Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 05.02.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8381 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( , ( ) C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
( ,
[...] C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Palumbo;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella
[...]
Travi e Michele Di Landro;
Resistente
OGGETTO: servizio mensa.
*******
Con ricorso depositato il 27.06.2024, i dipendenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell come collaboratore professionale Controparte_2
sanitario infermiere, dirigente medico, collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia, dirigente medico, collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio, chiedevano:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire della mensa, ai sensi dell'art. 33 DPR n. 270/1987 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 29
2) per l'effetto, condannare l in Controparte_1
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla P.zza Giulio Cesare n. 11, al pagamento in favore dei ricorrenti della CP_1
somma dovuta a titolo risarcitorio per la mancata istituzione e/o fruizione della mensa di servizio, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato, per un complessivo ammontare per ciascun ricorrente (..) oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da determinarsi anche attraverso CTU ove occorra, in applicazione dei criteri di cui in narrativa”.
Instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_1
si costituiva in giudizio, eccependo: 1) in via preliminare, previa
[...]
dichiarazione di insussistenza di un diritto di mensa e/o di un diritto soggettivo alla erogazione del buono mensa, con conseguente insussistenza dell'obbligo di pagamento della correlata misura pecuniaria, accertare e dichiarare la totale inidoneità dell'”accordo” del 2001, oltre che la nullità dello stesso, a legittimare la richiesta risarcitoria per cui è causa e, conseguentemente, a costituire un riconoscimento del preteso diritto alla mensa a livello decentrato;
2) conseguentemente, rigettare la domanda, stante la totale insussistenza delle condizioni legittimanti la stessa in relazione all'assetto organizzativo aziendale ed alla particolare articolazione dell'orario di lavoro;
per difetto di prove ex art. 2697 c.c.; per insussistenza di un valido efficace e giuridicamente tutelabile riconoscimento del preteso diritto alla mensa a livello decentrato;
per insussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di mensa per assenza della condizione relativa alla “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili”; 3) in ogni caso, dichiarare la nullità della domanda e, comunque, la sua manifesta infondatezza, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
4) in via gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda sotto il profilo del presunto inadempimento contrattuale, riducendo, in subordine, la quantificazione della condanna, in relazione alle caratteristiche ed alla effettiva presenza in servizio”.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, e , non avendo più interesse alla Parte_1 Parte_5
decisione del ricorso, hanno rinunciato al giudizio.
Per tutti gli altri ricorrenti è, invece, intervenuta conciliazione sindacale, come rappresentato dagli stessi difensori delle parti nell'odierna udienza di discussione.
Quanto, da ultimo, per le spese di lite, esse:
- vanno integralmente compensate con riferimento alle domande giudiziali promosse dai ricorrenti e;
Pt_1 Parte_5
- seguono gli accordi intercorsi in sede sindacale per ciò che concerne le domande promosse da tutti gli altri ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8381 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e e la Pt_1 Parte_5
convenuta;
- spese di lite come da accordi sindacali intervenuti tra la convenuta e i restanti ricorrenti.
Bari, 05.02.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco