Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 59/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla via Mario Bianco n. 4, Parte_1 presso l'avv. Franco Ferrante, che la rappresenta e la difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in
[...] virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere già stata riconosciuta affetta da patologie pregresse che hanno comportato una menomazione della sua integrità psicofisica nella misura del 9%; di aver svolto, sin dal 1998, attività di coltivatrice diretta in un'azienda di circa 3 ettari dedita al pascolo, all'agricoltura ed all'attività di apicoltura nomade con circa 450 arnie dislocate in 26 apiari e le cui mansioni, svolte per l'intera giornata ed in modo continuativo soprattutto nel periodo febbraio – ottobre di ciascun anno, hanno comportato la movimentazione manuale di carichi dai 3 ai 25 kg circa, nonché l'utilizzo di attrezzi vibranti, con un impegno fisico
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera della ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “La signora è affetta dalle Parte_1
infermità denunciate delle quali solo quella a carico delle spalle può essere riguardata come una malattia di origine professionale. Al contrario la rachipatia va riguardata come una malattia comune di origine extraprofessionale. Il quadro menomativo derivante dalla malattia professionale denunciata “Tendinopatia di spalle prevalente a destra” può essere ragionevolmente valutato nella misura del 4% (quattro per cento) in termini di danno biologico (ex D.Lgs. 38/2000), a decorrere dalla domanda amministrativa del 19/01/2021”.
Tenuto conto del danno biologico pari al 9% di cui l'assicurata risulta essere già titolare, il CP_1
grado compressivo invalidante ascende al 12% (dodici per cento) a decorrere dalla medesima epoca (19/01/2021)”
Nello specifico, il CTU ha rilevato che: “le malattie denunciate risultano annoverate nella nuova tabella delle malattie professionali nell'agricoltura di cui al D.M. 9 aprile 2008 come di seguito riportato: voce n. 22 (ERNIA DISCALE LOMBARE) per un rischio lavorativo così descritto: “(a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente;
(b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
Voce n. 23 (MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI) per un rischio lavorativo specifico così descritto: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”. Orbene andando ad analizzare in dettaglio l'anamnesi lavorativa della perizianda si rileva come ella abbia sempre lavorato come coltivatrice diretta dal 1998 in un'azienda di circa 3 ettari, dedita a pascolo, all'agricoltura e alle attività di apicoltura nomade con ben 450 arnie dislocate in 26 apiari.
Nel corso delle operazioni peritali la perizianda ha precisato che l'attività di apicoltore e caratterizzata da un carico di lavoro modesto nel periodo novembre gennaio mentre si svolge con un carico di lavoro giornaliero molto elevato nel periodo febbraio-ottobre legato alle attività di carico delle arnie sul mezzo di trasporto per raggiungere la località prescelta per il loro posizionamento tra Abruzzo e Molise, dove le stesse vengono scaricate e posizionate. Giornalmente si controllano gli alveari estraendo i telaini che pesano dai 3 kg ai 5 kg, si tolgono con il “coltello”
e la “forchetta” le pellicole di cera dal favo che proteggono le celle colme di miele per estrarne il contenuto, si alimenta la covata con i canditi che sono contenuti in scatole di circa 12 kg ciascuna, utilizzo del “soffiatoio a spalle” con il motore che pesa circa 25 kg per allontanare le api dal mielario. Alla fine del ciclo si ricaricano i mielari e si riportano in magazzino dove il lavoro si conclude con una ulteriore smielatura dei telaini che avviene con un'apposita centrifuga. Il tutto viene svolto prevalentemente a mano, per ciascuna delle 450 arnie, con conseguente esposizione a posture incongrue, lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetitivi degli arti superiori, utilizzo di attrezzi anche vibranti e movimentazione manuale di carichi.
Siffatte circostanze lavorative sono state confermate anche nel corso delle prove testimoniali raccolte in sede istruttoria (vedasi verbale udienza del 16/05/2024) e certamente consentono di acclarare un rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, legato alle numerose attività di movimentazione manuale di arnie e attrezzi/utensili necessari per lo svolgimento delle singole attività previste dalla peculiare filiera di apicultore, con movimenti frequenti degli arti superiori compresivi di elevazione e mantenimento di posture incongrue, ad esempio con gli arti abdotti rispetto al tronco, con contestuale uso di forza e utensili vari anche vibranti. Al contrario non e stato possibile documentare un rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale alla luce del non documentato utilizzo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero (trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente) e del carattere occasionale delle attività di movimentazione manuale dei carichi (MMC) nonché del limitato peso dei carichi movimentati che non supera mai i livelli di sicurezza ergonomica indicati dal D.Lgs. 81/2008 (per le donne ≤ 25 kg). Inoltre, nel corso delle operazioni peritali svolte e stato possibile documentare la ricorrenza, nel caso della perizianda, di una patologia vertebrale che, per caratteristiche nosologico-cliniche, risulta in verità inquadrabile nell'ambito delle malattie ad eziologia eredo-costituzionale tanto da rendere necessario un primo trattamento chirurgico gia in tempi remoti. Dalle produzioni si rileva infatti come la CP_1 perizianda nell'anno 2003 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di foraminectomia decompressiva L5-S1 sinistra per una “Anomalia di uscita foraminale e decorso della radice S1 di sinistra in paziente con radicolopatia cronica e prolasso discale L5-S1”.
In tal senso pertanto nel caso della perizianda emerge un rischio lavorativo specifico, in grado cioè di assumere rilievo causale sia in termini qualitativi che quantitativi ai fini della eziopatogenesi della infermità denunciata, esclusivamente per la malattia a carico delle spalle (tendinopatia di spalle prevalente a destra), la quale pertanto potrà essere riguardata come una malattia di origine professionale.
Persuade in tal senso anche il riconoscimento da parte dell'istituto assicuratore ( ) di un'altra CP_1
malattia (sindrome del tunnel carpale a sinistra) che risulta tabellata alla medesima voce n. 23 - sub. b) - delle nuove tabelle delle malattie professionali nell'agricoltura per il medesimo rischio lavorativo specifico.
Al contrario non ricorre, nel caso della perizianda, un rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale per cui la infermità rachidea denunciata andrà necessariamente riguardata come una malattia comune di origine extraprofessionale.
Per quanto riguarda il conseguente grado di invalidità derivante dalla malattia di origine professionale si rileva come, alla luce della obiettività clinica registrata a carico delle articolazioni delle spalle in sede di visita peritale e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge di cui al D.M. 12 luglio 2000, si può ragionevolmente concludere per una valutazione pari al 4%
(quattro per cento) in termini di menomazione dell'integrità psico-fisica (ex D.L.gs. 38/2000), a decorrere naturalmente dall'epoca della domanda amministrativa del 19/01/2021.
Tenuto conto infine del danno biologico pari al 9% di cui l'assicurata risulta essere già CP_1
titolare, il grado compressivo invalidante ascende al 12% (dodici per cento), sempre in termini di menomazione dell'integrita psico-fisica (ex D.L.gs. 38/2000) e a decorrere dalla medesima epoca
(19/01/2021).”
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti. Va, dunque, accertato e dichiarato che la ricorrente è affetta da “Tendinopatia di spalle prevalente a destra” di origine lavorativa che, unitamente alla pregressa sindrome da STC di origine professionale, configura un danno biologico pari al 12%.
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Per la restante parte il ricorso dev'essere rigettato.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero in €. 2.695,50
(in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono ritenersi compensate tra le parti per la metà e la restante metà dev'essere posta a carico dell' . CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da Tendinopatia di spalle prevalente a destra di origine lavorativa che, unitamente alla accertata sindrome da STC di natura professionale, configura un danno biologico pari al 12%;
-condanna l' al versamento in favore della ricorrente del relativo indennizzo nella misura e CP_1
con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-compensa le spese di lite nella misura della metà;
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese di lite, CP_1 liquidata in €. 1.347,75 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di causa con CP_1
separato decreto.
Così deciso il 17.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-