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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 169 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 24.04.2025 e vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Monica Allevato;
ATTRICE
E
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Vaccaro;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Amantea (Cs) anno 2009 parte 2 serie A numero 71, con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
, in data 3.10.2011, e , in data il 14.1.2014, che è venuta meno Per_1 Per_2
l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale alle seguenti condizioni: “affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in via Profenna a
Laurignano-Dipignano, i minori staranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20.30. I minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera alle 20.30. Le principali festività saranno trascorse dai figli minori alternativamente con ciascun genitore, dal 23/12 al 30/12 e dal
31/12 al 6/1, alternando i periodi di anno in anno. Le festività pasquali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore dal Giovedì Santo al Lunedi di pasquetta.
I minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante l'estate, il periodo sarà concordato entro il 20 giugno di ogni anno. 3) assegnare la casa familiare, sita in via Profenna 17/A a Laurignano-Dipignano (Cs) di proprietà di Pt_2
e alla ricorrente che la abiterà con i figli minori. 4) porre a
[...] Persona_3 carico del contributo al mantenimento in favore dei figli nella misura di € CP_1
600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie preventivamente concordate e documentate, secondo le Linee guida del Cnf adottate dal Tribunale di
Cosenza (Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare - come recepite dal Consiglio dell'Ordine con Del. del 7.
3. 20 18). L'assegno unico Inps verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Si costituiva in giudizio , precisando come i coniugi, successivamente Controparte_1 all'introduzione del ricorso per separazione giudiziale, avevano sottoscritto un accordo in ordine alla gestione e al mantenimento dei figli, secondo le modalità previste per l'affido condiviso e il mantenimento diretto degli stessi e, pertanto, chiedeva disporsi l'affido condiviso e paritario con mantenimento diretto dei figli minori e Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e alternato degli stessi Per_1 secondo le modalità indicate nell'accordo ossia: “1. L'affidamento dei figli minori e dovrà essere assegnato ad entrambi i genitori. 2. Persona_4 Persona_5
2 La Sig.ra resterà nella casa familiare, con gli arredi che la Parte_1
compongono, sita in Via Profenna 17/A Dipignano (CS), di proprietà di Pt_2
e 3. I minori staranno con il padre il martedì e il giovedì
[...] Persona_3 dall'uscita di scuola e lo stesso si impegnerà ad accompagnarli il mattino seguente a scuola, per essere poi presa in consegna all'uscita dalla madre o dal nonno materno
.
4. I minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal Pt_2
venerdì (uscita di scuola) alla domenica sera fino alle 21. 5. Le principali festività saranno trascorse dai figli minori alternativamente con ciascun genitore, dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al 6/1, alternando i periodi di anno in anno.
6. I giorni di altre festività in cui le scuole sono chiuse come da calendario scolastico i figli rimarranno come concordato al punto 4, tranne nei giorni in cui cvi sono compleanni ed eventi di feste di genitori e parenti.
7. Le festività pasquali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore dal Giovedì Santo al Lunedì di pasquetta.
8. I minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante l'estate, il periodo sarà concordato entro il 20 marzo di ogni anno.
9. Il bonus celiaci un mese fino alla maggiore età del figlio . 10. Assegno unico Inps verrà percepito dai genitori Per_1
nella misura del 50% ciascuno. 11. Le spese nei weekend dei figli restano a carico al genitore che li ha in consegna. 12. Nessuna partecipazione della madre a spese per moto, sci, bici elettriche ecc. ed eventuale spesa di un secondo sport come palestra etc.
13. Partecipazione della madre ad acquisto di telefoni cellulari solo se sussiste il reale fabbisogno (per un massimo importo pari a 150 EURO). 14. Compleanni dei figli divisi a metà (spesa massima ammissibile 200 euro ognun). 15. La spesa prevista per l'eventuale festa del diciottesimo anno di ciascun figlio dovrà essere divisa a metà. 16.
Ciascun genitore si impegna a provvedere in proprio per l'intero corredo di abbigliamento dove i figli minori si troveranno a soggiornare (escluso acquisto di cappotti e scarpe). 17. Ai fini del buon andamento scolastico, entrambi i genitori si impegnano a supervisionare i minori affinchè portino a termine le scadenze previste per compiti ed interrogazioni nei giorni loro assegnati. 18. Eventuali altri matrimoni di entrambe le parti non saranno motivo per la non partecipazione delle spese dei figli pattuite con la presente scrittura. 19. Ciascun genitore dovrà provvedere all'organizzazione dell'occorrente da inserire all'interno della valigia/zaino, nel caso in
3 cui sia prevista una gita scolastica. 20. Ci dovrà essere cooperazione tra le parti in base all'esigenza di lavoro di ciascun genitore.
Elenco delle spese ordinarie/straordinarie da dividere al 50% per ciascun figlio, previo consenso autorizzato tramite whatsapp/gmail di entrambi i genitori, di cui rientreranno nello specifico:
1. Spese di compleanni degli amici.
2. Taglio capelli.
3. Ricarica telefonica.
4. Le eventuali spese straordinarie saranno divise a fronte di uno scontrino parlante preventivamente concordate.
Spese di istruzione:
1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione d istituti pubblici.
2. Libri di testo per ogni grado di istruzione compreso università e corsi, master.
3. Materiale di corredo scolastico di inizio (zaino, penne, quaderni, etc) anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica.
4. Dotazione informatica (Notebook/tablet). 5.
Assicurazione scolastica.
6. Fondo cassa richiesto dalla scuola.
7. Gite scolastiche senza/con pernottamento.
8. Spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico (anche in futuro per Università).
9. Tasse scolastiche e universitarie. 10. Corsi di recupero e lezioni private. 11. Corsi di specializzazione/master e corsi posti universitari in Italia e all'estero. 12. Alloggio presso la sede universitaria (solo se non disponibile quest'ultimo alloggio presso privati, affitto e utenze). 14. Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 15. Corsi di lingue, con Spese di certificazioni corsi di inglese, informatica etc. 16. Corsi di musica e acquisto strumenti musicali. 17.
Spese di uscite scolastiche (Cinema, Teatro, progetti PON). 18. Spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout). 19. Viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori. 20. Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni). 21. Viaggio e vacanze trascorse in autonomia dai figli.
Spese sportive da dividere:
Le attività sportive e il conseguente abbigliamento/divise sportive e attrezzature, scarpe e/o kit previste dalla società sportiva (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei).
4 Spese mediche da dividere:
Qualsiasi visita o spesa medica sarà concordata e pagata a metà.
1. le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico specialista, erogati dal servizio
Sanitario Nazionale, o laddove necessiti per la salute dei minori anche visite e/o esami specialistici effettuati presso centri/strutture o medici specialisti privati.
2. Le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture erogate dal servizio Sanitario
Nazionale e laddove sia di urgente bisogno anche presso medici specialisti presso centri/strutture o medici specialistici privati.
3. Eventuali cure termali e fisioterapiche. 4 farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci omeopatici, farmaci da banco e non. 5.
Eventuali occhiali a o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista.
6. Spese per impianti di ausilio sanitario, spese ortopediche, oculistiche, acustiche.
7. Spese per apparecchio sanitario ortodontici, apparecchio mobile o fisso. 8 si ricorda della celiachia del figlio che necessita con una certa ricorrenza delle Per_1
visite gastroenterologiche e analisi.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
Tanto premesso, all'udienza del 24.04.2025, le parti hanno atto di essere addivenute ad un accordo sulla base delle condizioni di cui alla scrittura privata depositata dal resistente, in particolare nelle condizioni stabilite da pag. 1 a pag.4, precisando che la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, che i minori sono collocati prevalentemente presso la stessa e, a modifica di quanto stabilito nella scrittura, viene stabilito a carico del un contributo al mantenimento per i minori nella misura di CP_1
euro 200,00 mensili complessivi.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la separazione tra e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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