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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 752/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 752 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), e (c.f.: ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
difesi dall'Avv. Massimo Bagno, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Racale, alla via
Salomone n. 8, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
-ATTORI in Riassunzione-
CONTRO
c.f. e p.iva: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Claudio Perrella e Pietro Nisi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, alla Via D'Azeglio n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
- CONVENUTA in Riassunzione–
All'udienza collegiale del 16.4.2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la evocava in giudizio, Parte_4
innanzi al Tribunale di Lecce -Sezione Distaccata di Casarano, l' Controparte_1
chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 40.000,00.
A sostegno della domanda esponeva di aver stipulato una polizza di assicurazioni con la società
(poi confluita in , avente ad oggetto il rischio di perdita e avaria delle merci CP_2 CP_1
trasportate, ivi compresi i rischi di furto e rapina. Deduceva, inoltre, di aver eseguito un trasporto per conto di due diverse società private e che il relativo carico era stato oggetto di rapina durante il
Contr tragitto;
per tale ragione, la sosteneva di aver corrisposto ai mittenti il valore delle merci trasportate, surrogandosi nei diritti di queste nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva la (subentrata nei diritti e Controparte_1
nelle ragioni di , eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva ad CP_2
causam della ricorrente, atteso che il contratto aveva ad oggetto una assicurazione per conto di chi spetta sulla merce trasportata e che, pertanto, l'azione spettava ai proprietari delle merci al momento del sinistro. Rilevava, altresì, la mancanza in atti di un regolare incarico di trasporto recante uno specifico mandato ad assicurare e, infine, deduceva l'insufficienza della documentazione probatoria,
anche in ordine all'ammontare del danno risarcibile;
concludeva quindi per il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 5211/2015, con la quale il Tribunale di Lecce, ritenuto che l'attrice non avesse ottemperato agli obblighi derivanti dalla polizza, rigettava la domanda, condannando la Controparte_4
alla rifusione delle spese processuali.
[...]
Avverso tale decisione la società proponeva appello, con atto notificato in data 26.11.2015,
deducendo di aver fornito la prova dei fatti legittimanti il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, e chiedeva pertanto la riforma della sentenza con condanna della
[...]
al pagamento della somma di euro 32.369,43 (come meglio precisata in sede di Controparte_1
comparsa conclusionale di primo grado).
Resisteva in appello la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 362/2019 dell'8.4.2019, la Corte di appello di Lecce – Seconda Sezione civile –
rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata.
Ed invero, secondo la Corte territoriale, la polizza assicurativa in questione era stata stipulata dal vettore "per conto di chi spetta", sicché il vettore avrebbe potuto agire nei confronti dell'assicuratore soltanto ove avesse ottenuto il consenso espresso dei destinatari della merce, nell'interesse dei quali
Contr la polizza era stata stipulata. Pertanto, la era da ritenersi priva di legittimazione attiva.
Avverso detta sentenza la proponeva ricorso per Cassazione affidato Controparte_4
ad un unico motivo;
nell'instaurato giudizio, si costituiva la Controparte_1
resistendo con controricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 19278/2022 del 15.6.2022, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
-divenuti, nelle more, cessionari del credito della iassumevano il giudizio, innanzi Parte_3 CP_3
alla Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile, convenendo la Controparte_1
la quale si costituiva chiedendo la conferma della statuizione impugnata, già oggetto di ricorso innanzi alla Suprema Corte. All'udienza collegiale del 16/04/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 19278/2022, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza n. 362/2019 della Corte
d'Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile, enunciando il principio di diritto massimato secondo cui “Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia
corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a
surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del
destinatario”.
Segnatamente, la Suprema Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, era pacifico che la merce non fosse mai giunta a destinazione;
pertanto, ritenere che il vettore avesse titolo di agire nei confronti dell'assicuratore soltanto previo “consenso espresso” da parte dei destinatari delle merci (ai sensi dell'art. 1891 c.c.) non rispondeva alla concretezza della vicenda. Ciò è, peraltro, pienamente conforme alla previsione dell'art. 1689 c.c., secondo cui il trasferimento dei diritti al destinatario è
subordinato all'arrivo delle cose a destinazione e alla richiesta da parte di quest'ultimo nei confronti del vettore.
La stessa ordinanza ha, inoltre, chiarito che dagli atti emergeva la prova documentale dell'avvenuto mandato conferito dai mittenti al vettore per la stipula delle polizze assicurative, sicché tale circostanza deve ritenersi definitivamente accertata e non più controversa in questa sede. Parimenti,
la Corte di legittimità ha escluso che l'allegazione, da parte del vettore, dell'intervenuta cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione costituisca mutatio libelli, trattandosi unicamente di una diversa prospettazione giuridica della stessa pretesa indennitaria.
Orbene, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e delle statuizioni sopra richiamate, vanno riesaminate le domande riproposte dalla in Controparte_4
grado di appello, al fine di verificare se – alla luce delle emergenze istruttorie – siano o meno fondate. Ed invero, l'appellante ha chiesto, in via principale, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma di euro 32.269,43, assumendo di aver regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dal contratto di assicurazione e di aver provato i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il pagamento dell'indennizzo.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
1. Sulla legittimazione attiva.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in sede di rinvio, non residuano dubbi circa la legittimazione della ad agire nei confronti della Controparte_4
compagnia assicuratrice. È documentalmente provato, da un lato, che i mittenti avevano conferito al vettore regolare mandato ad assicurare le merci oggetto di trasporto, e, dall'altro, che la società
appellante ha rimborsato i medesimi del valore delle merci trafugate, con ciò surrogandosi nei loro diritti verso l'assicuratore.
In proposito va ribadito che, nell'assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.), i diritti derivanti dal contratto spettano al titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro, mentre il contraente conserva, quale parte del contratto, la legittimazione ad esigere dall'assicuratore l'indennità, salvo diversa pattuizione. Inoltre, ai sensi dell'art. 1689 c.c., il trasferimento dei diritti al destinatario è
subordinato all'iniziativa di quest'ultimo mediante richiesta al vettore, evenienza che nella fattispecie non si è verificata, atteso che la merce non è mai giunta a destinazione.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza cassata, non era necessario acquisire il consenso del destinatario delle merci. La legittimazione del vettore – e, per derivazione, degli odierni cessionari del credito – deve pertanto ritenersi pienamente sussistente.
2. Sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Dalla documentazione in atti risulta, innanzitutto, l'esistenza della polizza di assicurazione stipulata con (poi , avente ad oggetto anche i rischi di furto e rapina, con regolare CP_2 CP_1 pagamento dei premi. È altresì acquisito il mandato ad assicurare conferito dai mittenti con data certa,
valido per l'intero anno 2011 e dunque comprensivo del trasporto oggetto di causa.
Parimenti, sono stati prodotti i documenti di trasporto attestanti l'esecuzione della spedizione in favore delle società e Calzificio Exodus, nonché la denuncia presentata ai Controparte_5
Carabinieri relativa alla rapina subita in data 27.09.2011, con successivo rinvenimento dell'automezzo privo del carico. Risulta, inoltre, che le ditte mittenti abbiano addebitato al vettore il valore delle merci sottratte e che quest'ultimo abbia provveduto al relativo pagamento, circostanza -
come detto- che fonda la sua legittimazione ad agire in surroga nei confronti della compagnia assicuratrice.
Non hanno pregio, pertanto, le eccezioni della compagnia assicuratrice in ordine alla mancata produzione delle fatture di nolo e alla mancata messa a disposizione dell'automezzo. Le prime, infatti,
non costituiscono documento richiesto dalla polizza ai fini della liquidazione del sinistro, mentre quanto al mezzo utilizzato per il trasporto deve rilevarsi che esso era dotato di impianto satellitare regolarmente funzionante, circostanza idonea a consentire ogni necessario accertamento sul sinistro.
3. Sul quantum.
Il danno va quantificato in € 32.269,43 sulla base della perizia giurata di stima, confermata in sede testimoniale dal suo redattore, e delle fatture emesse dai mittenti nei confronti del vettore.
Ed invero, l'importo tiene conto della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. e dello scoperto contrattuale del 15% previsto in polizza. Tale quantificazione deve, pertanto, ritenersi congrua e provata.
Alla luce delle considerazioni svolte e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
nell'ordinanza di rinvio, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'originaria domanda attorea, va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 32.269,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. All'esito del giudizio consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna di alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_3
, delle spese di tutti i gradi di giudizio fin qui celebrati, liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da Parte_2
e , con atto ritualmente notificato, nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_3 [...]
per la riforma della Sentenza n.362/2019 dell'8/4/2019 della Corte di Appello Controparte_1
di Lecce – Seconda Sezione Civile, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da con atto del 26/11/2015, Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 5211/2015 del 27.10.2015 e, per l'effetto, in riforma della stessa, accoglie l'originaria domanda attorea e condanna al Controparte_6
pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 32.369,43 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 5.755,00 di cui euro 5.500,00 per compensi ed euro 255,00 per esborsi;
per il secondo grado, in complessivi euro 4.777,00 per compensi, di cui euro 777,00 per esborsi;
per il giudizio in Cassazione in complessivi euro 4.536,00 di cui euro 3.000,00 per compensi ed euro 1.036,00 per esborsi;
e per il presente giudizio in sede di rinvio, in complessivi euro 4.777,00
di cui euro 4.000,00 per compensi ed euro 777,00 per esborsi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
17/9/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 752 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), e (c.f.: ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
difesi dall'Avv. Massimo Bagno, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Racale, alla via
Salomone n. 8, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
-ATTORI in Riassunzione-
CONTRO
c.f. e p.iva: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Claudio Perrella e Pietro Nisi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, alla Via D'Azeglio n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
- CONVENUTA in Riassunzione–
All'udienza collegiale del 16.4.2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la evocava in giudizio, Parte_4
innanzi al Tribunale di Lecce -Sezione Distaccata di Casarano, l' Controparte_1
chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 40.000,00.
A sostegno della domanda esponeva di aver stipulato una polizza di assicurazioni con la società
(poi confluita in , avente ad oggetto il rischio di perdita e avaria delle merci CP_2 CP_1
trasportate, ivi compresi i rischi di furto e rapina. Deduceva, inoltre, di aver eseguito un trasporto per conto di due diverse società private e che il relativo carico era stato oggetto di rapina durante il
Contr tragitto;
per tale ragione, la sosteneva di aver corrisposto ai mittenti il valore delle merci trasportate, surrogandosi nei diritti di queste nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva la (subentrata nei diritti e Controparte_1
nelle ragioni di , eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva ad CP_2
causam della ricorrente, atteso che il contratto aveva ad oggetto una assicurazione per conto di chi spetta sulla merce trasportata e che, pertanto, l'azione spettava ai proprietari delle merci al momento del sinistro. Rilevava, altresì, la mancanza in atti di un regolare incarico di trasporto recante uno specifico mandato ad assicurare e, infine, deduceva l'insufficienza della documentazione probatoria,
anche in ordine all'ammontare del danno risarcibile;
concludeva quindi per il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 5211/2015, con la quale il Tribunale di Lecce, ritenuto che l'attrice non avesse ottemperato agli obblighi derivanti dalla polizza, rigettava la domanda, condannando la Controparte_4
alla rifusione delle spese processuali.
[...]
Avverso tale decisione la società proponeva appello, con atto notificato in data 26.11.2015,
deducendo di aver fornito la prova dei fatti legittimanti il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, e chiedeva pertanto la riforma della sentenza con condanna della
[...]
al pagamento della somma di euro 32.369,43 (come meglio precisata in sede di Controparte_1
comparsa conclusionale di primo grado).
Resisteva in appello la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 362/2019 dell'8.4.2019, la Corte di appello di Lecce – Seconda Sezione civile –
rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata.
Ed invero, secondo la Corte territoriale, la polizza assicurativa in questione era stata stipulata dal vettore "per conto di chi spetta", sicché il vettore avrebbe potuto agire nei confronti dell'assicuratore soltanto ove avesse ottenuto il consenso espresso dei destinatari della merce, nell'interesse dei quali
Contr la polizza era stata stipulata. Pertanto, la era da ritenersi priva di legittimazione attiva.
Avverso detta sentenza la proponeva ricorso per Cassazione affidato Controparte_4
ad un unico motivo;
nell'instaurato giudizio, si costituiva la Controparte_1
resistendo con controricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 19278/2022 del 15.6.2022, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
-divenuti, nelle more, cessionari del credito della iassumevano il giudizio, innanzi Parte_3 CP_3
alla Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile, convenendo la Controparte_1
la quale si costituiva chiedendo la conferma della statuizione impugnata, già oggetto di ricorso innanzi alla Suprema Corte. All'udienza collegiale del 16/04/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 19278/2022, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza n. 362/2019 della Corte
d'Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile, enunciando il principio di diritto massimato secondo cui “Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia
corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a
surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del
destinatario”.
Segnatamente, la Suprema Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, era pacifico che la merce non fosse mai giunta a destinazione;
pertanto, ritenere che il vettore avesse titolo di agire nei confronti dell'assicuratore soltanto previo “consenso espresso” da parte dei destinatari delle merci (ai sensi dell'art. 1891 c.c.) non rispondeva alla concretezza della vicenda. Ciò è, peraltro, pienamente conforme alla previsione dell'art. 1689 c.c., secondo cui il trasferimento dei diritti al destinatario è
subordinato all'arrivo delle cose a destinazione e alla richiesta da parte di quest'ultimo nei confronti del vettore.
La stessa ordinanza ha, inoltre, chiarito che dagli atti emergeva la prova documentale dell'avvenuto mandato conferito dai mittenti al vettore per la stipula delle polizze assicurative, sicché tale circostanza deve ritenersi definitivamente accertata e non più controversa in questa sede. Parimenti,
la Corte di legittimità ha escluso che l'allegazione, da parte del vettore, dell'intervenuta cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione costituisca mutatio libelli, trattandosi unicamente di una diversa prospettazione giuridica della stessa pretesa indennitaria.
Orbene, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e delle statuizioni sopra richiamate, vanno riesaminate le domande riproposte dalla in Controparte_4
grado di appello, al fine di verificare se – alla luce delle emergenze istruttorie – siano o meno fondate. Ed invero, l'appellante ha chiesto, in via principale, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma di euro 32.269,43, assumendo di aver regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dal contratto di assicurazione e di aver provato i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il pagamento dell'indennizzo.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
1. Sulla legittimazione attiva.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in sede di rinvio, non residuano dubbi circa la legittimazione della ad agire nei confronti della Controparte_4
compagnia assicuratrice. È documentalmente provato, da un lato, che i mittenti avevano conferito al vettore regolare mandato ad assicurare le merci oggetto di trasporto, e, dall'altro, che la società
appellante ha rimborsato i medesimi del valore delle merci trafugate, con ciò surrogandosi nei loro diritti verso l'assicuratore.
In proposito va ribadito che, nell'assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.), i diritti derivanti dal contratto spettano al titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro, mentre il contraente conserva, quale parte del contratto, la legittimazione ad esigere dall'assicuratore l'indennità, salvo diversa pattuizione. Inoltre, ai sensi dell'art. 1689 c.c., il trasferimento dei diritti al destinatario è
subordinato all'iniziativa di quest'ultimo mediante richiesta al vettore, evenienza che nella fattispecie non si è verificata, atteso che la merce non è mai giunta a destinazione.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza cassata, non era necessario acquisire il consenso del destinatario delle merci. La legittimazione del vettore – e, per derivazione, degli odierni cessionari del credito – deve pertanto ritenersi pienamente sussistente.
2. Sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Dalla documentazione in atti risulta, innanzitutto, l'esistenza della polizza di assicurazione stipulata con (poi , avente ad oggetto anche i rischi di furto e rapina, con regolare CP_2 CP_1 pagamento dei premi. È altresì acquisito il mandato ad assicurare conferito dai mittenti con data certa,
valido per l'intero anno 2011 e dunque comprensivo del trasporto oggetto di causa.
Parimenti, sono stati prodotti i documenti di trasporto attestanti l'esecuzione della spedizione in favore delle società e Calzificio Exodus, nonché la denuncia presentata ai Controparte_5
Carabinieri relativa alla rapina subita in data 27.09.2011, con successivo rinvenimento dell'automezzo privo del carico. Risulta, inoltre, che le ditte mittenti abbiano addebitato al vettore il valore delle merci sottratte e che quest'ultimo abbia provveduto al relativo pagamento, circostanza -
come detto- che fonda la sua legittimazione ad agire in surroga nei confronti della compagnia assicuratrice.
Non hanno pregio, pertanto, le eccezioni della compagnia assicuratrice in ordine alla mancata produzione delle fatture di nolo e alla mancata messa a disposizione dell'automezzo. Le prime, infatti,
non costituiscono documento richiesto dalla polizza ai fini della liquidazione del sinistro, mentre quanto al mezzo utilizzato per il trasporto deve rilevarsi che esso era dotato di impianto satellitare regolarmente funzionante, circostanza idonea a consentire ogni necessario accertamento sul sinistro.
3. Sul quantum.
Il danno va quantificato in € 32.269,43 sulla base della perizia giurata di stima, confermata in sede testimoniale dal suo redattore, e delle fatture emesse dai mittenti nei confronti del vettore.
Ed invero, l'importo tiene conto della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. e dello scoperto contrattuale del 15% previsto in polizza. Tale quantificazione deve, pertanto, ritenersi congrua e provata.
Alla luce delle considerazioni svolte e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
nell'ordinanza di rinvio, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'originaria domanda attorea, va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 32.269,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. All'esito del giudizio consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna di alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_3
, delle spese di tutti i gradi di giudizio fin qui celebrati, liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da Parte_2
e , con atto ritualmente notificato, nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_3 [...]
per la riforma della Sentenza n.362/2019 dell'8/4/2019 della Corte di Appello Controparte_1
di Lecce – Seconda Sezione Civile, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da con atto del 26/11/2015, Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 5211/2015 del 27.10.2015 e, per l'effetto, in riforma della stessa, accoglie l'originaria domanda attorea e condanna al Controparte_6
pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 32.369,43 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 5.755,00 di cui euro 5.500,00 per compensi ed euro 255,00 per esborsi;
per il secondo grado, in complessivi euro 4.777,00 per compensi, di cui euro 777,00 per esborsi;
per il giudizio in Cassazione in complessivi euro 4.536,00 di cui euro 3.000,00 per compensi ed euro 1.036,00 per esborsi;
e per il presente giudizio in sede di rinvio, in complessivi euro 4.777,00
di cui euro 4.000,00 per compensi ed euro 777,00 per esborsi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
17/9/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca