Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 1455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1455/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/06/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to ROSATI MICHELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AV E' NI (SA) in data
26/07/2005 e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 17.10.2007) e (il Per_1 Per_2
14.09.2009); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) “l'affidamento delle figlie e , rispettivamente di anni 16 e 14, sarà condiviso Per_1 Per_2
con domicilio prevalente presso il padre nell'abitazione familiare in ER al Corso Trieste,
n. 211, che resterà assegnata al Dott. ”; Pt_1
b) “le figlie minori trascorreranno le festività di Natale, Capodanno e Pasquali, così come quelle del 25 aprile, primo maggio, dell'1/2 novembre e dell'8 dicembre ed eventuali “ponti”, con l'uno o l'altro genitori a festività e ad anni alterni, sempre tenendo conto delle eIGenze dei
turni di volo della SI.ra , che si impegna a comunicare con congruo preavviso, e di Pt_2
quelle scolastiche delle figlie”;
c) “nei giorni in cui la SI.ra sarà a ER e in ogni altra occasione concordata con il Dott. Pt_2
, la stessa potrà avere con sé il maltese che, in considerazione del legame che Pt_1 Per_3
si è creato con tutta la famiglia, sarà collocata presso l'abitazione dove sono le figlie che se ne prenderanno cura insieme al padre”;
d) in ordine all'assegno di mantenimento per le figlie, tenuto altresì conto dell'importo relativo al canone di locazione e degli oneri condominiali dell'appartamento di ER (pari ad €
620,00 mensili), l'importo a carico della IG.ra si porrà pari ad € 600,00 mensili. Nulla Pt_2
osterà alla fruizione della casa già coniugale (sempre nell'ottica di preservare quanto più possibile l'ambiente vitae delle ragazze e garantire alle medesime la perpetuazione della condivisione con la madre dell'ambiente familiare) da parte della IG.ra nei giorni in Pt_2
cui la stessa si troverà a ER, con rinuncia sin d'ora del dott. a qualsiasi Pt_1
contribuzione su spese alimentari e di utenze per la sua presenza. Identico ragionamento si pone in ordine alla frequentazione della casa di CP_1
e) “la SI.ra potrà accedere all'abitazione sita in Pt_2 CP_1
f) “le spese straordinarie e quelle scolastiche saranno a carico dei genitori al 50% così come saranno divise in eguale misura tra i genitori le eventuali detrazioni fiscali e l'assegno unico universale” >> intendendosi “per spese straordinarie”: le gite scolastiche e vacanze delle figlie senza la famiglia, i viaggi di per le gare di ginnastica, le spese sanitarie previo Per_2
accordo sulle stesse;
acquisto libri scolastici, l'acquisto di vestiario per le ragazze per importi particolarmente onerosi il cui acquisto va previamente concordato tra i genitori;
g) relativamente alla volontà della IG.ra di procedere all'acquisto di una settimana in Pt_2
multiproprietà in Sardegna, il dott. di dichiara disponibile a contribuire nella misura Pt_1
del 50% della spesa, comprese le spese condominiali, con contestuale formalizzazione di scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento dell'importo così impegnato attesa la previsione dell'intestazione formale del bene alla IG.ra (proprio nell'ottica di garanzia Pt_2
in vista di eventuale futura vendita o lascito); la concessione in locazione a terzi della settimana assegnata a ciascuno dei coniugi dovrà essere preceduta dalla richiesta all'altro di volerne fruire e, quindi, subordinata alla indisponibilità di quest'ultimo a goderne. I proventi derivanti dalla concessione in locazione a terzi saranno utilizzati per il pagamento delle spese condominiali e la somma eventualmente residua sarà devoluta in parti eguali alle due figlie;
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h) in considerazione di quanto da ultimo specificato (e della fruizione di tale periodo di vacanza/multiproprietà), anche la previsione afferente alle vacanze estive ben potrebbe essere così rimodulata: in Sardegna una settimana a testa;
al mare ad con massima CP_1
elasticità (proprio tenendo conto della non programmabilità della presenza in zona della IG.ra ) e, comunque, previo accordo (il dott. , inoltre e anche a tale riguardo Pt_2 Pt_1
non pretender‡ rimborsi spese per la sua presenza);
con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.02.2025 le parti dichiaravano quanto segue:
Considerato il lavoro della IGnora e ritenuto che il diritto di visita concordato sia Parte_2 conforme all'interesse delle figlie minori così come le restanti pattuizioni:
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
ER il 16/04/1978; 4
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV E' NI (SA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 165, parte II, serie A, anno 2005;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di conIGlio del 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso