduttiva” del procedimento); articolava, nella suddetta memoria difensiva, repliche difensive anche con riferimento all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente inoltre, partecipava nell'interesse CP_2
dell'Amministrazione, alla camera di consiglio del 11.06.2003 fissata per la discussione della domanda cautelare (attività questa che rientra nella cd. “Fase cautelare” del procedimento); ricercava e depositava in giudizio in data 11.06.2003 la documentazione utile a provare l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente società (attività questa che rientra nella cd. “Fase istruttoria”); che CP_2
con espresso riferimento alla fase istruttoria, esso appellante ha provveduto a ricercare e depositare, nel giudizio TAR, in data 11.06.2003 la documentazione probatoria utile alla difesa del e tale attività di ricerca e Controparte_1
deposito documentale rientra pienamente nella cd. fase istruttoria del giudizio
12 amministrativo;
che, per giurisprudenza consolidata, l'istruzione probatoria nel processo amministrativo di legittimità è governata dal c.d. “principio dispositivo attenuato” dal metodo acquisitivo, e la prova ha natura sostanzialmente documentale;
la ricerca e deposito dei suddetti documenti nel giudizio al TAR, comporta l'avvenuto espletamento dell'attività professionale propria della fase istruttoria del giudizio laddove, ai sensi del citato DM 140/2012, la fase istruttoria consta dell'esecuzione, da parte del professionista, delle seguenti attività: “gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio”; di aver pertanto diritto a vedersi corrisposti gli onorari come quantificati nella parcella professionale redatta ai sensi del vigente D.M.140/2012 (Parametri
Forensi anno 2012), onorari che, con riferimento alla fase istruttoria, sono stati quantificati in €. 3.703,00 (oltre IVA e CPA) e che devono sommarsi agli onorari per le ulteriori fasi di studio e introduttiva, come da parcella esibita in atti e di seguito riassunta:
Fase di studio €. 3.721,00
Fase introduttiva del giudizio €. 2.580,00
Fase istruttoria e/o di trattazione €. 3.703,00
Fase cautelare €. 1.518,00
€. 11.522,00
+ spese generali 15% €. 1.728,30
€. 13.250,30 acc. quota parte fatt. 213/07 €. 6.000,00
€. 7.250,30
+ cpa 4% €. 290,01
€. 7.540,31
+ IVA 22% €. 1.658,87
€. 9.199,18.
Il motivo è infondato.
13 È ben vero che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte – espressa con riferimento al dettato normativo di cui al DM 55/2014 ma applicabile anche all'ipotesi di liquidazione del compenso secondo i criteri di cui al DM 140/2012, che parimenti prevede la determinazione del compenso in virtù delle c.d. fasi – dall'articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni, sicché il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (cfr. fra le ultime, Cass. 25711/2025; Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023).
Tuttavia, nella specie, alcuna udienza di trattazione è stata svolta, posto che dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il giudizio è stato dichiarato perento, ai sensi dell'art. 82 c.p.a. dal giudice amministrativo senza svolgimento di alcuna udienza.
Esclusa, dunque, attività riconducibile alla trattazione della causa, non è tantomeno riscontrabile attività che rientri nella fase istruttoria. L'appellante avvocato al riguardo ha indicato esclusivamente quale attività istruttoria svolta la produzione di documenti unitamente alla memoria di costituzione ma ciò non è sufficiente. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione (cfr. Cass. n. 10206 del 16/04/2021).
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 4 del D.M.
140/2012 siccome l'ordinanza impugnata nella determinazione degli onorari fa
14 applicazione dei criteri medi previsti dal D.M. Ministero della Giustizia n. 140/2012 relativi alle cause di valore indeterminabile, in luogo dei coefficienti maggiori, senza tener conto del valore e della complessità rilevante della controversia patrocinata;
secondo l'art. 4 del D.M. n. 140/2012 rubricato “Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria” stabilisce che nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente;
che il successivo articolo 5 del D.M. n. 140/2012 altresì prevede che ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale e che nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato”; che era stato ad esso appellante conferito l'incarico professionale di rappresentanza, difesa ed assistenza nel giudizio proposto dalla innanzi al TAR Campania Napoli per l'annullamento Controparte_2
della deliberazione del Consiglio Comunale di n. 7/2003, adottata CP_1
nella seduta del 18.03.2002 a mezzo della quale è stato statuito di affidare direttamente, senza previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica alla
15 , la gestione dell'impianto comunale di pubblica CP_3 Controparte_4
illuminazione; che con la suddetta azione la si proponeva di ottenere CP_2
l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Amministrazione aveva affidato, a mezzo di trattativa privata, la gestione integrata del servizio di illuminazione del Comune di alla per un importo complessivo di €. 362.063,48, per gli CP_1 CP_3
interventi di ammodernamento tecnologico ed adeguamento e messa norma degli impianti di illuminazione, oltre €. 67.647,44 oltre IVA annui, per 20 anni di convenzione, per i servizi base di gestione ed approvvigionamento di energia;
che con la medesima impugnativa, la chiedeva altresì il risarcimento del CP_2
danno per equivalente in relazione alla perdita di chance;
che la rilevanza della vicenda è di chiara evidenza, trattandosi dell'affidamento della pubblica illuminazione di un per 20 anni -, con una stima presunta complessiva del CP_1
servizio di € 1,5 mil./annui; che l'interesse del era quindi Controparte_1
particolarmente rilevante atteso che il temuto accoglimento della pretesa di parte ricorrente avrebbe determinato un evidente danno all'Amministrazione, che sarebbe stata costretta a rescindere la convenzione in essere con la con inevitabile CP_3
risarcimento di danni, ed espletare una nuova procedura pubblica per l'affidamento del servizio di illuminazione con aggravi di costi per l'Amministrazione, e/o eventualmente provvedere al pagare un risarcimento del danno da perdita di chance alla;
che all'epoca dei fatti, non era per nulla pacifica la possibilità di CP_2
stipulare una trattativa privata con una società del , quotata in borsa;
CP_4
che pertanto, ha applicato i coefficienti massimi dello scaglione di valore indeterminabile in virtù della reale natura e complessità della lite, formulando pertanto un richiesta economica pari ad euro €. 13.250,30 oltre IVA e c.p.a.
Il motivo è infondato.
A parte la considerazione che il richiamato art. 5 ha rilevanza ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, come ha anche avuto modo di precisare la
Suprema Corte, il ricorso agli importi tariffari massimi va riservato alle controversie di speciale e notevole complessità che comportassero una attività difensiva
16 particolarmente intensa e difficoltosa (cfr. Cassazione civile 06/10/2025, n.26821); nella specie, parte appellante evidenzia esclusivamente la rilevanza economica della vicenda, che assume ex se piuttosto rilevanza sotto il profilo dello scaglione da applicare ai sensi del predetto art. 5, ma non già per riconoscere importi maggiori di quelli medi tabellari per i quali rileva, piuttosto, la complessità della vicenda unitamente ad una conseguente attività difensiva difficoltosa e intesa, che non risulta nel caso di specie, alla luce delle deduzioni svolte nel presente gravame.
§ 6.
Con il terzo motivo l'avv. contesta la regolamentazione delle spese di Parte_1
lite, deducendo che in considerazione della particolarità della vicenda e, soprattutto, atteso che trattasi di controversia espletata per il recupero di competenze professionali, del tutto incomprensibile ed erronea è la decisione di porre a carico di esso le spese di giudizio;
assume che il Tribunale avrebbe dovuto considerare, anche alla luce della normativa e giurisprudenza citata, che nel caso di specie sussistono evidenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese;
che il giudizio di prime cure è un giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., che si esaurisce nella redazione di un solo atto e nella celebrazione di una sola udienza, per cui appare abnorme la condanna al pagamento di €. 2.768,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
che il Giudice di prime cure ha ritenuto di quantificare le spese di lite applicando il D.M. n. 55/2014 ed in ragione del valore della controversia - scaglione indeterminabile di complessità bassa – con il coefficiente minimo, ovvero, ha quantificato le spese legali nell'abnorme cifra di €. 2.768,00 oltre spese generali, IVA
e c.p.a (ovvero complessivi €. 4.038,85 di cui: €. 810,00 per la fase di studio;
€.
574,00 fase introduttiva del giudizio;
€. 1.384,00 per la fase decisionale;
€. 415,20 per spese generali;
€. 127,33 c.p.a. e €. 728,32 per IVA); deduce che il D.P.R. 30
Maggio 2002 n. 115, prevede che il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, quantificato sul valore economico della controversia, sia ridotto del 50% rispetto al giudizio ordinario;
che tale principio di riduzione delle spese di lite va applicato anche per gli eventuali compensi dovuti alla controparte in caso di soccombenza, per
17 non creare una discrasia tra spese vive e compensi professionali e pertanto, il
Tribunale avrebbe dovuto dimezzare le spese legali del giudizio di cognizione sommario ex art. 702 bis c.p.c., in considerazione anche dell'effettiva attività svolta nel giudizio di prime cure, consistita nella redazione di un'unica memoria difensiva di costituzione in giudizio e nella partecipazione a sole due udienze, tra l'altro svolte a mezzo lo scambio di note scritte.
Il motivo è infondato.
In primo luogo non sussistono i presupposti di cu all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, per disporre la compensazione delle spese di lite, ovvero, soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", o sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 ,
n. 3977). Ne consegue che a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite
(cfr. Cassazione civile , sez. II , 04/07/2024 , n. 18345).
Le deduzioni, invece, in punto di determinazione del compenso sono inammissibili, non avendo con le stesse parte appellante dedotto alcuna violazione degli importi tariffari, applicati nei minimi, come dedotto dal medesimo. Ed invero, le considerazioni circa la natura del giudizio e l'attività svolta ha orientato il Tribunale nel senso della determinazione del compenso riducendo al minimo i valori tabellari dei compensi di cui al DM 55/14, mentre non ha alcun fondamento giuridico la richiesta di dimezzare i medesimi compensi in ragione del contributo unificato richiesto per siffatti giudizi. Va rammentato che la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali è ancorato al rispetto dei minimi e
18 massimi tabellari (cfr. Cassazione civile 23/09/2024, n.25387), dei quali non viene dedotta la violazione.
§ 9.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile (avendo l'appellante chiesto altresì la << diversa maggiore somma che il Tribunale riterrà di determinare>>), di bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione delle questioni discusse.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 20.12.2021, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna parte appellante al pagamento, in favore del CP_1 [...]
in persona del Sindaco p.t., gli appellati, delle spese e CP_1
competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 8.469,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato Raffaele Spicciariello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
19 Così deciso nella camera di consiglio, in data 5.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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