TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1370/2023
Verbale di udienza del 14/03/2025
E' presente per parte opponente l'avv. Orazio Taddeo per delega orale del procuratore costituito avv. Di Perna che si riporta agli atti chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte opposta l'avv. Francesco Petrone che si riporta alla comparsa di costituzione chiedendone l'intero accoglimento impugnando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione del 14/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 1370/2023 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione”
e vertente
TRA
(P.I.: , con sede legale in Roma, persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. Pasquale Di Perna ed elettivamente domiciliata Sant'Anastasia (NA), alla via
A. D'Auria, 189 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. indicato , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Petrone ed elettivamente domiciliato in
Caserta (CE), via Ferrarecce n. 55/A (indirizzo pec indicato:
; Email_2
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.05.2023 la parte opponente adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data
2 21.02.2023 e notificato il 21.02.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma lorda di euro 12.198,71 oltre interessi dalla maturazione al saldo a titolo di differenze retributive e TFR.
Eccepiva, in particolare, l'errato calcolo delle somme dovute, rappresentando di aver già provveduto al pagamento della quota contributiva e degli oneri indiretti relativi alle retribuzioni richieste in pagamento.
Riteneva, dunque, che la somma dovuta al lavoratore fosse solo quella netta, pari ad euro 8.513,35.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento delle somme dovute al netto degli oneri contributivi e previdenziali versati.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 19.12.2023 si costituiva in giudizio la parte opposta, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze della società opponente dal 15.07.2019 al 27.09.2022 in virtù di contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato ed inquadramento nel livello 2 del CCNL
METALMECCANICA P.M.I..
Deduceva il proprio diritto alle differenze retributive spettanti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, oltre al TFR, per la somma lorda complessiva di euro
12.198,71, ritenendo di aver correttamente ingiunto il pagamento degli importi dovuti al lordo.
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. L'opposizione è in parte fondata e, pertanto va accolta nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che sono pacifici i fatti di causa, peraltro provati documentalmente;
in particolare, è pacifica oltre che documentata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato dal 15.7.2019 al 27.9.2022; pacifici oltre che documentati sono altresì la qualifica (impiegato) nonché l'inquadramento contrattuale (livello 02) quale evincibile dalle allegate buste paga.
Ciò posto, il lavoratore ha agito in sede monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento della retribuzione dei mesi di giugno 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022 e del TFR, allegando quale prova scritta del credito azionato il contratto di assunzione, le buste paga dei mesi di riferimento e il modulo Unilav di dimissioni.
3 Ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento degli importi, per i titoli predetti, al lordo delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali).
Assume l'opponente la spettanza, al contrario, delle somme al netto quantificate nell'importo di euro € 8.513,35, avendo versato i contributi per come comprovato dal
DURC regolare e dai modelli F24 prodotti in atti.
4. Ai fini della soluzione della presente controversia, occorre distinguere le ritenute fiscali da quelle contributive: quanto alle ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (così, ex plurimis, Cass. n. 18477/2014); per quanto concerne le ritenute contributive, occorre ulteriormente distinguere la quota a carico del datore di lavoro e la quota a carico del lavoratore.
Invero, ponendosi nel solo dell'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. n.
23426/2016), si osserva che in generale l'obbligo contributivo, previsto dagli articoli 1
e 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, nonché dall'articolo 2115 c.c., impone al datore di lavoro il pagamento, in favore dell'ente previdenziale, di un importo a titolo di contributi previdenziali a beneficio dei lavoratori suoi dipendenti.
Tali contributi previdenziali sono dovuti in parte dal datore di lavoro, in parte dal lavoratore;
nondimeno, l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali è posto a carico del datore di lavoro sia per i contributi dovuti dallo stesso datore che per quelli posti dalla legge a carico del lavoratore. Ed infatti l'articolo 2115 c.c. stabilisce al secondo comma che: «L'imprenditore e responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali». In collegamento con tale disposizione l'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, afferma ancora al primo comma che: «Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo», ed al secondo comma che: «Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce».
Occorre pure rammentare il precetto posto dal primo comma dell'articolo 23 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo cui, per quanto qui interessa: «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento del contributi entro il termine stabilito o vi
4 provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento del contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella
a carico dei lavoratori».
E' ormai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e
Cass. 19790/2011).
Invero, costituisce affermazione ribadita quella secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che, quanto a queste ultime, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19790, e molte altre precedenti del medesimo tenore). Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23.
Alla luce del disposto normativo innanzi illustrato dunque: o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
o il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore,
(articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218), il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota
5 contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli.
In applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva la fondatezza della pretesa di parte opponente di operare la trattenuta sulla retribuzione –quanto alla quota contributiva a carico del lavoratore– posto che dalla documentazione in atti
(segnatamente dal c.d. DURC regolare in produzione di parte opponente e dall'estratto contributivo del lavoratore in produzione di parte opposta) si evince che la società ha versato regolarmente la contribuzione in favore degli enti previdenziali.
Del resto la parte opposta non ha contestato la circostanza del tempestivo versamento
(valutato con riferimento al momento di maturazione dei crediti: v. Cass.
12708/2020), della quota contributiva a carico del lavoratore, essendosi limitata ad argomentare che “i contributi previdenziali dovuti dal dipendente possono essere trattenuti dal datore di lavoro solo quando la retribuzione viene pagata tempestivamente”.
Al contempo, quanto alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (pure regolarmente versata per come risultante dal DURC positivo), la stessa è totalmente estranea al credito retributivo del lavoratore, posto che tale obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente previdenziale.
A tali rilievi consegue che dal credito complessivamente azionato devono essere detratte le ritenute previdenziali (quali risultanti dalla busta paga) siccome, per come detto, il datore di lavoro ha versato regolarmente ed alle scadenze la contribuzione per cui, quanto alla quota a carico del lavoratore, legittimamente può operare la ritenuta sulla retribuzione mentre la quota a suo carico, versata agli istituti previdenziali, non è oggetto di credito di titolarità del lavoratore.
5. In conclusione, allora, avuto riguardo agli importi a titolo di contributi versati
(euro 135,14 nel mese di giugno 2022, euro 135,99 nel luglio 2022, euro 135,90 ad agosto 2022, euro 128,31 ed euro 133,33 a settembre 2022) la società è tenuta al pagamento della residua somma di euro 11.530,00
(euroundicimilacinquecentotrenta/00) a titolo di retribuzione al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.
A tali rilievi, consegue la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel contempo,
l'accoglimento della domanda di pagamento in misura parziale, con condanna della società opponente al pagamento della minor somma come determinata.
6 È infatti pacifico che la domanda monitoria, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, subisca un'automatica traslazione nell'ordinario giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione stessa (Cass. civile, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486:
“L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto”).
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e dell'altrettanto parziale accoglimento della domanda di pagamento, esse devono essere compensate in misura pari ad un mezzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario. L'accoglimento dell'opposizione, sia pure in minima parte, evidentemente esclude la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 11.530,00 (euroundicimilacinquecentotrenta/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione nella misura della metà, in euro 2.108,00 (euroduemilacentootto/00), oltre spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino il 14.03.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1370/2023
Verbale di udienza del 14/03/2025
E' presente per parte opponente l'avv. Orazio Taddeo per delega orale del procuratore costituito avv. Di Perna che si riporta agli atti chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte opposta l'avv. Francesco Petrone che si riporta alla comparsa di costituzione chiedendone l'intero accoglimento impugnando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione del 14/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 1370/2023 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione”
e vertente
TRA
(P.I.: , con sede legale in Roma, persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. Pasquale Di Perna ed elettivamente domiciliata Sant'Anastasia (NA), alla via
A. D'Auria, 189 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. indicato , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Petrone ed elettivamente domiciliato in
Caserta (CE), via Ferrarecce n. 55/A (indirizzo pec indicato:
; Email_2
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.05.2023 la parte opponente adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data
2 21.02.2023 e notificato il 21.02.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma lorda di euro 12.198,71 oltre interessi dalla maturazione al saldo a titolo di differenze retributive e TFR.
Eccepiva, in particolare, l'errato calcolo delle somme dovute, rappresentando di aver già provveduto al pagamento della quota contributiva e degli oneri indiretti relativi alle retribuzioni richieste in pagamento.
Riteneva, dunque, che la somma dovuta al lavoratore fosse solo quella netta, pari ad euro 8.513,35.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento delle somme dovute al netto degli oneri contributivi e previdenziali versati.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 19.12.2023 si costituiva in giudizio la parte opposta, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze della società opponente dal 15.07.2019 al 27.09.2022 in virtù di contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato ed inquadramento nel livello 2 del CCNL
METALMECCANICA P.M.I..
Deduceva il proprio diritto alle differenze retributive spettanti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, oltre al TFR, per la somma lorda complessiva di euro
12.198,71, ritenendo di aver correttamente ingiunto il pagamento degli importi dovuti al lordo.
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. L'opposizione è in parte fondata e, pertanto va accolta nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che sono pacifici i fatti di causa, peraltro provati documentalmente;
in particolare, è pacifica oltre che documentata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato dal 15.7.2019 al 27.9.2022; pacifici oltre che documentati sono altresì la qualifica (impiegato) nonché l'inquadramento contrattuale (livello 02) quale evincibile dalle allegate buste paga.
Ciò posto, il lavoratore ha agito in sede monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento della retribuzione dei mesi di giugno 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022 e del TFR, allegando quale prova scritta del credito azionato il contratto di assunzione, le buste paga dei mesi di riferimento e il modulo Unilav di dimissioni.
3 Ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento degli importi, per i titoli predetti, al lordo delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali).
Assume l'opponente la spettanza, al contrario, delle somme al netto quantificate nell'importo di euro € 8.513,35, avendo versato i contributi per come comprovato dal
DURC regolare e dai modelli F24 prodotti in atti.
4. Ai fini della soluzione della presente controversia, occorre distinguere le ritenute fiscali da quelle contributive: quanto alle ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (così, ex plurimis, Cass. n. 18477/2014); per quanto concerne le ritenute contributive, occorre ulteriormente distinguere la quota a carico del datore di lavoro e la quota a carico del lavoratore.
Invero, ponendosi nel solo dell'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. n.
23426/2016), si osserva che in generale l'obbligo contributivo, previsto dagli articoli 1
e 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, nonché dall'articolo 2115 c.c., impone al datore di lavoro il pagamento, in favore dell'ente previdenziale, di un importo a titolo di contributi previdenziali a beneficio dei lavoratori suoi dipendenti.
Tali contributi previdenziali sono dovuti in parte dal datore di lavoro, in parte dal lavoratore;
nondimeno, l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali è posto a carico del datore di lavoro sia per i contributi dovuti dallo stesso datore che per quelli posti dalla legge a carico del lavoratore. Ed infatti l'articolo 2115 c.c. stabilisce al secondo comma che: «L'imprenditore e responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali». In collegamento con tale disposizione l'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, afferma ancora al primo comma che: «Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo», ed al secondo comma che: «Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce».
Occorre pure rammentare il precetto posto dal primo comma dell'articolo 23 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo cui, per quanto qui interessa: «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento del contributi entro il termine stabilito o vi
4 provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento del contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella
a carico dei lavoratori».
E' ormai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e
Cass. 19790/2011).
Invero, costituisce affermazione ribadita quella secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che, quanto a queste ultime, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19790, e molte altre precedenti del medesimo tenore). Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23.
Alla luce del disposto normativo innanzi illustrato dunque: o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
o il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore,
(articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218), il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota
5 contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli.
In applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva la fondatezza della pretesa di parte opponente di operare la trattenuta sulla retribuzione –quanto alla quota contributiva a carico del lavoratore– posto che dalla documentazione in atti
(segnatamente dal c.d. DURC regolare in produzione di parte opponente e dall'estratto contributivo del lavoratore in produzione di parte opposta) si evince che la società ha versato regolarmente la contribuzione in favore degli enti previdenziali.
Del resto la parte opposta non ha contestato la circostanza del tempestivo versamento
(valutato con riferimento al momento di maturazione dei crediti: v. Cass.
12708/2020), della quota contributiva a carico del lavoratore, essendosi limitata ad argomentare che “i contributi previdenziali dovuti dal dipendente possono essere trattenuti dal datore di lavoro solo quando la retribuzione viene pagata tempestivamente”.
Al contempo, quanto alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (pure regolarmente versata per come risultante dal DURC positivo), la stessa è totalmente estranea al credito retributivo del lavoratore, posto che tale obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente previdenziale.
A tali rilievi consegue che dal credito complessivamente azionato devono essere detratte le ritenute previdenziali (quali risultanti dalla busta paga) siccome, per come detto, il datore di lavoro ha versato regolarmente ed alle scadenze la contribuzione per cui, quanto alla quota a carico del lavoratore, legittimamente può operare la ritenuta sulla retribuzione mentre la quota a suo carico, versata agli istituti previdenziali, non è oggetto di credito di titolarità del lavoratore.
5. In conclusione, allora, avuto riguardo agli importi a titolo di contributi versati
(euro 135,14 nel mese di giugno 2022, euro 135,99 nel luglio 2022, euro 135,90 ad agosto 2022, euro 128,31 ed euro 133,33 a settembre 2022) la società è tenuta al pagamento della residua somma di euro 11.530,00
(euroundicimilacinquecentotrenta/00) a titolo di retribuzione al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.
A tali rilievi, consegue la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel contempo,
l'accoglimento della domanda di pagamento in misura parziale, con condanna della società opponente al pagamento della minor somma come determinata.
6 È infatti pacifico che la domanda monitoria, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, subisca un'automatica traslazione nell'ordinario giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione stessa (Cass. civile, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486:
“L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto”).
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e dell'altrettanto parziale accoglimento della domanda di pagamento, esse devono essere compensate in misura pari ad un mezzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario. L'accoglimento dell'opposizione, sia pure in minima parte, evidentemente esclude la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 11.530,00 (euroundicimilacinquecentotrenta/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione nella misura della metà, in euro 2.108,00 (euroduemilacentootto/00), oltre spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino il 14.03.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7