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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 91/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati:
dott.Caterina Passarelli Presidente
dott.Martina Gasparini Consigliere
dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(c.f. ), assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Sandro Marinelli per procura allegata all'atto di citazione in appello,
appellante e
(c.f. ), assistito e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Alessandro Baraldo per procura allegata all'atto di citazione in primo grado,
appellato CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: In via principale e nel merito:
1.in ordine al primo motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato sul punto, stante l'assenza di prova circa il pagamento delle somme afferenti le volture (€87,00) e per quelle relative alla badante (€2.685,69;
€336,96; metà di €730,08 = €365,04) nonché la necessità di escludere quanto pagato alla (€1.235,72) in ragione della duplicazione CP_2 dell'attività presuntivamente compiute da altri professionisti e, comunque per tutte le motivazioni esposte in narrativa, sottrarre le stesse dal totale della somma che l'appellante deve rimborsare all'appellato e, dunque, determinare che la prima dovrà rimborsare al secondo la somma pari ad €4.755,80 di cui
€4.552,24 (somme non contestate alla quale è stata detratta la somma della polizza) ed €203,56 (afferente il 51,53% delle spese provate come esborsate dal Sig. ovvero €365,04 per badante;
€30,00 per modello Controparte_1
240) salve le compensazioni indicate nel punto successivo;
2. in ordine al secondo motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato sul punto, nel dichiarare nulla la parte in cui si è disposto sull'inammissibilità della eccezione di compensazione avanzata dall'appellante accogliere la stessa e, correlativamente, sottrarre dalla somma che la Sig.ra deve rimborsare al Sig. Parte_1 Controparte_1
(€4.755,80) le spese sostenute dalla prima per le utenze dell'immobile di proprietà del de cuius (€414,11), per i ratei maturati e non riscossi dal de cuius (€1.150,34) e per l'imposta di successione (€1.385,25), tutti debitamente provati;
3.in ordine al terzo motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato: in ogni caso, dichiarare nulla la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha disposto sull'applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c., non essendo stata formulata domanda al riguardo da parte del Sig. né essendo, comunque, possibile Controparte_1
l'operatività della stessa;
dichiarare, comunque, inammissibile la domanda sugli interessi così come formulata dall'appellato per le ragioni esposte in narrativa;
pag. 2/21 4. in ordine al quarto motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato sul punto, per le motivazioni esposte in narrativa, condannare il Sig. alle spese di lite del primo e del secondo grado di Controparte_1 giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio;
in subordine, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda di rimborso dallo stesso avanzata e del comportamento processuale dallo stesso tenuto anche con riferimento all'immotivato rifiuto della proposta conciliativa, condannare il Sig.
[...]
alle spese di lite maturate dalla proposta conciliativa fino alla fine CP_1 del giudizio e compensare tra le parti quelle maturate in precedenza;
in estremo subordine, compensare tra le parti in causa le spese di lite in ragione del rigetto della domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sollevata dal Sig.
e del parziale accoglimento della domanda di rimborso Controparte_1 sollevata sempre da quest'ultimo, come, effettivamente, richiesto dall'appellante convenuta in sede di costituzione nel giudizio di prime cure”. Per parte appellata:
“NEL MERITO: respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto come in diritto, confermandosi la sentenza di primo grado per i motivi indicati in comparsa di risposta. IN OGNI CASO: spese di lite interamente rifuse, con maggiorazione di spese generali, IVA e CPA.” Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.914/2023 pubblicata il 23/10/2023
Ragioni della decisione
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/09/2020
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo la sorella CP_1
chiedendone la condanna al rimborso della somma di Parte_1
€11.141,89 per le somme da lui anticipate nell'interesse di tutti gli eredi, a saldo di oneri e debiti ereditari riferiti alla successione di Persona_1
Rappresentava che il de cuius deceduto in data 06/07/2016, Persona_1 aveva nominato eredi ex art.588 co. 2 c.c. , Controparte_3 [...]
e in proporzione alle quote risultanti dal valore CP_1 Parte_1
pag. 3/21 dei beni loro assegnati rispetto al compendio ereditario stimato in complessivi
€241.189,04 (51,53% 32,16% e 16,31% Parte_1 Controparte_1
). Controparte_3
L'attore calcolava il rimborso richiesto in proporzione quota ereditaria spettante alla convenuta.
L'attore asseriva di aver anticipato il pagamento dei seguenti oneri e debiti gravanti sull'eredità, per complessivi €23.672,10, anche nell'interesse di tutti gli altri coeredi:
a) spese geometra di € 640,50; CP_4
b) spese notaio di € 3.444,00; Per_2
c) spese legali della causa d'appello di € 5.293,23; d) spese studio commercialistico di € 2.499,61; CP_2
e) spese di volture di € 87,00; f) spese mod. 240 dichiarazione di successione di € 30,00; g) spese notaio di € 3.700,00; Per_3
h) spese badante di € 3.752,73; i) spese funerarie di € 3.100,00; l) spese utenze dell'appartamento di € 1.125,03;
§ 2. si costituiva tempestivamente sollevando eccezione di Parte_1 incompetenza per territorio.
Nel merito, la convenuta riconosceva la debenza di alcune delle somme richieste a titolo di rimborso e precisamente a) spese geometra per € CP_4
640,50; b) spese notaio per € 3.444,00; i) spese funerarie per € Per_2
3.100,00;
Contestava invece la fondatezza delle richieste di cui ai seguenti punti:
c) le spese legali della causa d'appello di € 5.293,23;
d) le spese studio commercialistico di € 2.499,61; CP_2
e) spese di volture di € 87,00;
f) spese mod. 240 dichiarazione di successione di € 30,00;
pag. 4/21 g) spese notaio di € 3.700,00; Per_3
h) spese badante di € 3.752,73;
l) spese utenze dell'appartamento di € 1.125,03;
La convenuta contestava inoltre il criterio di calcolo della quota ed eccepiva in compensazione il proprio diritto al rimborso pro quota di spese a sua volta da lei anticipate a beneficio di tutti gli eredi ed in particolare :
- Per le utenze dell'appartamento di proprietà del de cuius, di €424,11
- Per la rata dell'imposta di successione €1.385,25
- Per la quota pagata in eccesso per il rimborso alla compagnia di assicurazione delle cedole della polizza vita del defunto, di €1.056,54 Infine, chiedeva la condanna di alla restituzione di Controparte_1
€1.150,34 quale liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi, accreditati dall'Inps di Padova solamente a . Controparte_1
Il Giudice Istruttore con ordinanza 2 febbraio 2022 formulava la seguente proposta conciliativa: “Parte convenuta riconosce che parte attrice ha sostenuto le spese per debiti e pesi ereditari relativamente ai compensi del geometra , del Notaio del Notaio , dello studio CP_4 Per_2 Per_3
Studiogest e della badante, nonché spese vive per volture e modello 240. Conseguentemente, parte convenuta accetta di corrispondere il 51,53% di tali spese a titolo di ripetizione, dedotti €1.056,54 per quanto pagato in più a titolo di polizza vita, il tutto per complessivi €7.183,00 (€1.235,72 per Studiogest, € 87 per volture, € 30 per modello 220, € 2.685,69, € 730,08 ed € 336,96 per badante, tutti importi moltiplicati per la quota del 51,53%, nonché
€4.552,24 per tutte le altre somme non contestate, già ridotte alla quota di spettanza e al netto della compensazione riconosciuta dall'attore; il tutto arrotondato all'unità di euro e salvo meri errori di calcolo. L'attore rinuncia alle altre pretese avanzate nel presente giudizio, ovverosia la quota delle spese del giudizio di appello e le spese per le utenze. Spese compensate tra le parti.”.
La proposta è stata accettata dalla sola convenuta e la causa è stata decisa senza esperimento di attività istruttoria.
pag. 5/21 §3.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Rovigo, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la convenuta a pagare a favore dell'attore, a titolo di rimborso pro quota dei debiti e pesi ereditari da lui interamente supportati, la somma di €7.183,24, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.4 c.p.c., in forza delle seguenti argomentazioni.
Accertata la qualità di eredi ex art.588 co.2 c.c. dei chiamati all'eredità in morte di , ha ritenuto corretta la ricostruzione matematica Persona_1 delle proporzioni dell'asse ereditario, non puntualmente contestata dalla convenuta, ed ha riconosciuto in capo a una quota pari al Parte_1
51,53% dell'asse ereditario di cui è causa.
Quanto ai debiti e ai pesi ereditari il primo giudice:
- ha ritenuto provati, in assenza di contestazione, i costi fatturati dal geometra (€640,50) e dai notai (€1.394,00 + €900,00 + CP_4 Per_2
€1.150,00) e (€3.000,00 +€700), così come i costi funerari (€3.100,00) Per_3 per un totale pari a €10.884,50 sul quale la quota di è di Parte_1
€5.608,78.
- Ha detratto l'importo di €1.056,54, opposto in compensazione dalla convenuta per le spese pagate in più a titolo di polizza vita del de cuius;
- Ha ritenuto provati i costi sostenuti per la retribuzione della badante, a fronte della produzione da parte dell'attore di bollettini MAV attestanti il pagamento dell'importo di €730,00 e di €336,96, della busta paga di luglio 2016 per l'importo di €2.685,69.
- Ha ritenuto provati gli esborsi per volture catastali per €87,00 e per dichiarazione di successione (€30), come documentati rispettivamente con ricevuta di pagamento e con il modello 240 della dichiarazione di successione ed ha ritenuto sussistere il diritto dell'attore ad ottenere il rimborso pro quota;
- Ha rigettato la domanda relativa al rimborso delle spese della causa già incardinata dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, in assenza di mandato da parte di o di ratifica dell'operato del difensore ed in assenza Parte_1 di prova, da parte dell'attore, dell'avvenuto pagamento della parcella del difensore;
- Ha rigettato la domanda relativa al rimborso del costo delle utenze dell'appartamento del de cuius (€1.125,03), stante l'impossibilità di pag. 6/21 individuare dall'estratto conto prodotto l'immobile a cui dette spese si riferissero;
- Ha infine accolto la domanda di rimborso dei costi dell'attività professionale svolta dallo studio ai fini della gestione ereditaria, CP_2 ritenendole utili per la gestione ereditaria e provate da apposita documentazione bancaria di bonifico per € 1.235,72. In conclusione, il Tribunale, proporzionalmente alla quota spettante a
[...] sull'asse ereditario di , ha riconosciuto un credito al Pt_1 Persona_1 rimborso a favore dell'attore pari ad €7.183,24, oltre interessi al tasso di cui all'at.1284 quarto comma c.p.c., dalla domanda al saldo.
- Ha ritenuto invece inammissibili, in quanto non formalmente proposte nelle conclusioni, le domande di compensazione delle spese asseritamente anticipate da per le utenze dell'appartamento (€414,11), per Parte_1 la rata di imposta di successione (€1.385,25) e per la quota pagata in eccesso per il rimborso alla compagnia di assicurazione delle cedole della polizza vita del defunto (€1.056,54). Il primo giudice ha rigettato la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art.96 c.p.c. e in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato la convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite a favore di
, liquidate in base al decisum (scaglione da €5.201,00 a Controparte_1
€26.000,00) in €4.000 per compensi e €264 per anticipazioni, oltre ad accessori.
§4.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1 appello, notificato il 16 gennaio 2024, affidato a quattro motivi di gravame.
Si è costituito tempestivamente , opponendosi alla pretesa Controparte_1 dell'appellante senza proporre appello incidentale riguardo alle voci non riconosciute in primo grado e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme in tema di onere probatorio ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione al riconoscimento da parte del primo giudice dei crediti al rimborso ex art.754 c.c. di alcune voci di spesa e chiede di rideterminare quanto dovuto all'attore pag. 7/21 nella minor complessiva somma di €4.755,80, salve le compensazioni già opposte in primo grado di cui al motivo di gravame che segue.
Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione degli Parte_1 artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata dalla stessa per tardività o comunque genericità, relativa alle seguenti spese sostenute:
- Utenze dell'immobile di proprietà del de cuius €414,11;
- Imposta di successione €1.385,25;
- Ratei di pensione maturati e non riscossi dal de cuius €1.150, 34. Con il terzo motivo di appello contesta la applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co.4 c.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a fronte dell'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art.1284 co.4 c.c. a fronte della richiesta, da parte dell'attore, della condanna di al pagamento degli “interessi legali dall'esborso Parte_1 all'effettivo saldo nonché rivalutazione monetaria successiva alla sentenza”. Si contesta inoltre l'inapplicabilità di tali interessi alle obbligazioni di natura diversa da quella contrattuale.
Con il quarto motivo di appello chiede la riforma della Parte_1 sentenza in ordine al capo relativo alla condanna delle spese di lite.
§5.
5.1
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme in tema di onere probatorio ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione al riconoscimento da parte del primo giudice dei crediti al rimborso ex art.754 c.c. delle seguenti voci di spesa.
a) Quanto alle spese per la prestazione lavorativa della badante assunta per la cura del de cuius, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a fini probatori, la produzione da parte dell'attore del bollettino MAV per €336,96, pur non essendo evincibile il soggetto ordinante e il conto corrente di provenienza della provvista. Il tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere provato il pagamento della somma di €2.685,69 di cui alla busta paga del mese di luglio 2016, non essendo la mera consegna della busta paga alla pag. 8/21 dipendente prova sufficiente dell'effettivo pagamento della prestazione. La somma di €730,00 corrisposta dall'attore alla badante non è in contestazione per essere riconosciuta sin dal primo grado, oltre ad essere documentata dall'estratto di conto corrente e dal conforme bollettino MAV. b) Quanto al rimborso del costo delle utenze, parte appellante lamenta che non avrebbe adeguatamente provato in primo grado la Controparte_1 titolarità del conto corrente utilizzato per il pagamento ed anzi, gli allegati pagamenti non apparirebbero riconducibili all'attore, come da numero di conto e codice cliente risultanti dalla ricevuta prodotta. c) Quanto al rimborso del costo per le attività svolte dallo studio commercialista per la cura delle pratiche successorie, CP_2
l'appellante eccepisce di non avere mai conferito l'incarico allo studio professionale né autorizzato ad incaricare lo studio. Controparte_1
Eccepisce, inoltre, che l'attività sarebbe stata svolta dal commercialista
, figlio di , il quale si sarebbe occupato di Persona_4 Controparte_3 attività afferenti alla successione di soltanto in virtù dello Persona_1 stretto legale familiare, non certamente per un presunto e mai impartito incarico allo studio. Le attività indicate nelle fatture emesse dallo studio commercialista sarebbero inoltre duplicazioni di spese ereditarie già riconosciute, nella parte in cui si indica l'assistenza al notaio e al Per_2 geometra . CP_4
Il primo motivo di appello trova accoglimento nei limiti che seguono, distinguendo tra le singole voci di spesa.
a) Spese prestazione lavorativa della badante del de cuius.
Con riferimento al pagamento dello stipendio per la prestazione lavorativa della badante assunta dal de cuius per il mese di giugno di complessivi € 2.685,69, l'attore in primo grado ha prodotto esclusivamente la busta paga (doc. 12 a fascicolo di primo grado) e la dichiarazione sostitutiva del modello CUD 2016 (doc. 12b). Da tali documenti si può evincere esclusivamente il periodo di occupazione di come badante di ed il percepito lordo Persona_5 Persona_1
(€7.565,72), non l'intervenuto pagamento né il soggetto eventualmente adempiente.
pag. 9/21 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale.” (Cass. Civ. sez. lavoro n. 13150/2016). A fronte della contestazione da parte di l'odierno appellato Parte_1 avrebbe dovuto produrre prova documentale del pagamento da conto a lui intestato e, in mancanza, il motivo deve venire accolto. Con riguardo alla voce di spesa di € 336,96, risultante dal bollettino MAV relativo alla contribuzione Lavori Domestici (doc. 12 a), non risulta (a differenza della voce di spesa di € 730,00, doc. 12 a), la movimentazione dall'estratto conto n. 003/2016 al 30/09/2016 relativo al conto corrente cointestato tra e n. 1000/9357 aperto presso Persona_1 Controparte_1 la Cassa di Risparmio del Veneto (doc. 18). A ciò si aggiunge la mancata indicazione del soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento in data 15/07/2016 in nome e per conto del defunto (deceduto il Persona_1
06/07/2016).
Parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, pertanto la domanda deve venire rigettata.
E' quindi dovuta a parte attrice la quota parte di spettanza della convenuta unicamente su €365,00 (pari al 50% di €730,00), in quanto pagata da conto corrente cointestato fra il de cuius e quindi da presumersi Controparte_1 sostenuta per il 50% da . Controparte_1
b) Spese per le volture catastali e dichiarazione di successione
In primo grado (doc.13) produceva la ricevuta di pagamento Controparte_1 delle volture catastali di €87,00, dalla quale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, si evince il nominativo del richiedente l'adempimento in alto pag. 10/21 a destra, con indicazione del relativo codice fiscale riconducibile all'appellato. In calce al documento invece sono indicati gli estremi del pagamento, che fanno presumere, salvo prova contraria, che il pagamento sia pervenuto da
, richiedente. Analogamente per la somma di €30,00 che Controparte_1 risulta corrisposta per marca da bollo (€16,00) e tributi speciali (€14,00) come risultano da certificato relativo alla dichiarazione di successione, dal quale risulta che il richiedente era , considerata la normale Controparte_1 contestualità dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione in occasione del ritiro di certificati (documento n.16).
Sorge, pertanto, il diritto pro quota al regresso su tali somme con conferma, sul punto, della sentenza impugnata.
c) Spese per incarico espletamento cariche successorie allo studio commercialista CP_2
Fin dal primo grado di giudizio (costituzione primo grado e doc. 4 atto di citazione) contestava la voce di spesa in questione in assenza Parte_1 di alcun incarico da parte degli eredi allo studio professionale per l'espletamento delle pratiche successorie del padre . Persona_1
Riguardo alle attività compiute dallo è prodotta lettera dello studio CP_2
a del 7 febbraio 2018 (doc. 5) nella quale sono elencate le Controparte_5 attività compiute per le pratiche di successione, costi inclusivi di IVA:
- assistenza alla pubblicazione del testamento € 634,31 (avviso di parcella n. 42/2018, fattura intestata a n.232/2019 Controparte_1 doc.6/D);
- assistenza nella redazione dell'atto notorio € 488,00 IVA inclusa (avviso di parcella n. 41/2018, fattura n.231/2019 intestata a
[...]
doc. 6/D); CP_1
- elaborazione buste paga 2° trimestre 2016 € 66,00;
- elaborazione buste paga modello CUD e dichiarazione contr. per 740 anno 2016 e cessazione rapporto di lavoro 3° trimestre 2016 € 112,00;
- assistenza per incasso arretrati pensione INPS € 244,00 IVA e c.p. inclusi (avviso di parcella n. 38/2018, fattura intestata
[...]
n.228/2019 doc.6E); CP_1
pag. 11/21 - assistenza al notaio nella redazione dell'inventario dei beni Per_2 caduti in successione € 305,00 (avviso di parcella n. 40/2018, fattura n.230/2019 doc.6/E);
- predisposizione dichiarazione di successione, presentazione all'Agenzia delle Entrate e trascrizione in Conservatoria € 828,30 (avviso di parcella n. 39/2018, fattura intestata a n.229/2019 Controparte_1 doc. 6/E) Le singole voci di spesa riguardano prevalentemente attività di assistenza e consulenza per l'espletamento delle pratiche successorie, propedeutiche anche all'attività notarile svolta, pertanto, si può presumere che detta attività sia stata posta in essere anche nell'interesse degli altri coeredi, che dalla stessa hanno tratto giovamento ai fini, almeno, dell'accettazione dell'eredità e della redazione dell'inventario, ai rogiti del notaio (doc. 6F-6H-6G) e Per_2 dell'atto notorio del 16/11/2016 ai rogiti del notaio (doc. 6B). È Per_3 valorizzabile altresì la circostanza per la quale il rapporto di corrispondenza tra lo e gli eredi di , anche in persona dell'odierna CP_2 Persona_1 appellante, non si esaurisce in un unico scambio, come documentato dalle e- mail allegate (doc. 22-23-25) ed ha riguardato anche direttamente
[...]
(fax doc.24, pagamento contributo unificato per Pt_1 Parte_1 nonché la questione relativa alla pensione del de cuius. Non è possibile ricavare dal tenore letterale della corrispondenza allegata agli atti di primo grado (doc. 23) tra (figlio dell'odierna Controparte_6 appellante) e (figlio di , nipote del de cuius, Persona_4 Controparte_3 nonché professionista in , che l'attività di assistenza professionale CP_2 di cui si ha traccia fosse gratuita, in ragione dello stretto rapporto familiare. Anzi, la circostanza che la comunicazione tra i due cugini avvenisse mediante l'indirizzo di posta elettronica dello studio professionale fa invece presumere che l'attività di consulenza a seguito della morte di rientrasse Persona_1 appieno in un contratto di prestazione d'opera professionale, per sua natura oneroso. Quanto all'obiezione di in ordine alla presunta Parte_1 duplicazione delle attività di supporto svolte dallo studio commercialista, non ne è stata fornita la prova. A fronte di una richiesta formale di per €2.677,31 e di fatturazione CP_2
a carico di per €2.499,30, ha prodotto Controparte_1 Controparte_1 prova del pagamento del solo importo di €1.235,72, costituita da ricevuta di pag. 12/21 bonifico bancario del 20 maggio 2019 nella quale l'appellato risulta come soggetto ordinante (doc. 15), Deve essere confermata la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha escluso la prova del pagamento della differenza (statuizione passata in giudicato, in assenza di appello incidentale), sia nella parte in cui ha condannato alla rifusione, pro quota, del 51,53% della Parte_1 somma di €1.235,72, ritenendo che le attività svolte dallo sono CP_2 apparse utili per la gestione ereditaria. Deve inoltre confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provati, in assenza di contestazione, i costi fatturati dal geometra
(€640,50) e dai notai (€1.394,00 + €900,00 + €1.150,00) e CP_4 Per_2
(€3.000,00 +€700), così come i costi funerari (€3.100,00) per un totale Per_3 pari a €10.884,50.
Alla luce delle suddette considerazioni, si riconosce a il Controparte_1 diritto al rimborso sulla somma, che ha provato di avere anticipato nell'interesse di tutti i coeredi, di €12.642,22, nella percentuale spettante a pari al 51,53%. Parte_1
5.2
Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione degli Parte_1 artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata dalla stessa per tardività o comunque genericità, relativa alle seguenti spese sostenute:
a) Utenze dell'immobile di proprietà del de cuius: €414,11; b) Imposta di successione: €1.385,25; c) Ratei di pensione maturati e non riscossi dal de cuius: €1.150, 34. Il motivo non può venire accolto.
Parte appellante afferma di avere proposto domanda di compensazione fra quanto risulterà da lei dovuto a e le spese da lei sostenute Controparte_1 nell'interesse di tutti gli eredi
A tal fine si richiama alla propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, nella parte in cui ha chiesto:
pag. 13/21 - Di “rigettare la domanda avanzata dall'odierno attore limitatamente alle somme non dovute dalla Sig.ra ” … “applicando le Parte_1 dovute compensazioni”
- Che le spese anticipate per le utenze per €414,11 e la rata dell'imposta di successione pari a €1.385,25 “dovranno essere sottratte da quella complessiva richiesta dall'attore” (pag.11)
- La somma di €1.056,54, a differenza di quanto indicato dall'attore non sarebbe stata scorporata “si riscontra, invero, come alcuna compensazione è stata operata … motivo per il quale il totale richiesto da questo è destinato a ridursi ulteriormente” (pag.11)
- Riguardo alla somma riconosciuta pari a €1.150,34, la stessa “dovrà essere restituita alla convenuta ovvero scorporata dal totale di quella richiesta con tale azione di regresso” (pag.12)
- La somma da rimborsare all'odierno attore dovrà essere accertata … dalla quale comunque andranno poi compensate, come meglio chiarito sopra, le ulteriori spese da questa sostenute e le liquidazioni ad ella spettanti (pagg. 12 e 13). Nelle proprie conclusioni ha chiesto di “rigettare la domanda Parte_1 avanzata dall'odierno attore limitatamente alle somme non dovute”.
Può trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui nell'individuazione del petitum il giudicante non si deve limitare alla parte dell'atto destinata a contenere le conclusioni ma deve estendere la propria indagine ad un esame complessivo dell'atto, comprendente anche la parte espositiva (Cass. n.20294 del 25 settembre 2014) e nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cassazione n. 19331 del 17/09/2007).
Tuttavia, nel merito, il motivo non merita accoglimento e dall'importo dovuto, come quantificato al punto precedente, andrà dedotta unicamente la somma di
€1.056,54 – pacificamente dovuta e già riconosciuta nella sentenza appellata -
, in quanto corrisposta da a titolo di rimborso alla compagnia Parte_1
pag. 14/21 di assicurazione delle cedole della polizza vita del defunto in eccesso rispetto alla propria quota, somma che sin dall'atto di citazione in Controparte_1 giudizio ha riconosciuto essere dovuta a Parte_1
Quanto alla domanda di cui al punto a), di compensazione delle spese anticipate per le utenze dell'appartamento, dalla documentazione prodotta non risulta che il pagamento sia stato effettuato da comparendo Parte_1 nei bollettini postali relativi alle utenze soltanto il nome dell'intestatario
, nonché l'indirizzo di residenza. A ciò si aggiunge che il Persona_1 pagamento del secondo bollettino a favore di NE (rata del 12/07/2016) di € 123,79 identificato con il n. 028200765758120700 non è andato a buon fine (come si riscontra dal doc. E fascicolo convenuto). Pertanto, non risulta provato il pagamento da parte dell'appellante.
La domanda di cui al punto b) di rimborso della rata pagata per l'imposta di successione di €1.385,25 è infondata in quanto ha versato una Parte_1 somma inferiore rispetto alla quota.
La domanda di cui al punto c), di liquidazione dei ratei INPS maturati e non riscossi in capo al de cuius e dovuti alla stessa in qualità di erede, per
€1.150,34 (lett. C fascicolo convenuta) non può essere accolta in quanto
[...]
che ne era onerata, non ha prodotto la prova in giudizio che gli Pt_1 stessi siano stati effettivamente incassati da . Non è Controparte_1 sufficiente al riguardo la documentazione prodotta in merito alla liquidazione della pensione (lett. C fascicolo convenuta;
doc. 23 fascicolo attore), non avendo l'odierna appellante dimostrato che la somma vantata sia stata incassata da , in quanto delegato alla riscossione dei ratei. Controparte_1
In conclusione, la somma complessivamente dovuta da viene Parte_1 calcolata come segue:
Importo non contestato €10.884,50
Pagamento badante €365,00 Volture catastali €87,00 Dichiarazione di successione - marche €30,00
€1.275,72 CP_2
Totale anticipato da €12.642,22 Controparte_1
Quota del 51,53% dovuta da €6.514,53 Parte_1
pag. 15/21 Compensazione somme pagate in più per polizza vita -€1.056,54
Totale dovuto da in linea capitale €5.457,99 Parte_1
5.3
Con il terzo motivo di appello si contesta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a fronte dell'applicazione d'ufficio, da parte del Tribunale, degli interessi di cui all'art.1284 co.4 c.c. a fronte della mera richiesta, da parte dell'attore, della condanna di al Parte_1 pagamento degli “interessi legali” da intendersi, nella prospettiva dell'appellante, come gli interessi di cui al primo comma dell'art.1284 c.c.
In subordine, parte appellante chiede la riforma della sentenza sul punto, in quanto gli interessi di cui all'art.1284 co.4 c.c. sarebbero applicabili solamente alle obbligazioni di natura contrattuale. Il terzo motivo di appello è infondato.
È indubbio che l'attore abbia avanzato autonoma domanda di corresponsione degli interessi al giudice di primo grado, e che abbia chiesto l'applicazione degli interessi al tasso legale. La domanda di applicazione degli interessi al saggio legale non deve ritenersi limitata alla previsione di cui al primo comma dell'art.1284 c.c., che disciplina il tasso di interessi applicabile in mancanza di diversa pattuizione, e deve invece ritenersi comprendere anche l'applicazione degli interessi previsti al quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla L. n. 162 del 2014. Detta norma si applica infatti, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, a tutti i procedimenti che hanno avuto il loro inizio a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e stabilisce il tasso legale di interessi decorrente dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, equiparandolo a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (salvo che le parti lo abbiano determinato in misura diversa).
Il primo giudice, individuando il tasso legale degli interessi nella misura indicata all'art. 1284, comma 4, c.c. ha pertanto pronunciato sulla domanda e non ha in alcun modo violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato.
pag. 16/21 La decisione è inoltre corretta nel merito in quanto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il tasso maggiorato va applicato anche nelle ipotesi di ripetizione di indebito, secondo il principio di diritto per cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass. Civile ord. sez. 3 n.61/2023). Con la riportata statuizione la Corte di Cassazione ha superato il precedente orientamento che limitava l'ambito di applicazione della maggiorazione ex art. 1284 co. 4 c.c. rispetto al saggio degli interessi legali ai sensi del co.1 alle sole obbligazioni di fonte contrattuale “al momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione” (ex multis Cass. Civ. n.28409/2018).
L'estensione del campo d'applicazione della norma in esame, infatti, risponde alla sua ratio, in quanto introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.” (Cass. Civile ord. sez. 3 n.61/2023).
5.4
Il quarto motivo di appello, considerato il parziale accoglimento dell'impugnazione nel merito, viene assorbito, dovendo la Corte decidere sulle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in relazione all'esito della lite. Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese pag. 17/21 processuali, “non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass.n. n.13356/2021, n.6369/2013). Nel caso in esame parte attrice ha chiesto l'accoglimento di una domanda articolata in più capi, ciascuno caratterizzato da una propria autonomia di presupposti, e parte convenuta non si è limitata a sollevare eccezioni di rito e di merito nell'ambito delle medesime questioni sollevate dall'attore, ed ha anche formulato, a sua volta, eccezioni riconvenzionali caratterizzate da autonomia di presupposti. La domanda è stata accolta limitatamente ad alcuni capi e le eccezioni riconvenzionali di parte convenuta sono state rigettate. Ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca in quanto, secondo l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, mentre l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la soccombenza è configurabile, non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” In base ad un consolidato principio di diritto si definisce capo di sentenza, suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, solo quello che “risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata" (Cass. Civ. ord. 1422/2021). La domanda proposta in primo grado da e le eccezioni Controparte_1 riconvenzionali sollevate da parte convenuta sono articolate Parte_1 in più capi autonomi, ciascuno attinente ad una diversa voce di spesa, alle quali è stata applicata una ratio decidendi diversa per ciascuna. Vi è pertanto una parziale soccombenza reciproca, in primo come anche in secondo grado. Tuttavia, la soccombenza appare maggiore a carico di la Parte_1 quale, pur riconoscendo alcune voci di spesa, non ha spontaneamente corrisposto alcuna somma in via stragiudiziale, ha resistito in giudizio pag. 18/21 proponendo eccezioni di rito (incompetenza) non accolte, proponendo eccezioni di merito solo in parte accolte e chiedendo di opporre in compensazione controcrediti risultati non dovuti. Né può escludersi la soccombenza di riguardo ai capi della Parte_1 domanda attorea da lei non contestati nel merito, in quanto il riconoscimento non esclude di per sé la soccombenza. E' infatti principio consolidato che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza, ai cui fini non rileva che la parte nulla deduca contro l'accoglimento della domanda avversaria, trattandosi di comportamento neutro, e ritenendosi soccombente e meritevole della condanna al rimborso delle spese anche il convenuto contumace ovvero il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla e rendere così superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (Cassazione n. 13498 del 29/05/2018 conf. Cassazione n. 1439 del 30/01/2003 n. 4485/01, n. 6722 del 10/12/1988). Infine, non configura una ipotesi di soccombenza reciproca ed è pertanto irrilevante dal punto di vista del riparto delle spese ex art.91 c.pc. il rigetto, da parte del giudice di prime cure, della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c proposta da . Controparte_1
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (…) non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”(Cassazione n. 18036 del 06 giugno 2022, n.11792 del 15 maggio 2018, Cass n.9532 del 12 aprile 2017, contra , Cassazione n. 20838 del 14 ottobre 2016). Infatti, la domanda proposta ex art.96 c.p.c. ha natura accessoria rispetto all'effettivo tema di lite, cui va rapportata la verifica della soccombenza. Per contro sotto altro profilo rileva, al fine del riparto delle spese di lite ai sensi dell'art.91 c.pc., la circostanza che il giudice di primo grado abbia formulato proposta conciliativa all'udienza del 02/02/2022, a seguito di tentativo di conciliazione, proponendo il pagamento, da parte di Pt_1
pag. 19/21 della somma di €7.183,00 a spese legali compensate, e che tale Pt_1 proposta sia stata accettata dalla convenuta e rifiutata da . Controparte_1
La valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) è appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito Cassazione n. 9860 del 15/04/2025). Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio vengono quindi compensate per ½ e per il resto poste a carico di Parte_1
Le spese vengono liquidate secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite 11 settembre 2007 n.19014), con riferimento ai valori medi e per il presente grado, considerata l'acquiescenza dell'appellato riguardo al rigetto di alcune domande, il valore della controversia è determinato secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. In applicazione di tali criteri lo scaglione di riferimento rimane invariato (da
€5.201,00 a €26.000,00) e le spese vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (in primo grado fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. In secondo grado fase di studio, introduttiva e decisoria) ed applicando i valori medi eccettuato per la fase istruttoria di primo grado, cui vengono applicati i valori minimi non essendo stata svolta attività diversa da quella documentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Rovigo n. 914/2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: I. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di €5.457,99 oltre a interessi al tasso di cui CP_1 all'art.1284 comma quarto c.p.c. dal 23 settembre 2020 al saldo;
II. Condanna alla rifusione del 50% delle spese legali Parte_1 sostenute da in entrambe i gradi di giudizio, liquidate Controparte_1 per compensi, in misura già ridotta, per il primo grado in € 2.118,50 (pari al 50% di €4.237) e per il grado di appello in €1.983,00 (pari al 50% di €3.966,00), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. se pag. 20/21 dovute come per legge. Dichiara le spese legali compensate fra le parti per il residuo 50%. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 9 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 91/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati:
dott.Caterina Passarelli Presidente
dott.Martina Gasparini Consigliere
dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(c.f. ), assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Sandro Marinelli per procura allegata all'atto di citazione in appello,
appellante e
(c.f. ), assistito e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Alessandro Baraldo per procura allegata all'atto di citazione in primo grado,
appellato CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: In via principale e nel merito:
1.in ordine al primo motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato sul punto, stante l'assenza di prova circa il pagamento delle somme afferenti le volture (€87,00) e per quelle relative alla badante (€2.685,69;
€336,96; metà di €730,08 = €365,04) nonché la necessità di escludere quanto pagato alla (€1.235,72) in ragione della duplicazione CP_2 dell'attività presuntivamente compiute da altri professionisti e, comunque per tutte le motivazioni esposte in narrativa, sottrarre le stesse dal totale della somma che l'appellante deve rimborsare all'appellato e, dunque, determinare che la prima dovrà rimborsare al secondo la somma pari ad €4.755,80 di cui
€4.552,24 (somme non contestate alla quale è stata detratta la somma della polizza) ed €203,56 (afferente il 51,53% delle spese provate come esborsate dal Sig. ovvero €365,04 per badante;
€30,00 per modello Controparte_1
240) salve le compensazioni indicate nel punto successivo;
2. in ordine al secondo motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato sul punto, nel dichiarare nulla la parte in cui si è disposto sull'inammissibilità della eccezione di compensazione avanzata dall'appellante accogliere la stessa e, correlativamente, sottrarre dalla somma che la Sig.ra deve rimborsare al Sig. Parte_1 Controparte_1
(€4.755,80) le spese sostenute dalla prima per le utenze dell'immobile di proprietà del de cuius (€414,11), per i ratei maturati e non riscossi dal de cuius (€1.150,34) e per l'imposta di successione (€1.385,25), tutti debitamente provati;
3.in ordine al terzo motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato: in ogni caso, dichiarare nulla la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha disposto sull'applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c., non essendo stata formulata domanda al riguardo da parte del Sig. né essendo, comunque, possibile Controparte_1
l'operatività della stessa;
dichiarare, comunque, inammissibile la domanda sugli interessi così come formulata dall'appellato per le ragioni esposte in narrativa;
pag. 2/21 4. in ordine al quarto motivo di impugnazione, in riforma del provvedimento impugnato sul punto, per le motivazioni esposte in narrativa, condannare il Sig. alle spese di lite del primo e del secondo grado di Controparte_1 giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio;
in subordine, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda di rimborso dallo stesso avanzata e del comportamento processuale dallo stesso tenuto anche con riferimento all'immotivato rifiuto della proposta conciliativa, condannare il Sig.
[...]
alle spese di lite maturate dalla proposta conciliativa fino alla fine CP_1 del giudizio e compensare tra le parti quelle maturate in precedenza;
in estremo subordine, compensare tra le parti in causa le spese di lite in ragione del rigetto della domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sollevata dal Sig.
e del parziale accoglimento della domanda di rimborso Controparte_1 sollevata sempre da quest'ultimo, come, effettivamente, richiesto dall'appellante convenuta in sede di costituzione nel giudizio di prime cure”. Per parte appellata:
“NEL MERITO: respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto come in diritto, confermandosi la sentenza di primo grado per i motivi indicati in comparsa di risposta. IN OGNI CASO: spese di lite interamente rifuse, con maggiorazione di spese generali, IVA e CPA.” Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.914/2023 pubblicata il 23/10/2023
Ragioni della decisione
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/09/2020
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo la sorella CP_1
chiedendone la condanna al rimborso della somma di Parte_1
€11.141,89 per le somme da lui anticipate nell'interesse di tutti gli eredi, a saldo di oneri e debiti ereditari riferiti alla successione di Persona_1
Rappresentava che il de cuius deceduto in data 06/07/2016, Persona_1 aveva nominato eredi ex art.588 co. 2 c.c. , Controparte_3 [...]
e in proporzione alle quote risultanti dal valore CP_1 Parte_1
pag. 3/21 dei beni loro assegnati rispetto al compendio ereditario stimato in complessivi
€241.189,04 (51,53% 32,16% e 16,31% Parte_1 Controparte_1
). Controparte_3
L'attore calcolava il rimborso richiesto in proporzione quota ereditaria spettante alla convenuta.
L'attore asseriva di aver anticipato il pagamento dei seguenti oneri e debiti gravanti sull'eredità, per complessivi €23.672,10, anche nell'interesse di tutti gli altri coeredi:
a) spese geometra di € 640,50; CP_4
b) spese notaio di € 3.444,00; Per_2
c) spese legali della causa d'appello di € 5.293,23; d) spese studio commercialistico di € 2.499,61; CP_2
e) spese di volture di € 87,00; f) spese mod. 240 dichiarazione di successione di € 30,00; g) spese notaio di € 3.700,00; Per_3
h) spese badante di € 3.752,73; i) spese funerarie di € 3.100,00; l) spese utenze dell'appartamento di € 1.125,03;
§ 2. si costituiva tempestivamente sollevando eccezione di Parte_1 incompetenza per territorio.
Nel merito, la convenuta riconosceva la debenza di alcune delle somme richieste a titolo di rimborso e precisamente a) spese geometra per € CP_4
640,50; b) spese notaio per € 3.444,00; i) spese funerarie per € Per_2
3.100,00;
Contestava invece la fondatezza delle richieste di cui ai seguenti punti:
c) le spese legali della causa d'appello di € 5.293,23;
d) le spese studio commercialistico di € 2.499,61; CP_2
e) spese di volture di € 87,00;
f) spese mod. 240 dichiarazione di successione di € 30,00;
pag. 4/21 g) spese notaio di € 3.700,00; Per_3
h) spese badante di € 3.752,73;
l) spese utenze dell'appartamento di € 1.125,03;
La convenuta contestava inoltre il criterio di calcolo della quota ed eccepiva in compensazione il proprio diritto al rimborso pro quota di spese a sua volta da lei anticipate a beneficio di tutti gli eredi ed in particolare :
- Per le utenze dell'appartamento di proprietà del de cuius, di €424,11
- Per la rata dell'imposta di successione €1.385,25
- Per la quota pagata in eccesso per il rimborso alla compagnia di assicurazione delle cedole della polizza vita del defunto, di €1.056,54 Infine, chiedeva la condanna di alla restituzione di Controparte_1
€1.150,34 quale liquidazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi, accreditati dall'Inps di Padova solamente a . Controparte_1
Il Giudice Istruttore con ordinanza 2 febbraio 2022 formulava la seguente proposta conciliativa: “Parte convenuta riconosce che parte attrice ha sostenuto le spese per debiti e pesi ereditari relativamente ai compensi del geometra , del Notaio del Notaio , dello studio CP_4 Per_2 Per_3
Studiogest e della badante, nonché spese vive per volture e modello 240. Conseguentemente, parte convenuta accetta di corrispondere il 51,53% di tali spese a titolo di ripetizione, dedotti €1.056,54 per quanto pagato in più a titolo di polizza vita, il tutto per complessivi €7.183,00 (€1.235,72 per Studiogest, € 87 per volture, € 30 per modello 220, € 2.685,69, € 730,08 ed € 336,96 per badante, tutti importi moltiplicati per la quota del 51,53%, nonché
€4.552,24 per tutte le altre somme non contestate, già ridotte alla quota di spettanza e al netto della compensazione riconosciuta dall'attore; il tutto arrotondato all'unità di euro e salvo meri errori di calcolo. L'attore rinuncia alle altre pretese avanzate nel presente giudizio, ovverosia la quota delle spese del giudizio di appello e le spese per le utenze. Spese compensate tra le parti.”.
La proposta è stata accettata dalla sola convenuta e la causa è stata decisa senza esperimento di attività istruttoria.
pag. 5/21 §3.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Rovigo, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la convenuta a pagare a favore dell'attore, a titolo di rimborso pro quota dei debiti e pesi ereditari da lui interamente supportati, la somma di €7.183,24, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.4 c.p.c., in forza delle seguenti argomentazioni.
Accertata la qualità di eredi ex art.588 co.2 c.c. dei chiamati all'eredità in morte di , ha ritenuto corretta la ricostruzione matematica Persona_1 delle proporzioni dell'asse ereditario, non puntualmente contestata dalla convenuta, ed ha riconosciuto in capo a una quota pari al Parte_1
51,53% dell'asse ereditario di cui è causa.
Quanto ai debiti e ai pesi ereditari il primo giudice:
- ha ritenuto provati, in assenza di contestazione, i costi fatturati dal geometra (€640,50) e dai notai (€1.394,00 + €900,00 + CP_4 Per_2
€1.150,00) e (€3.000,00 +€700), così come i costi funerari (€3.100,00) Per_3 per un totale pari a €10.884,50 sul quale la quota di è di Parte_1
€5.608,78.
- Ha detratto l'importo di €1.056,54, opposto in compensazione dalla convenuta per le spese pagate in più a titolo di polizza vita del de cuius;
- Ha ritenuto provati i costi sostenuti per la retribuzione della badante, a fronte della produzione da parte dell'attore di bollettini MAV attestanti il pagamento dell'importo di €730,00 e di €336,96, della busta paga di luglio 2016 per l'importo di €2.685,69.
- Ha ritenuto provati gli esborsi per volture catastali per €87,00 e per dichiarazione di successione (€30), come documentati rispettivamente con ricevuta di pagamento e con il modello 240 della dichiarazione di successione ed ha ritenuto sussistere il diritto dell'attore ad ottenere il rimborso pro quota;
- Ha rigettato la domanda relativa al rimborso delle spese della causa già incardinata dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, in assenza di mandato da parte di o di ratifica dell'operato del difensore ed in assenza Parte_1 di prova, da parte dell'attore, dell'avvenuto pagamento della parcella del difensore;
- Ha rigettato la domanda relativa al rimborso del costo delle utenze dell'appartamento del de cuius (€1.125,03), stante l'impossibilità di pag. 6/21 individuare dall'estratto conto prodotto l'immobile a cui dette spese si riferissero;
- Ha infine accolto la domanda di rimborso dei costi dell'attività professionale svolta dallo studio ai fini della gestione ereditaria, CP_2 ritenendole utili per la gestione ereditaria e provate da apposita documentazione bancaria di bonifico per € 1.235,72. In conclusione, il Tribunale, proporzionalmente alla quota spettante a
[...] sull'asse ereditario di , ha riconosciuto un credito al Pt_1 Persona_1 rimborso a favore dell'attore pari ad €7.183,24, oltre interessi al tasso di cui all'at.1284 quarto comma c.p.c., dalla domanda al saldo.
- Ha ritenuto invece inammissibili, in quanto non formalmente proposte nelle conclusioni, le domande di compensazione delle spese asseritamente anticipate da per le utenze dell'appartamento (€414,11), per Parte_1 la rata di imposta di successione (€1.385,25) e per la quota pagata in eccesso per il rimborso alla compagnia di assicurazione delle cedole della polizza vita del defunto (€1.056,54). Il primo giudice ha rigettato la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art.96 c.p.c. e in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato la convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite a favore di
, liquidate in base al decisum (scaglione da €5.201,00 a Controparte_1
€26.000,00) in €4.000 per compensi e €264 per anticipazioni, oltre ad accessori.
§4.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1 appello, notificato il 16 gennaio 2024, affidato a quattro motivi di gravame.
Si è costituito tempestivamente , opponendosi alla pretesa Controparte_1 dell'appellante senza proporre appello incidentale riguardo alle voci non riconosciute in primo grado e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme in tema di onere probatorio ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione al riconoscimento da parte del primo giudice dei crediti al rimborso ex art.754 c.c. di alcune voci di spesa e chiede di rideterminare quanto dovuto all'attore pag. 7/21 nella minor complessiva somma di €4.755,80, salve le compensazioni già opposte in primo grado di cui al motivo di gravame che segue.
Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione degli Parte_1 artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata dalla stessa per tardività o comunque genericità, relativa alle seguenti spese sostenute:
- Utenze dell'immobile di proprietà del de cuius €414,11;
- Imposta di successione €1.385,25;
- Ratei di pensione maturati e non riscossi dal de cuius €1.150, 34. Con il terzo motivo di appello contesta la applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co.4 c.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a fronte dell'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art.1284 co.4 c.c. a fronte della richiesta, da parte dell'attore, della condanna di al pagamento degli “interessi legali dall'esborso Parte_1 all'effettivo saldo nonché rivalutazione monetaria successiva alla sentenza”. Si contesta inoltre l'inapplicabilità di tali interessi alle obbligazioni di natura diversa da quella contrattuale.
Con il quarto motivo di appello chiede la riforma della Parte_1 sentenza in ordine al capo relativo alla condanna delle spese di lite.
§5.
5.1
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme in tema di onere probatorio ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione al riconoscimento da parte del primo giudice dei crediti al rimborso ex art.754 c.c. delle seguenti voci di spesa.
a) Quanto alle spese per la prestazione lavorativa della badante assunta per la cura del de cuius, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a fini probatori, la produzione da parte dell'attore del bollettino MAV per €336,96, pur non essendo evincibile il soggetto ordinante e il conto corrente di provenienza della provvista. Il tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere provato il pagamento della somma di €2.685,69 di cui alla busta paga del mese di luglio 2016, non essendo la mera consegna della busta paga alla pag. 8/21 dipendente prova sufficiente dell'effettivo pagamento della prestazione. La somma di €730,00 corrisposta dall'attore alla badante non è in contestazione per essere riconosciuta sin dal primo grado, oltre ad essere documentata dall'estratto di conto corrente e dal conforme bollettino MAV. b) Quanto al rimborso del costo delle utenze, parte appellante lamenta che non avrebbe adeguatamente provato in primo grado la Controparte_1 titolarità del conto corrente utilizzato per il pagamento ed anzi, gli allegati pagamenti non apparirebbero riconducibili all'attore, come da numero di conto e codice cliente risultanti dalla ricevuta prodotta. c) Quanto al rimborso del costo per le attività svolte dallo studio commercialista per la cura delle pratiche successorie, CP_2
l'appellante eccepisce di non avere mai conferito l'incarico allo studio professionale né autorizzato ad incaricare lo studio. Controparte_1
Eccepisce, inoltre, che l'attività sarebbe stata svolta dal commercialista
, figlio di , il quale si sarebbe occupato di Persona_4 Controparte_3 attività afferenti alla successione di soltanto in virtù dello Persona_1 stretto legale familiare, non certamente per un presunto e mai impartito incarico allo studio. Le attività indicate nelle fatture emesse dallo studio commercialista sarebbero inoltre duplicazioni di spese ereditarie già riconosciute, nella parte in cui si indica l'assistenza al notaio e al Per_2 geometra . CP_4
Il primo motivo di appello trova accoglimento nei limiti che seguono, distinguendo tra le singole voci di spesa.
a) Spese prestazione lavorativa della badante del de cuius.
Con riferimento al pagamento dello stipendio per la prestazione lavorativa della badante assunta dal de cuius per il mese di giugno di complessivi € 2.685,69, l'attore in primo grado ha prodotto esclusivamente la busta paga (doc. 12 a fascicolo di primo grado) e la dichiarazione sostitutiva del modello CUD 2016 (doc. 12b). Da tali documenti si può evincere esclusivamente il periodo di occupazione di come badante di ed il percepito lordo Persona_5 Persona_1
(€7.565,72), non l'intervenuto pagamento né il soggetto eventualmente adempiente.
pag. 9/21 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale.” (Cass. Civ. sez. lavoro n. 13150/2016). A fronte della contestazione da parte di l'odierno appellato Parte_1 avrebbe dovuto produrre prova documentale del pagamento da conto a lui intestato e, in mancanza, il motivo deve venire accolto. Con riguardo alla voce di spesa di € 336,96, risultante dal bollettino MAV relativo alla contribuzione Lavori Domestici (doc. 12 a), non risulta (a differenza della voce di spesa di € 730,00, doc. 12 a), la movimentazione dall'estratto conto n. 003/2016 al 30/09/2016 relativo al conto corrente cointestato tra e n. 1000/9357 aperto presso Persona_1 Controparte_1 la Cassa di Risparmio del Veneto (doc. 18). A ciò si aggiunge la mancata indicazione del soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento in data 15/07/2016 in nome e per conto del defunto (deceduto il Persona_1
06/07/2016).
Parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, pertanto la domanda deve venire rigettata.
E' quindi dovuta a parte attrice la quota parte di spettanza della convenuta unicamente su €365,00 (pari al 50% di €730,00), in quanto pagata da conto corrente cointestato fra il de cuius e quindi da presumersi Controparte_1 sostenuta per il 50% da . Controparte_1
b) Spese per le volture catastali e dichiarazione di successione
In primo grado (doc.13) produceva la ricevuta di pagamento Controparte_1 delle volture catastali di €87,00, dalla quale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, si evince il nominativo del richiedente l'adempimento in alto pag. 10/21 a destra, con indicazione del relativo codice fiscale riconducibile all'appellato. In calce al documento invece sono indicati gli estremi del pagamento, che fanno presumere, salvo prova contraria, che il pagamento sia pervenuto da
, richiedente. Analogamente per la somma di €30,00 che Controparte_1 risulta corrisposta per marca da bollo (€16,00) e tributi speciali (€14,00) come risultano da certificato relativo alla dichiarazione di successione, dal quale risulta che il richiedente era , considerata la normale Controparte_1 contestualità dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione in occasione del ritiro di certificati (documento n.16).
Sorge, pertanto, il diritto pro quota al regresso su tali somme con conferma, sul punto, della sentenza impugnata.
c) Spese per incarico espletamento cariche successorie allo studio commercialista CP_2
Fin dal primo grado di giudizio (costituzione primo grado e doc. 4 atto di citazione) contestava la voce di spesa in questione in assenza Parte_1 di alcun incarico da parte degli eredi allo studio professionale per l'espletamento delle pratiche successorie del padre . Persona_1
Riguardo alle attività compiute dallo è prodotta lettera dello studio CP_2
a del 7 febbraio 2018 (doc. 5) nella quale sono elencate le Controparte_5 attività compiute per le pratiche di successione, costi inclusivi di IVA:
- assistenza alla pubblicazione del testamento € 634,31 (avviso di parcella n. 42/2018, fattura intestata a n.232/2019 Controparte_1 doc.6/D);
- assistenza nella redazione dell'atto notorio € 488,00 IVA inclusa (avviso di parcella n. 41/2018, fattura n.231/2019 intestata a
[...]
doc. 6/D); CP_1
- elaborazione buste paga 2° trimestre 2016 € 66,00;
- elaborazione buste paga modello CUD e dichiarazione contr. per 740 anno 2016 e cessazione rapporto di lavoro 3° trimestre 2016 € 112,00;
- assistenza per incasso arretrati pensione INPS € 244,00 IVA e c.p. inclusi (avviso di parcella n. 38/2018, fattura intestata
[...]
n.228/2019 doc.6E); CP_1
pag. 11/21 - assistenza al notaio nella redazione dell'inventario dei beni Per_2 caduti in successione € 305,00 (avviso di parcella n. 40/2018, fattura n.230/2019 doc.6/E);
- predisposizione dichiarazione di successione, presentazione all'Agenzia delle Entrate e trascrizione in Conservatoria € 828,30 (avviso di parcella n. 39/2018, fattura intestata a n.229/2019 Controparte_1 doc. 6/E) Le singole voci di spesa riguardano prevalentemente attività di assistenza e consulenza per l'espletamento delle pratiche successorie, propedeutiche anche all'attività notarile svolta, pertanto, si può presumere che detta attività sia stata posta in essere anche nell'interesse degli altri coeredi, che dalla stessa hanno tratto giovamento ai fini, almeno, dell'accettazione dell'eredità e della redazione dell'inventario, ai rogiti del notaio (doc. 6F-6H-6G) e Per_2 dell'atto notorio del 16/11/2016 ai rogiti del notaio (doc. 6B). È Per_3 valorizzabile altresì la circostanza per la quale il rapporto di corrispondenza tra lo e gli eredi di , anche in persona dell'odierna CP_2 Persona_1 appellante, non si esaurisce in un unico scambio, come documentato dalle e- mail allegate (doc. 22-23-25) ed ha riguardato anche direttamente
[...]
(fax doc.24, pagamento contributo unificato per Pt_1 Parte_1 nonché la questione relativa alla pensione del de cuius. Non è possibile ricavare dal tenore letterale della corrispondenza allegata agli atti di primo grado (doc. 23) tra (figlio dell'odierna Controparte_6 appellante) e (figlio di , nipote del de cuius, Persona_4 Controparte_3 nonché professionista in , che l'attività di assistenza professionale CP_2 di cui si ha traccia fosse gratuita, in ragione dello stretto rapporto familiare. Anzi, la circostanza che la comunicazione tra i due cugini avvenisse mediante l'indirizzo di posta elettronica dello studio professionale fa invece presumere che l'attività di consulenza a seguito della morte di rientrasse Persona_1 appieno in un contratto di prestazione d'opera professionale, per sua natura oneroso. Quanto all'obiezione di in ordine alla presunta Parte_1 duplicazione delle attività di supporto svolte dallo studio commercialista, non ne è stata fornita la prova. A fronte di una richiesta formale di per €2.677,31 e di fatturazione CP_2
a carico di per €2.499,30, ha prodotto Controparte_1 Controparte_1 prova del pagamento del solo importo di €1.235,72, costituita da ricevuta di pag. 12/21 bonifico bancario del 20 maggio 2019 nella quale l'appellato risulta come soggetto ordinante (doc. 15), Deve essere confermata la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha escluso la prova del pagamento della differenza (statuizione passata in giudicato, in assenza di appello incidentale), sia nella parte in cui ha condannato alla rifusione, pro quota, del 51,53% della Parte_1 somma di €1.235,72, ritenendo che le attività svolte dallo sono CP_2 apparse utili per la gestione ereditaria. Deve inoltre confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provati, in assenza di contestazione, i costi fatturati dal geometra
(€640,50) e dai notai (€1.394,00 + €900,00 + €1.150,00) e CP_4 Per_2
(€3.000,00 +€700), così come i costi funerari (€3.100,00) per un totale Per_3 pari a €10.884,50.
Alla luce delle suddette considerazioni, si riconosce a il Controparte_1 diritto al rimborso sulla somma, che ha provato di avere anticipato nell'interesse di tutti i coeredi, di €12.642,22, nella percentuale spettante a pari al 51,53%. Parte_1
5.2
Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione degli Parte_1 artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata dalla stessa per tardività o comunque genericità, relativa alle seguenti spese sostenute:
a) Utenze dell'immobile di proprietà del de cuius: €414,11; b) Imposta di successione: €1.385,25; c) Ratei di pensione maturati e non riscossi dal de cuius: €1.150, 34. Il motivo non può venire accolto.
Parte appellante afferma di avere proposto domanda di compensazione fra quanto risulterà da lei dovuto a e le spese da lei sostenute Controparte_1 nell'interesse di tutti gli eredi
A tal fine si richiama alla propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, nella parte in cui ha chiesto:
pag. 13/21 - Di “rigettare la domanda avanzata dall'odierno attore limitatamente alle somme non dovute dalla Sig.ra ” … “applicando le Parte_1 dovute compensazioni”
- Che le spese anticipate per le utenze per €414,11 e la rata dell'imposta di successione pari a €1.385,25 “dovranno essere sottratte da quella complessiva richiesta dall'attore” (pag.11)
- La somma di €1.056,54, a differenza di quanto indicato dall'attore non sarebbe stata scorporata “si riscontra, invero, come alcuna compensazione è stata operata … motivo per il quale il totale richiesto da questo è destinato a ridursi ulteriormente” (pag.11)
- Riguardo alla somma riconosciuta pari a €1.150,34, la stessa “dovrà essere restituita alla convenuta ovvero scorporata dal totale di quella richiesta con tale azione di regresso” (pag.12)
- La somma da rimborsare all'odierno attore dovrà essere accertata … dalla quale comunque andranno poi compensate, come meglio chiarito sopra, le ulteriori spese da questa sostenute e le liquidazioni ad ella spettanti (pagg. 12 e 13). Nelle proprie conclusioni ha chiesto di “rigettare la domanda Parte_1 avanzata dall'odierno attore limitatamente alle somme non dovute”.
Può trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui nell'individuazione del petitum il giudicante non si deve limitare alla parte dell'atto destinata a contenere le conclusioni ma deve estendere la propria indagine ad un esame complessivo dell'atto, comprendente anche la parte espositiva (Cass. n.20294 del 25 settembre 2014) e nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cassazione n. 19331 del 17/09/2007).
Tuttavia, nel merito, il motivo non merita accoglimento e dall'importo dovuto, come quantificato al punto precedente, andrà dedotta unicamente la somma di
€1.056,54 – pacificamente dovuta e già riconosciuta nella sentenza appellata -
, in quanto corrisposta da a titolo di rimborso alla compagnia Parte_1
pag. 14/21 di assicurazione delle cedole della polizza vita del defunto in eccesso rispetto alla propria quota, somma che sin dall'atto di citazione in Controparte_1 giudizio ha riconosciuto essere dovuta a Parte_1
Quanto alla domanda di cui al punto a), di compensazione delle spese anticipate per le utenze dell'appartamento, dalla documentazione prodotta non risulta che il pagamento sia stato effettuato da comparendo Parte_1 nei bollettini postali relativi alle utenze soltanto il nome dell'intestatario
, nonché l'indirizzo di residenza. A ciò si aggiunge che il Persona_1 pagamento del secondo bollettino a favore di NE (rata del 12/07/2016) di € 123,79 identificato con il n. 028200765758120700 non è andato a buon fine (come si riscontra dal doc. E fascicolo convenuto). Pertanto, non risulta provato il pagamento da parte dell'appellante.
La domanda di cui al punto b) di rimborso della rata pagata per l'imposta di successione di €1.385,25 è infondata in quanto ha versato una Parte_1 somma inferiore rispetto alla quota.
La domanda di cui al punto c), di liquidazione dei ratei INPS maturati e non riscossi in capo al de cuius e dovuti alla stessa in qualità di erede, per
€1.150,34 (lett. C fascicolo convenuta) non può essere accolta in quanto
[...]
che ne era onerata, non ha prodotto la prova in giudizio che gli Pt_1 stessi siano stati effettivamente incassati da . Non è Controparte_1 sufficiente al riguardo la documentazione prodotta in merito alla liquidazione della pensione (lett. C fascicolo convenuta;
doc. 23 fascicolo attore), non avendo l'odierna appellante dimostrato che la somma vantata sia stata incassata da , in quanto delegato alla riscossione dei ratei. Controparte_1
In conclusione, la somma complessivamente dovuta da viene Parte_1 calcolata come segue:
Importo non contestato €10.884,50
Pagamento badante €365,00 Volture catastali €87,00 Dichiarazione di successione - marche €30,00
€1.275,72 CP_2
Totale anticipato da €12.642,22 Controparte_1
Quota del 51,53% dovuta da €6.514,53 Parte_1
pag. 15/21 Compensazione somme pagate in più per polizza vita -€1.056,54
Totale dovuto da in linea capitale €5.457,99 Parte_1
5.3
Con il terzo motivo di appello si contesta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a fronte dell'applicazione d'ufficio, da parte del Tribunale, degli interessi di cui all'art.1284 co.4 c.c. a fronte della mera richiesta, da parte dell'attore, della condanna di al Parte_1 pagamento degli “interessi legali” da intendersi, nella prospettiva dell'appellante, come gli interessi di cui al primo comma dell'art.1284 c.c.
In subordine, parte appellante chiede la riforma della sentenza sul punto, in quanto gli interessi di cui all'art.1284 co.4 c.c. sarebbero applicabili solamente alle obbligazioni di natura contrattuale. Il terzo motivo di appello è infondato.
È indubbio che l'attore abbia avanzato autonoma domanda di corresponsione degli interessi al giudice di primo grado, e che abbia chiesto l'applicazione degli interessi al tasso legale. La domanda di applicazione degli interessi al saggio legale non deve ritenersi limitata alla previsione di cui al primo comma dell'art.1284 c.c., che disciplina il tasso di interessi applicabile in mancanza di diversa pattuizione, e deve invece ritenersi comprendere anche l'applicazione degli interessi previsti al quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla L. n. 162 del 2014. Detta norma si applica infatti, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, a tutti i procedimenti che hanno avuto il loro inizio a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e stabilisce il tasso legale di interessi decorrente dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, equiparandolo a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (salvo che le parti lo abbiano determinato in misura diversa).
Il primo giudice, individuando il tasso legale degli interessi nella misura indicata all'art. 1284, comma 4, c.c. ha pertanto pronunciato sulla domanda e non ha in alcun modo violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato.
pag. 16/21 La decisione è inoltre corretta nel merito in quanto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il tasso maggiorato va applicato anche nelle ipotesi di ripetizione di indebito, secondo il principio di diritto per cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass. Civile ord. sez. 3 n.61/2023). Con la riportata statuizione la Corte di Cassazione ha superato il precedente orientamento che limitava l'ambito di applicazione della maggiorazione ex art. 1284 co. 4 c.c. rispetto al saggio degli interessi legali ai sensi del co.1 alle sole obbligazioni di fonte contrattuale “al momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione” (ex multis Cass. Civ. n.28409/2018).
L'estensione del campo d'applicazione della norma in esame, infatti, risponde alla sua ratio, in quanto introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.” (Cass. Civile ord. sez. 3 n.61/2023).
5.4
Il quarto motivo di appello, considerato il parziale accoglimento dell'impugnazione nel merito, viene assorbito, dovendo la Corte decidere sulle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in relazione all'esito della lite. Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese pag. 17/21 processuali, “non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass.n. n.13356/2021, n.6369/2013). Nel caso in esame parte attrice ha chiesto l'accoglimento di una domanda articolata in più capi, ciascuno caratterizzato da una propria autonomia di presupposti, e parte convenuta non si è limitata a sollevare eccezioni di rito e di merito nell'ambito delle medesime questioni sollevate dall'attore, ed ha anche formulato, a sua volta, eccezioni riconvenzionali caratterizzate da autonomia di presupposti. La domanda è stata accolta limitatamente ad alcuni capi e le eccezioni riconvenzionali di parte convenuta sono state rigettate. Ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca in quanto, secondo l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, mentre l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la soccombenza è configurabile, non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” In base ad un consolidato principio di diritto si definisce capo di sentenza, suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, solo quello che “risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata" (Cass. Civ. ord. 1422/2021). La domanda proposta in primo grado da e le eccezioni Controparte_1 riconvenzionali sollevate da parte convenuta sono articolate Parte_1 in più capi autonomi, ciascuno attinente ad una diversa voce di spesa, alle quali è stata applicata una ratio decidendi diversa per ciascuna. Vi è pertanto una parziale soccombenza reciproca, in primo come anche in secondo grado. Tuttavia, la soccombenza appare maggiore a carico di la Parte_1 quale, pur riconoscendo alcune voci di spesa, non ha spontaneamente corrisposto alcuna somma in via stragiudiziale, ha resistito in giudizio pag. 18/21 proponendo eccezioni di rito (incompetenza) non accolte, proponendo eccezioni di merito solo in parte accolte e chiedendo di opporre in compensazione controcrediti risultati non dovuti. Né può escludersi la soccombenza di riguardo ai capi della Parte_1 domanda attorea da lei non contestati nel merito, in quanto il riconoscimento non esclude di per sé la soccombenza. E' infatti principio consolidato che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza, ai cui fini non rileva che la parte nulla deduca contro l'accoglimento della domanda avversaria, trattandosi di comportamento neutro, e ritenendosi soccombente e meritevole della condanna al rimborso delle spese anche il convenuto contumace ovvero il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla e rendere così superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (Cassazione n. 13498 del 29/05/2018 conf. Cassazione n. 1439 del 30/01/2003 n. 4485/01, n. 6722 del 10/12/1988). Infine, non configura una ipotesi di soccombenza reciproca ed è pertanto irrilevante dal punto di vista del riparto delle spese ex art.91 c.pc. il rigetto, da parte del giudice di prime cure, della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c proposta da . Controparte_1
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (…) non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”(Cassazione n. 18036 del 06 giugno 2022, n.11792 del 15 maggio 2018, Cass n.9532 del 12 aprile 2017, contra , Cassazione n. 20838 del 14 ottobre 2016). Infatti, la domanda proposta ex art.96 c.p.c. ha natura accessoria rispetto all'effettivo tema di lite, cui va rapportata la verifica della soccombenza. Per contro sotto altro profilo rileva, al fine del riparto delle spese di lite ai sensi dell'art.91 c.pc., la circostanza che il giudice di primo grado abbia formulato proposta conciliativa all'udienza del 02/02/2022, a seguito di tentativo di conciliazione, proponendo il pagamento, da parte di Pt_1
pag. 19/21 della somma di €7.183,00 a spese legali compensate, e che tale Pt_1 proposta sia stata accettata dalla convenuta e rifiutata da . Controparte_1
La valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) è appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito Cassazione n. 9860 del 15/04/2025). Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio vengono quindi compensate per ½ e per il resto poste a carico di Parte_1
Le spese vengono liquidate secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite 11 settembre 2007 n.19014), con riferimento ai valori medi e per il presente grado, considerata l'acquiescenza dell'appellato riguardo al rigetto di alcune domande, il valore della controversia è determinato secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. In applicazione di tali criteri lo scaglione di riferimento rimane invariato (da
€5.201,00 a €26.000,00) e le spese vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (in primo grado fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. In secondo grado fase di studio, introduttiva e decisoria) ed applicando i valori medi eccettuato per la fase istruttoria di primo grado, cui vengono applicati i valori minimi non essendo stata svolta attività diversa da quella documentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Rovigo n. 914/2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: I. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di €5.457,99 oltre a interessi al tasso di cui CP_1 all'art.1284 comma quarto c.p.c. dal 23 settembre 2020 al saldo;
II. Condanna alla rifusione del 50% delle spese legali Parte_1 sostenute da in entrambe i gradi di giudizio, liquidate Controparte_1 per compensi, in misura già ridotta, per il primo grado in € 2.118,50 (pari al 50% di €4.237) e per il grado di appello in €1.983,00 (pari al 50% di €3.966,00), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. se pag. 20/21 dovute come per legge. Dichiara le spese legali compensate fra le parti per il residuo 50%. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 9 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 21/21