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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.615/2024
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Eleonora Caterina Parte_1
Tamburrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Velia n.15- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Cosimo Iannone ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20 - appellato
E rappresentata e difesa dall'avv.Claudio Sansò ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n.5 – appellata
E Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2024/2024
del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/4/2024 e notificata il
3/5/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva che fosse disposto a carico di CP_1
un assegno di mantenimento con un importo superiore ad E
[...]
450,00 mensili a decorrere dalla sua nascita e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni patiti sin dalla nascita e al pagamento delle spese e delle competenze legali;
per l'appellato chiedeva che fosse dichiarato CP_1
l'inammissibilità dell'intervento volontario della in primo CP_2
grado e conseguentemente anche nel giudizio di appello e che fosse rigettato nel merito sia l'appello principale che l'appello incidentale, il tutto con la vittoria di spese;
per l'appellata chiedeva che fosse accolto Controparte_2
l'appello principale con la condanna di al pagamento CP_1
in suo favore della somma E 200.00,00 in qualità di rimborso delle spese da lei sostenute per il mantenimento della figlia dalla nascita e fino all'instaurazione del giudizio di paternità, oltre interessi legali
2 come per legge, il tutto con vittoria delle spese e delle competenze legali.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 12 dicembre 2024
concedeva i termini di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 24
aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza dell'8 maggio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 24 aprile 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Salerno chiedendo: l'accertamento e la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del convenuto con conseguente annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, a margine del proprio atto di nascita, l'autorizzazione a mantenere il proprio cognome, la condanna di al risarcimento di tutti i CP_1
danni da lei patiti e patendi per il mancato riconoscimento della paternità dal giorno della nascita sino all'effettivo soddisfo e al pagamento in suo favore di quanto dovuto a titolo di mantenimento.
3 La ricorrente esponeva che: era nata durante il matrimonio tra il e sua madre la quale aveva però Persona_1 Controparte_2
avuto una relazione extraconiugale con suo padre CP_1
biologico e che , in quanto inconsapevole della Persona_1
relazione extraconiugale, l'aveva riconosciuta come propria figlia;
era venuta a conoscenza della verità solo nel 2017, quando sua madre glielo aveva confessato e di aver subito un danno psico-fisico a causa di questa scoperta;
in un primo momento aveva instaurato con il convenuto un buon rapporto, che, poi, era venuto meno.
si costituiva eccependo l'inammissibilità della CP_1
domanda presentata dalla ricorrente che era ancora figlia legittima di
. Persona_1
Deduceva che era venuto a conoscenza della possibile paternità
della ricorrente solo nel 2017 e di aver accettato di sentirla telefonicamente e di incontrarla solo al fine di scoprire la verità dei fatti.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie formulate nei suoi confronti.
4 madre della ricorrente, si costituiva aderendo Controparte_2
alla domanda presentata dalla figlia e proponendo azione di regresso nei confronti di chiedeva, in particolare, il rimborso CP_1
delle spese sostenute per il mantenimento della figlia dalla nascita sino al soddisfo, per un totale di E. 200.000,00.
Veniva espletata una CTU genetica e una prova testimoniale e dopo tale attività istruttoria il Tribunale accoglieva la domanda presentata dalla ricorrente dichiarando che era il CP_1
padre naturale di con conseguente ordine di annotazione Parte_1
all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, determinava in
450,00 E mensili oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2020, l'assegno di mantenimento a carico di CP_1
in favore della figlia da versarsi entro il 5 di
[...] Parte_1
ogni mese, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 1226 e 2056 cc per la privazione della figura paterna proposta dall'attrice e, per l'effetto, condannava CP_1
al pagamento in favore di della somma di E
[...] Parte_1
5.000,00 oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all'effettivo soddisfo, condannava alla refusione in CP_1
5 favore di della somma di euro 13.500,00 oltre Controparte_2
interessi legali, a titolo di regresso pro quota ai sensi dell'art. 1299 cc per il mantenimento della figlia per il periodo da gennaio 2018 Pt_1
a giugno 2020 ed, infine, compensava le spese di lite.
Il Giudice adito rigettava in primis l'eccezione di inammissibilità
della domanda di accertamento di paternità ex art. 253 cc sollevata dal resistente, in quanto era stato già definito con esito positivo il giudizio di disconoscimento di paternità della ricorrente da parte di _1
con sentenza irrevocabile del Tribunale di Salerno del
[...]
3/11/2020.
Nel merito decideva sulla base di una CTU genetica e degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Secondo tali accertamenti era risultato che.
nel 2020 il , titolare del 2% delle quote della CP_1
Diagnostic'80 spa e presidente del consiglio di amministrazione, aveva percepito redditi per E 58.085,00, di cui E 13.481,00 da lavoro dipendente, che lo stesso fosse proprietario di tre immobili ed intestatario di due autovetture ed una moto, oltre a detenere vari conti correnti;
6 la madre della ricorrente, che in passato aveva svolto l'attività di inserviente addetta alle pulizie, aveva dichiarato un reddito medio annuo di circa E. 12.900,00, mentre negli anni 2020-2021 non aveva dichiarato alcun reddito;
era, comunque, proprietaria di due immobili e di un'autovettura.
Quanto al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento della figlia, il Tribunale rilevava che il fosse a CP_1
conoscenza della nascita della ricorrente e della sua probabile paternità
e che, tuttavia, il danno derivante dalla privazione della figura paterna poteva essere riconosciuto solo a partire dal momento in cui la ricorrente aveva tentato di stabilire un rapporto con lui, dopo aver appreso la verità dalla madre, ovvero dall'anno 2018, sino all'attualità.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)violazione del principio della proporzionalità di cui agli artt.316
bis e 337 ter cc;
travisamento ed erronea valutazione delle emergenze istruttorie- motivazione generica e apodittica poiché del tutto svincolata dalle emergenze probatorie - violazione e falsa applicazione degli art.277 cc;
il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le
7 capacità economiche delle parti coinvolte, in quanto la documentazione prodotta a seguito degli accertamenti tributari effettuati dalla Guardia di Finanza, attestava solo una parte della situazione finanziaria del;
questi, infatti, risultava titolare del CP_1
2% delle quote della Diagnostic spa ed per tale partecipazione aveva percepito redditi per un ammontare di quasi 60.0000,00 E nell'anno
2020; per l'anno 2021, invece, risultavano solo i redditi da lavoro dipendente, pari a poco più di 13.000,00 E annui, non essendo emersi i redditi derivanti dalla partecipazione societaria;
dalla documentazione allegata al ricorso per sequestro conservativo emergeva che l'appellato avesse trasferito il proprio patrimonio a favore dei figli, limitando così i diritti dell'appellante; Parte_1
sosteneva che lei e sua madre avevano da sempre avuto difficoltà
economiche, di conseguenza, chiedeva che l'obbligo di mantenimento a carico del decorresse a partire dalla sua nascita;
CP_1
2)violazione e falsa applicazione dell'art.2043 cc e dell'art.1226 cc con riferimento agli artt.2 e 30 Cost- violazione e falsa applicazione dell'art.2059 cc – carenza di motivazione;
secondo l'appellante nella quantificazione del danno derivante da lesione del rapporto parentale
8 subito, il giudice di prime cure doveva tener conto anche del periodo antecedente al 2018, anno in cui la signora madre CP_2
dell'appellante, aveva rivelato alla figlia la paternità del;
CP_1
3)violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc – violazione principio della soccombenza- vizio di motivazione;
non era corretta la compensazione delle spese di lite, in quanto l'appellato doveva essere condannato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare che la domanda sull'accertamento giudiziale di paternità, quella di risarcimento del danno e di mantenimento erano state accolte.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
i mezzi istruttori espletati in primo grado erano completi ed esaustivi;
l'appellante avrebbe potuto richiedere ed ottenere il mantenimento solo a far data dalla proposizione della domanda di accertamento della paternità;
9 la richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante era infondata sia in fatto che in diritto in quanto aveva appreso la verità sulla sua paternità solo quando la figlia aveva già compiuto 17 anni;
la pronuncia del giudice di prime cure era corretta anche in tema di compensazione delle spese del giudizio;
era inammissibile l'intervento volontario litisconsortile spiegato da;
Controparte_2
in ogni caso sin dalla nascita, non era stata Parte_1
cresciuta e mantenuta solo dalla madre, ma anche dal marito _1
che l'aveva riconosciuta come figlia legittima;
[...]
in ordine al quantum del rimborso richiesto, era necessaria una prova delle spese effettivamente sostenute dall'unico genitore.
si costituiva e chiedeva in via incidentale la Controparte_2
riforma della sentenza di primo grado, deducendo i seguenti motivi:
1)violazione dell'art. 1299 cc e degli artt. 316 bis, 337 ter e 148
cc – erronea interpretazione - travisamento ed erronea valutazione delle emergenze istruttorie – motivazione generica e apodittica poiché
del tutto svincolata dalle emergenze probatorie;
il Tribunale non aveva valutato correttamente la situazione economica e finanziaria del
10 e, pertanto, chiedeva un risarcimento equo e la condanna al CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento anche per i primi suoi 18 anni di vita;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc –
violazione del principio della soccombenza – vizio di motivazione;
le spese non potevano essere compensate, ma andava applicato il principio della soccombenza.
Vanno valutati i motivi contenuti nell'appello principale.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento secondo l'appellante non è stata adeguatamente proporzionata alle condizioni economiche del padre naturale.
In effetti secondo la Corte non è stato valutato che CP_1
nel 2020 ha percepito 60 mila di redditi per la sua
[...]
partecipazione alla società Diagnostic spa e che nell'anno successivo il corrispondente dato non era ancora disponibile.
Trattasi di attività avente ad oggetto che all'epoca dell'accertamento della Gdf aveva più di trenta dipendenti.
11 Va considerato pure che gli altri due figli legittimi del CP_1
più grandi dell'appellante risultano inseriti in tale attività e quindi sono economicamente autosufficienti.
In considerazione di tanto l'assegno di mantenimento a favore di va incrementato a 600,00 E al mese. Parte_1
Sempre con il primo motivo l'appellante ha anche chiesto che l'assegno di mantenimento non decorresse dalla notifica dell'atto di citazione, ma dalla sua nascita.
Nel caso di specie l'appellante non è stata priva di una figura paterna, ma essendo nata in [...] matrimonio, ha avuto un padre putativo fino a quando non vi è stato l'azione di disconoscimento;
ne consegue che l'assegno di mantenimento a carico del padre biologico è
stato riconosciuto solo dalla notifica dell'atto di citazione e non dalla nascita, sulla base dell'assunto che fosse stata mantenuta Parte_1
da . Persona_1
In proposito il Tribunale di Salerno ha anche precisato che Pt_1
non aveva neppure allegato di non essere stata mantenuta.
[...]
A fronte di tale situazione l'appellante ha sostenuto nell'atto di appello non solo di aver dedotto, ma di aver dimostrato di non essere
12 stata mantenuta, evidenziando che la zia materna riferiva che nel 2005
le condizioni economiche del nucleo familiare della nipote fossero difficili per il vizio del gioco del padre, che i rapporti tra la nipote e il cognato non erano buoni in quanto si disinteressava Persona_1
economicamente e moralmente della famiglia e che lo stesso aveva dato un pugno alla figlia quando era piccola per futili motivi.
Prima di tutto le riferite difficoltà economiche sarebbero circoscritte al 2005, ma, poi, agli atti risultano elementi significativi che contraddicono quanto si dice di aver provato.
Nel 2015 i coniugi si separavano e nelle CP_2 Pt_1
condizioni della separazione consensuale veniva previsto che il padre dovesse versare a ciascuno dei figli e, quindi, anche alla figlia Pt_1
250,00 E al mese e, pertanto, tale previsione riscontrava che tale pagamento fosse possibile.
La stessa appellante ha un legame molto forte con il padre putativo tanto di aver chiesto di mantenere il suo cognome e a seguito del rigetto di tale istanza in primo grado ha anche appellato per ottenere quanto aveva chiesto.
13 Se non fosse stata mantenuta da , se avesse avuto Persona_1
qualcosa da recriminargli, non avrebbe combattuto per mantenere il suo cognome.
Il secondo motivo attiene al profilo risarcitorio.
La censura attiene sia alla quantificazione che alla decorrenza.
Il Tribunale non ha fatto riferimento alle tabelle milanesi ed ha adottato un criterio equitativo puro sganciato dall'adozione di specifici criteri.
Va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale valgono i seguenti principi(cfr.sent.Cass.n.23469/2018):
il risarcimento deve essere unitario rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica ed omnicomprensivo nel senso che il giudice di merito, deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in peius della precedente situazione del danneggiato)
derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno,
14 all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
ai fini dell'accertamento ed della quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte
costituzionale (sentenza 235/2014) e della formulazione degli artt. 138
e 139 Codice delle assicurazioni deve valutare la lesione sotto il profilo del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore,
della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione)
quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
deve essere valutata la sussistenza di un danno alla salute ai fini di un'autonoma valutazione.
La liquidazione deve avvenire in via equitativa in quanto sussiste l'impossibilità di accertare l'entità del danno subito
(cfr.sent.Cass.n.24874/2024).
Il criterio liquitativo puro non è del tutto soddisfacente perché se può servire a valorizzare la specifica fattispecie, può dar luogo a decisioni troppo difformi tra loro.
15 Così è nata l'esigenza di utilizzare le tabelle elaborate per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali hanno assunto una portata para-normativa, in quanto ritenute utili al fine di concretizzare il disposto dell'art. 1226 cc.
In realtà, a differenza della perdita del rapporto parentale, non viene in questione una condotta illecita tenuta da terzi, ma da parte del genitore e le conseguenze di un lutto sono diverse da quelle cagionate dall'illecito endofamiliare;
invero nel secondo caso è sempre possibile creare o ricostituire il rapporto tra genitore e figlio.
Ne consegue che il riferimento alle tabelle milanesi può essere utile per una maggiore uniformità, ma vanno disposti degli adeguati correttivi in relazione alla specificità del caso concreto e al riscontro probatorio esistente pure se presuntivo.
Va premesso che la liquidazione del danno endofamiliare richiede una congrua motivazione nel fatto.
Ciò posto, ai predetti fini occorre considerare che Parte_1
ha patito la sofferenza per non essere stata riconosciuta come figlia di
16 con i conseguenti effetti a livello relazionale e non CP_1
ha patito . invece, una sofferenza per essere stata del tutto priva di una figura paterna.
Nel riconoscimento di tale danno non rileva il rifiuto persistente da parte di perché dopo i primi contatti CP_1 Parte_1
ha avanzato una richiesta di sequestro conservativo per una cifra spropositata e questo ha indotto verosimilmente il padre biologico a ritenere che l'iniziativa giudiziaria fosse meramente strumentale a finalità di carattere economico e non fosse finalizzata all'instaurazione di un valido rapporto affettivo.
La conservazione del cognome del padre putativo avvalorerebbe ancora di più tale ipotizzata finalità.
Non vi è prova di un danno alla salute risarcibile in via autonoma come danno biologico.
Agli atti abbiamo un referto neurologico del 12/12/2017 e la dichiarazione testimoniale dell'amico a conferma del Tes_1
fatto che a seguito della rivelazione UN RE fossa affetta da episodi di svenimenti.
17 Tali situazioni non sono state riscontrate da ulteriore documentazione utile a dimostrare una successiva persistenza e ,
quindi, una conseguente attualizzazione.
Di qui l'impossibilità di riconoscere in via autonoma un risarcimento del danno non patrimoniale sub specie del danno biologico.
Sulla base di tanto la Corte ritiene di poter applicare le tabelle milanesi del 2022, ma con un correttivo per l'obiettiva diversità tra la perdita definitiva di un familiare ad opera di un terzo e un illecito endofamiliare.
In considerazione dei principi espressi in ordine all'unitarietà e dell'omnicomprensività di tale risarcimento e di quanto affermato in ordine a quanto concretamente risarcibile nel caso in esame, la Corte
ritiene di poter riconoscere all'appellante il quarto del minimo del danno da perdita parentale nel rapporto genitore – figlio ossia
168.250,00 E diviso 4 e, quindi, in totale 42.062,5 E.
Va precisato che tale somma attualizzata al presente va riconosciuta quale risarcimento del danno non patrimoniale decorrente
18 dalla nascita, non potendosi in tale quantificazione darsi rilievo al comportamento materno rivelatore della vera paternità che non può
incidere in termini causali sul danno non patrimoniale patito da Pt_1
per non essere stata considerata dalla nascita figlia di
[...] CP_1
[...]
Non resta che analizzare l'appello incidentale.
Va premesso che l'intervento della è avvenuto prima CP_2
delle precisazioni delle conclusioni in primo grado e che la stessa quale interveniente ha dovuto accettare la causa nello stato in cui si trovava con conseguente preclusione istruttoria, ma non assertiva (
cfr.sent.Cass.n. 19901/2023).
Sulla base di tale ragionamento è stato anche affermato che all'interveniente in giudizio non sono precluse domande autonome,
anche se nuove (cfr.sent.Cassn.40/2025).
Ne consegue che alla non era preclusa la formulazione CP_2
di una domanda di regresso delle somme corrisposte in qualità di genitore per il mantenimento della figlia e alla produzione comprovante la sua surrogazione processuale di una delle parti
19 originarie che costituiva la ragione stessa della partecipazione al giudizio.
Il primo motivo è accoglibile in relazione alla quantificazione delle somme chieste con l'azione di regresso;
invero l'incremento dell'assegno di mantenimento a carico di da 450,00 E CP_1
a 600,00 E determina per ragioni di logica un aumento corrispondente delle somme riconosciute alla a titolo di regresso, ovvero CP_2
600,00 E al mese da gennaio 2018 a giugno 2020.
Per la decorrenza delle somme da riconoscersi a titolo di regresso valgono le stesse argomentazioni espresse in ordine al riconoscimento dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre biologico solo dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado e non dalla nascita.
Invero non è affatto dimostrato che il padre putativo non abbia mantenuto l'appellante; si rileva a tal proposito che tale prova doveva essere pregnante perché fino al disconoscimento era Persona_1
tenuto a mantenere sua figlia.
Il motivo che attiene alle spese è accoglibile perché alla luce della sent Cass sez un n.32601 /2022 l'accoglimento parziale della
20 domanda non poteva sostanziare una soccombenza reciproca che poteva giustificare la compensazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi (scaglione nel contenzioso- : 52.001,00 E- Parte_2
260.000,00 E- scaglione nel contenzioso : 26.001,00- Parte_3
52.000,00 E -valori minimi- tutte le fasi nel primo grado –per questo grado vanno riconosciute la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente sia l'appello principale che quello incidentale e , per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza determina in 600,00 E l'assegno di mantenimento a carico di CP_1
e a favore di e accoglie la domanda di
[...] Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale condannando CP_1
21 a pagare a favore di una somma pari ad E CP_1 Parte_1
42.062, 5 attualizzata al presente;
condanna a pagare CP_1
in favore di E 18.000,00 a titolo di regresso pro Controparte_2
quota e applica in tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
conferma nel resto la sentenza appellata;
2) condanna a pagare a favore di CP_1 Parte_1
le spese del giudizio che liquida per il primo grado in E 7052,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 6078,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
in entrambi i casi con attribuzione al difensore antistatario;
3) condanna a pagare a favore di CP_1 CP_2
le spese del giudizio che liquida per il primo grado in E
[...]
3809,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali in entrambi i casi con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
22 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Paolo Sordi
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