CASS
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI OA FL nato a [...]( ROMANIA) il 02/07/1986 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento sena rinvio della decisione impugnata per intervenuta prescrizione dei reati;
A Penale Sent. Sez. 4 Num. 2028 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 20/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 7 ottobre 2016, con cui IT AN US veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di furto di 14.674 paia di occhiali, sottratti alla ditta "De Rigo Vision S.p.A." nella notte tra il 16 e 17 giugno 2013, con le aggravanti della violenza sulle cose e di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità. 2. L'imputato, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 In primo luogo osserva che il reato è già prescritto essendo stato commesso il 17 giugno 2013. 2.2 Eccepisce inoltre che la motivazione offerta dalla Corte distrettuale risulta assolutamente carente e contraddittoria sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. Ravvisa la violazione degli articoli 191 e 192 cod. proc. pen. in ordine ai criteri di valutazione della prova, poiché il quadro probatorio rappresentato in sentenza è fondato su indizi che non sono gravi, precisi e concordanti e che non conducono, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'affermazione della penale responsabilità dello stesso.. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, in data anteriore alla sentenza d'appello, è manifestamente infondato. Dalla lettura delle conformi sentenze di merito emerge che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto, "riconosciute le aggravanti di cui all'art.61 n.7 c.p.e 625 n.2 c.p."; ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'articolo 625, ultimo comma, cod.pen., che appunto prevede che "Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila". Va pertanto osservato che la doppia aggravante (artt.61 n.7 e 625, n. 2, cod. pen.) fa sì che la pena massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con la conseguenza che il termine massimo, in presenza di cause interruttive, è nel caso di specie pari a dodici anni e mezzo, sicchè, essendo stato il reato consumato tra 16 e 17 giugno 2013, esso non è ancora decorso (venendo a maturazione non prima del 16 dicembre 2025). 2 Per le stesse ragioni risultano inammissibili le richieste del Procuratore Generale, nella parte in cui sollecita la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 2. Il motivo con cui si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per vizi di motivazione e violazione di legge è inammissibile perché generico. La censura, appresso riportata integralmente, lamenta che "la suindicata motivazione sia assolutamente assenza, carente e contraddittoria sotto il profilo della penale responsabilità dell'imputato. Il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, precisi e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell'imputato. Ne consegue, altresì, la violazione degli artt.191 e 192 c.p.p. in ordine ai criteri di valutazione della prova. Ciò detto, si evidenzia la manifesta illogicità nonché la radicale assenza della motivazione dell'impugnanda sentenza e si insiste per l'annullamento della stessa". La censura è evidentemente inammissibile. Si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare che "l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (sez. 2, Sentenza n. 9029 del 05 novembre 2013 - Rv. 258962 - 01); dovendosi aggiungere che l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (sez.
3 - sentenza n. 8065 del 21 settembre 2018 Ud.- Rv. 275853 - 02). I motivi sopra richiamati non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 3 La Corte distrettuale, infatti, ha replicato ai motivi di appello, confutando puntualmente le ipotesi alternative prospettate dall'appellante in ordine alla disponibilità dell'autovettura Audi A8, con targa rumena, che il giorno del furto transitava nella zona dello stabilimento De Rigo, dove venivano sottratti 14.674 paia di occhiali, previa effrazione di un lucernaio;
all'utilizzo della schedk telefonica che nella medesima circostanza agganciava le celle del luogo;
al rinvenimento nel portafogli del IT di un foglietto contenente l'indirizzo della De Rigo;
al ritrovamento di una sim card, che aveva agganciato la cella dello stesso luogo allinterno dell'auto dell'imputato, in cui veniva pure ritrovato un telefono cellulare nella cui memoria v'erano foto di occhiali griffati. A fronte delle puntuali risposte da parte della Corte territoriale, l'atto di ricorso non si confronta con le stesse e non rappresenta la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Giova altresì precisare che, anche per quella parte della censura nella quale si deduce la violazione della regola di valutazione della prova indiziaria posta dall'art.192 cod. proc. pen., il motivo di ricorso si risolve nella deduzione di un vizio della motivazione, considerato che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è sinonimo di controllo sul rispetto, nelle fasi di merito, dei parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale. La Corte di legittimità a Sezioni Unite ha, per altro verso, chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ob <4# processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento sena rinvio della decisione impugnata per intervenuta prescrizione dei reati;
A Penale Sent. Sez. 4 Num. 2028 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 20/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 7 ottobre 2016, con cui IT AN US veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di furto di 14.674 paia di occhiali, sottratti alla ditta "De Rigo Vision S.p.A." nella notte tra il 16 e 17 giugno 2013, con le aggravanti della violenza sulle cose e di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità. 2. L'imputato, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 In primo luogo osserva che il reato è già prescritto essendo stato commesso il 17 giugno 2013. 2.2 Eccepisce inoltre che la motivazione offerta dalla Corte distrettuale risulta assolutamente carente e contraddittoria sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. Ravvisa la violazione degli articoli 191 e 192 cod. proc. pen. in ordine ai criteri di valutazione della prova, poiché il quadro probatorio rappresentato in sentenza è fondato su indizi che non sono gravi, precisi e concordanti e che non conducono, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'affermazione della penale responsabilità dello stesso.. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, in data anteriore alla sentenza d'appello, è manifestamente infondato. Dalla lettura delle conformi sentenze di merito emerge che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto, "riconosciute le aggravanti di cui all'art.61 n.7 c.p.e 625 n.2 c.p."; ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'articolo 625, ultimo comma, cod.pen., che appunto prevede che "Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila". Va pertanto osservato che la doppia aggravante (artt.61 n.7 e 625, n. 2, cod. pen.) fa sì che la pena massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con la conseguenza che il termine massimo, in presenza di cause interruttive, è nel caso di specie pari a dodici anni e mezzo, sicchè, essendo stato il reato consumato tra 16 e 17 giugno 2013, esso non è ancora decorso (venendo a maturazione non prima del 16 dicembre 2025). 2 Per le stesse ragioni risultano inammissibili le richieste del Procuratore Generale, nella parte in cui sollecita la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 2. Il motivo con cui si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per vizi di motivazione e violazione di legge è inammissibile perché generico. La censura, appresso riportata integralmente, lamenta che "la suindicata motivazione sia assolutamente assenza, carente e contraddittoria sotto il profilo della penale responsabilità dell'imputato. Il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, precisi e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell'imputato. Ne consegue, altresì, la violazione degli artt.191 e 192 c.p.p. in ordine ai criteri di valutazione della prova. Ciò detto, si evidenzia la manifesta illogicità nonché la radicale assenza della motivazione dell'impugnanda sentenza e si insiste per l'annullamento della stessa". La censura è evidentemente inammissibile. Si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare che "l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (sez. 2, Sentenza n. 9029 del 05 novembre 2013 - Rv. 258962 - 01); dovendosi aggiungere che l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (sez.
3 - sentenza n. 8065 del 21 settembre 2018 Ud.- Rv. 275853 - 02). I motivi sopra richiamati non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 3 La Corte distrettuale, infatti, ha replicato ai motivi di appello, confutando puntualmente le ipotesi alternative prospettate dall'appellante in ordine alla disponibilità dell'autovettura Audi A8, con targa rumena, che il giorno del furto transitava nella zona dello stabilimento De Rigo, dove venivano sottratti 14.674 paia di occhiali, previa effrazione di un lucernaio;
all'utilizzo della schedk telefonica che nella medesima circostanza agganciava le celle del luogo;
al rinvenimento nel portafogli del IT di un foglietto contenente l'indirizzo della De Rigo;
al ritrovamento di una sim card, che aveva agganciato la cella dello stesso luogo allinterno dell'auto dell'imputato, in cui veniva pure ritrovato un telefono cellulare nella cui memoria v'erano foto di occhiali griffati. A fronte delle puntuali risposte da parte della Corte territoriale, l'atto di ricorso non si confronta con le stesse e non rappresenta la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Giova altresì precisare che, anche per quella parte della censura nella quale si deduce la violazione della regola di valutazione della prova indiziaria posta dall'art.192 cod. proc. pen., il motivo di ricorso si risolve nella deduzione di un vizio della motivazione, considerato che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è sinonimo di controllo sul rispetto, nelle fasi di merito, dei parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale. La Corte di legittimità a Sezioni Unite ha, per altro verso, chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ob <4# processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente