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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7983 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 4.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 8491/2025 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
CO e GI AT, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
, in persona del tempore. Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di aver Controparte_1 prestato servizio come docente a tempo determinato per le annualità scolastiche 2022/2023 e
2023/2024.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precario, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse, previa declaratoria di nullità e/o di annullamento o comunque disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, provvedere “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, condannare il al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con note di deposito del 3.11.2025, il ricorrente ha versato in atti cedolino paga di ottobre 2025.
La causa, all'udienza del 4.11.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che il ricorrente ha dimostrato di essere interno al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 (cfr. cedolino paga ottobre 2025, da cui emerge la stipula del contratto con durata dal 9.10.2025 al 30.06.2026). Ha altresì dimostrato (cfr. contratti depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stato destinatario di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, della residua
[...] CP_2
metà, metà che liquida in euro 321,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Napoli, 4.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 4.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 8491/2025 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
CO e GI AT, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
, in persona del tempore. Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di aver Controparte_1 prestato servizio come docente a tempo determinato per le annualità scolastiche 2022/2023 e
2023/2024.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precario, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse, previa declaratoria di nullità e/o di annullamento o comunque disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, provvedere “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, condannare il al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con note di deposito del 3.11.2025, il ricorrente ha versato in atti cedolino paga di ottobre 2025.
La causa, all'udienza del 4.11.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs.
n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che il ricorrente ha dimostrato di essere interno al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 (cfr. cedolino paga ottobre 2025, da cui emerge la stipula del contratto con durata dal 9.10.2025 al 30.06.2026). Ha altresì dimostrato (cfr. contratti depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stato destinatario di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolatici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, della residua
[...] CP_2
metà, metà che liquida in euro 321,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Napoli, 4.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori