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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 760/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa AL SA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 760/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Parte_1 C.F._1
Belluno n. 69 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pistilli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dal Funzionario Dott. Davide Serrao, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.06.2023 esponeva di aver agito in giudizio nei Parte_1 confronti del dinanzi al Tribunale di Novara in funzione di Controparte_1 giudice del lavoro, con ricorso iscritto al n. 193/2015 R.G., per l'accertamento del servizio prestato in forza di reiterati contratti a tempo determinato e per la dichiarazione del diritto alla progressione professionale retributiva correlata al predetto servizio, con conseguente condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali;
che la domanda era stata accolta con sentenza n. 325/2017 del 7.12.2017, con la quale era stato accertato il diritto agli aumenti periodici di retribuzione collegati all'anzianità corrispondente al servizio effettivamente prestato a tempo determinato con decorrenza dal 27.03.2010 ed il era stato Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dei predetti aumenti periodici con la medesima decorrenza, ma che il resistente non aveva adempiuto alle CP_1 statuizioni giudiziali omettendo di calcolare e di liquidare le differenze retributive dovute.
Premettendo di prestare attualmente servizio, in qualità di collaboratrice scolastica, presso l'Istituto
Borrello-Fiorentino di Lamezia Terme e dopo aver elencato i periodi di servizio pre-ruolo svolti negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2013/2014, richiamava i principi espressi dalla Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 31149/2009 e sosteneva che, per effetto del computo dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo, ella avrebbe conseguito il diritto all'attribuzione della fascia retributiva 3-8 a decorrere dal mese di dicembre 2012 e fino al mese di agosto 2014.
Chiedeva, quindi, che, previo accertamento del diritto alla progressione economica in virtù delle assunzioni a tempo determinato, il venisse condannato alla Controparte_1 corresponsione delle differenze stipendiali maturate, pari alla somma omnicomprensiva di € 516,75, come da conteggio allegato, o alla somma maggiore o minore risultata come dovuta.
2. Nel costituirsi in giudizio il evidenziava che Controparte_1
l'istituzione scolastica deputata a dare esecuzione alla sentenza favorevole ottenuta dalla ricorrente, ovvero l'Istituto Comprensivo “Alessandro Antonelli” di Bellinzago Novarese, non vi aveva ottemperato ma che con la ricostruzione di carriera effettuata nell'anno 2016 la aveva visto Pt_1 riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata durante il periodo pre-ruolo, fatta eccezione per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013.
Ciò premesso, eccepiva, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem, posto che la sentenza n. 325/2017 aveva statuito sia sull'an sia sul quantum della pretesa avanzata dalla ricorrente e che quest'ultima aveva già proceduto a notificare nei confronti del un atto di CP_1 precetto non opposto per il pagamento di una sorte capitale di € 514,40; eccepiva, inoltre, che, sulla base del titolo esecutivo già ottenuto, la ricorrente avrebbe potuto intraprendere l'azione esecutiva o proporre il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice Amministrativo;
evidenziava, in ogni caso, che l'amministrazione scolastica, operate le necessarie ricostruzioni fattuali e amministrative, avrebbe provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 325/2017 ed a liquidare le somme già quantificate in favore della attraverso il procedimento amministrativo di autotutela. Pt_1
3. Nelle note di trattazione scritta depositate il 19.09.2024 il resistente evidenziava CP_1 che, in data 08/05/2024, l'I.C. Borrello-Fiorentino di Lamezia Terme, con nota prot. n. 0005249, aveva trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il nuovo decreto di ricostruzione di carriera n. 715 emesso in favore della ricorrente a seguito della sentenza n. 325/2017 del Tribunale di Novara;
che successivamente era stato anche elaborato e trasmesso alla RTS competente il decreto di liquidazione delle differenze retributive spettanti n. 717, unitamente a tutta la documentazione a corredo;
che, ancora ad oggi, la non aveva provveduto a liquidare Parte_2 le differenze retributive e, quindi, a dare esecuzione alla sentenza n. 325/2017 del Tribunale di
Novara. Con ordinanza del 28.03.2025 si dava atto che, con decreto n. 717 dell'8.05.2024, l'importo liquidato in favore della ricorrente ammontava ad € 442,53, che non era stata fornita alcuna prova in ordine all'effettiva corresponsione dello stesso e che in data 28.01.2025 il convenuto aveva CP_1 depositato, quale documentazione sopravvenuta, il decreto di inquadramento rielaborato prot. n. 773 del 16/01/2025, nonché il visto di prot. n. 3830 del 28/01/2025 di regolarità CP_4 CP_3 amministrativo contabile del provvedimento n. 773 del 16/01/2025.
In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 15.09.2025 l'amministrazione scolastica ha prodotto il cedolino relativo al mese di maggio 2025, con il quale è stata corrisposta la somma lorda di € 435,48, a titolo di arretrati stipendio anni precedenti, in conformità al prospetto di liquidazione delle somme dovute elaborato dal . Controparte_5
La ricorrente, invitata espressamente a prendere posizione sulle risultanze della documentazione Cont prodotta dal nelle more del giudizio, nonché sull'effettivo pagamento della somma spettante, nulla ha dedotto, omettendo di depositare le note scritte sia per l'udienza del 28.03.2025 sia per quella del 18.09.2025, rinviata d'ufficio al 30.10.2025.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando dimostrato il pagamento delle differenze retributive per la causale di cui al ricorso con il cedolino di maggio 2025.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive in corso di causa, dell'esiguo valore della controversia, nonché della circostanza che, seppure in via stragiudiziale, la ricorrente aveva già proceduto alla quantificazione dell'importo spettante.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 3.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa AL SA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa AL SA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 760/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Parte_1 C.F._1
Belluno n. 69 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pistilli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dal Funzionario Dott. Davide Serrao, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.06.2023 esponeva di aver agito in giudizio nei Parte_1 confronti del dinanzi al Tribunale di Novara in funzione di Controparte_1 giudice del lavoro, con ricorso iscritto al n. 193/2015 R.G., per l'accertamento del servizio prestato in forza di reiterati contratti a tempo determinato e per la dichiarazione del diritto alla progressione professionale retributiva correlata al predetto servizio, con conseguente condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali;
che la domanda era stata accolta con sentenza n. 325/2017 del 7.12.2017, con la quale era stato accertato il diritto agli aumenti periodici di retribuzione collegati all'anzianità corrispondente al servizio effettivamente prestato a tempo determinato con decorrenza dal 27.03.2010 ed il era stato Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dei predetti aumenti periodici con la medesima decorrenza, ma che il resistente non aveva adempiuto alle CP_1 statuizioni giudiziali omettendo di calcolare e di liquidare le differenze retributive dovute.
Premettendo di prestare attualmente servizio, in qualità di collaboratrice scolastica, presso l'Istituto
Borrello-Fiorentino di Lamezia Terme e dopo aver elencato i periodi di servizio pre-ruolo svolti negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2013/2014, richiamava i principi espressi dalla Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 31149/2009 e sosteneva che, per effetto del computo dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo, ella avrebbe conseguito il diritto all'attribuzione della fascia retributiva 3-8 a decorrere dal mese di dicembre 2012 e fino al mese di agosto 2014.
Chiedeva, quindi, che, previo accertamento del diritto alla progressione economica in virtù delle assunzioni a tempo determinato, il venisse condannato alla Controparte_1 corresponsione delle differenze stipendiali maturate, pari alla somma omnicomprensiva di € 516,75, come da conteggio allegato, o alla somma maggiore o minore risultata come dovuta.
2. Nel costituirsi in giudizio il evidenziava che Controparte_1
l'istituzione scolastica deputata a dare esecuzione alla sentenza favorevole ottenuta dalla ricorrente, ovvero l'Istituto Comprensivo “Alessandro Antonelli” di Bellinzago Novarese, non vi aveva ottemperato ma che con la ricostruzione di carriera effettuata nell'anno 2016 la aveva visto Pt_1 riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata durante il periodo pre-ruolo, fatta eccezione per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013.
Ciò premesso, eccepiva, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem, posto che la sentenza n. 325/2017 aveva statuito sia sull'an sia sul quantum della pretesa avanzata dalla ricorrente e che quest'ultima aveva già proceduto a notificare nei confronti del un atto di CP_1 precetto non opposto per il pagamento di una sorte capitale di € 514,40; eccepiva, inoltre, che, sulla base del titolo esecutivo già ottenuto, la ricorrente avrebbe potuto intraprendere l'azione esecutiva o proporre il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice Amministrativo;
evidenziava, in ogni caso, che l'amministrazione scolastica, operate le necessarie ricostruzioni fattuali e amministrative, avrebbe provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 325/2017 ed a liquidare le somme già quantificate in favore della attraverso il procedimento amministrativo di autotutela. Pt_1
3. Nelle note di trattazione scritta depositate il 19.09.2024 il resistente evidenziava CP_1 che, in data 08/05/2024, l'I.C. Borrello-Fiorentino di Lamezia Terme, con nota prot. n. 0005249, aveva trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il nuovo decreto di ricostruzione di carriera n. 715 emesso in favore della ricorrente a seguito della sentenza n. 325/2017 del Tribunale di Novara;
che successivamente era stato anche elaborato e trasmesso alla RTS competente il decreto di liquidazione delle differenze retributive spettanti n. 717, unitamente a tutta la documentazione a corredo;
che, ancora ad oggi, la non aveva provveduto a liquidare Parte_2 le differenze retributive e, quindi, a dare esecuzione alla sentenza n. 325/2017 del Tribunale di
Novara. Con ordinanza del 28.03.2025 si dava atto che, con decreto n. 717 dell'8.05.2024, l'importo liquidato in favore della ricorrente ammontava ad € 442,53, che non era stata fornita alcuna prova in ordine all'effettiva corresponsione dello stesso e che in data 28.01.2025 il convenuto aveva CP_1 depositato, quale documentazione sopravvenuta, il decreto di inquadramento rielaborato prot. n. 773 del 16/01/2025, nonché il visto di prot. n. 3830 del 28/01/2025 di regolarità CP_4 CP_3 amministrativo contabile del provvedimento n. 773 del 16/01/2025.
In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 15.09.2025 l'amministrazione scolastica ha prodotto il cedolino relativo al mese di maggio 2025, con il quale è stata corrisposta la somma lorda di € 435,48, a titolo di arretrati stipendio anni precedenti, in conformità al prospetto di liquidazione delle somme dovute elaborato dal . Controparte_5
La ricorrente, invitata espressamente a prendere posizione sulle risultanze della documentazione Cont prodotta dal nelle more del giudizio, nonché sull'effettivo pagamento della somma spettante, nulla ha dedotto, omettendo di depositare le note scritte sia per l'udienza del 28.03.2025 sia per quella del 18.09.2025, rinviata d'ufficio al 30.10.2025.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando dimostrato il pagamento delle differenze retributive per la causale di cui al ricorso con il cedolino di maggio 2025.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive in corso di causa, dell'esiguo valore della controversia, nonché della circostanza che, seppure in via stragiudiziale, la ricorrente aveva già proceduto alla quantificazione dell'importo spettante.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 3.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa AL SA