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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5322/2023 riservata in decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. , come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Laudante Parte_2
Giuseppe (c.f. e d'Errico Massimo (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto n.5; Pec e fax:
081/5032922; 0815032922 Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Zuccaro Fabio (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in alla via C.F._4 Pt_1
Rossini n. 43; Pec: Email_3 APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli pubblicata il 30.10.2023 nel giudizio iscritto al RGN 12520/2023 in materia di: rimborso spese ex art. 1226 c.c. e 1134 c.c.;
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritta
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata il 30/10/2023 e notificata in pari data, il
Tribunale di Napoli accoglieva la domanda avanzata da nei confronti del CP_1
di rimborso della quota di due terzi ex art. 1126 c.c. Parte_1
delle spese sostenute per il rifacimento del terrazzo a livello di proprietà esclusiva che fungeva da copertura del fabbricato e condannava l'ente convenuto al CP_2
pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 7.155,33, oltre rivalutazione ed interessi legali;
rigettava, invece, le altre domande proposte dalla ricorrente;
condannava il altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed Parte_1 euro 1.700.00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CP, come per legge.
1.2. Il giudizio originava dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 15.2.2023 con cui affermatasi proprietaria di un appartamento sito nel CP_1 Parte_1
in posto al terzo piano, nonché di locale deposito sito al
[...] Pt_1 sovrastante piano quarto con annesso terrazzo a livello di proprietà esclusiva che fungeva anche da copertura dello stabile, aveva lamentato il verificarsi, a gennaio-febbraio 2021, di fenomeni infiltrativi provenienti dal prefato terrazzo a livello, che avevano interessato l'appartamento sottostante di sua proprietà, condotto in locazione da tale , Testimone_1
il quale, minacciando la risoluzione del contratto in essere, aveva sospeso i pagamenti dei canoni di locazione, a causa delle muffe che rendevano insalubri gli ambienti.
Dedotta l'urgenza di effettuare i lavori di rifacimento del terrazzo di copertura, certificata anche dal suo tecnico di parte Ing. e il negativo riscontro dell'amministratore in CP_3
ordine alla richiesta di convocare un'assemblea per deliberare gli interventi necessari per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo, la ricorrente aveva agito per sentire accertare il suo diritto alla ripetizione della quota di due terzi ex art. 1226 c.c., delle spese sostenute per ripristinare l'impermeabilizzazione del terrazzo a livello- pari a complessivi € 10.733,00- nonché al rimborso della spese di sanificazione dell'appartamento concesso in locazione, pari ad euro 915,00 e al risarcimento del danno da mancato guadagno, derivante dalla sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore da marzo a maggio 2021 per euro 1500,00.
1.3 Nel costituirsi il aveva chiesto il rigetto del ricorso contestando la Parte_1
sussistenza del presupposto dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c. in quanto nel corso del sopralluogo in contraddittorio, avvenuto il 23.3.2021, era emerso che il terrazzo era già stato trattato con guaina liquida e non vi era la presenza di muffa ma solo di modeste tracce di umidità limitate a circoscritte aree dell'unità abitativa, come documentato dalle riproduzioni fotografiche dell'immobile allegate alla comparsa di costituzione.
2.3. A fondamento della decisione nei termini su esposti, per quanto ancora qui rileva, il tribunale, sulla base della sola documentazione prodotta in atti dalle parti, richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante il lastrico solare di proprietà o in uso esclusivo ad un condomino rispondono sia il proprietario ( o usuario esclusivo), quale custode ex art. 2051
c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi a carico dell'amministratore e dell'assemblea scaturenti dagli artt. 1130 comma 1 n. 4 e 1135 comma 1 n. 4, con applicazione della regola dell'art. 1126 c.c. quanto al concorso delle responsabilità, affermava che correttamente parte ricorrente aveva agito in giudizio per la ripetizione, nella misura di 2/3, delle somme da essa versate ai fini del rifacimento del terrazzo a livello di sua proprietà esclusiva che fungeva, altresì, da copertura dello stabile.
Precisava, a tal fine, che al caso de quo, sulla base delle deduzioni di fatto delle parti, si applicava la disciplina di cui all'art. 1134 c.c. secondo cui il che ha assunto la Parte_1
gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea ha diritto al rimborso se si tratta di spesa urgente, da intendersi, secondo i dettami della
Suprema Corte, quale spesa per opere indifferibili, da eseguire senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune.
Requisiti che riteneva sussistere nella specie in quanto desumibili “dalla stessa natura dei lavori specificati nelle fatture prodotte da parte ricorrente , lavori necessari per garantire anche la salubrità degli ambienti dell'immobile locato” e, in particolare , l'urgenza
“comprovata, altresì, dall'esigenza di ridurre lo stato di degrado del relativo sistema di impermeabilizzazione causativo non solo di ammaloramenti degli intonaci e delle controsoffittature in diversi punti dell'immobile sottostante, ma , altresì della ridotta fruizione dello stesso , interessato da fenomeni di muffe, che rendevano insalubri gli ambienti per i suoi occupanti” ( v. pagg. 5 e 6 ordinanza impugnata).
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 con un motivo di gravame, rubricato “Assenza del presupposto d'urgenza di cui all'art.
1134 c.c.” con cui, a confutazione della decisione, ha protestato l'assenza di prova circa il requisito dell'urgenza, non dimostrata dalle fatture in atti e dalla perizia di parte , tutti documenti contestati fin dal primo grado da esso , mentre a suo dire sarebbe Parte_1
stata necessaria una CTU, già richiesta in primo grado, istanza reiterata in appello. Ha, quindi, chiesto sospendersi l'esecutività della gravata ordinanza e, nel merito, in riforma della stessa, il rigetto di tutte le domande avanzate dalla CP_1
3. Ha resistito al gravame la instando per il rigetto dell'appello per totale CP_1
infondatezza , con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, ha contestato che i rilievi fotografici prodotti dal e già esaminati Parte_1 dal Giudice di prime cure riproducessero lo stato dei luoghi in data 23.3.3021, rilevando, tra l'altro che “sui file delle fotografie è incisa la data del giorno antecedente”, e ribadendo che i lavori furono da lei iniziati solo successivamente all'esito negativo del sopralluogo e delle interlocuzioni intercorse con l'amministratore condominiale rimaste infruttuose, come dimostrato dalle missive in atti.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (nuova formulazione) in esito all'udienza del 26.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto, d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza n. 6469/2023 è stata pubblicata il
30/10/2023 e notificata in pari data e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data
28/11/2023.
Ne deriva che risulta rispettato il termine di gg. 30 previsto dall'art. 702 quater cpc.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con l'unico mezzo di censura, l'appellante invoca, in riforma della decisione impugnata, il rigetto della domanda di rimborso avanzata dalla ai sensi dell'art. 1226 c.c. CP_1 sostenendo l'assenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 1134 c.c. in difetto di prova dell'urgenza della spesa sostenuta dalla predetta senza autorizzazione dell'amministratore o delibera assembleare.
La censura va accolta sebbene per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dall'appellante.
Rientra, invero, nel potere-dovere del giudice del gravame, investito della cognizione di una determinata domanda o eccezione, procedere ad una riqualificazione giuridica di fatti che, se pure non espressamente indicati nei motivi di impugnazione, si riferiscono alle questioni sottoposte alla sua cognizione per effetto del gravame, senza con ciò incorrere in vizio di extrapetizione o ultrapetizione, sempre che tale diversa ragione sia fondata sui fatti prospettati dai contendenti e che la diversa qualificazione non comporti la modifica della domanda definita nella precedente fase di merito o il rilievo di una eccezione in senso stretto (arg. da Cass. Sez. 6-3, 14/02/2014, n. 3437; Cass. Sez. 3, 22/03/2007, n. 6935). In applicazione del principio 'iura novit curia', infatti, la ricerca e l'interpretazione delle norme astratte applicabili al caso concreto rientra nei poteri-doveri del giudice e può essere, quindi, compiuta anche di ufficio, non essendo vincolante la soluzione indicata dalle parti, anche se adottata dal giudice di primo grado ( cfr Cass. Sentenza n. 1103 del 09/05/1964).
In altri termini, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (cfr. Cass. Ordinanza n. 32932 del 17/12/2024).
Ciò premesso, nel caso all'esame, rileva la Corte che la fondatezza della censura con cui l'appellante sostiene che non sussistano i presupposti per riconoscere il diritto al rimborso in favore della ai sensi dell'art. 1134 c.c. deriva non tanto dalla mancanza di prova CP_1 del requisito dell'urgenza, bensì dall'operatività del principio, già affermato in giurisprudenza, per cui il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene, fermo poi il diverso profilo della qualificazione dell'azione che garantisca il rimborso delle somme eventualmente anticipate per intero dal titolare del diritto esclusivo (così Cass. Sez. 2,
09/01/2017; Cass. ord. 4684/2018).
Di tale principio, obliterato dal primo giudice, occorre fare applicazione al caso in esame sulla base della stessa prospettazione fattuale rivendibile dalle difese delle parti.
Invero, è circostanza pacifica, perché affermata dalla nel ricorso ex art. 702 bis CP_1
cpc e non contestata dal che il terrazzo di causa non è bene comune bensì di Parte_1 proprietà esclusiva della ancorché serva da copertura ai sottostanti immobili CP_4
facenti parte del fabbricato.
Tale natura e funzione del bene de quo comporta l'obbligo dei condomini, cui il terrazzo funge da copertura, di contribuire alle spese di riparazione secondo i canoni dettati dall'art. 1126 c.c- come correttamente ritenuto dal tribunale- sempre che la spesa sia autorizzata dall'amministratore e/o dall'assemblea, dal momento che la regola di riparto afferisce alla misura della partecipazione ad una spesa già deliberata. Laddove, invece, come nella caso in esame, i lavori siano eseguiti senza l'approvazione dell'assemblea o la richiesta dell'amministratore e siano frutto di autonoma iniziativa della condomina, proprietaria esclusiva del terrazzo di copertura, il diritto al rimborso neanche può trovare fondamento nella disciplina di cui all'art. 1134 c.c., che riguarda le sole spese urgenti sostenute per la gestione di parti comuni, tale non essendo il terrazzo di causa, in titolarità esclusiva della
CP_1
Ne consegue che la questione della urgenza o meno della riparazione ai fini del diritto al rimborso vantato dalla non rileva ai fini del decidere, posto che difetta in radice CP_1 la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1134 c.c. che erroneamente il primo giudice, invece, ha posto a fondamento della decisone impugnata, in contrasto con gli arresti della Suprema Corte che nel frattempo si erano affermati in materia e sopra richiamati.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del gravame, va respinta la domanda di rimborso avanzata dalla ex art. 1126 c.c. trattandosi di spesa non autorizzata CP_1 che neanche rientra nel perimetro di applicabilità dell'art. 1134 c.c., ferma l'esperibilità, ricorrendone le condizioni, dell'azione residuale ex art. 2041 c.c. a tutela del pregiudizio subito dall'appellata per aver sopportato per intero le spese di rifacimento del terrazzo, azione non proposta nel presente giudizio.
La riforma della decisione impugnata comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado sulla base dell'esito complessivo della controversia.
A tal fine, va considerato che, in esito al gravame, tutte le domande avanzate dalla risultano rigettate sicché la stessa è totalmente soccombente, dovendo, pertanto, CP_1
subire la condanna alle spese del doppio grado, la cui liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi ( stante la ridotta complessità delle questioni trattate) di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi, con riduzione degli importi per la fase decisoria stante la mancanza di comparse conclusionali e di replica in ragione del rito).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto dal avverso l'ordinanza Parte_3 del tribunale di Napoli n. 6469/2023, pubblicata il 30/10/2023 e notificata in pari data, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) e del capo 2) della gravata ordinanza, rigetta la domanda proposta da di CP_1
condanna del al pagamento della somma di € Parte_3
7.155,33 a titolo di rimborso della quota di due terzi ex art. 1126 c.c. della spesa di rifacimento del terrazzo di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
2- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1
favore del appellante che liquida: per il primo grado in complessivi euro Parte_1
1500,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in complessivi euro 1700,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Laudante e Massimo D'Errico per dichiarato anticipo;
3- ferma, nel resto, l'ordinanza appellata.
Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5322/2023 riservata in decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. , come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Laudante Parte_2
Giuseppe (c.f. e d'Errico Massimo (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto n.5; Pec e fax:
081/5032922; 0815032922 Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Zuccaro Fabio (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in alla via C.F._4 Pt_1
Rossini n. 43; Pec: Email_3 APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli pubblicata il 30.10.2023 nel giudizio iscritto al RGN 12520/2023 in materia di: rimborso spese ex art. 1226 c.c. e 1134 c.c.;
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritta
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata il 30/10/2023 e notificata in pari data, il
Tribunale di Napoli accoglieva la domanda avanzata da nei confronti del CP_1
di rimborso della quota di due terzi ex art. 1126 c.c. Parte_1
delle spese sostenute per il rifacimento del terrazzo a livello di proprietà esclusiva che fungeva da copertura del fabbricato e condannava l'ente convenuto al CP_2
pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 7.155,33, oltre rivalutazione ed interessi legali;
rigettava, invece, le altre domande proposte dalla ricorrente;
condannava il altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed Parte_1 euro 1.700.00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CP, come per legge.
1.2. Il giudizio originava dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 15.2.2023 con cui affermatasi proprietaria di un appartamento sito nel CP_1 Parte_1
in posto al terzo piano, nonché di locale deposito sito al
[...] Pt_1 sovrastante piano quarto con annesso terrazzo a livello di proprietà esclusiva che fungeva anche da copertura dello stabile, aveva lamentato il verificarsi, a gennaio-febbraio 2021, di fenomeni infiltrativi provenienti dal prefato terrazzo a livello, che avevano interessato l'appartamento sottostante di sua proprietà, condotto in locazione da tale , Testimone_1
il quale, minacciando la risoluzione del contratto in essere, aveva sospeso i pagamenti dei canoni di locazione, a causa delle muffe che rendevano insalubri gli ambienti.
Dedotta l'urgenza di effettuare i lavori di rifacimento del terrazzo di copertura, certificata anche dal suo tecnico di parte Ing. e il negativo riscontro dell'amministratore in CP_3
ordine alla richiesta di convocare un'assemblea per deliberare gli interventi necessari per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo, la ricorrente aveva agito per sentire accertare il suo diritto alla ripetizione della quota di due terzi ex art. 1226 c.c., delle spese sostenute per ripristinare l'impermeabilizzazione del terrazzo a livello- pari a complessivi € 10.733,00- nonché al rimborso della spese di sanificazione dell'appartamento concesso in locazione, pari ad euro 915,00 e al risarcimento del danno da mancato guadagno, derivante dalla sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore da marzo a maggio 2021 per euro 1500,00.
1.3 Nel costituirsi il aveva chiesto il rigetto del ricorso contestando la Parte_1
sussistenza del presupposto dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c. in quanto nel corso del sopralluogo in contraddittorio, avvenuto il 23.3.2021, era emerso che il terrazzo era già stato trattato con guaina liquida e non vi era la presenza di muffa ma solo di modeste tracce di umidità limitate a circoscritte aree dell'unità abitativa, come documentato dalle riproduzioni fotografiche dell'immobile allegate alla comparsa di costituzione.
2.3. A fondamento della decisione nei termini su esposti, per quanto ancora qui rileva, il tribunale, sulla base della sola documentazione prodotta in atti dalle parti, richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante il lastrico solare di proprietà o in uso esclusivo ad un condomino rispondono sia il proprietario ( o usuario esclusivo), quale custode ex art. 2051
c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi a carico dell'amministratore e dell'assemblea scaturenti dagli artt. 1130 comma 1 n. 4 e 1135 comma 1 n. 4, con applicazione della regola dell'art. 1126 c.c. quanto al concorso delle responsabilità, affermava che correttamente parte ricorrente aveva agito in giudizio per la ripetizione, nella misura di 2/3, delle somme da essa versate ai fini del rifacimento del terrazzo a livello di sua proprietà esclusiva che fungeva, altresì, da copertura dello stabile.
Precisava, a tal fine, che al caso de quo, sulla base delle deduzioni di fatto delle parti, si applicava la disciplina di cui all'art. 1134 c.c. secondo cui il che ha assunto la Parte_1
gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea ha diritto al rimborso se si tratta di spesa urgente, da intendersi, secondo i dettami della
Suprema Corte, quale spesa per opere indifferibili, da eseguire senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune.
Requisiti che riteneva sussistere nella specie in quanto desumibili “dalla stessa natura dei lavori specificati nelle fatture prodotte da parte ricorrente , lavori necessari per garantire anche la salubrità degli ambienti dell'immobile locato” e, in particolare , l'urgenza
“comprovata, altresì, dall'esigenza di ridurre lo stato di degrado del relativo sistema di impermeabilizzazione causativo non solo di ammaloramenti degli intonaci e delle controsoffittature in diversi punti dell'immobile sottostante, ma , altresì della ridotta fruizione dello stesso , interessato da fenomeni di muffe, che rendevano insalubri gli ambienti per i suoi occupanti” ( v. pagg. 5 e 6 ordinanza impugnata).
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 con un motivo di gravame, rubricato “Assenza del presupposto d'urgenza di cui all'art.
1134 c.c.” con cui, a confutazione della decisione, ha protestato l'assenza di prova circa il requisito dell'urgenza, non dimostrata dalle fatture in atti e dalla perizia di parte , tutti documenti contestati fin dal primo grado da esso , mentre a suo dire sarebbe Parte_1
stata necessaria una CTU, già richiesta in primo grado, istanza reiterata in appello. Ha, quindi, chiesto sospendersi l'esecutività della gravata ordinanza e, nel merito, in riforma della stessa, il rigetto di tutte le domande avanzate dalla CP_1
3. Ha resistito al gravame la instando per il rigetto dell'appello per totale CP_1
infondatezza , con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, ha contestato che i rilievi fotografici prodotti dal e già esaminati Parte_1 dal Giudice di prime cure riproducessero lo stato dei luoghi in data 23.3.3021, rilevando, tra l'altro che “sui file delle fotografie è incisa la data del giorno antecedente”, e ribadendo che i lavori furono da lei iniziati solo successivamente all'esito negativo del sopralluogo e delle interlocuzioni intercorse con l'amministratore condominiale rimaste infruttuose, come dimostrato dalle missive in atti.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (nuova formulazione) in esito all'udienza del 26.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dato atto, d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza n. 6469/2023 è stata pubblicata il
30/10/2023 e notificata in pari data e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data
28/11/2023.
Ne deriva che risulta rispettato il termine di gg. 30 previsto dall'art. 702 quater cpc.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con l'unico mezzo di censura, l'appellante invoca, in riforma della decisione impugnata, il rigetto della domanda di rimborso avanzata dalla ai sensi dell'art. 1226 c.c. CP_1 sostenendo l'assenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 1134 c.c. in difetto di prova dell'urgenza della spesa sostenuta dalla predetta senza autorizzazione dell'amministratore o delibera assembleare.
La censura va accolta sebbene per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dall'appellante.
Rientra, invero, nel potere-dovere del giudice del gravame, investito della cognizione di una determinata domanda o eccezione, procedere ad una riqualificazione giuridica di fatti che, se pure non espressamente indicati nei motivi di impugnazione, si riferiscono alle questioni sottoposte alla sua cognizione per effetto del gravame, senza con ciò incorrere in vizio di extrapetizione o ultrapetizione, sempre che tale diversa ragione sia fondata sui fatti prospettati dai contendenti e che la diversa qualificazione non comporti la modifica della domanda definita nella precedente fase di merito o il rilievo di una eccezione in senso stretto (arg. da Cass. Sez. 6-3, 14/02/2014, n. 3437; Cass. Sez. 3, 22/03/2007, n. 6935). In applicazione del principio 'iura novit curia', infatti, la ricerca e l'interpretazione delle norme astratte applicabili al caso concreto rientra nei poteri-doveri del giudice e può essere, quindi, compiuta anche di ufficio, non essendo vincolante la soluzione indicata dalle parti, anche se adottata dal giudice di primo grado ( cfr Cass. Sentenza n. 1103 del 09/05/1964).
In altri termini, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (cfr. Cass. Ordinanza n. 32932 del 17/12/2024).
Ciò premesso, nel caso all'esame, rileva la Corte che la fondatezza della censura con cui l'appellante sostiene che non sussistano i presupposti per riconoscere il diritto al rimborso in favore della ai sensi dell'art. 1134 c.c. deriva non tanto dalla mancanza di prova CP_1 del requisito dell'urgenza, bensì dall'operatività del principio, già affermato in giurisprudenza, per cui il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene, fermo poi il diverso profilo della qualificazione dell'azione che garantisca il rimborso delle somme eventualmente anticipate per intero dal titolare del diritto esclusivo (così Cass. Sez. 2,
09/01/2017; Cass. ord. 4684/2018).
Di tale principio, obliterato dal primo giudice, occorre fare applicazione al caso in esame sulla base della stessa prospettazione fattuale rivendibile dalle difese delle parti.
Invero, è circostanza pacifica, perché affermata dalla nel ricorso ex art. 702 bis CP_1
cpc e non contestata dal che il terrazzo di causa non è bene comune bensì di Parte_1 proprietà esclusiva della ancorché serva da copertura ai sottostanti immobili CP_4
facenti parte del fabbricato.
Tale natura e funzione del bene de quo comporta l'obbligo dei condomini, cui il terrazzo funge da copertura, di contribuire alle spese di riparazione secondo i canoni dettati dall'art. 1126 c.c- come correttamente ritenuto dal tribunale- sempre che la spesa sia autorizzata dall'amministratore e/o dall'assemblea, dal momento che la regola di riparto afferisce alla misura della partecipazione ad una spesa già deliberata. Laddove, invece, come nella caso in esame, i lavori siano eseguiti senza l'approvazione dell'assemblea o la richiesta dell'amministratore e siano frutto di autonoma iniziativa della condomina, proprietaria esclusiva del terrazzo di copertura, il diritto al rimborso neanche può trovare fondamento nella disciplina di cui all'art. 1134 c.c., che riguarda le sole spese urgenti sostenute per la gestione di parti comuni, tale non essendo il terrazzo di causa, in titolarità esclusiva della
CP_1
Ne consegue che la questione della urgenza o meno della riparazione ai fini del diritto al rimborso vantato dalla non rileva ai fini del decidere, posto che difetta in radice CP_1 la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1134 c.c. che erroneamente il primo giudice, invece, ha posto a fondamento della decisone impugnata, in contrasto con gli arresti della Suprema Corte che nel frattempo si erano affermati in materia e sopra richiamati.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del gravame, va respinta la domanda di rimborso avanzata dalla ex art. 1126 c.c. trattandosi di spesa non autorizzata CP_1 che neanche rientra nel perimetro di applicabilità dell'art. 1134 c.c., ferma l'esperibilità, ricorrendone le condizioni, dell'azione residuale ex art. 2041 c.c. a tutela del pregiudizio subito dall'appellata per aver sopportato per intero le spese di rifacimento del terrazzo, azione non proposta nel presente giudizio.
La riforma della decisione impugnata comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado sulla base dell'esito complessivo della controversia.
A tal fine, va considerato che, in esito al gravame, tutte le domande avanzate dalla risultano rigettate sicché la stessa è totalmente soccombente, dovendo, pertanto, CP_1
subire la condanna alle spese del doppio grado, la cui liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi ( stante la ridotta complessità delle questioni trattate) di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi, con riduzione degli importi per la fase decisoria stante la mancanza di comparse conclusionali e di replica in ragione del rito).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto dal avverso l'ordinanza Parte_3 del tribunale di Napoli n. 6469/2023, pubblicata il 30/10/2023 e notificata in pari data, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) e del capo 2) della gravata ordinanza, rigetta la domanda proposta da di CP_1
condanna del al pagamento della somma di € Parte_3
7.155,33 a titolo di rimborso della quota di due terzi ex art. 1126 c.c. della spesa di rifacimento del terrazzo di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
2- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1
favore del appellante che liquida: per il primo grado in complessivi euro Parte_1
1500,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in complessivi euro 1700,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Laudante e Massimo D'Errico per dichiarato anticipo;
3- ferma, nel resto, l'ordinanza appellata.
Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello