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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4029/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo rappresentante e procuratore avv. Parte_1 ALFANO YLENIA ZAIRA da cui è difeso e rappresentato in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
in persona del legale rapp. te p.t., elett. dom.to presso la sede distrettuale Avvocatura INPS di Napoli, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. AZZANO STEFANO
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. SAGGIOMO FABIO presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024 parte opponente impugnava l' intimazione di pagamento n. 07120249019213692000, notificata il 22.6.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 37120160002015212000 notificato il 16.05.2016, e all'avviso di addebito n. 37120160012043036000 notificato il 03.12.2016, aventi CP_ entrambi ad oggetto il mancato pagamento di contributi relativi all'anno 2015; impugnava l'atto per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex legge 335/95 dalle date di notifica degli avvisi di addebito, come indicate nell'atto di intimazione, e ne chiedeva l'annullamento. Con vittoria di spese.
Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, depositava Controparte_2 un'intimazione di pagamento del 2019 con efficacia interruttiva della prescrizione, e contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso, attesa l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento successive, con vittoria di spese. All'udienza odierna all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa come da sentenza. 2
Preliminarmente va rilevato che, in ordine all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire sollevata da CP_
essa va rigettata atteso che il ricorrente agisce per far dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva alla CP notifica e per la quale non vi è limite temporale, ed atteso che le norma indicata da (art. 3 bis dl 146/2021), riguarda l'estratto di ruolo e non l'intimazione di pagamento. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , essa è infondata atteso che nel ricorso Controparte_2 sono poste questioni attinenti all'an della pretesa ma in relazione alla fase successiva della notifica degli avvisi di addebito, con impugnazione dell'intimazione di pagamento che ha ad oggetto gli avvisi di addebito.
CP Venendo al caso di specie, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione presente, si rileva che l' ha depositato telematicamente copia delle notifiche degli avvisi di addebito. Tuttavia dette notifiche non risultano valide, atteso che gli avvisi di addebito risultano notificati per compiuta giacenza ma non vi è prova dell'invio e della ricezione della cartolina informativa (cad). Nonostante ciò deve ritenersi comunque infondata l'eccezione di prescrizione del credito e di nullità del procedimento esattoriale. L'intimazione di pagamento n.
07120199036877826000, contenente anche i due avvisi di addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata, è CP_ stata notificata il 7.12.2019 quindi entro i 5 anni dal 2015, anno a cui si riferisce il credito dell' oggetto degli avvisi di addebito. Essa è stata regolarmente notificata mediante consegna avvenuta a mezzo messo notificatore nelle mani del destinatario, che ne sottoscriveva la relata per avvenuta ricezione ed accettazione, ed ha efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
Pertanto il ricorso va rigettato. Invero, dopo l'intimazione di pagamento del 2019, notificata il 7/12/2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata, in data 22.6.2024, e quindi entro il quinquennio successivo. Non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere invocata dal difensore del ricorrente, non sussistendone i presupposti.
Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza, dovendosi dunque porre a carico del ricorrente l'onere della refusione delle spese processuali nei confronti delle resistenti, liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc atteso che la prova di una mala fede o colpa grave non può essere desunta solo dal fatto che l'intimazione di pagamento interruttiva era stata già impugnata dal CP_ ricorrente, visto il contenuto della sentenza depositata da conclusasi con la cessazione della materia del CP contendere per intervenuto sgravio dei crediti da parte di per prescrizione, e considerato che in quella sede sono stati impugnati diversi avvisi di addebito rispetto a quelli oggetto dell'odierna impugnazione .
P.Q.M.
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna parte opponente, come costituita, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
2.600 complessive in favore delle resistenti, con attribuzione, oltre accessori come per legge se dovuti.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4029/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo rappresentante e procuratore avv. Parte_1 ALFANO YLENIA ZAIRA da cui è difeso e rappresentato in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
in persona del legale rapp. te p.t., elett. dom.to presso la sede distrettuale Avvocatura INPS di Napoli, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. AZZANO STEFANO
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. SAGGIOMO FABIO presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024 parte opponente impugnava l' intimazione di pagamento n. 07120249019213692000, notificata il 22.6.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 37120160002015212000 notificato il 16.05.2016, e all'avviso di addebito n. 37120160012043036000 notificato il 03.12.2016, aventi CP_ entrambi ad oggetto il mancato pagamento di contributi relativi all'anno 2015; impugnava l'atto per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex legge 335/95 dalle date di notifica degli avvisi di addebito, come indicate nell'atto di intimazione, e ne chiedeva l'annullamento. Con vittoria di spese.
Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, depositava Controparte_2 un'intimazione di pagamento del 2019 con efficacia interruttiva della prescrizione, e contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso, attesa l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento successive, con vittoria di spese. All'udienza odierna all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa come da sentenza. 2
Preliminarmente va rilevato che, in ordine all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire sollevata da CP_
essa va rigettata atteso che il ricorrente agisce per far dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva alla CP notifica e per la quale non vi è limite temporale, ed atteso che le norma indicata da (art. 3 bis dl 146/2021), riguarda l'estratto di ruolo e non l'intimazione di pagamento. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , essa è infondata atteso che nel ricorso Controparte_2 sono poste questioni attinenti all'an della pretesa ma in relazione alla fase successiva della notifica degli avvisi di addebito, con impugnazione dell'intimazione di pagamento che ha ad oggetto gli avvisi di addebito.
CP Venendo al caso di specie, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione presente, si rileva che l' ha depositato telematicamente copia delle notifiche degli avvisi di addebito. Tuttavia dette notifiche non risultano valide, atteso che gli avvisi di addebito risultano notificati per compiuta giacenza ma non vi è prova dell'invio e della ricezione della cartolina informativa (cad). Nonostante ciò deve ritenersi comunque infondata l'eccezione di prescrizione del credito e di nullità del procedimento esattoriale. L'intimazione di pagamento n.
07120199036877826000, contenente anche i due avvisi di addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata, è CP_ stata notificata il 7.12.2019 quindi entro i 5 anni dal 2015, anno a cui si riferisce il credito dell' oggetto degli avvisi di addebito. Essa è stata regolarmente notificata mediante consegna avvenuta a mezzo messo notificatore nelle mani del destinatario, che ne sottoscriveva la relata per avvenuta ricezione ed accettazione, ed ha efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
Pertanto il ricorso va rigettato. Invero, dopo l'intimazione di pagamento del 2019, notificata il 7/12/2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata, in data 22.6.2024, e quindi entro il quinquennio successivo. Non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere invocata dal difensore del ricorrente, non sussistendone i presupposti.
Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza, dovendosi dunque porre a carico del ricorrente l'onere della refusione delle spese processuali nei confronti delle resistenti, liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc atteso che la prova di una mala fede o colpa grave non può essere desunta solo dal fatto che l'intimazione di pagamento interruttiva era stata già impugnata dal CP_ ricorrente, visto il contenuto della sentenza depositata da conclusasi con la cessazione della materia del CP contendere per intervenuto sgravio dei crediti da parte di per prescrizione, e considerato che in quella sede sono stati impugnati diversi avvisi di addebito rispetto a quelli oggetto dell'odierna impugnazione .
P.Q.M.
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna parte opponente, come costituita, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
2.600 complessive in favore delle resistenti, con attribuzione, oltre accessori come per legge se dovuti.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti