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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice dott. Luca Caputo ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento speciale ex art. 700 c.p.c.
iscritto al ruolo generale con il numero 1436/2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Belsito e Parte_1
Claudio Papagno e domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Lenato e domiciliata come in atti
RESISTENTE
********************
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17.03.2025; letti gli atti ed esaminati i documenti;
ritenuto, preliminarmente, che non occorre procedere all'espletamento di attività istruttoria, stante la natura documentale e giuridica delle questioni oggetto del contendere;
OSSERVA
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.02.2025, ha agito in via Parte_1 cautelare e urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o comunque la revoca del provvedimento
1 disciplinare dell' del 10.01.2025, con il quale la Provincia di CP_2 gli ha irrogato la sanzione disciplinare della Controparte_1 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per otto giorni.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso che la vicenda trae origine da una contestazione disciplinare del 06.09.2024 basata su uno stralcio di un'ordinanza di custodia cautelare del GIP presso il
Tribunale di Trani riguardante un terzo soggetto, Controparte_3
e che, in particolare, gli era contestato di aver stampato e consegnato alcuni documenti al nel 2022, quanto al requisito del fumus CP_3 boni iuris ha dedotto: la nullità della contestazione disciplinare, e quindi della sanzione irrogatagli, per genericità, per violazione del principio di immediatezza, essendo i fatti noti all'amministrazione da oltre due anni, e per violazione dell'art. 55 -bis del d.lgs. 165/2001 in merito ai termini del procedimento disciplinare, nonché per violazione del diritto di difesa, stante il diniego di accesso agli atti del fascicolo disciplinare, la mancata risposta alle eccezioni sollevate dalla difesa e la fissazione dell'audizione senza rispettare il termine di 20 giorni previsto dalla legge;
inoltre, ha dedotto l'insussistenza di illeciti disciplinari, in quanto i documenti consegnati erano pubblicamente accessibili. Quanto al requisito del periculum in mora, ha dedotto che la mancata revoca del provvedimento disciplinare determinerebbe un pregiudizio irreparabile, considerato che ha presentato domanda per la progressione Economica Orizzontale 2024, per il riconoscimento della posizione organizzativa e per alcune procedure concorsuali.
Costituitasi in giudizio, la ha Controparte_4 eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
LA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Com'è noto, presupposti per il provvedimento d'urgenza sono il fumus boni juris, cioè la fondatezza – sulla base di un accertamento sommario – della pretesa di cui si chiede tutela, e il periculum in mora, consistente in un pregiudizio imminente
2 ed irreparabile per il ricorrente, tale da non poter attendere gli esiti di un procedimento ordinario.
2. Nel caso di specie, sulla base di una valutazione sommaria quale è richiesta in questa sede, deve escludersi la sussistenza di entrambi i requisiti.
Quanto al requisito del fumus boni iuris, il ricorrente prospetta l'illegittimità della sanzione disciplinare, per un verso, per violazioni procedurali e comunque concernenti il rispetto dei principi/limiti di specificità e tempestività della contestazione disciplinare, e, per altro verso, per insussistenza dei fatti contestati che non avrebbero natura illecita.
Con riferimento a tali profili, deve osservarsi quanto segue:
- per quanto concerne la pretesa genericità della contestazione disciplinare, com'è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, “in tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede
l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", quando fatti e comportamenti richiamati, con riferimento alle accuse formulate in sede penale, siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio” (cfr., in termini, Cass.
Sez. Lav. n. 5115/2010 e la successiva Cass. Sez. Lav. n.
10662/2014); più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che: “...la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando
l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato”
(Cass. Sez. Lav. n. 23771/18); ciò che assume rilievo decisivo,
3 quindi, è che il lavoratore “incolpato” sia posto nelle condizioni di comprendere i fatti in relazione ai quali gli viene mossa la contestazione disciplinare, affinché possa così esercitare il diritto alla difesa. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, dall'esame della lettera di contestazione disciplinare del 6.09.2024, risulta che quest'ultima è sufficientemente specifica, sia nel descrivere i fatti contestati al ricorrente, sia nell'indicarne la rilevanza sul piano disciplinare, senza che ciò possa escludersi per la tecnica di redazione della lettera di contestazione, che riporta alcuni stralci di un'ordinanza cautelare e dal cui riferimento è comunque evincibile ricavare e il nucleo fondamentale della condotta contestata al ricorrente (l'acquisizione di copia di documenti e la relativa consegna in maniera irrituale e non per ragioni di ufficio); ciò, del resto, trova conferma nel verbale di audizione in sede di procedimento disciplinare del 23.12.2024, da cui risulta che il ricorrente si è difeso sui profili specifici oggetto di contestazione disciplinare;
- per quanto concerne il requisito della tempestività della contestazione disciplinare, com'è noto, deve essere interpretato considerando la necessità di contemperare in maniera corretta i due principali interessi che vengono in rilievo in questo caso, ossia quello del datore di lavoro a essere adeguatamente e compiutamente informato sui fatti che potrebbero essere oggetto di contestazione disciplinare, affinché possa acquisire una conoscenza completa di tali fatti, tendenzialmente mediante istruttoria interna, e quindi formare il proprio convincimento in maniera corretta circa l'opportunità di contestarli o meno;
e quello del lavoratore di essere posto in condizione di esercitare con pienezza il diritto alla difesa, il che è ovviamente reso in concreto più difficile dal trascorrere del tempo;
in quest'ottica, la decisione della Corte di Cassazione n. 14115/2006, nell'affermare che “Il principio dell'immediatezza della
4 contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro”, chiarisce anche, nella motivazione, che se certamente l'esercizio del potere disciplinare deve avvenire nel rispetto dei doveri di buona fede, lo stesso non può prescindere, come si afferma proprio nella motivazione della decisione richiamata, “delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti, la complessità dell'organizzazione aziendale”. Applicando tali principi al caso di specie, assume rilievo decisivo la circostanza che il procedimento disciplinare è stato azionato in seguito alla notifica alla resistente, in data 6.08.2024, di CP_1 ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il
Tribunale di Trani dalla quale risultavano indagati alcuni dipendenti della Provincia e in cui era indicato, non nel novero degli indagati, l'odierno ricorrente come soggetto che aveva adottato comportamenti non conformi (cfr. estratto dell'ordinanza di custodia cautelare riportato nella lettera di contestazione disciplinare); è evidente, quindi, che soltanto a tale momento può essere ricondotta la sussistenza di una cognizione più specifica e completa della complessiva vicenda emersa dalla quale scaturiva il provvedimento disciplinare impugnato in questa sede, con la conseguenza che, avendo il responsabile della struttura segnalato il fatto potenzialmente rilevante a fini disciplinari all' in data 8.08.2024, la CP_2 contestazione, avvenuta il 6.09.2024, è tempestiva e rispettosa
5 dei termini di cui all'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, secondo cui
“il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato”; quanto al rispetto del termine previsto da tale disposizione di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, entro il quale occorre procedure all'irrogazione della sanzione, deve osservarsi che nel caso di specie la contestazione è stata effettuata il 6.09.2024 e la sanzione è stata irrogata il 10.01.2025, entro 126 giorni dall'iniziale contestazione, e che in data 7.10.2024, su richiesta del ricorrente è stato disposto un rinvio dell'audizione a difesa, che si è poi tenuta il 23.12.2024, con la conseguenza che, sottraendo il tempo tra la data inizialmente prevista dell'audizione (7.10.2024) e quella in cui si è effettivamente tenuta (23.12.2024), pari a complessivi 77 giorni, il termine complessivo risulta pienamente rispettato;
- per quanto concerne la pretesa violazione del diritto all'accesso del ricorrente, deve ritenersi che, proprio in considerazione del fatto che la contestazione scaturiva dalla notifica di un'ordinanza di custodia cautelare, riguardanti una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, correttamente l'Amministrazione non abbia proceduto, in mancanza di autorizzazione ad hoc da parte dell'autorità giudiziaria, a trasmettere copia integrale della detta ordinanza e dei relativi allegati, senza che ciò possa aver inficiato il diritto di difesa del ricorrente, tenuto conto del fatto che, come evidenziato, la contestazione disciplinare riporta
6 stralci dell'ordinanza specificamente riguardanti la posizione del ricorrente e che si riferiscono alle condotte contestate a quest'ultimo;
- quanto alla pretesa insussistenza dei fatti contestati al ricorrente, deve osservarsi che, in realtà, come risulta dal verbale di audizione, egli non nega di aver stampato e consegnato dei documenti a , ma prospetta Controparte_3 di averlo fatto trattandosi di ordini provenienti da un suo superiore gerarchico e relative a documenti disponibili;
sul punto, deve ritenersi, sulla base di una cognizione sommaria quale è richiesta in questa sede trattandosi di ricorso cautelare, che non emergono elementi da cui possa desumersi la legittimità del comportamento tenuto dal ricorrente, come ricostruito e giustificato dallo stesso, né con riferimento al fatto che si trattò di un ordine legittimo – e non illegittimo e come tale rifiutabile come emerge dalla prospettazione della -, né con CP_1 riferimento al fatto che la richiesta di consegna di documentazione riguardava documenti aliunde acquisibili. Ciò, in particolare, si evince dal tenore delle conversazioni tra il ricorrente e il riportate nell'ordinanza cautelare e CP_3 nella lettera di contestazione disciplinare, che si riportano per comodità espositiva: “Il 27.04.2021 alle ore 8.16, CP_3 una settimana dopo delle perquisizioni che lo vedevano coinvolto, contattava il proprio collaboratore subalterno Parte_1 chiedendogli di fargli alcune ricerche su questioni che lo riguardavano… Mi devi fare una cortesia!... , gli Parte_2 riferiva: 'Sì, io ti sto facendo le copie di tutti i dieci lotti. Ho già finito quasi, eh! ... (..) .. Ti ho messo dall'affidamento diretto alla delibera del Presidente, all'aggiudicazione … (…) … E ti sto facendo il fascicolo, diciamo quello che è stato posto sotto sequestro, la copia. 'I dieci lotti sono gli edifici scolastici gestiti dall'ente provincia BAT. A questa conversazione ne seguiranno altre due in data 29.04.2022. Nella prima CP_3
7 rappresentava a la necessità di entrare in possesso di Pt_1 altri documenti 'Senti, ho bisogno di prendere qualche altra fotocopia ora. Mo passo ora e ti dico di che cosa si tratta. (..)..
Niente, mi servono le due determine, diciamo la proposta e
l'aggiudicazione. (..).. E quella dell'incarico, però il fascicoletto completo soltanto di quell'incarico e di tutte le altre nove, soltanto le determine. Va bene?' e lo invitava a passare dagli Pt_1 uffici della Provincia BAT per la consegna: 'Ah e vieni, qua stanno! Ti aspetto dai! ... 'GIANFERRINI. 'Sì, me le avevi già fatte però le ho lasciate all'avvocato di Bari. Questo di qua mo deve consegnare, cioè..'. Sul punto, la P.G. ha rilevato l'inesistenza presso la Provincia BAT di richiesta di accesso da parte di
, sempre disponibile, Controparte_3 Pt_1 accettava: 'dobbiamo rifare i fascicoli allora! informava Pt_1 che di lì a poco le avrebbe consegnate CP_3 personalmente nel suo ufficio a Trani: 'Secondo me te le porto io più tardi in ufficio. Li prendo di qua e vengo da te. Facciamo così?
'Va bene!' e : 'Così faccio con più calma, CP_3 Pt_1 capito? Stai tranquillo! approfittava ancora CP_3 dell'indebita disponibilità di : 'E vedi se lo riesci a fare, Pt_1 ma almeno la stampa del 2020, diciamo da luglio a dicembre.' …
Inoltre, nel proprio interesse privato (gli atti dovevano essere consegnati al suo avvocato), non si era fatto CP_3 autorizzare per il rilascio della copia degli atti ma aveva utilizzato i suoi contatti che aveva con i dipendenti. … Ciò avveniva sempre dopo l'avvenuta perquisizione e il ricevimento di un avviso di garanzia da parte del P.M. Alle ore 13.01 del
29.4.2022, il consegnava i documenti richiesti allo Pt_1 nell'ufficio di quest'ultimo presso il Comune di Trani CP_3
'Ciao! Sono venuto un po' prima, devo andare anche in ufficio! Un incubo stamattina, guarda!' e, nel contempo, CP_3 consegnava una cartellina blu nelle mani di 'Che CP_3
8 devo dire, grazie !', 'Ma di che! Quando vuoi! Lo sai che Per_1 basta che chiami ... 'Lorusso' quando hai bisogno chiama'…”.
Ne consegue, che deve escludersi la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
3. Inoltre, il ricorso risulta infondato anche sotto il profilo del requisito del periculum in mora.
Com'è noto, tale requisito deve essere accertato oggettivamente, dovendo corrispondere ad una situazione di pericolo attuale, reale e obiettiva, determinata dalle effettive condizioni in cui si è venuto a trovare il richiedente. Per costante giurisprudenza, al fine di valutare l'immanenza ed irreparabilità del pregiudizio, è necessario distinguere i vari momenti in cui può intervenire il giudice dell'urgenza.
Infatti, nell'ipotesi in cui questi intervenga prima del verificarsi del danno, occorre che sussistano elementi tali da cui risulti l'esistenza di atti preparatori che, sia pure in termini di probabilità, appaiano tali da poter condurre a un evento oggettivamente idoneo a determinare entro un tempo ragionevolmente breve un pregiudizio di tipo irreparabile.
Invece, nell'ipotesi in cui il pregiudizio si sia già realizzato,
l'intervento del giudice sarà diretto, da un lato ad eliminare l'immediata situazione antigiuridica determinatasi e dall'altro, a prevenire gli eventuali ulteriori e possibili effetti dannosi nel caso in cui la potenzialità lesiva non si sia ancora totalmente esaurita.
L'imminenza del danno, più che a un criterio cronologico, deve essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio che deve essere iniziato o almeno direttamente ed univocamente preparato, così da poter ritenere in base ad una valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi.
È onere del ricorrente fornire la prova, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, circa l'imminenza del pregiudizio, da individuarsi non già in uno stato soggettivo di timore, ma in una situazione oggettiva, riscontrabile dalle circostanze dedotte.
9 In particolare, sempre con riferimento al “periculum in mora”, si evidenzia che l'onere della prova circa l'attualità ed irreparabilità del pregiudizio in sede cautelare deve essere particolarmente rigoroso e ciò vale, a parere di questo Collegio, a maggior ragione nel rito del lavoro per il quale, la maggiore snellezza derivante dalla specialità del rito da un lato, e l'inevitabile compressione del diritto di difesa nell'ambito della procedura d'urgenza dall'altro, impongono un vaglio particolarmente attento e rigoroso della sussistenza dei requisiti posti congiuntamente della norma, e segnatamente del periculum in mora, in entrambe le sue articolazioni. Affermare o negare tale presupposto, non può prescindere, soprattutto in materia lavoristica - ove è più forte la tentazione di ritenerlo in re ipsa attesa l'inevitabile ripercussione che ogni visione della sfera del lavoratore ha direttamente o indirettamente sui suoi diritti fondamentali in quanto persona - dall'esame di dettagliate specifiche allegazioni, posto che - in caso contrario - l'eccezionalità della tutela d'urgenza corre il rischio di trasformarsi in una forma ordinaria di impugnativa e dunque in un'ulteriore ed alternativo grado di giudizio.
Ne consegue che l'esistenza del requisito in esame deve essere accertata in concreto riguardo all'effettiva situazione prospettata dalla parte ricorrente, sulla quale incombe l'onere di allegazioni puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali sia desumibile l'effettivo rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la situazione prospettata possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile. In definitiva non è consentibile che un ricorso cautelare sia funzionale ad accelerare o ad anticipare un eventuale giudizio di merito ovvero a sostituirlo con quello ordinario a cognizione piena.
Nel caso di specie non può dirsi provata la sussistenza di tale requisito.
Sul punto, infatti, alla luce di quanto controdedotto da parte resistente specificamente con riferimento a tutti i profili prospettati in ricorso come fonte di periculum in mora, deve escludersi che il
10 permanere dell'efficacia del provvedimento disciplinare impugnato – peraltro un provvedimento dall'efficacia temporale circoscritta, trattandosi di sospensione dalla retribuzione e dallo stipendio per otto giorni – integri gli estremi del pregiudizio irreparabile.
E infatti, quanto alla pretesa perdita della Posizione Organizzativa, la resistente ha documentato che con provvedimento del 13.03.2025 essa è stata riconosciuta con l'attribuzione al ricorrente l'incarico di
Elevata Qualificazione;
quanto alla partecipazione alla selezione per la progressione economica orizzontale anno 2024, la Provincia ha depositato documentazione da cui si evince che, allo stato attuale, non è stata ancora avviata la procedura per le domande relative al
2023, il che esclude che si sia in presenza di un pregiudizio imminente, atteso che, presumibilmente, l'espletamento della procedura avverrà quando la sanzione sarà stata già applicata.
Quanto alla partecipazione alle procedure concorsuali, si tratta di domande presentate dopo la comunicazione della sanzione e non in epoca preesistente;
peraltro, al più il problema si potrebbe porre nel caso di esclusione del ricorrente dalle suddette procedure concorsuali, circostanza che non risulta documentata, allo stato e che eventualmente potrebbe dare luogo a un danno comunque suscettibile di risarcimento e monetizzabile e, quindi, tale da non integrare gli estremi del pregiudizio irreparabile come innanzi ricostruiti.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali, che vanno liquidate in quanto non si tratta di ricorso cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile -complessità bassa), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, considerato che si tratta di procedimento definito in unica udienza, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
11
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Si comunichi.
Trani, 24.03.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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