Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5135/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. _5135/2024, promossa con ricorso depositato il 07/12/2024 da:
1) Parte_1
Nata ad Angera il 24.12.1982
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
con gli Avv. ti Patrizia Esposito e Cosimo Colonna
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 09.04.1979
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Luisa Romeo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (Va), in data 22 novembre
2008 (anno 2008 atto n. 97 parte I )
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La IG.ra , in accordo con il marito, in data 26.06.2020 Parte_1 si è già trasferita in altro appartamento in LL RD (VA) – Via
Belvedere n. 18. Pertanto, la casa coniugale sita in ZZ IA (VA)
Via San Carlo 11, di proprietà esclusiva del IG. – il quale ha da Pt_2 sempre onorato le relative rate del mutuo – rimane nella disponibilità di quest'ultimo, con tutto l'arredo ivi contenuto (i coniugi hanno già diviso concordemente i beni mobili).
3) I ricorrenti, che lavorano entrambi su turni e da sempre hanno gestito i minori in modo alternato (accordandosi sulla gestione dei minori in base alle reciproche eSIenze lavorative), concordano sull'affido condiviso con collocamento paritario dei minori, ossia con tempi paritetici di permanenza dei figli presso gli stessi: in particolare si avrà il collocamento dei minori alternato settimanale a rotazione annuale (salvo diverso accordo tra i genitori in base a straordinarie eSIenze lavorative e/o dei minori); si precisa che detta modalità di gestione dei minori è già in essere dal
26.06.2020. Per quanto riguarda le festività, dovranno essere trascorse dai minori in modo alternato con i genitori salvo quanto di seguito precisato. In particolare i figli il giorno della Vigilia di Natale (giorno del compleanno della IG.ra ) staranno sempre con la madre. Il pranzo di Natale Parte_1 invece verrà trascorso dai figli in modo alternato con i genitori sino alle ore
15; dopodichè i figli si recheranno presso l'altro genitore. Il giorno 26.12
i minori resteranno sempre con il padre sino alla mattina del 27.12 (salvo diverse eSIenze lavorative degli stessi). Dal giorno 27.12, invece, i ragazzi resteranno con il genitore in base alla settimana di competenza degli stessi.
In particolare per l'anno in corso la SI.ra avrà presso il proprio Parte_1 domicilio i figli dal giorno 20 al giorno 29 dicembre e quindi resterà con i minori sino alle ore 15.00 del giorno 25.12 e poi i minori torneranno dalla stessa la mattina del 27.12.
Si precisa che il giorno dell'Epifania, 6 gennaio, sarà trascorso con il genitore che non avrà avuto i figli al pranzo di Natale e, pertanto, per l'anno
2025 i minori saranno con il padre, e ciò al di là della settimana di competenza.
Il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (la prossima Pasqua i minori saranno con il IG. saranno trascorsi in modo alternato con i Pt_2
pagina2 di 5 genitori salvo diversi accordi tra gli stessi. I minori nel periodo delle vacanze estive avranno diritto a trascorrere almeno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori (il cui periodo è da comunicarsi almeno entro il
30.06 di ogni anno, salvo eventuali ritardi riconducibili ad eSIenze organizzative lavorative). I figli trascorreranno sempre la giornata del compleanno del padre con lo stesso e, di anno in anno, i compleanni dei figli verranno festeggiati con ciascun genitore in modo alternato, al di là della settimana di competenza.
4) La residenza anagrafica dei minori sarà mantenuta presso la casa del IG. in ZZ IA. Pt_2
5) Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, quali ad esempio, quelle riguardanti l'educazione, la formazione scolastica, decisioni per eventuali eSIenze di salute, scelte avuto riguardo le attività sportive, saranno sempre assunte di comune accordo tra i genitori tenendo sempre conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano, altresì, a tenersi reciprocamente aggiornati su tutte le questioni attinenti i figli nel periodo di permanenza presso ciascuno e a permettere un costante contatto telefonico con l'altro genitore in detto periodo. Al riguardo gli stessi genitori si impegnano in modo alternato di mese in mese ad effettuare le ricariche dei cellulari in uso agli stessi minori.
5) Il IG. che continuerà ad usufruire degli assegni familiari Parte_2 riconosciuti dal datore di lavoro svizzero, corrisponderà alla IG.ra
[...]
, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, entro e non Parte_1 oltre il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, a titolo di concorso al mantenimento dei propri figli la somma di Euro 300,00 per ciascun figlio, ossia per complessivi Euro 600,00 - da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat
a far data dall'omologa della presente separazione.
6) La SI.ra , in accordo con il IG. che ad oggi lavora Parte_1 Pt_2 in Svizzera, provvederà integralmente a richiedere l'assegno unico per entrambi i figli.
7) I coniugi concordano che ogni spesa straordinaria relativa ai figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive) sarà sostenuta nella misura del 70% a carico del IG. e per il 30% a carico della IG.ra . Se la Pt_2 Parte_1 Per_ IG , volesse continuare con lo sport dell'equitazione, il padre si impegna a sostenere in via esclusiva tale costo.
I coniugi si impegnano, altresì, a concordare previamente verbalmente – o pagina3 di 5 via mail – ogni spesa straordinaria per la quale è richiesto il preventivo accordo, da sostenersi nell'interesse dei figli, e/o a documentare per quelle che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi. Il IG. avuto Pt_2 riguardo alle spese dentistiche-odontoiatriche potrà sempre rivolgersi al proprio professionista di fiducia e si impegna a richiedere alla IG.ra il 30% del preventivo che la medesima farà avere per gli stessi Parte_1 lavori e rilasciato dal proprio medico.
Da ultimo si richiamano le indicazioni di cui alle Linee Guida del CNF che i ricorrenti dichiarano di aver visionato e condiviso nelle voci di spesa e nelle modalità di anticipo e di rimborso.
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione riconducibile al matrimonio, ad eccezione degli obblighi specifici derivanti dal presente ricorso avuto riguardo ai propri figli. Le parti concordemente rinunciano al deposito della documentazione reddituale patrimoniale di entrambi.
9) Le parti prestano sin da ora l'assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità dei figli e quelli validi per l'espatrio sia per sé che per gli stessi ragazzi.
10) I ricorrenti, come da modulo depositato telematicamente, hanno acconsentito alla trattazione scritta dell'udienza rinunciando alla comparizione avanti al Presidente del Tribunale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina4 di 5 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.11.2008, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2008 atto n. 97 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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