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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7134/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 7134/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Carotta Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
rappresentato dall'Amministratore di Sostegno avv. Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Petracin
[...] C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Vicenza
In punto: separazione
Conclusioni comuni delle parti: “1) la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito, alla Parte_1
richiesta di mantenimento per sé (fermo quanto sino ad ora corrisposto al medesimo titolo) e di assegnazione della casa coniugale formulate nei confronti del sig. CP_1
b) il sig. rinuncia, a propria volta, alla domanda di addebito formulata nei confronti della CP_1
ricorrente;
c) le parti accettano le reciproche rinunce;
pagina 1 di 4 c) fermo quanto sino ad ora corrisposto, nulla a titolo di ulteriore mantenimento della minore
, stante l'accertata insussistenza del rapporto di filiazione con il sig. Persona_1 CP_1
(sentenza passata in giudicato n. 1654/2024).
d) le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude con un visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.12.2021, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 21.08.2017 a Durazzo, successivamente trascritto nel Comune di ED IC CP_1
Per_ nell'anno 2018; che dall'unione era nata la figlia (n. il 20.4.2019); che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa dei comportamenti del marito;
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e con addebito al resistente.
All'udienza del 24.02.22 la sola ricorrente compariva innanzi al Presidente del Tribunale rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. Con ordinanza in pari data il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre a cui assegnava anche la casa coniugale, disponeva che il padre potesse vedere la figlia in ambiente protetto presso la Tutela
Minori, nell'ambito di un percorso che lo stesso dovrà attivare, determinava il contributo di mantenimento per la minore a carico del resistente in € 200 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al
50% delle spese straordinarie ed in € 150 mensili, annualmente rivalutabili, l'assegno di mantenimento per la moglie.
Con comparsa in data 11.4.22 si costituiva in giudizio rappresentato dall'Amministratore di CP_1
Sostegno avv. chiedendo di essere rimesso in termini ai fini di esporre le proprie deduzioni CP_2
difensive e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 12.4.22 il g.i. disponeva rinvio di udienza al fine di permettere alla parte resistente di costituirsi nel presente giudizio.
Con comparsa di costituzione in data 26.07.22 parte resistente aderiva alla domanda di separazione ma a condizioni diverse da quelle ex adverso richieste e con addebito alla ricorrente, chiedeva altresì modifica della ordinanza presidenziale emessa.
All'udienza del 15.9.2022 parte resistente si riportava alla propria comparsa mentre parte ricorrente contestava i presupposti per la modifica della ordinanza presidenziale, all'esito le parti chiedevano emettersi pronuncia sullo status.
Con ordinanza del 2.11.22 il g.i. modificava i provvedimenti presidenziali come da relativo provvedimento e disponeva l'invio degli atti al PM per le conclusioni sullo status.
Il 3.4.2023 veniva quindi emessa sent. n. 750/2023 sullo status. La causa veniva rimessa sul ruolo,
pagina 2 di 4 assegnandosi termine ai SS per deposito di relazione fino al 12.10.2023; all'udienza del 13.10.2023 venivano concessi i termini 183 c.p.c., assegnato nuovo termine al 15.4.2024 ai SS per deposito di relazione, rinviandosi la causa al 7.5.2024 per l'esame della relazione. A detta udienza la causa veniva rinviata per l'esame delle istanze istruttorie e i coniugi al 20.6.2024, data di trattazione della parallela causa di disconoscimento della minore, udienza poi rinviata su istanza congiunta delle parti, stante l'emissione della sentenza sulla questione del disconoscimento e la conseguente pendenza di trattative tra le parti. La causa subiva alcuni rinvii, su istanza delle parti, per attendere il passaggio in giudicato della sentenza sullo status della figlia, da ultimo al 10.12.2024, in cui le parti, dato atto del passaggio in giudicato della predetta decisione, chiedevano un ultimo rinvio essendo in attesa dell'autorizzazione del GT per l'autorizzazione dell'accordo nelle more raggiunto. La causa veniva quindi rinviata per p.c. al 25.3.2025, udienza trattata ex art. 127ter c.p.c., e le parti depositavano note ai sensi della predetta norma, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente e riportate in epigrafe, su cui, trattenuta la causa in decisione senza concessione dei termini, esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero.
Le questioni inerenti lo status sono già state decise con separata sentenza. Per il resto:
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, quanto alla minore (concretatesi in varie rinunce alla domanda attorea), stante il contenuto della sentenza n. 1654/2024, che ha accertato
Per_ che la minore non è figlia del convenuto;
conformemente, devono essere revocati i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa sul punto, ivi incluso quello di assegnazione della già casa coniugale;
- quanto alle disposizioni di natura economica, la ha rinunciato alla richiesta di assegno di Pt_1
mantenimento, ferme le corresponsioni già intervenute per effetti dei provvisori, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dà atto che la separazione personale dei coniugi e , già dichiarata con Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 750/2023 deve intendersi regolata alle condizioni indicate in epigrafe e per l'effetto revoca, dalla data della presente sentenza, i provvedimenti provvisori emessi in data 24.2.2022 e 2.11.2022, anche con riferimento all'assegnazione della casa coniugale sita in ED IC (Vi), viale
Trento 8;
ii) spese integralmente compensate tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e pagina 3 di 4 dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 7134/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Carotta Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
rappresentato dall'Amministratore di Sostegno avv. Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Petracin
[...] C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Vicenza
In punto: separazione
Conclusioni comuni delle parti: “1) la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito, alla Parte_1
richiesta di mantenimento per sé (fermo quanto sino ad ora corrisposto al medesimo titolo) e di assegnazione della casa coniugale formulate nei confronti del sig. CP_1
b) il sig. rinuncia, a propria volta, alla domanda di addebito formulata nei confronti della CP_1
ricorrente;
c) le parti accettano le reciproche rinunce;
pagina 1 di 4 c) fermo quanto sino ad ora corrisposto, nulla a titolo di ulteriore mantenimento della minore
, stante l'accertata insussistenza del rapporto di filiazione con il sig. Persona_1 CP_1
(sentenza passata in giudicato n. 1654/2024).
d) le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude con un visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.12.2021, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 21.08.2017 a Durazzo, successivamente trascritto nel Comune di ED IC CP_1
Per_ nell'anno 2018; che dall'unione era nata la figlia (n. il 20.4.2019); che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa dei comportamenti del marito;
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e con addebito al resistente.
All'udienza del 24.02.22 la sola ricorrente compariva innanzi al Presidente del Tribunale rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. Con ordinanza in pari data il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre a cui assegnava anche la casa coniugale, disponeva che il padre potesse vedere la figlia in ambiente protetto presso la Tutela
Minori, nell'ambito di un percorso che lo stesso dovrà attivare, determinava il contributo di mantenimento per la minore a carico del resistente in € 200 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al
50% delle spese straordinarie ed in € 150 mensili, annualmente rivalutabili, l'assegno di mantenimento per la moglie.
Con comparsa in data 11.4.22 si costituiva in giudizio rappresentato dall'Amministratore di CP_1
Sostegno avv. chiedendo di essere rimesso in termini ai fini di esporre le proprie deduzioni CP_2
difensive e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 12.4.22 il g.i. disponeva rinvio di udienza al fine di permettere alla parte resistente di costituirsi nel presente giudizio.
Con comparsa di costituzione in data 26.07.22 parte resistente aderiva alla domanda di separazione ma a condizioni diverse da quelle ex adverso richieste e con addebito alla ricorrente, chiedeva altresì modifica della ordinanza presidenziale emessa.
All'udienza del 15.9.2022 parte resistente si riportava alla propria comparsa mentre parte ricorrente contestava i presupposti per la modifica della ordinanza presidenziale, all'esito le parti chiedevano emettersi pronuncia sullo status.
Con ordinanza del 2.11.22 il g.i. modificava i provvedimenti presidenziali come da relativo provvedimento e disponeva l'invio degli atti al PM per le conclusioni sullo status.
Il 3.4.2023 veniva quindi emessa sent. n. 750/2023 sullo status. La causa veniva rimessa sul ruolo,
pagina 2 di 4 assegnandosi termine ai SS per deposito di relazione fino al 12.10.2023; all'udienza del 13.10.2023 venivano concessi i termini 183 c.p.c., assegnato nuovo termine al 15.4.2024 ai SS per deposito di relazione, rinviandosi la causa al 7.5.2024 per l'esame della relazione. A detta udienza la causa veniva rinviata per l'esame delle istanze istruttorie e i coniugi al 20.6.2024, data di trattazione della parallela causa di disconoscimento della minore, udienza poi rinviata su istanza congiunta delle parti, stante l'emissione della sentenza sulla questione del disconoscimento e la conseguente pendenza di trattative tra le parti. La causa subiva alcuni rinvii, su istanza delle parti, per attendere il passaggio in giudicato della sentenza sullo status della figlia, da ultimo al 10.12.2024, in cui le parti, dato atto del passaggio in giudicato della predetta decisione, chiedevano un ultimo rinvio essendo in attesa dell'autorizzazione del GT per l'autorizzazione dell'accordo nelle more raggiunto. La causa veniva quindi rinviata per p.c. al 25.3.2025, udienza trattata ex art. 127ter c.p.c., e le parti depositavano note ai sensi della predetta norma, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente e riportate in epigrafe, su cui, trattenuta la causa in decisione senza concessione dei termini, esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero.
Le questioni inerenti lo status sono già state decise con separata sentenza. Per il resto:
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, quanto alla minore (concretatesi in varie rinunce alla domanda attorea), stante il contenuto della sentenza n. 1654/2024, che ha accertato
Per_ che la minore non è figlia del convenuto;
conformemente, devono essere revocati i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa sul punto, ivi incluso quello di assegnazione della già casa coniugale;
- quanto alle disposizioni di natura economica, la ha rinunciato alla richiesta di assegno di Pt_1
mantenimento, ferme le corresponsioni già intervenute per effetti dei provvisori, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dà atto che la separazione personale dei coniugi e , già dichiarata con Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 750/2023 deve intendersi regolata alle condizioni indicate in epigrafe e per l'effetto revoca, dalla data della presente sentenza, i provvedimenti provvisori emessi in data 24.2.2022 e 2.11.2022, anche con riferimento all'assegnazione della casa coniugale sita in ED IC (Vi), viale
Trento 8;
ii) spese integralmente compensate tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e pagina 3 di 4 dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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