Sentenza breve 13 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 13/12/2021, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2021
N. 01503/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare della Prefettura di -OMISSIS- del 9.08.2021, notificato il 2.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, titolare di carta di soggiorno in qualità di familiare di cittadino dell’Unione Europea, ha presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 in favore del sig.-OMISSIS-.
Il sig.-OMISSIS-, con il presente ricorso, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di -OMISSIS-, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha rigettato l’istanza di regolarizzazione, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 e carenza di motivazione , in quanto la difesa di parte ricorrente, pur rappresentando all’Amministrazione la carenza di motivazione dell’avvio di procedimento (in cui era indicato solo che “la Questura di -OMISSIS- ha comunicato l’inammissibilità prevista dall’art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 34 del 19/05/2020”), inviava memoria in merito al titolo posseduto dal datore di lavoro, spiegando che il sig. -OMISSIS- era titolare di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007; che la FAQ 3 del Ministero dell’Interno precisava che poteva presentare domanda anche il datore di lavoro extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario; che alla medesima conclusione si perveniva tenendo conto che, potendo l’istanza essere presentata da un cittadino comunitario e prescrivendo l’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 30/2007 l’applicazione del citato decreto non solo ai cittadini dell’Unione, ma anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato U.E., ne conseguiva l’equiparazione di costoro ai cittadini dell’Unione europea e, pertanto, dovevano essere compresi nel novero dei datori di lavoro proponenti. In merito a quanto contenuto nella memoria difensiva, la Prefettura, nel provvedimento di rigetto, si sarebbe limitata ad affermare che il dichiarante, entro il termine assegnato, “ha fornito informazioni inadeguate”, violando l’art. 10 bis della L. 241/90 che pone a carico dell’Amministrazione uno specifico obbligo di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni pervenute;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 co. 1 del d.l. 34/2020 in combinato disposto con l’art. 3 co. 1 del d.lgs. 30/2007, violazione del principio della buona fede ex art. 1 co. 2 bis della l. 241/90 ed eccesso di potere , in quanto, in sostanza, sulla base della disciplina contenuta nel D.Lgs. 30/2007, lo stesso Ministero dell’Interno nella Faq n. 3 sulla procedura di emersione, specificando i datori di lavoro che potevano presentare la domanda, indicava tra questi il datore di lavoro cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario (come il datore di lavoro richiedente), per cui non vi sarebbe dubbio che le indicazioni contenute nella FAQ abbiano condizionato il datore di lavoro, inoltre nessuna motivazione vi sarebbe nel provvedimento in ordine all’esclusione dei datori di lavoro extracomunitari titolari di carta in qualità di familiari di cittadini comunitari, così come indicato nella FAQ; e l’omessa o la non corretta valutazione dell’affidamento ingenerato nel privato comporterebbero l’illegittimità per eccesso di potere del successivo comportamento sanzionatorio adottato dalla P.A..
L’Intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2021, previo avviso come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso è fondato per le assorbenti censure di violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione, di cui al primo motivo di ricorso, in quanto, nonostante la genericità del preavviso di diniego, parte ricorrente aveva argomentato nella memoria endoprocedimentale presentata all’Amministrazione le ragioni per cui, qualora si ritenesse che il motivo ostativo fosse da ricollegare al fatto che il datore di lavoro non era titolare di un permesso UE per soggiornante di lungo periodo, tale situazione non potesse considerarsi ostativa, spiegando che il sig. -OMISSIS- era titolare di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007 in qualità di familiare di cittadina europea; che la FAQ 3 del Ministero dell’Interno precisava che poteva presentare domanda anche il datore di lavoro extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario; e che alla medesima conclusione si perveniva tenendo conto che, potendo l’istanza essere presentata da un cittadino comunitario e prescrivendo l’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 30/2007 l’applicazione del citato decreto non solo ai cittadini dell’Unione, ma anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato U.E., ne conseguiva l’equiparazione di costoro ai cittadini dell’Unione europea e, pertanto, dovevano essere compresi nel novero dei datori di lavoro proponenti.
Il provvedimento impugnato, invece, si limita ad affermare, del tutto genericamente, che il dichiarante, entro il termine assegnato, “ha fornito informazioni inadeguate”, secondo una formula di mero stile, priva di reale contenuto in relazione a quanto controdedotto in sede endoprocedimentale, e, pertanto, lo stesso non può considerarsi, nel caso di specie, rispettoso della disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione, e il provvedimento impugnato va annullato, con assorbimento delle ulteriori censure, dovendo l’Amministrazione esprimersi motivatamente alla luce delle argomentazioni esposte dal ricorrente in sede endoprocedimentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO