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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 23.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/2024 R.G.L. avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Sebastiano Leonardi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CP_1
Harald Bonura;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 19.2.2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1661/2023 (proc. n. 12182/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale di Catania, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “…contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e
2015”, oltre accessori come per legge nonché spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta
“…prescrizione del presunto credito” e ha altresì contestato che il credito ingiunto “…non
1 è né certo né liquido né esigibile” poiché “…le somme richieste non coincidono che gli importi richiesti dallo stesso Regolamento versato in atti dalla . Parte_2
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…revocare e/o annullare, con ogni statuizione, il decreto ingiuntivo opposto, perché privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; dichiarare, comunque, il presunto credito prescritto per tutte le annualità richieste. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 1.10.2024, si è costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le CP_1 seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. nei confronti della Parte_1
per le annualità 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, CP_1
2012, 2014 e 2015 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, nel merito, la presente opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2.1. In termini generali, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C. Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013;
C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, invero, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano
2 richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.2. Come altresì osservato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, con argomentazioni riferibili anche alla fattispecie in esame, <<…Pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
3 Discende da quanto evidenziato che alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635 comma 2 c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza - in questo giudizio a cognizione piena
- dei presupposti costitutivi della pretesa che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. […]>> (cfr. sentenza n.
2614/2021, emessa in data 27.05.2021 nel proc. n. 4082/2020 R.G. - est. dott.ssa P.
Mirenda - a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.). CP_
2.3. Nella specie, l' previdenziale ha posto a fondamento della pretesa contributiva documentazione idonea a comprovare il credito anche in questa sede a cognizione piena.
Risultano, infatti, agli atti sia i “dati anagrafici iscritto” del ricorrente, sia la
“attestazione di debito” con allegato “prospetto di dettaglio”, sia la “situazione contributiva” di parte opponente aggiornata al 24.9.2024, sia l'“estratto contributivo del geometra” aggiornato al 26.7.2023, attraverso cui è possibile ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo (cfr. doc. nn. 2, 3, 4 e 5 di parte opposta).
2.4. A fronte di ciò, d'altronde, il ricorrente non ha specificamente negato l'esistenza del rapporto contributivo per il periodo ricompreso tra il 2002 e il 2015, ovvero contestato l'obbligatorietà della sua iscrizione alla o l'obbligatorietà della Pt_3
contribuzione richiesta, avendo unicamente eccepito – come detto – l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti e l'erronea quantificazione degli stessi a fronte delle previsioni del Regolamento in atti con precipuo riferimento alle annualità indicate in ricorso.
2.5. Ciò posto, va esaminata e parzialmente accolta la censura attorea concernente l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2.5.1. In termini generali, può anzitutto richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 584/2023, emessa in data 15.02.2023 nel proc. n.
8320/2022 R.G. - est. dott.ssa R. Nicosia).
Nella citata sentenza di questo Tribunale, in particolare, è stato sul punto osservato quanto segue: <<…A norma dell'art. 19 della citata l. n.773/1982, “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci CP_1
anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la
4 prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui all'articolo 17”.
La portata applicativa di tale disposizione è rimasta novellata dalla l. 08.08.1995 n. 335, avendo prescritto al comma 9 dell'art. 3 che tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, dunque, ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali, “si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di … cinque anni …”, chiarendo il comma 10 che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel contesto complessivamente considerato, i giudici di legittimità hanno osservato che
“In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione
l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge”
(Cass. 04.03.2014, n. 4981; conf. Cass. 06.09.2007, n. 18698).
Ne consegue che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a Parte_4 seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 19 della l. n.773/1982, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui l'iscritto abbia assolto all'onere di comunicare alla entro il termine stabilito, l'ammontare del CP_1
reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, e ciò in quanto da quel momento la è CP_1 posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, per l'effetto, di far valere il proprio diritto.
5 In altri termini, “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei CP_1
redditi non è stata omessa. La ricorrente sostiene che la dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili. Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di CP_1 omessa dichiarazione” (Cass. 18.12.2008, n. 29664).
Non è superfluo sottolineare che la non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma Pt_3
solo della possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, laddove, a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio, per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre, stante che a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la di previdenza si trova impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei CP_1
contributi (tra le tante, Cass.
3.11.2015 n.22437).
In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della l. n.773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass. nn. 9113/07; 4107/12; 6792/13), sicché “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto … Regolamento, come detto necessaria perché
l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (ancora, tra le tante, Cass. n.22437/2015, cit.).
Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte ha sottolineato che nell'“ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, … proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza,
6 avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la
[...] ben può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad CP_3 essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa
Corte ritiene che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_4 prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione." (Cass. n. 6259 del 2011)” (v. in motivazione, Cass. 22.11.2021 n. 35873).
E poiché l'onere della prova dell'esordio della prescrizione grava sul debitore che la eccepisce, per le annualità per le quali difetta la comunicazione dei redditi - positivi o negativi - conseguiti dall'assicurato la Cassa opposta deve ritenersi impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei contributi (così, emblematica, tra le varie, Corte
d'Appello Genova Sez. Lav., sent. 16.10.2019)…>> (cfr. sentenza n. 584/2023 del
Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
2.5.2. Con riguardo alla pretesa relativa alle sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione dei dati reddituali, inoltre, la prescrizione non può che decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire dallo scadere del termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali medesimi (sul punto cfr. C. Cass. n. 17258/2018 e C.
Cass. 27509/2019, seppure concernenti la Cassa Forense).
2.5.3. Con specifico riguardo ai contributi “minimi” (seppure con riferimento alla
, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “In tema di previdenza CP_3
forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n.
576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. C. Cass. 27218/2018).
Sotto tale profilo, in particolare, l'art. 7 del “regolamento sulla contribuzione” in atti stabilisce che “
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed
7 il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle CP_1
scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della . [...]”,, mentre il successivo art. 20 del citato Regolamento “20.1 I CP_1 contributi minimi, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis del Regolamento sulla
Contribuzione” (cfr. doc. n. 11 di parte opposta;
cfr. altresì art. 7 del “Regolamento sulla contribuzione alla edizione aggiornata al 23/01/2008” in atti, secondo cui CP_1
“
7.1. I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento […]”).
2.5.4. Definito in termini generali il quadro normativo di riferimento, può essere valutata in concreto l'eccepita prescrizione con riguardo alle diverse annualità richieste, tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
A tal fine occorre preliminarmente ribadire che, siccome dedotto dalla CP_1 opposta nella propria memoria difensiva, “…La pretesa azionata riguarda gli importi dovuti dal sig. alla , a titolo di contributi previdenziali obbligatori, Parte_1 CP_1 per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
e 2015 [...]” (cfr. ivi pag. 2), con l'ulteriore precisazione secondo cui “…nella fattispecie la contribuzione evasa è, prima di tutto, quella minima obbligatoria, la cui misura – fissa e invariabile, anno per anno – è determinata dalla normativa regolamentare della CIPAG ratione temporis vigente (in particolare, artt.
1.2 e 2.4, doc. 11)”, mentre “…per il resto, si tratta dell'eccedenza (c.d. contribuzione in autoliquidazione), che – anno per anno – è calcolata in misura percentuale, rispettivamente, del reddito professionale (contributo soggettivo) e del volume d'affari iva (contributo integrativo); e che, pertanto, è quantificabile per tabulas tenendo conto delle dichiarazioni fiscali del sig. (doc. 4), Pt_1 dato questo pacifico e incontestato […]” (cfr. ivi pag. 10).
Ne discende la decorrenza della prescrizione “... in concomitanza con le singole annualità” sulla base degli anzidetti termini di versamento dei contributi minimi ex art. 7 del “regolamento sulla contribuzione” (id est: “...il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento”, ovvero “…il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento […]” secondo il “Regolamento sulla contribuzione alla CP_1
8 edizione aggiornata al 23/01/2008”), nonché dal 15 settembre dell'anno successivo con riguardo alla predetta “…eccedenza (c.d. contribuzione in autoliquidazione)” (cfr. art. 7 co.
2 del “regolamento sulla contribuzione”, secondo cui “…7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalle persone CP_1 giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno.”).
2.5.5. Ciò posto, nella specie appaiono integralmente prescritti i crediti ingiunti in relazione agli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, da un lato, non risulta documentata l'effettiva notifica delle cartelle esattoriali invocate nella memoria difensiva (con conseguente infondatezza anche dell'eccezione ivi svolta di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999), non assumendo rilievo a tal fine il mero prospetto in atti (cfr. doc. n. 6 di parte opposta) e non potendo neppure supplire a tale carenza probatoria il chiesto ordine di esibizione nei confronti del Concessionario della riscossione.
Parimenti, a fronte delle specifiche contestazioni attoree sul punto, non può riconoscersi efficacia interruttiva al piano di rateizzazione e alla conseguente revoca prodotti da parte opposta, non risultando documentati né la presentazione di tale istanza né la comunicazione del relativo accoglimento a parte opponente (cfr. doc. nn. 22 e 26 di parte opposta).
Dall'altro lato, a decorrere da ciascuna delle suddette annualità – ovvero per talune annualità dalle date di asserita notifica delle cartelle esattoriali indicate in ricorso o di altri atti interruttivi intermedi – l'eccepita prescrizione quinquennale risulta già maturata alla data dei successivi atti interruttivi validamente allegati e documentati da parte opposta.
Si osserva, in particolare, quanto segue in relazione alle distinte annualità richieste con il decreto ingiuntivo opposto e da reputare prescritte:
1) Con riguardo alle annualità 2002 e 2003 la prescrizione quinquennale risulta decorsa, in disparte ogni ulteriore considerazione, tra la asserita data di notifica della cartella esattoriale n. 29320040034227864000 (id est: 17.3.2005 – cfr. pag. 2 della memoria difensiva) e il primo atto interruttivo successivo documentato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruolo 2004 notificato – a mezzo raccomandata
a/r – in data 11.01.2011 (doc. 12); […]” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
9 Il termine quinquennale di prescrizione, peraltro, risulta altresì decorso tra il “…2° sollecito di pagamento ruolo 2004 notificato – a mezzo pec – in data 21.10.2014 (doc. 13)”
e il “…sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 10.01.2020 (doc. 19)” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
2) Con riguardo all'annualità 2004 la prescrizione quinquennale risulta decorsa, in disparte ogni ulteriore considerazione, tra la asserita data di notifica della cartella esattoriale n. 29320050047342968000 (id est: 7.6.2006 – cfr. pag. 2 della memoria difensiva) e il primo atto interruttivo successivo documentato in atti, rappresentato dal
“…sollecito di pagamento ruolo 2005 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data
29.12.2011 (doc. 14); […]” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
3) Con riguardo alle annualità 2006 e 2007 appare tardivo il primo atto interruttivo invocato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec
– in data 18.06.2020 (doc. 17); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata – come detto – la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 3); con riguardo ai predetti anni appare parimenti tardiva la notifica in data 24.9.2015 del “Prospetto morosità al 21/09/2015 del geometra Per_1
matricola 772899D” (cfr. doc. n. 24 di parte opposta).
[...]
4) Con riguardo all'annualità 2008, anche a decorrere del 16 settembre dell'anno successivo (cfr. pag. 9 della memoria difensiva), appare tardivo il primo atto interruttivo documentato in atti, rappresentato dal “…Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra matricola 772899D” notificato in data 30.9.2014 (cfr. pag. 9 della Persona_1
memoria difensiva e doc. n. 23 ivi allegato); con riguardo a tale annualità appare parimenti tardivo il successivo “…sollecito di pagamento ruoli 2011 notificato – a mezzo pec – in data 27.11.2015 (doc. 16)” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata – come detto – la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 2).
5) Con riguardo all'anno 2009, anche a decorrere del 16 settembre dell'anno successivo (cfr. pag. 9 della memoria difensiva), appare innanzitutto tardivo il primo atto interruttivo invocato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli 2011 notificato – a mezzo pec – in data 27.11.2015 (doc. 16); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata la notifica della presupposta cartella esattoriale n.
29320110022334653000 richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 2).
Nel resto, in disparte ogni ulteriore considerazione, con riguardo alle residue somme richieste per tale annualità la prescrizione quinquennale risulta decorsa tra la
10 notifica del citato “…Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra Persona_1 matricola 772899D” in data 30.9.2014 (id est: “Preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive - Matricola 772899D” – cfr. pag. 9 della memoria difensiva e doc. n. 23) e il successivo atto interruttivo documentato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020 (doc. 17); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva).
6) Con riguardo alle annualità 2010, 2011 e 2012 la prescrizione quinquennale risulta decorsa, in disparte ogni ulteriore considerazione, tra la notifica del “…Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra matricola 772899D” in data Persona_1
30.9.2014 (cfr. pag. 9 della memoria difensiva e doc. n. 23 ivi allegato) e il successivo atto interruttivo documentato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli 2004 e
2015 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 10.01.2020 (doc. 19); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata – come detto – la notifica delle cartelle esattoriali richiamate nella memoria difensiva (cfr. ivi pagg. 2 e 3).
7) Con riguardo all'annualità 2014 occorre evidenziare che, per un verso, risultano richiesti solamente i contributi minimi e somme aggiuntive ex art. 7 del “regolamento sulla contribuzione”, esigibili – come detto – “...il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento” (cfr. attestazione di credito in atti).
Per altro verso, a decorrere – al più tardi – dal 15.12.2014, appare tardivo il primo atto interruttivo invocato da parte opposta nella memoria difensiva, rappresentato dal
“…sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020 (doc. 17);
[…]” (cfr. ivi pag. 6), non risultando provata né la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 3), né la notifica del “preavviso ruolo anno 2014” prodotto da parte opposta (cfr. doc. n. 25).
2.5.6. Stante quanto sopra, in definitiva, risultano integralmente prescritti i contributi e somme aggiuntive richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per le annualità dal 2002 al 2014.
2.5.7. Infine, i crediti ingiunti con riguardo all'anno 2015 appaiono solo parzialmente prescritti nei seguenti termini.
Con riguardo a tale annualità, in particolare, risultano prescritti gli importi richiesti a titolo di contributi minimi e somme aggiuntive ex art. 7 del “regolamento sulla contribuzione”, esigibili – come detto – “...il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento”.
11 Ed infatti, a decorrere – al più tardi – dal 15.12.2015, appare tardivo il primo atto interruttivo invocato da parte opposta nella memoria difensiva, rappresentato dal
“…sollecito di pagamento ruolo 2018 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data
25.03.2022 (doc. 18); […]” (cfr. ivi pag. 6), non risultando provata la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 3).
I predetti crediti contributivi minimi portati dal decreto ingiuntivo opposto,
d'altronde, risultano prescritti anche considerando la sospensione della prescrizione per
311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co.
2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
Nella specie, come sopra evidenziato, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 15.12.2020. Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 22.10.2021, sicché risulta intempestivo il dedotto “…sollecito di pagamento ruolo 2018 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 25.03.2022 (doc. 18); […]”.
2.5.8. Con riguardo al contributo “soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per l'anno 2015 (cfr.
“prospetto di dettaglio” allegato alla attestazione di credito in atti), invece, l'eccezione di prescrizione è infondata e va pertanto disattesa.
Ed infatti, a decorrere – in tal caso – del 15 settembre dell'anno successivo (non trattandosi di contributi minimi) e considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione
COVID”, appare tempestivo il predetto atto interruttivo rappresentato dal “…sollecito di
12 pagamento ruolo 2018 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 25.03.2022 (doc.
18); […]”.
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando l'anzidetta decorrenza della prescrizione dal 15.9.2016, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 15.9.2021 risulta differita al 23.7.2022, sicché con riguardo a tali specifici contributi e somme aggiuntive risulta tempestiva la notifica del citato “…sollecito di pagamento ruolo 2018 […]” perfezionatasi in data 30.3.2022 (cfr. doc. 18 di parte opposta).
2.5.9. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione con riguardo agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto a titolo di contributo
“soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di € 3.343,47 (id est: € 2.013,48 + € 8,05 + € 505,00 + € 403,58 + € 99,78 + €
313,58), siccome risultante dal citato “Prospetto di dettaglio” allegato alla attestazione di credito in atti (cfr. doc. n. 2 di parte opposta, cit.).
2.6. Gli importi – non prescritti – richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per le suddette causali, d'altronde, non risultano neppure specificamente contestati da parte opponente.
Ed infatti, sotto tale profilo e con precipuo riferimento all'anno 2015, nell'atto introduttivo parte ricorrente ha unicamente contestato gli importi richiesti a titolo di
“contributo soggettivo minimo” (id est: € 2.765,00 invece di € 2.750,00 – cfr. pag. 3) e di
“contributo integrativo minimo” (id est: € 1.375,00 invece di € 1.100,00 – cfr. pag. 4), senza invece formulare alcuna specifica contestazione e deduzione con riguardo agli importi richiesti a titolo di contributo “soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive risultanti dal predetto “prospetto di dettaglio” allegato all'attestazione di credito in atti (cfr. doc. n. 2 di parte opposta, cit.).
In definitiva, a fronte della complessiva documentazione prodotta da parte opposta e degli specifici conteggi ivi effettuati, le somme ingiunte a titolo di contributo “soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive (per l'importo complessivo di €
3.343,47), oltreché non prescritte, non risultano oggetto di specifica contestazione, sicché vanno disattese le generiche deduzioni di parte opponente sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis, C. Cass. 16201/2009, C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
13 2.7. In conclusione, alla luce dell'esame complessivo della documentazione prodotta dall'Ente previdenziale e tenuto conto della parziale prescrizione delle somme ingiunte nei termini sopra specificati, la pretesa creditoria di parte opposta appare fondata con riguardo all'importo complessivo di € 3.343,47.
L'opposizione deve essere dunque accolta solo in parte, limitatamente al restante importo ingiunto di € 50.240,81 e da reputare già prescritto (id est: € 53.584,28 totali - €
3.343,47 non prescritti).
2.8. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato in ragione del minore importo spettante alla opposta, quale ricorrente in senso sostanziale, e parte CP_1
opponente va condannata al pagamento dei restanti importi relativi ai periodi non prescritti, come calcolati dalla Cassa opposta e riconosciuti in sede monitoria.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
2.9. Alla stregua di quanto esposto, la parte opponente deve essere quindi condannata a pagare alla parte opposta, per le suindicate causali di cui al decreto ingiuntivo con riferimento all'anno 2015, la somma complessiva di € 3.343,47.
3. Spese.
Avuto riguardo alla parziale fondatezza del ricorso stante la prescrizione non integrale delle somme ingiunte, nonché tenuto conto della complessità e peculiarità della fattispecie esaminata, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1661/2023;
14 condanna parte opponente a pagare in favore della per le causali di cui in CP_1
motivazione, la somma complessiva di € 3.343,47, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite.
Catania, 23 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 23.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/2024 R.G.L. avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Sebastiano Leonardi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CP_1
Harald Bonura;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 19.2.2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1661/2023 (proc. n. 12182/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale di Catania, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “…contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e
2015”, oltre accessori come per legge nonché spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta
“…prescrizione del presunto credito” e ha altresì contestato che il credito ingiunto “…non
1 è né certo né liquido né esigibile” poiché “…le somme richieste non coincidono che gli importi richiesti dallo stesso Regolamento versato in atti dalla . Parte_2
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…revocare e/o annullare, con ogni statuizione, il decreto ingiuntivo opposto, perché privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; dichiarare, comunque, il presunto credito prescritto per tutte le annualità richieste. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 1.10.2024, si è costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le CP_1 seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. nei confronti della Parte_1
per le annualità 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, CP_1
2012, 2014 e 2015 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, nel merito, la presente opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2.1. In termini generali, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C. Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013;
C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, invero, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano
2 richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.2. Come altresì osservato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, con argomentazioni riferibili anche alla fattispecie in esame, <<…Pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
3 Discende da quanto evidenziato che alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635 comma 2 c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza - in questo giudizio a cognizione piena
- dei presupposti costitutivi della pretesa che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. […]>> (cfr. sentenza n.
2614/2021, emessa in data 27.05.2021 nel proc. n. 4082/2020 R.G. - est. dott.ssa P.
Mirenda - a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.). CP_
2.3. Nella specie, l' previdenziale ha posto a fondamento della pretesa contributiva documentazione idonea a comprovare il credito anche in questa sede a cognizione piena.
Risultano, infatti, agli atti sia i “dati anagrafici iscritto” del ricorrente, sia la
“attestazione di debito” con allegato “prospetto di dettaglio”, sia la “situazione contributiva” di parte opponente aggiornata al 24.9.2024, sia l'“estratto contributivo del geometra” aggiornato al 26.7.2023, attraverso cui è possibile ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo (cfr. doc. nn. 2, 3, 4 e 5 di parte opposta).
2.4. A fronte di ciò, d'altronde, il ricorrente non ha specificamente negato l'esistenza del rapporto contributivo per il periodo ricompreso tra il 2002 e il 2015, ovvero contestato l'obbligatorietà della sua iscrizione alla o l'obbligatorietà della Pt_3
contribuzione richiesta, avendo unicamente eccepito – come detto – l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti e l'erronea quantificazione degli stessi a fronte delle previsioni del Regolamento in atti con precipuo riferimento alle annualità indicate in ricorso.
2.5. Ciò posto, va esaminata e parzialmente accolta la censura attorea concernente l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2.5.1. In termini generali, può anzitutto richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 584/2023, emessa in data 15.02.2023 nel proc. n.
8320/2022 R.G. - est. dott.ssa R. Nicosia).
Nella citata sentenza di questo Tribunale, in particolare, è stato sul punto osservato quanto segue: <<…A norma dell'art. 19 della citata l. n.773/1982, “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci CP_1
anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la
4 prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui all'articolo 17”.
La portata applicativa di tale disposizione è rimasta novellata dalla l. 08.08.1995 n. 335, avendo prescritto al comma 9 dell'art. 3 che tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, dunque, ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali, “si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di … cinque anni …”, chiarendo il comma 10 che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel contesto complessivamente considerato, i giudici di legittimità hanno osservato che
“In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione
l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge”
(Cass. 04.03.2014, n. 4981; conf. Cass. 06.09.2007, n. 18698).
Ne consegue che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a Parte_4 seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 19 della l. n.773/1982, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui l'iscritto abbia assolto all'onere di comunicare alla entro il termine stabilito, l'ammontare del CP_1
reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, e ciò in quanto da quel momento la è CP_1 posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, per l'effetto, di far valere il proprio diritto.
5 In altri termini, “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei CP_1
redditi non è stata omessa. La ricorrente sostiene che la dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili. Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di CP_1 omessa dichiarazione” (Cass. 18.12.2008, n. 29664).
Non è superfluo sottolineare che la non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma Pt_3
solo della possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, laddove, a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio, per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre, stante che a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la di previdenza si trova impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei CP_1
contributi (tra le tante, Cass.
3.11.2015 n.22437).
In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della l. n.773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass. nn. 9113/07; 4107/12; 6792/13), sicché “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto … Regolamento, come detto necessaria perché
l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (ancora, tra le tante, Cass. n.22437/2015, cit.).
Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte ha sottolineato che nell'“ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, … proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza,
6 avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la
[...] ben può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad CP_3 essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa
Corte ritiene che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_4 prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione." (Cass. n. 6259 del 2011)” (v. in motivazione, Cass. 22.11.2021 n. 35873).
E poiché l'onere della prova dell'esordio della prescrizione grava sul debitore che la eccepisce, per le annualità per le quali difetta la comunicazione dei redditi - positivi o negativi - conseguiti dall'assicurato la Cassa opposta deve ritenersi impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei contributi (così, emblematica, tra le varie, Corte
d'Appello Genova Sez. Lav., sent. 16.10.2019)…>> (cfr. sentenza n. 584/2023 del
Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
2.5.2. Con riguardo alla pretesa relativa alle sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione dei dati reddituali, inoltre, la prescrizione non può che decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire dallo scadere del termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali medesimi (sul punto cfr. C. Cass. n. 17258/2018 e C.
Cass. 27509/2019, seppure concernenti la Cassa Forense).
2.5.3. Con specifico riguardo ai contributi “minimi” (seppure con riferimento alla
, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “In tema di previdenza CP_3
forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n.
576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. C. Cass. 27218/2018).
Sotto tale profilo, in particolare, l'art. 7 del “regolamento sulla contribuzione” in atti stabilisce che “
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed
7 il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle CP_1
scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della . [...]”,, mentre il successivo art. 20 del citato Regolamento “20.1 I CP_1 contributi minimi, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis del Regolamento sulla
Contribuzione” (cfr. doc. n. 11 di parte opposta;
cfr. altresì art. 7 del “Regolamento sulla contribuzione alla edizione aggiornata al 23/01/2008” in atti, secondo cui CP_1
“
7.1. I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento […]”).
2.5.4. Definito in termini generali il quadro normativo di riferimento, può essere valutata in concreto l'eccepita prescrizione con riguardo alle diverse annualità richieste, tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
A tal fine occorre preliminarmente ribadire che, siccome dedotto dalla CP_1 opposta nella propria memoria difensiva, “…La pretesa azionata riguarda gli importi dovuti dal sig. alla , a titolo di contributi previdenziali obbligatori, Parte_1 CP_1 per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
e 2015 [...]” (cfr. ivi pag. 2), con l'ulteriore precisazione secondo cui “…nella fattispecie la contribuzione evasa è, prima di tutto, quella minima obbligatoria, la cui misura – fissa e invariabile, anno per anno – è determinata dalla normativa regolamentare della CIPAG ratione temporis vigente (in particolare, artt.
1.2 e 2.4, doc. 11)”, mentre “…per il resto, si tratta dell'eccedenza (c.d. contribuzione in autoliquidazione), che – anno per anno – è calcolata in misura percentuale, rispettivamente, del reddito professionale (contributo soggettivo) e del volume d'affari iva (contributo integrativo); e che, pertanto, è quantificabile per tabulas tenendo conto delle dichiarazioni fiscali del sig. (doc. 4), Pt_1 dato questo pacifico e incontestato […]” (cfr. ivi pag. 10).
Ne discende la decorrenza della prescrizione “... in concomitanza con le singole annualità” sulla base degli anzidetti termini di versamento dei contributi minimi ex art. 7 del “regolamento sulla contribuzione” (id est: “...il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento”, ovvero “…il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento […]” secondo il “Regolamento sulla contribuzione alla CP_1
8 edizione aggiornata al 23/01/2008”), nonché dal 15 settembre dell'anno successivo con riguardo alla predetta “…eccedenza (c.d. contribuzione in autoliquidazione)” (cfr. art. 7 co.
2 del “regolamento sulla contribuzione”, secondo cui “…7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalle persone CP_1 giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno.”).
2.5.5. Ciò posto, nella specie appaiono integralmente prescritti i crediti ingiunti in relazione agli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, da un lato, non risulta documentata l'effettiva notifica delle cartelle esattoriali invocate nella memoria difensiva (con conseguente infondatezza anche dell'eccezione ivi svolta di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999), non assumendo rilievo a tal fine il mero prospetto in atti (cfr. doc. n. 6 di parte opposta) e non potendo neppure supplire a tale carenza probatoria il chiesto ordine di esibizione nei confronti del Concessionario della riscossione.
Parimenti, a fronte delle specifiche contestazioni attoree sul punto, non può riconoscersi efficacia interruttiva al piano di rateizzazione e alla conseguente revoca prodotti da parte opposta, non risultando documentati né la presentazione di tale istanza né la comunicazione del relativo accoglimento a parte opponente (cfr. doc. nn. 22 e 26 di parte opposta).
Dall'altro lato, a decorrere da ciascuna delle suddette annualità – ovvero per talune annualità dalle date di asserita notifica delle cartelle esattoriali indicate in ricorso o di altri atti interruttivi intermedi – l'eccepita prescrizione quinquennale risulta già maturata alla data dei successivi atti interruttivi validamente allegati e documentati da parte opposta.
Si osserva, in particolare, quanto segue in relazione alle distinte annualità richieste con il decreto ingiuntivo opposto e da reputare prescritte:
1) Con riguardo alle annualità 2002 e 2003 la prescrizione quinquennale risulta decorsa, in disparte ogni ulteriore considerazione, tra la asserita data di notifica della cartella esattoriale n. 29320040034227864000 (id est: 17.3.2005 – cfr. pag. 2 della memoria difensiva) e il primo atto interruttivo successivo documentato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruolo 2004 notificato – a mezzo raccomandata
a/r – in data 11.01.2011 (doc. 12); […]” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
9 Il termine quinquennale di prescrizione, peraltro, risulta altresì decorso tra il “…2° sollecito di pagamento ruolo 2004 notificato – a mezzo pec – in data 21.10.2014 (doc. 13)”
e il “…sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 10.01.2020 (doc. 19)” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
2) Con riguardo all'annualità 2004 la prescrizione quinquennale risulta decorsa, in disparte ogni ulteriore considerazione, tra la asserita data di notifica della cartella esattoriale n. 29320050047342968000 (id est: 7.6.2006 – cfr. pag. 2 della memoria difensiva) e il primo atto interruttivo successivo documentato in atti, rappresentato dal
“…sollecito di pagamento ruolo 2005 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data
29.12.2011 (doc. 14); […]” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
3) Con riguardo alle annualità 2006 e 2007 appare tardivo il primo atto interruttivo invocato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec
– in data 18.06.2020 (doc. 17); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata – come detto – la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 3); con riguardo ai predetti anni appare parimenti tardiva la notifica in data 24.9.2015 del “Prospetto morosità al 21/09/2015 del geometra Per_1
matricola 772899D” (cfr. doc. n. 24 di parte opposta).
[...]
4) Con riguardo all'annualità 2008, anche a decorrere del 16 settembre dell'anno successivo (cfr. pag. 9 della memoria difensiva), appare tardivo il primo atto interruttivo documentato in atti, rappresentato dal “…Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra matricola 772899D” notificato in data 30.9.2014 (cfr. pag. 9 della Persona_1
memoria difensiva e doc. n. 23 ivi allegato); con riguardo a tale annualità appare parimenti tardivo il successivo “…sollecito di pagamento ruoli 2011 notificato – a mezzo pec – in data 27.11.2015 (doc. 16)” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata – come detto – la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 2).
5) Con riguardo all'anno 2009, anche a decorrere del 16 settembre dell'anno successivo (cfr. pag. 9 della memoria difensiva), appare innanzitutto tardivo il primo atto interruttivo invocato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli 2011 notificato – a mezzo pec – in data 27.11.2015 (doc. 16); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata la notifica della presupposta cartella esattoriale n.
29320110022334653000 richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 2).
Nel resto, in disparte ogni ulteriore considerazione, con riguardo alle residue somme richieste per tale annualità la prescrizione quinquennale risulta decorsa tra la
10 notifica del citato “…Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra Persona_1 matricola 772899D” in data 30.9.2014 (id est: “Preavviso di ruolo 2014 per irregolarità contributive - Matricola 772899D” – cfr. pag. 9 della memoria difensiva e doc. n. 23) e il successivo atto interruttivo documentato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020 (doc. 17); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva).
6) Con riguardo alle annualità 2010, 2011 e 2012 la prescrizione quinquennale risulta decorsa, in disparte ogni ulteriore considerazione, tra la notifica del “…Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra matricola 772899D” in data Persona_1
30.9.2014 (cfr. pag. 9 della memoria difensiva e doc. n. 23 ivi allegato) e il successivo atto interruttivo documentato in atti, rappresentato dal “…sollecito di pagamento ruoli 2004 e
2015 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 10.01.2020 (doc. 19); […]” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva), non risultando provata – come detto – la notifica delle cartelle esattoriali richiamate nella memoria difensiva (cfr. ivi pagg. 2 e 3).
7) Con riguardo all'annualità 2014 occorre evidenziare che, per un verso, risultano richiesti solamente i contributi minimi e somme aggiuntive ex art. 7 del “regolamento sulla contribuzione”, esigibili – come detto – “...il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento” (cfr. attestazione di credito in atti).
Per altro verso, a decorrere – al più tardi – dal 15.12.2014, appare tardivo il primo atto interruttivo invocato da parte opposta nella memoria difensiva, rappresentato dal
“…sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020 (doc. 17);
[…]” (cfr. ivi pag. 6), non risultando provata né la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 3), né la notifica del “preavviso ruolo anno 2014” prodotto da parte opposta (cfr. doc. n. 25).
2.5.6. Stante quanto sopra, in definitiva, risultano integralmente prescritti i contributi e somme aggiuntive richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per le annualità dal 2002 al 2014.
2.5.7. Infine, i crediti ingiunti con riguardo all'anno 2015 appaiono solo parzialmente prescritti nei seguenti termini.
Con riguardo a tale annualità, in particolare, risultano prescritti gli importi richiesti a titolo di contributi minimi e somme aggiuntive ex art. 7 del “regolamento sulla contribuzione”, esigibili – come detto – “...il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento”.
11 Ed infatti, a decorrere – al più tardi – dal 15.12.2015, appare tardivo il primo atto interruttivo invocato da parte opposta nella memoria difensiva, rappresentato dal
“…sollecito di pagamento ruolo 2018 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data
25.03.2022 (doc. 18); […]” (cfr. ivi pag. 6), non risultando provata la notifica della presupposta cartella esattoriale richiamata nella memoria difensiva (cfr. ivi pag. 3).
I predetti crediti contributivi minimi portati dal decreto ingiuntivo opposto,
d'altronde, risultano prescritti anche considerando la sospensione della prescrizione per
311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co.
2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
Nella specie, come sopra evidenziato, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 15.12.2020. Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 22.10.2021, sicché risulta intempestivo il dedotto “…sollecito di pagamento ruolo 2018 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 25.03.2022 (doc. 18); […]”.
2.5.8. Con riguardo al contributo “soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per l'anno 2015 (cfr.
“prospetto di dettaglio” allegato alla attestazione di credito in atti), invece, l'eccezione di prescrizione è infondata e va pertanto disattesa.
Ed infatti, a decorrere – in tal caso – del 15 settembre dell'anno successivo (non trattandosi di contributi minimi) e considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione
COVID”, appare tempestivo il predetto atto interruttivo rappresentato dal “…sollecito di
12 pagamento ruolo 2018 notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 25.03.2022 (doc.
18); […]”.
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando l'anzidetta decorrenza della prescrizione dal 15.9.2016, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 15.9.2021 risulta differita al 23.7.2022, sicché con riguardo a tali specifici contributi e somme aggiuntive risulta tempestiva la notifica del citato “…sollecito di pagamento ruolo 2018 […]” perfezionatasi in data 30.3.2022 (cfr. doc. 18 di parte opposta).
2.5.9. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione con riguardo agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto a titolo di contributo
“soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di € 3.343,47 (id est: € 2.013,48 + € 8,05 + € 505,00 + € 403,58 + € 99,78 + €
313,58), siccome risultante dal citato “Prospetto di dettaglio” allegato alla attestazione di credito in atti (cfr. doc. n. 2 di parte opposta, cit.).
2.6. Gli importi – non prescritti – richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per le suddette causali, d'altronde, non risultano neppure specificamente contestati da parte opponente.
Ed infatti, sotto tale profilo e con precipuo riferimento all'anno 2015, nell'atto introduttivo parte ricorrente ha unicamente contestato gli importi richiesti a titolo di
“contributo soggettivo minimo” (id est: € 2.765,00 invece di € 2.750,00 – cfr. pag. 3) e di
“contributo integrativo minimo” (id est: € 1.375,00 invece di € 1.100,00 – cfr. pag. 4), senza invece formulare alcuna specifica contestazione e deduzione con riguardo agli importi richiesti a titolo di contributo “soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive risultanti dal predetto “prospetto di dettaglio” allegato all'attestazione di credito in atti (cfr. doc. n. 2 di parte opposta, cit.).
In definitiva, a fronte della complessiva documentazione prodotta da parte opposta e degli specifici conteggi ivi effettuati, le somme ingiunte a titolo di contributo “soggettivo accessorio” e relative maggiorazioni e somme aggiuntive (per l'importo complessivo di €
3.343,47), oltreché non prescritte, non risultano oggetto di specifica contestazione, sicché vanno disattese le generiche deduzioni di parte opponente sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis, C. Cass. 16201/2009, C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
13 2.7. In conclusione, alla luce dell'esame complessivo della documentazione prodotta dall'Ente previdenziale e tenuto conto della parziale prescrizione delle somme ingiunte nei termini sopra specificati, la pretesa creditoria di parte opposta appare fondata con riguardo all'importo complessivo di € 3.343,47.
L'opposizione deve essere dunque accolta solo in parte, limitatamente al restante importo ingiunto di € 50.240,81 e da reputare già prescritto (id est: € 53.584,28 totali - €
3.343,47 non prescritti).
2.8. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato in ragione del minore importo spettante alla opposta, quale ricorrente in senso sostanziale, e parte CP_1
opponente va condannata al pagamento dei restanti importi relativi ai periodi non prescritti, come calcolati dalla Cassa opposta e riconosciuti in sede monitoria.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
2.9. Alla stregua di quanto esposto, la parte opponente deve essere quindi condannata a pagare alla parte opposta, per le suindicate causali di cui al decreto ingiuntivo con riferimento all'anno 2015, la somma complessiva di € 3.343,47.
3. Spese.
Avuto riguardo alla parziale fondatezza del ricorso stante la prescrizione non integrale delle somme ingiunte, nonché tenuto conto della complessità e peculiarità della fattispecie esaminata, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1661/2023;
14 condanna parte opponente a pagare in favore della per le causali di cui in CP_1
motivazione, la somma complessiva di € 3.343,47, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite.
Catania, 23 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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