CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1142/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 235/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Autorita'Ricorrente_1 - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 09339391006
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301068566 CONTRIBUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 10, 20 novembre 2024, n. 14195), ha osservato quanto segue.
<
Mercato, una cartella notificata il 3.5.2023, dell'importo di € 275.000,00 oltre interessi, relativa al contributo per oneri di funzionamento dell'AGCM per l'anno 2022.
Premessa la natura tributaria della pretesa e la giurisdizione della adita CGT, nonché la disciplina del tributo e le regole speciali per i gruppi societari, per cui il versamento massimo non può superare l'importo di
€ 275.000,00 per un singolo gruppo ed essendo indifferente quale società appartenente al gruppo provveda materialmente al versamento, la parte ricorrente deduceva in diritto l'illegittimità del nuovo indirizzo dell'AGCM, secondo cui il tetto massimo (c.d. CAP) non si applicherebbe alla fattispecie in cui la capogruppo sia una società estera, come nel caso di specie.
Deduceva la violazione dei principi di diritto europeo per discriminazione ed ostacolo alla libertà di stabilimento, la violazione dell'art. 18 e degli articoli da 49 a 55 del TFUE. Lamentava la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), la violazione dell'art. 10, comma 7 ter, della Legge n. 287/90 sul tetto massimo di contribuzione e la violazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 269/17. Sosteneva l'illogicità e la contraddittorietà della tesi dell'Autorità, laddove non riconosceva a Banca_1 la qualifica di capogruppo: Banca_1 sarebbe, per l'AGCM, italiana ai fini dell'imposizione dell'onere contributivo e al contempo straniera, per non riconoscere l'AGCM la rilevanza estintiva, per le società del gruppo, del raggiungimento del CAP.
Parte ricorrente manifestava l'intenzione di procedere al versamento cautelativo della somma iscritta a ruolo per evitare i pregiudizi della riscossione. Allegava l'atto impugnato, la delibera dell'AGCM 30033/22, giurisprudenza, visure camerali di Banca_2 e di Banca_1, statuto della ricorrente, avvisi di pagamento per gli anni 2015-2018.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, allegando la propria delibera n. 30033/22,
FAQ 2022, atto di accertamento, sollecito di pagamento, mail del 20.10.2020, comunicazione del 28.12.20,
FAQ 2017. Rappresentava il quadro normativo, citava precedenti giurisprudenziali, citava le proprie FAQ, con cui era stato precisato che assoggettate al contributo sono, delle società estere, solo quelle con sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia, in coerenza con le competenze nazionali dell'Autorità. Nel caso specie - sosteneva la resistente - il vertice di controllo di Banca_2, ossia BNP Banca_3 s.a., non era residente in Italia, ma aveva in Italia, a Milano, una sede secondaria.
Escludeva la violazione di norme eurounitarie, nonché la natura discriminatoria dei principi applicati, atteso che la base imponibile del contributo era solo la quota parte di attività della società estera realizzata in Italia
e non il maggiore ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale della stessa.
Con memoria depositata il 27.9.2024, la ricorrente allegava n. 25 documenti, tra cui 18 sentenze, 6 cartelle, quietanza di pagamento della cartella impugnata. Insisteva nella domanda. Precisava che per il 2022 la pretesa ai fini del contributo di cui è causa ammontava ad € 710.132,33, ben maggiore del CAP, e che BNP
Banca_3 aveva versato per il 2022 in totale € 371.343,08, di per sé superiore al suddetto CAP. Nominativo_1 il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 14139/23 per gli anni 2017, 2018, 2019, essendo il passaggio in giudicato certificato in atti.
Contestava il valore di legge alle FAQ invocate dall'AGCM e sulle quali la stessa aveva fondato la pretesa in contestazione. […].
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Assume rilevanza assorbente ai fini del decidere l'efficacia di giudicato esterno rivestita dalla sentenza n.
14139/23 emessa dalla CGT di 1° grado di Roma, che ha deciso in senso favorevole alla ricorrente le controversie sul medesimo contributo per le annualità dal 2017 al 2019, sulla base dei medesimi presupposti fattuali, rilevando, correttamente e condivisilmente, che la normativa, citata in premessa ed analiticamente esposta da entrambe le parti, ha posto un tetto massimo alla contribuzione (il c.d. CAP di € 275.000,00), che nel caso di specie è stato pagato, come pure è stata documentalmente provata nel presente giudizio la misura sovrabbondante di tale versamento, effettuato da BNP Banca_3, esattamente dell'importo di
€ 371.343,08.
Tale giudicato esterno sussiste nel caso di specie, in quanto la vicenda odierna è caratterizzata dagli stessi elementi fattuali e di diritto oggetto del triennio deciso dalla citata sentenza n. 14139/23, alla stregua dei principi statuiti da Cass. SS.UU. n. 13916/06 sull'applicabilità del giudicato esterno in campo tributario.
Il fondamento della citata sentenza definitiva (la certificazione del passaggio in giudicato è stata invocata ed illustrata a pag. 7 della memoria illustrativa della ricorrente), ossia la cogenza del c.d. CAP, non può soffrire deroghe o eccezioni da parte di provvedimenti interni, quali le FAQ, prive di forza di legge.
Per tali ragioni il ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi.
Le spese sono compensate, attesa la rilevanza della citata recente sentenza>>.
B) Propone ricorso in appello l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la riforma della sentenza n. 14195/2024 dell'11 novembre 2024, depositata il 20 novembre 2024, notificata in data 29 novembre 2024
(“Sentenza”), della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, Sez. 10.
Con il ricorso in appello sono stati dedotti i seguenti motivi così epigrafati.
-I. Sulla ritenuta autorità di giudicato esterno della sentenza n. 14139/2023 emessa dalla CGT di I grado di
Roma il 29 novembre 2023.
-II. Sui motivi dedotti da Banca_2 nel ricorso di primo grado.
Le argomentazioni e le censure dispiegate da Banca_2 nel ricorso di primo grado sono del tutto infondate, come peraltro in casi analoghi e assai recenti confermato sia da codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. [6] 7348/2024, depositata in data 6 dicembre 2024; sentenza n. 1620/2024, depositata in data 11 marzo 2024 e sentenza n. 5505/2023, depositata il 4 ottobre 2023) che dalla stessa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (sentenza n. 13632, depositata il 7 novembre 2024, sentenza n. 5152, depositata il 16 aprile 2024; sentenza n. 3401, depositata il 12 marzo 2024; sentenza n.
2121, depositata il 14 febbraio 2024; sentenza n. 14072, depositata il 12 dicembre 2022; sentenza n. 8515, depositata il 14 luglio 2022; sentenza n. 6701, depositata il 3 giugno 2022; sentenza n. 10332, depositata il 19 settembre 2021; sentenza n. 7967, del 14 ottobre 2020) e da cui la sentenza impugnata si è inopinatamente discostata con riferimento al caso in esame. ***
-a. Il quadro normativo di riferimento.
-b. Il caso di specie.
-c. Sulla natura e finalità delle FAQ pubblicate nel sito dell'Autorità.
-d. Sulla asserita violazione del diritto U.E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
D) Questo collegio ritine di doversi uniformare al più recente orientamento di questa Corte, espresso dalla sentenza della Sezione 13, 15 gennaio 2026, n. 290.
<
Questa Corte condivide interamente la decisione impugnata ed intende inoltre uniformarsi ai precedenti arresti favorevoli alle tesi della società ricorrente anche richiamati nella ultima memoria depositata.
Va premesso che la disciplina sul finanziamento dell'AGCM è stabilita dall'art. 10, della L. n. 287 del 1990, comma 7-ter, ai sensi del quale “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.
Il successivo comma 7-quater specifica, poi, che, “a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”.
In particolare, detta soglia massima è stata fissata – per l'anno 2022 - in € 275.000,00 (Delibera AGCM n.
30033/2022.
La tesi dell'AGCM è innanzi tutto inaccoglibile in quanto si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione, attuato in materia di diritto di stabilimento, dall'art. 49, TFUE, risolvendosi, nella sostanza, come esattamente osservato dalla società ricorrente, nel differenziare tra i gruppi con capogruppo italiana, ai quali si applicherebbe il Cap di gruppo, e i gruppi – come il Società_2 – con capogruppo estera, ai quali non si applicherebbe il Cap di gruppo, nonostante quest'ultima sia ritenuta soggetto passivo e abbia versato il contributo nella misura massima. Infatti, nel caso di specie la capogruppo estera (Banca_1) è ritenuta soggetto passivo dell'onere contributivo in virtù dell'esistenza della sua stabile organizzazione (Banca_1 Branch), che ha pagato il contributo massimo per l'anno 2022. Da quanto sopra già si evidenzia la assenza di ogni fondamento giuridico della FAQ D.
4-bis (che esamina il caso di una società estera che controlla due o più società italiane di cui una è capogruppo di altre società italiane, mentre le altre sono controllate direttamente dalla società estera, ma non dalla capogruppo Nominativo_2) proprio perché la fattispecie considerata da tale FAQ non tiene conto che il contributo è già stato corrisposto nel suo importo massimo dalla stabile organizzazione (Banca_1 Branch) della capogruppo estera. In ogni caso, come già evidenziato dai numerosi precedenti richiamati dalla società ricorrente, tali FAQ si risolvono in regole poste dalla stessa AGCM e quindi in realtà prive di ogni valenza giuridica ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo.
Ma sebbene, come visto, nemmeno strettamente pertinente con il caso di specie, tale FAQ, proprio perché priva di ogni valore giuridico, non potrebbe in ogni caso giustificare l'evidente mutamento di atteggiamento assunto dall'AGCM rispetto le annualità precedenti, come posto in evidenza dalla società appellata, sicché, eventuali cambiamenti in tal senso, avrebbero dovuto trovare collocazione in una fonte normativa quantomeno di rango secondario.
Quanto poi al richiamo del “criterio oggettivo del controllo ex art. 2359 c.c.”, osserva questo Collegio che, esclusa a priori ogni discriminazione in ragione del principio di libertà di stabilimento, questo deve essere parimenti applicato sia alle società con controllante estera che a quelle con controllante italiana. Nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di versare in tale situazione.
Infatti, come esposto dalla società appellata, BP ha fatto parte – fino alla data dell'incorporazione di cui si è detto innanzi - del gruppo societario che fa riferimento alla società di diritto francese BNP Banca_3 s.a., con sede in Francia, a Parigi (“Banca_1”), e con sede secondaria in Italia, a Milano (“Banca_1 Branch”); Banca_1 Branch, quale stabile organizzazione di Banca_1, è regolarmente iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. P.IVA_1 (si veda la visura camerale di Banca_1, in Allegato 7 al ricorso introduttivo). Nell'atto di fusione allegato sub 1 al ricorso introduttivo (nella parte in inglese, posta nella colonna di destra), al paragrafo
3 riportato a pag. 3 (“Relations existing between the Parties”, ovvero relazione esistente fra le parti), si legge che “As of the date of this agreement, the share capital of BP is 95% owned by BNP Banca_3”, ovvero: alla data del presente atto, il capitale sociale di BP (cioè di BNP Banca_3 SECURITIES SERVICES) è posseduto da BNP Banca_3 per il 95% del suo ammontare. La Società, pertanto, è (rectius, era sino alla data di incorporazione) da considerarsi controllata da Banca_1 ai sensi dell'art. 2359, n. 1, cod. civ., e facente parte del medesimo gruppo.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, dovendo trovare integrale conferma la decisione impugnata>>.
E) La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 235/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Autorita'Ricorrente_1 - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 09339391006
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301068566 CONTRIBUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 10, 20 novembre 2024, n. 14195), ha osservato quanto segue.
<
Mercato, una cartella notificata il 3.5.2023, dell'importo di € 275.000,00 oltre interessi, relativa al contributo per oneri di funzionamento dell'AGCM per l'anno 2022.
Premessa la natura tributaria della pretesa e la giurisdizione della adita CGT, nonché la disciplina del tributo e le regole speciali per i gruppi societari, per cui il versamento massimo non può superare l'importo di
€ 275.000,00 per un singolo gruppo ed essendo indifferente quale società appartenente al gruppo provveda materialmente al versamento, la parte ricorrente deduceva in diritto l'illegittimità del nuovo indirizzo dell'AGCM, secondo cui il tetto massimo (c.d. CAP) non si applicherebbe alla fattispecie in cui la capogruppo sia una società estera, come nel caso di specie.
Deduceva la violazione dei principi di diritto europeo per discriminazione ed ostacolo alla libertà di stabilimento, la violazione dell'art. 18 e degli articoli da 49 a 55 del TFUE. Lamentava la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), la violazione dell'art. 10, comma 7 ter, della Legge n. 287/90 sul tetto massimo di contribuzione e la violazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 269/17. Sosteneva l'illogicità e la contraddittorietà della tesi dell'Autorità, laddove non riconosceva a Banca_1 la qualifica di capogruppo: Banca_1 sarebbe, per l'AGCM, italiana ai fini dell'imposizione dell'onere contributivo e al contempo straniera, per non riconoscere l'AGCM la rilevanza estintiva, per le società del gruppo, del raggiungimento del CAP.
Parte ricorrente manifestava l'intenzione di procedere al versamento cautelativo della somma iscritta a ruolo per evitare i pregiudizi della riscossione. Allegava l'atto impugnato, la delibera dell'AGCM 30033/22, giurisprudenza, visure camerali di Banca_2 e di Banca_1, statuto della ricorrente, avvisi di pagamento per gli anni 2015-2018.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, allegando la propria delibera n. 30033/22,
FAQ 2022, atto di accertamento, sollecito di pagamento, mail del 20.10.2020, comunicazione del 28.12.20,
FAQ 2017. Rappresentava il quadro normativo, citava precedenti giurisprudenziali, citava le proprie FAQ, con cui era stato precisato che assoggettate al contributo sono, delle società estere, solo quelle con sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia, in coerenza con le competenze nazionali dell'Autorità. Nel caso specie - sosteneva la resistente - il vertice di controllo di Banca_2, ossia BNP Banca_3 s.a., non era residente in Italia, ma aveva in Italia, a Milano, una sede secondaria.
Escludeva la violazione di norme eurounitarie, nonché la natura discriminatoria dei principi applicati, atteso che la base imponibile del contributo era solo la quota parte di attività della società estera realizzata in Italia
e non il maggiore ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale della stessa.
Con memoria depositata il 27.9.2024, la ricorrente allegava n. 25 documenti, tra cui 18 sentenze, 6 cartelle, quietanza di pagamento della cartella impugnata. Insisteva nella domanda. Precisava che per il 2022 la pretesa ai fini del contributo di cui è causa ammontava ad € 710.132,33, ben maggiore del CAP, e che BNP
Banca_3 aveva versato per il 2022 in totale € 371.343,08, di per sé superiore al suddetto CAP. Nominativo_1 il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 14139/23 per gli anni 2017, 2018, 2019, essendo il passaggio in giudicato certificato in atti.
Contestava il valore di legge alle FAQ invocate dall'AGCM e sulle quali la stessa aveva fondato la pretesa in contestazione. […].
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Assume rilevanza assorbente ai fini del decidere l'efficacia di giudicato esterno rivestita dalla sentenza n.
14139/23 emessa dalla CGT di 1° grado di Roma, che ha deciso in senso favorevole alla ricorrente le controversie sul medesimo contributo per le annualità dal 2017 al 2019, sulla base dei medesimi presupposti fattuali, rilevando, correttamente e condivisilmente, che la normativa, citata in premessa ed analiticamente esposta da entrambe le parti, ha posto un tetto massimo alla contribuzione (il c.d. CAP di € 275.000,00), che nel caso di specie è stato pagato, come pure è stata documentalmente provata nel presente giudizio la misura sovrabbondante di tale versamento, effettuato da BNP Banca_3, esattamente dell'importo di
€ 371.343,08.
Tale giudicato esterno sussiste nel caso di specie, in quanto la vicenda odierna è caratterizzata dagli stessi elementi fattuali e di diritto oggetto del triennio deciso dalla citata sentenza n. 14139/23, alla stregua dei principi statuiti da Cass. SS.UU. n. 13916/06 sull'applicabilità del giudicato esterno in campo tributario.
Il fondamento della citata sentenza definitiva (la certificazione del passaggio in giudicato è stata invocata ed illustrata a pag. 7 della memoria illustrativa della ricorrente), ossia la cogenza del c.d. CAP, non può soffrire deroghe o eccezioni da parte di provvedimenti interni, quali le FAQ, prive di forza di legge.
Per tali ragioni il ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi.
Le spese sono compensate, attesa la rilevanza della citata recente sentenza>>.
B) Propone ricorso in appello l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la riforma della sentenza n. 14195/2024 dell'11 novembre 2024, depositata il 20 novembre 2024, notificata in data 29 novembre 2024
(“Sentenza”), della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, Sez. 10.
Con il ricorso in appello sono stati dedotti i seguenti motivi così epigrafati.
-I. Sulla ritenuta autorità di giudicato esterno della sentenza n. 14139/2023 emessa dalla CGT di I grado di
Roma il 29 novembre 2023.
-II. Sui motivi dedotti da Banca_2 nel ricorso di primo grado.
Le argomentazioni e le censure dispiegate da Banca_2 nel ricorso di primo grado sono del tutto infondate, come peraltro in casi analoghi e assai recenti confermato sia da codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. [6] 7348/2024, depositata in data 6 dicembre 2024; sentenza n. 1620/2024, depositata in data 11 marzo 2024 e sentenza n. 5505/2023, depositata il 4 ottobre 2023) che dalla stessa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (sentenza n. 13632, depositata il 7 novembre 2024, sentenza n. 5152, depositata il 16 aprile 2024; sentenza n. 3401, depositata il 12 marzo 2024; sentenza n.
2121, depositata il 14 febbraio 2024; sentenza n. 14072, depositata il 12 dicembre 2022; sentenza n. 8515, depositata il 14 luglio 2022; sentenza n. 6701, depositata il 3 giugno 2022; sentenza n. 10332, depositata il 19 settembre 2021; sentenza n. 7967, del 14 ottobre 2020) e da cui la sentenza impugnata si è inopinatamente discostata con riferimento al caso in esame. ***
-a. Il quadro normativo di riferimento.
-b. Il caso di specie.
-c. Sulla natura e finalità delle FAQ pubblicate nel sito dell'Autorità.
-d. Sulla asserita violazione del diritto U.E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
D) Questo collegio ritine di doversi uniformare al più recente orientamento di questa Corte, espresso dalla sentenza della Sezione 13, 15 gennaio 2026, n. 290.
<
Questa Corte condivide interamente la decisione impugnata ed intende inoltre uniformarsi ai precedenti arresti favorevoli alle tesi della società ricorrente anche richiamati nella ultima memoria depositata.
Va premesso che la disciplina sul finanziamento dell'AGCM è stabilita dall'art. 10, della L. n. 287 del 1990, comma 7-ter, ai sensi del quale “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.
Il successivo comma 7-quater specifica, poi, che, “a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”.
In particolare, detta soglia massima è stata fissata – per l'anno 2022 - in € 275.000,00 (Delibera AGCM n.
30033/2022.
La tesi dell'AGCM è innanzi tutto inaccoglibile in quanto si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione, attuato in materia di diritto di stabilimento, dall'art. 49, TFUE, risolvendosi, nella sostanza, come esattamente osservato dalla società ricorrente, nel differenziare tra i gruppi con capogruppo italiana, ai quali si applicherebbe il Cap di gruppo, e i gruppi – come il Società_2 – con capogruppo estera, ai quali non si applicherebbe il Cap di gruppo, nonostante quest'ultima sia ritenuta soggetto passivo e abbia versato il contributo nella misura massima. Infatti, nel caso di specie la capogruppo estera (Banca_1) è ritenuta soggetto passivo dell'onere contributivo in virtù dell'esistenza della sua stabile organizzazione (Banca_1 Branch), che ha pagato il contributo massimo per l'anno 2022. Da quanto sopra già si evidenzia la assenza di ogni fondamento giuridico della FAQ D.
4-bis (che esamina il caso di una società estera che controlla due o più società italiane di cui una è capogruppo di altre società italiane, mentre le altre sono controllate direttamente dalla società estera, ma non dalla capogruppo Nominativo_2) proprio perché la fattispecie considerata da tale FAQ non tiene conto che il contributo è già stato corrisposto nel suo importo massimo dalla stabile organizzazione (Banca_1 Branch) della capogruppo estera. In ogni caso, come già evidenziato dai numerosi precedenti richiamati dalla società ricorrente, tali FAQ si risolvono in regole poste dalla stessa AGCM e quindi in realtà prive di ogni valenza giuridica ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo.
Ma sebbene, come visto, nemmeno strettamente pertinente con il caso di specie, tale FAQ, proprio perché priva di ogni valore giuridico, non potrebbe in ogni caso giustificare l'evidente mutamento di atteggiamento assunto dall'AGCM rispetto le annualità precedenti, come posto in evidenza dalla società appellata, sicché, eventuali cambiamenti in tal senso, avrebbero dovuto trovare collocazione in una fonte normativa quantomeno di rango secondario.
Quanto poi al richiamo del “criterio oggettivo del controllo ex art. 2359 c.c.”, osserva questo Collegio che, esclusa a priori ogni discriminazione in ragione del principio di libertà di stabilimento, questo deve essere parimenti applicato sia alle società con controllante estera che a quelle con controllante italiana. Nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di versare in tale situazione.
Infatti, come esposto dalla società appellata, BP ha fatto parte – fino alla data dell'incorporazione di cui si è detto innanzi - del gruppo societario che fa riferimento alla società di diritto francese BNP Banca_3 s.a., con sede in Francia, a Parigi (“Banca_1”), e con sede secondaria in Italia, a Milano (“Banca_1 Branch”); Banca_1 Branch, quale stabile organizzazione di Banca_1, è regolarmente iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. P.IVA_1 (si veda la visura camerale di Banca_1, in Allegato 7 al ricorso introduttivo). Nell'atto di fusione allegato sub 1 al ricorso introduttivo (nella parte in inglese, posta nella colonna di destra), al paragrafo
3 riportato a pag. 3 (“Relations existing between the Parties”, ovvero relazione esistente fra le parti), si legge che “As of the date of this agreement, the share capital of BP is 95% owned by BNP Banca_3”, ovvero: alla data del presente atto, il capitale sociale di BP (cioè di BNP Banca_3 SECURITIES SERVICES) è posseduto da BNP Banca_3 per il 95% del suo ammontare. La Società, pertanto, è (rectius, era sino alla data di incorporazione) da considerarsi controllata da Banca_1 ai sensi dell'art. 2359, n. 1, cod. civ., e facente parte del medesimo gruppo.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, dovendo trovare integrale conferma la decisione impugnata>>.
E) La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.