Art. 16.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si fara' fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli successivi mediante utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 101 per milioni 122.185, n. 1011 per milioni 15.585, n. 106 per milioni 42.432, n. 107 per milioni 8.817 e n. 108 per milioni 9.781 di lire degli stati di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni medesimi.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si fara' fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli successivi mediante utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 101 per milioni 122.185, n. 1011 per milioni 15.585, n. 106 per milioni 42.432, n. 107 per milioni 8.817 e n. 108 per milioni 9.781 di lire degli stati di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni medesimi.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.