Articolo 74 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
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1 gennaio 2002
Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche) 1. Nella tabella A, parte III, di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all' articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 . Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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