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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6583/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Vespucci 8 presso lo studio dell'avv. GRASSO MONICA
MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 11/11/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/09/2003 e il 22/01/2005; Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne economicamente non indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che sia:
1)Dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) Assegnata la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , a quest'ultima, con tutti gli arredi ivi Pt_1 contenuti ad oggi, disponendo che il SI. se ne allontani entro e non oltre il mese di Luglio 2025, Pt_2 portando seco i propri effetti personali;
3) il SI. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a mani della SI.ra , ove vada a risiedere Pt_2 Pt_1 presso l'abitazione della propria madre, la somma di € 200,00, , per il mantenimento del figlio e Per_1
€ 400,00 per il mantenimento della LI , mentre se il SI. dovrà locare un appartamento Per_2 Pt_2 ove andare a vivere, disporre a suo carico la corresponsione anticipata, a mani della SI.ra , entro Pt_1 il 5 di ogni mese, di un assegno dell'importo di € 200,00 per il mantenimento del figlio e di € Per_1 300,00 per il mantenimento della LI . Per_2
Detti importi saranno rivalutabili ogni anno in virtù degli indici di variazione dei prezzi Istat, ed il SI. corrisponderà, in ogni caso, anche il 50% 6+delle spese straordinarie come previste dal Pt_2
Protocollo del Tribunale di Torino, sempre sino a che gli stessi figli risiederanno presso l'abitazione materna e non saranno economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che:
4) Darsi atto che le parti dichiarano, per quanto non espressamente menzionato nelle seguenti condizioni, ogni altro genere di rapporto economico già definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e che nulla hanno più a richiedere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6583/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Vespucci 8 presso lo studio dell'avv. GRASSO MONICA
MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 11/11/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/09/2003 e il 22/01/2005; Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne economicamente non indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che sia:
1)Dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) Assegnata la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , a quest'ultima, con tutti gli arredi ivi Pt_1 contenuti ad oggi, disponendo che il SI. se ne allontani entro e non oltre il mese di Luglio 2025, Pt_2 portando seco i propri effetti personali;
3) il SI. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a mani della SI.ra , ove vada a risiedere Pt_2 Pt_1 presso l'abitazione della propria madre, la somma di € 200,00, , per il mantenimento del figlio e Per_1
€ 400,00 per il mantenimento della LI , mentre se il SI. dovrà locare un appartamento Per_2 Pt_2 ove andare a vivere, disporre a suo carico la corresponsione anticipata, a mani della SI.ra , entro Pt_1 il 5 di ogni mese, di un assegno dell'importo di € 200,00 per il mantenimento del figlio e di € Per_1 300,00 per il mantenimento della LI . Per_2
Detti importi saranno rivalutabili ogni anno in virtù degli indici di variazione dei prezzi Istat, ed il SI. corrisponderà, in ogni caso, anche il 50% 6+delle spese straordinarie come previste dal Pt_2
Protocollo del Tribunale di Torino, sempre sino a che gli stessi figli risiederanno presso l'abitazione materna e non saranno economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che:
4) Darsi atto che le parti dichiarano, per quanto non espressamente menzionato nelle seguenti condizioni, ogni altro genere di rapporto economico già definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e che nulla hanno più a richiedere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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