Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1252/2024 , promossa da:
, nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. CHIAPPELLI LAURA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. SEVERI STEFANIA e dell'Avv. GRAZIA BISCOSSI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato in data 27.4.2024 ha chiesto Controparte_1 la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in Narni, in data 11.07.2009 dalla relazione more uxorio con Persona_1
. La ricorrente ha esposto: Controparte_2
-che dopo la fine della relazione il resistente avrebbe tenuto condotte verbalmente aggressive e persecutorie nei confronti della ricorrente, con attacchi verbali posti in essere nei confronti della ricorrente anche in presenza della minore, tanto che preso atto del peggioramento della situazione la ricorrente sporgeva denuncia querela nell'anno 2019;
- che le aggressioni verbali venivano poste in essere anche per contestare le scelte sportive operate per la figlia, appassionata di tennis, ed erano dirette alla stessa minore, che si sentiva denigrare ed insultare dal padre con frasi tipo” fai la spocchiosa in mezzo al campo..pensi di essere sto cazzo.. quella deficiente di tu madre…papà ti da uno schiaffone… se non ti sta bene stai zitta si sempre una figlia di dieci anni…ma che cazzo fai, hai dieci anni ma come ti permetti…te stacco la capoccia..te stacco le gambe..te le stacco….sei un pianto…sei una mongoloide”;
- che la minore esasperata dalle continue ingerenze del padre nella sua vita sportiva, dalle mortificazioni inflitte dallo stesso anche davanti ai compagni ed agli allenatori, aveva un alterco verbale con il padre, ricevendo dallo stesso un calcio ed ulteriori minacce, con conseguente querela sporta dalla ricorrente;
- che il avrebbe vissuto in maniera insana l'impegno sportivo della figlia, CP_2 presenziando agli allenamenti ed alle competizioni, ingerendosi pesantemente anche durante gli allenamenti;
- che tali condotte erano oggetto di approfondimento nel corso del procedimento istaurato dinanzi all'intestato Tribunale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della minore, conclusosi con accordo tra le parti, all'esito del quale il sembrava aver compreso i propri errori, accettando Parte_1 di seguire percorsi di psicoterapia, e la minore, conseguentemente, viveva più serenamente il proprio impegno sportivo;
- che nell'accordo in questione, veniva disposto l'affidamento condiviso della minore, il contributo al mantenimento della stessa, pari a 300,00 euro mensili e le modalità di frequentazione con il padre, e il si impegnava a seguire CP_2
l'attività della figlia senza ingerirsi e senza allenarla, con possibilità di partecipare alle competizioni con un atteggiamento consono, con impegno dell'odierno resistente a seguire percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità;
- che trascorso qualche tempo dall'adozione del decreto le condotte del resistente in danno della figlia sarebbero riprese, continuando il resistente ad assistere agli allenamenti e anche a pretendere di allenarla;
-che la minore iniziava a sviluppare in casa comportamenti ossessivi-compulsivi, con rituali che preoccupavano la madre che si rivolgeva a specialista, la quale diagnosticava un disturbo da ansia determinato dalle troppe aspettative del padre e dalle sue reazioni;
- che la minore veniva indotta dal padre ad allenarsi e trasferirsi al Circolo Tennis di Foligno, con positivo inserimento della ragazza in tale contesto;
-che dopo trasferimento della minore a Foligno, la stessa avrebbe iniziato a vivere in un appartamento con altri atleti e sotto la supervisione della proprietaria della casa, frequentando con profitto il secondo anno del liceo scientifico;
-che il padre dopo aver voluto tale trasferimento, in data 09.08.2023, a pochi giorni dall'inizio della scuola, comunicava di revocare il consenso al trasferimento;
-che data l'impossibilità di modificare quanto precedentemente stabilito di comune accordo, il padre comunque si rifiutava di contribuire agli ingenti costi, pari ad €
1500 mensili, per la permanenza della minore in Foligno;
- che il rapporto padre figlia andava progressivamente peggiorando, tanto che la ragazza avrebbe espresso alla madre la volontà di non voler più vedere il padre;
-che il resistente continuando a dissentire rispetto alla scelta della figlia di rimanere in Foligno, avrebbe tenuto condotte controllanti, minacciose, denigratorie in danno della figlia aggredendola, insultandola, facendola sentire una nullità e minacciandola (come attestato da numerosi audio depositati in atti);
- che tali comportamenti paterni recherebbero pregiudizio in capo alla minore;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto al Tribunale in via preliminare l'adozione di ordine di protezione, disponendo il divieto di avvicinamento del padre alla minore e ai luoghi dalla stessa frequentati per motivi di abitazione, studio e sportivi, estendendo tale divieto anche in favore dei familiari della minore;
oltre a chiedere nel merito la modifica delle condizioni adottate nel decreto emesso sull'accordo delle parti, con l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo frequentazioni padre figlia solo in modalità protetta, con aumento del contributo a carico del padre ad € 400.00 mensili, stante le accresciute esigenze della minore con versamento diretto da parte del datore di lavoro alla ricorrente e vittoria di spese.
In data 25.7.2024 è stato emesso l'ordine di protezione richiesto ordinando a la immediata cessazione delle condotte poste in essere, Controparte_2 prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi alla ricorrente ed alla figlia minore, nonché al marito della ricorrente, fissando l'udienza per la conferma, modifica o revoca dell'ordine.
Si è costituito il resistente contestando le allegazioni della controparte ed opponendosi alle richieste formulate nel ricorso introduttivo. Il resistente ha esposto:
-di contestare i file depositati estrapolati da contesti più ampi evidenziando la complessità delle relazioni tra il resistente e la figlia:
-di aver sempre amato la figlia e di aver raggiunto accordo sulle modalità di affidamento e mantenimento della figlia impegnandosi a intraprendere percorsi di sostegno psicologico proprio al fine di instaurare positivo rapporto con la minore;
- di essere stato destinatario di offese ed insulti, soprattutto da parte della figlia la quale sarebbe solita rivolgersi al padre con toni provocatori e poco Per_1 rispettosi;
- che anche in passato la ricorrente aveva sporto denuncia querela poi ritirata;
- che le attuali tensioni con la ricorrente e la figlia minore sarebbero da ascrivere alla preoccupazioni del resistente in merito alle condotte della figlia minore, che condurrebbe in Foligno una vita autogestita senza alcun controllo, avendo pertanto manifestato l'intenzione di volere il ritorno della minore in Terni;
- che l'aumento del contributo al mantenimento della minore richiesto dalla ricorrente sarebbe insostenibile in considerazione dei redditi del resistente peraltro immutati dal momento dell'adozione del precedente decreto.
Tato premesso il resistente ha chiesto in via preliminare la revoca dell'ordine di protezione emesso in data 25.07.2024, nel merito il rigetto delle domande della ricorrente chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuno nell'interesse della minore e del diritto della figlia alla tutela della bigenitorialità; con vittoria di spese.
In data 26.7.2024 è stata emessa dal Gip del Tribunale di Terni misura cautelare del divieto di avvicinamento del resistente alla ricorrente, alla figlia minore e al marito della ricorrente, in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia.
All'udienza fissata per la conferma, modifica o revoca dell'ordine di protezione sono comparse le parti ed è stato disposto l'ascolto diretto della minore (che ha confermato le difficoltà di relazione con il padre, rappresentando di aver avuto problemi alimentari a causa dello stress, affermando di non voler frequentare il padre in assenza di specifiche tutele).
All'esito dell'udienza con ordinanza del 24.8.2024 è stato confermato l'ordine di protezione emesso inaudita altera parte in data 25 luglio 2024, disponendo in aggiunta alle statuizioni già contenute nell'ordine di protezione che la competente
Equipe redigesse una relazione sulle capacità genitoriali delle parti (e in particolare del resistente con le precisazioni indicate nel provvedimento) e sulla situazione della minore, e fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del resistente, e le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle modalità di affidamento e mantenimento della minore.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
Le parti hanno convenuto di modificare le condizioni di affidamento e mantenimento nel termini che seguono:
“le parti come sopra rappresentate e difese, dichiarano di aver raggiunto un accordo,
a conclusioni congiunte, alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata in via superesclusiva alla Persona_1 ricorrente SI,ra ; Controparte_1
2) le frequentazioni padre/figlia, così come disposte nel decreto Cron 1433/2020, sono state e rimarranno sospese fino alla revoca delle misure cautelari imposte a carico del resistente e fino alla intervenuta verifica dell'eventuale percorso riabilitativo, che il SI. sarà obbligato ad effettuare, da compiere in CP_2 apposito giudizio civile che il padre instaurerà al termine dello stesso, previo vaglio giudiziale;
3) per il mantenimento della figlia, il SI. contribuirà versando Controparte_2 alla SI.ra mediante bonifico bancario, mensilmente ed entro il giorno CP_1
25 di ogni mese, la cifra di € 350,00; tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, (prossima rivalutazione febbraio 2026);
4) l'AUU sarà a beneficio esclusivo della SI.ra CP_1
5) le spese relative alla figlia saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1
50% cadauno, secondo le indicazioni ed i criteri indicati nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni. In deroga a quanto previsto nel predetto documento, tutte le spese afferenti lo sport praticato dalla ragazza (tennis), ad eccezione di quelle previste dal protocollo vigente, saranno a carico esclusivo della SI,ra la quale sin d'ora rinuncia a richiederne rimborso al resistente;
CP_1
6) la SI.ra si impegna e si obbliga a comunicare mensilmente e via CP_1 mail informazioni ed aggiornamenti sullo stato di salute, sull'andamento scolastico e sportivo di nonché su ogni altra notizia relativa alla ragazza, alla sua vita Per_1 di relazione ed alla sua crescita psicofisica;
7) il SI. si impegna a provvedere al versamento a favore della SI,ra CP_2 della somma una tantum annuale di € 1.000,00, da corrispondere nel CP_1 mese di agosto, a titolo di contributo straordinario alle spese della figlia;
8) le spese ed i compensi legali sono interamente compensati con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto tengono conto delle condotte del padre che hanno provocato difficoltà nella figlia, e che impongono di confermare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con sospensione delle frequentazioni padre figlia.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 16 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti