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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad In nome del Popolo italiano intimazione di pagamento
Notifica tramite pec Pubblici registri INI-PEC, TRIBUNALE DI PERUGIA IPA, REGINDE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 863/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Cassella Fabrizio) Controparte_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 09 giugno 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/09/2022 la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 080/2022/9003908301/000, alla stessa notificata dall' in data 07/09/2022, con cui le è Controparte_2
stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 29.953,29, in parte riguardante premi assicurativi e contributi . CP_3 CP_4
Con un primo motivo di opposizione, la società ricorrente ha eccepito la giuridica inesistenza e, comunque, la insanabile nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto eseguita dall'Agente della Riscossione facendo ricorso al indirizzo t non indicato nei pubblici registri INI-PEC, Email_1
IPA, REGINDE, circostanza che, a detta della ricorrente, non soddisferebbe l'esigenza perseguita dal legislatore della certezza e sicurezza nelle comunicazioni.
A sostegno della propria tesi, la società ricorrente ha richiamato quanto disposto dall'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53/1994, nonché pronunce giurisprudenziali, anche di merito.
Pag. 1 di 5 Con un secondo motivo, la società ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dei titoli posti a fondamento della parte del credito intimato oggetto di possibile cognizione di questo Tribunale,
Sezione Lavoro, portato da due cartelle di pagamento relative ai premi assicurativi e da CP_3
dieci Avvisi di Addebito riguardanti pretese contributive . CP_4
Sulla base di tali premesse, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento gravato e di tutti gli atti presupposti, la società ricorrente ha concluso chiedendo che venisse accertata e determinata nei confronti dell' “la Controparte_2 inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità del preavviso di iscrizione impugnato sub allegato 1 ed annullare lo stesso e tutti gli avvisi di addebito presupposti”.
In data 16/01/2024 si è costituita in giudizio l' chiedendo il Controparte_2
rigetto del ricorso.
Quanto al primo motivo di opposizione, l'Agenzia convenuta, pur confermando di avere notificato alla società l'intimazione di pagamento Parte_1 dall'indirizzo pec t, ha, tuttavia, dedotto che Email_1
detto indirizzo risulta inserito nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione
e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA), con conseguente infondatezza di quanto eccepito dalla società ricorrente sul punto.
L'Ente convenuto, in ogni caso, ha evidenziato che, nel caso di dubbi sulla provenienza della posta elettronica certificata, il destinatario avrebbe pur sempre la possibilità di consultare la c.d.
“Anagrafe dei domini Internet” rappresentata, nel caso di specie, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/, dove è possibile reperire tutte i dati di interesse sul legittimo utilizzo di un nome a dominio.
L' ha, comunque, richiamato sul punto principi Controparte_2 giurisprudenziali sulla sanatoria delle eventuali irritualità dell'attività notificatoria.
Con riferimento poi al secondo motivo di opposizione, l'Ente convenuto ha dedotto la ritualità della notifica delle Cartelle di pagamento n. 08020190001377546000 e n.
08020190026774735000, dalla medesima eseguita avendo i titoli ad oggetto premi assicurativi
, mentre ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'attività di CP_3
notifica degli Avvisi di Addebito quali atti presupposti di parte del credito di cui ha CP_4
intimato il pagamento alla società ricorrente, evidenziando che la relativa attività di notificazione rientra nella competenza esclusiva dell'Istituto previdenziale alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
Pag. 2 di 5 modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122: per tale ragione, ove ritenuto necessario, ha chiesto la chiamata in giudizio dell' . CP_4
Con decreto del 24/11/2022 l'originaria giudice assegnataria ha dichiarato il “non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione”.
Con provvedimento presidenziale n. 117/2023 del 29/08/2023 e successivi provvedimenti, la causa è stata delegata allo scrivente per la sua trattazione e definizione.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, le difese si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
Il giudizio è stato rinviato per la sua definizione ai sensi dell'art. 429 del c.p.c. all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, in occasione della quale, a seguito dei rilievi sollevati dal giudice sulla necessità o meno di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , la difesa della società ricorrente ha espressamente CP_4 dichiarato di rinunciare all'eccezione sull'omessa notifica degli Avvisi di Addebito di competenza di . CP_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è infondato conseguendone, pertanto, il suo integrale rigetto.
Deve essere, infatti, anzitutto, rilevata l'infondatezza della prima eccezione sollevata dalla società ricorrente sull'asserita inesistenza e/o nullità insanabile della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, stante il consolidato orientamento di questo
Tribunale sulle notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata da indirizzo non presente in alcuno dei pubblici registri previsti per legge, avendo questo Ufficio ritenuto legittima tale modalità di notifica delle Cartelle esattoriali e degli Avvisi di addebito, disponendo la legge prescrizioni esclusivamente con riferimento all'indirizzo elettronico del destinatario (risultante da INI-PEC o per i soggetti non obbligati all'uso della PEC con riferimento ad indirizzo ordinario) e non rispetto a quello del mittente (ex multis, Sentenza n. 39/2024 pubblicata il
31/01/2024, Sentenza n. 462/2024 pubblicata il 29/11/2024, Sentenza n. 493/2024 pubblicata il
13/12/2024, dott. Cervelli;
Sentenze n. 439/2024 e n. 440/2024, pubblicate il 12/11/2024 dott.ssa Colaiavoco): tale principio ha trovato conferma anche nella recentissima giurisprudenza di legittimità, essendo stato, ad esempio, ritenuto che, nel rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente, “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non
Pag. 3 di 5 inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile, Ordinanza 29 maggio 2025, n.
14407).
Nel caso di specie, parte ricorrente nulla di specifico ha allegato sull'effettiva sussistenza di pregiudizi al proprio diritto di difesa, risolvendosi pertanto l'eccezione sollevata in una difesa meramente formale, priva di concreto interesse meritevole di tutela.
In ogni caso, l'eccezione risulta infondata anche nel merito, avendo l' Controparte_5
fornito la prova documentale, neppure contrastata da specifica contestazione
[...] avversaria, che l'indirizzo di posta elettronica certificata t risulta inserito nell'Indice dei domicili Email_1
digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, come ricavabile dalla schermata estratta dal portale IPA prodotta dalla difesa di parte convenuta sub documento n. 1 allegato alla memoria difensiva di costituzione in giudizio.
Appare inoltre infondata anche la lamentata mancata notifica degli atti presupposti, la cui indagine sul punto va limitata ai fini della presente pronuncia s avuto riguardo solamente alle notificazioni delle Cartelle di pagamento n. 08020190001377546000 e n.
08020190026774735000 riguardanti crediti , avendo la difesa di parte ricorrente CP_3 dichiarato nel corso dell'odierna udienza di discussione di rinunciare alla relativa eccezione con riferimento al credito di cui ai dieci Avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di CP_4
pagamento n. 080/2022/9003908301/000.
Ciò precisato, dalla lettura dei documenti n. 2 e n. 3 allegati alla memoria difensiva dell'
[...]
emerge che la Cartella di pagamento n. 08020190001377546000 Controparte_2 risulta essere stata notificata alle ore 17:52:59 del 25/01/2019 all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata "FAPP@PEC.IT", la cui riferibilità alla società ricorrente non è contestata.
Analogamente deve dirsi riguardo alla cartella di pagamento n. 08020190026774735000, che risulta essere stata notificata alla società ricorrente alle ore 08:04:22 del 29/01/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, non potendo accogliersi la richiesta di loro compensazione avanzata, in via subordinata, nelle note conclusive autorizzate depositate dalla difesa della società ricorrente in data 30/04/2025: infatti, sebbene possa anche concordarsi
Pag. 4 di 5 parzialmente sul fatto che la questione della notificazione di atti mediante l'utilizzo di un account di Posta Elettronica Certificata non indicato nei pubblici registri INI-PEC, IPA,
REGINDE, al momento dell'introduzione del presente giudizio dovesse considerarsi controversa e oggetto di oscillante giurisprudenza, nel caso di specie l' Controparte_5
ha fornito la prova che l'account di Posta Elettronica Certificata utilizzata per
[...] notificare l'intimazione di pagamento n. 080/2022/9003908301/000 risulta inserito nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi.
Le spese di lite sono, dunque, liquidate in dispositivo tenuto conto dell'impegno professionale occorso, del valore e della natura previdenziale e assistenziale della controversia, secondo quanto desumibile dalle due cartelle di pagamento e dai dieci Avvisi di Addebito, non CP_3
senza omettere di considerare il comportamento processuale della società ricorrente che, come già detto, nel corso dell'odierna udienza di discussione ha rinunciato all'eccezione sull'omessa notifica degli Avvisi di Addebito consentendo, in tal modo, la immediata definizione del giudizio senza necessità di estendere il contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni contraria eccezione e domanda rigettate e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto;
- condanna la società , in persona dei suoi legali Parte_1
rappresentanti pro-tempore, a rifondere all' le spese di lite Controparte_2
sostenute nel presente giudizio, che qui si liquidano nell'importo di euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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