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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 EL - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042600369000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5209/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240042600369000, notificata in data 26.11.2024, riguardante il tributo di bonifica relativo all'anno 2023 del
Resistente_1.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio, tenuto conto che nessuna miglioria è stata mai apportata alla proprietà da parte del Resistente_1.
Rappresenta, inoltre, che grava sul Consorzio, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, essendo irrilevante a tal fine il solo catasto consortile, avente mere finalità repertoriali.
Di seguito evidenzia che il codice del tributo 1H78, indicato nella cartella esattoriale impugnata, corrisponde al contributo di bonifica ordinario, come definito dal Piano di Classifica (pubblicato sul Burc nel giugno 2017), corrispondente anche alle spese di funzionamento di cui all'art. 23 - primo comma - lett.
a) della legge regionale 11/2003: ne deriva, quindi, che l'oggetto della pretesa corrisponde al tributo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.188 del 19-10-2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 EL - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042600369000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5209/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240042600369000, notificata in data 26.11.2024, riguardante il tributo di bonifica relativo all'anno 2023 del
Resistente_1.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio, tenuto conto che nessuna miglioria è stata mai apportata alla proprietà da parte del Resistente_1.
Rappresenta, inoltre, che grava sul Consorzio, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, essendo irrilevante a tal fine il solo catasto consortile, avente mere finalità repertoriali.
Di seguito evidenzia che il codice del tributo 1H78, indicato nella cartella esattoriale impugnata, corrisponde al contributo di bonifica ordinario, come definito dal Piano di Classifica (pubblicato sul Burc nel giugno 2017), corrispondente anche alle spese di funzionamento di cui all'art. 23 - primo comma - lett.
a) della legge regionale 11/2003: ne deriva, quindi, che l'oggetto della pretesa corrisponde al tributo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.188 del 19-10-2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.