Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1456/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 20/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 1456/2018
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 1456/2018 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 15/05/2018, avverso la sentenza n. 384/2018 del Giudice di Pace di Viggiano pubblicata il 22.06.2018, non notificata
TRA
, (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato all'Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.
1
-APPELLANTE-
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Amedeo Cicala, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui studio in Viggiano alla Viale Della Rinascita 3 elettivamente domicilia;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto prefettizio prot. n
0043777 del 26.09.2017, con cui il Prefetto della Provincia di ha sospeso la Pt_1 patente di guida di per anni due, ai sensi dell'art. 223 d.lgs. Controparte_1
30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada).
L'ordinanza si fonda sul verbale di violazione del codice della strada n. 895454022 del
14.09.2017 con cui il comando dei Carabinieri della Compagnia di Viggiano ha accertato la violazione dell'art. 187, co. 1 C.d.S. nei confronti dell'odierno appellato, in seguito al sinistro stradale avvenuto il 13.09.2017 sulla strada provinciale 25 in località San Vito nel comune di Grumento Nova, che vedeva coinvolto il sig. che, tamponato CP_1 da altro veicolo, dopo il ricovero presso l'Ospedale di Villa d'Agri, era risultato positivo alla cocaina.
Con sentenza n. 48/2017 depositata il 04.12.2017, il Giudice di Pace di Viggiano ha annullato il provvedimento prefettizio, ritenendo applicabile la sospensione della patente di guida non oltre l'esito della visita medica, in ragione della specialità dell'art. 187, co.
6 del C.d.S. rispetto all'art. 223 C.d.S., compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la , sostenendo la Parte_2
legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato in perfetta aderenza a quanto disposto dall'art. 223 C.d.S., deducendo come il provvedimento prefettizio nel caso di specie è misura con carattere preventivo e cautelare, quindi atto dovuto e non discrezionale, fondato su presupposti completamente differenti da quelli della sanzione accessoria di cui all'art.187 C.d.S.
si è costituito, eccependo l'infondatezza, nel merito, dell'appello Controparte_1
2
chiedendone pertanto il rigetto, reiterando i motivi di opposizione dedotti in primo grado assorbiti dalla pronuncia del Giudice di pace di Viggiano.
§2. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato il punto della sentenza a suo avviso non conforme a diritto nella erronea interpretazione dell'art. 187 C.d.S. e dell'art. 223 C.d.S..
§3. L'appello è fondato.
In merito, va osservato che la sospensione della patente ex art. 223, comma 1, è atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla sola durata della misura.
Ciò è confermato dal fatto che il primo comma dell'art. 223, a differenza del secondo, non prevede che il Prefetto valuti la sussistenza di “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, ma costruisce la sospensione come un atto strettamente consequenziale alla contestazione di una delle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il provvedimento di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 Codice della
Strada, infatti, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri.
La natura cautelare del provvedimento di sospensione, di esclusiva spettanza prefettizia,
3
ne comporta l'autonomia sia rispetto all'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, sia rispetto all'impugnazione avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Sul punto, l'appellante sottolinea come il provvedimento di sospensione della patente adottato ai sensi dell'art. 223 C.d.S. vada tenuto distinto dalla sanzione accessoria di cui all'art. 187, co.6 C.d.S. che consegue, invece, all'accertamento positivo del reato.
In quest'ultimo caso, infatti, costituendo la condotta fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 223 la sospensione ha carattere preventivo con finalità di tutela immediata dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.
Pertanto, deve ribadirsi l'autonomia del provvedimento cautelare di cui all'art. 223 rispetto al reato di cui all'art. 187 che presuppone, invece, l'accertamento della responsabilità penale del conducente. In tal senso si è orientato il giudizio costante e consolidato della Giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n.
12898; Cass. 19/10/2014, n. 21774; Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 18342/2017; Cass. civ. Sez.
II, Ord. n. 32190/2021).
In particolare, la recente Cassazione Civile, Sezione Seconda, nell'ordinanza n.
21266/2020, ha stabilito che, “in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del
d.lgs. n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva al compiuto accertamento del reato e dunque all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa accessoria, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale”.
A parere della scrivente, non v'è dunque alcun rapporto di specialità tra le norme, pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere, senza meglio motivare, nullo il provvedimento impugnato sulla base del solo, insussistente, rapporto di specialità tra i richiamati articoli del Codice della Strada.
Alla luce di tali considerazioni e in applicazione del richiamato orientamento della
Suprema Corte, si deve ritenere che la sospensione della patente disposta dal Prefetto costituiva, nel caso di specie, un atto dovuto e non richiedeva alcun'altra valutazione da parte dello stesso, con la conseguenza che la decisione del Giudice di primo grado non
4
risulta condivisibile, essendo sganciata dai parametri normativi innanzi richiamati ed essendo invece stata adottata in applicazione di “un nuovo filone giurisprudenziale” – i cui riferimenti non sono stati citati – secondo cui la sospensione può essere disposta fino e non oltre la visita medica ritenendosi l'art. 187 comma 6 del C.d.S. norma speciale rispetto all'art. 223 C.d.S..
Quanto ai motivi di doglianza reiterati in appello, in particolare, in merito all'eccepita illegittimità del provvedimento prefettizio, adottato senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento prescritto dall'art 7 della legge n. 241/90, è pacifica la giurisprudenza nel ritenere: che per l'amministrazione la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando l'adozione del provvedimento finale
è doverosa, oltre che vincolata (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003).
La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art 7, 1° comma, ed art. 13 L. 241/90) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità,, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità, in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità ( cfr. CdS, sez. V n.2823 del 22.5.2001 e n. 516 del
4.2.2003; sez. VI n.686 del 7.2.2002).
L'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.
Ad avallare l'esattezza di tale interpretazione viene richiamato il disposto del comma 2 dell'art. 21octies L. 241/1990 secondo cui è da superare la censura formale relativa alla violazione procedimentale dell'articolo 7 succitato, quando l'amministrazione (come nel caso di specie) possa dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In merito all'ulteriore doglianza riproposta in appello, ossia l'eccepita illegittimità del provvedimento adottato senza il parere del competente Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, si evidenzia che esso – previsto nella previgente disciplina dall'art. 223, co. 2
C.d.S. – non è più presente nelle vigenti disposizioni, e non lo era anche al tempo dell'emanazione dell'impugnato decreto prefettizio del 26.09.2017.
5
Non è condivisibile, inoltre, l'affermazione dell'opponente secondo cui la Parte_2 avrebbe dovuto attendere l'esito (positivo) della commissione medica per poi procedere alla sospensione della patente, in quanto il parere della commissione è sganciato dal provvedimento prefettizio (giustificato dalla necessità di impedire la continuazione di una condotta che possa arrecare pericolo ad altri), e mira ad una diversa finalità, in quanto utile ad individuare un eventuale stato permanente di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, misura di contrasto sociale al fenomeno, di elevatissima pericolosità sociale, della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Nemmeno è condivisibile l'affermazione relativa alla ritenuta nullità del verbale di contestazione per violazione dell'art 354 c.p.p. secondo cui – sotto il profilo meramente procedurale gli accertamenti indifferibili ed urgenti su un soggetto possono essere compiuti unicamente da ufficiali di pubblica sicurezza – in quanto la norma in esame si occupa innanzitutto di disciplinare l'attività di conservazione delle tracce o dele cose pertinenti al reato e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
Ad ogni modo, nel caso di specie, correttamente i militari della compagnia di Viggiano procedevano all'informativa per la violazione dell'art. 187 co. 1, per poi elevare il verbale impugnato solo dopo aver acquisito l'esito degli esami di laboratorio dell'ospedale, effettuati il giorno prima, il 13.09.2017, attestanti l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Ai fini della legittimità della sanzione l'appellato mette in dubbio, altresì, l'effettiva esistenza dei presupposti necessari all'emanazione della contestazione per insufficienza di prove, relativamente all'incongruenza tra quanto riportato nello stesso verbale e quanto risultante dall'allegato referto, ma allo stesso tempo nel corso del giudizio non aggiunge elementi utili a corroborare quanto affermato, e questo senza tralasciare la valenza probatoria del verbale di accertamento, pienamente conforme alle norme di legge, e per giurisprudenza consolidata facente fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato ai sensi dell'articolo 2700 c.c.
Infine, in merito alla dedotta automatica decadenza della sanzione accessoria della sospensione della patente disposta dal Prefetto, in virtù dall'archiviazione del procedimento penale a carico di nel procedimento con RGNR Controparte_1
3729/2021 mod. 21, deve ribadirsi l'autonomia del provvedimento cautelare di cui all'art. 223 rispetto al reato di cui all'art. 187 che presuppone, invece, l'accertamento della responsabilità penale del conducente.
6
Il provvedimento in esame è del tutto indipendente dalla prognosi sull'accertamento della responsabilità penale del soggetto utente della strada, la sospensione cautelare prescinde, per sua stessa definizione, dall'accertamento dell'illecito penale nei suoi elementi costitutivi, tanto che l'eventuale assoluzione in sede penale non ha alcuna rilevanza in ordine alla validità della misura disposta ex art. 223 (cfr. Cass. n. 27559 del 31/12/2014).
In base a quanto affermato deve escludersi che la sopravvenuta estinzione del reato, dichiarata dal Giudice penale, possa incidere sulla legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Prefetto.
Si ribadisce, infine, che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di alterazione psico-fisica, la sospensione della patente di guida ex art. 187 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito
- risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa (pericolosità che deve ritenersi insita nell'assunzione e nel possesso di sostanze stupefacenti).
Alla luce di tutto quanto osservato, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, occorre rigettare l'opposizione proposta in primo grado da
. Controparte_1
§4. Sussistono i presupposti, tenuto conto della peculiarità della materia trattata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viggiano n. Controparte_1
48/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n Controparte_1
0043777 del 26.09.2017;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza lì, 20.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
7