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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 41/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Ciro Santanicola e Aldo Esposito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
[...]
Domenica Togo, quale funzionaria delegata dall'amministrazione scolastica resistente ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell' ; Controparte_2
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute Conclusioni:
Per la parte ricorrente“Accertare e dichiarare il diritto Parte_1 all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
- Condannare il , in persona del Ministro Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, della somma totale di €. 3.418,79 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1
del Lavoro adito: preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, in subordine, rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva. In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.01.2024, , docente alle Parte_1 dipendenze del , chiedeva di accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per l'attività di docente prestata in favore dell'amministrazione convenuta, durante gli anni scolastici dal 2017 al 2021, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della somma complessiva di € 3.418,79, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di non aver mai percepito alcuna indennità
sostitutiva di ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, l.
228/2012, nonostante la stessa avesse maturato, negli anni scolastici 2017/2018,
Pag. 2 di 12 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un numero di giorni d ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale. La ricorrente esponeva che il personale docente dovesse fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali e che per la parte rimanente dell'anno la fruizione fosse limitata a un periodo di sei giornate lavorative (art. 1, comma 54, l. 228/2012) e che solo il personale precario avesse diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui, previa richiesta, è autorizzato dal dirigente scolastico a fruirne nei periodi in cui tale fruizione è consentita, ossia durante la sospensione delle lezioni (art. 1, comma 55, l. 228/2012). Infine, applicando i principi enunciati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e l'orientamento dei giudici di legittimità, poiché non aveva ricevuto invito a fruire delle ferie restanti né era stato informata dell'eventuale perdita dei giorni di ferie alla cessazione del rapporto, riferiva che doveva considerarsi regolarmente in servizio, così conservando il diritto alla monetizzazione delle ferie residue maturate non godute.
3. In data 17.01.2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
, che preliminarmente hanno eccepito la
[...]
prescrizione ex artt. 2 R.D.L. n. 295/1939 e 2948 c.c. del credito riferito al periodo di cinque anni prima della notifica del ricorso introduttivo o altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
4. Nel merito, la parte resistente esponeva che solo fino all'anno scolastico
2012/2013 il personale docente, titolare di contratto a tempo determinato fino al
30 giugno, aveva diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, mentre a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (spending review bis), convertito con modifiche dalla l. n. 135/2012, è stato modificato il meccanismo della retribuzione dele ferie non godute nel periodo di sospensione delle attività didattiche, prevedendo l'obbligatorietà della fruizione, il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e la cessazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere
Pag. 3 di 12 dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. Tale meccanismo, si riferiva, è stato poi completato dalla previsione di cui all'art. 1 l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, in particolare, modificando il citato art. 5, comma 8, del D.L.
95/2012, al comma 55, della citata L. 228/12, ha previsto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di questi lavoratori che, a causa della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non ne abbiano potuto usufruire. Tuttavia, riteneva che la ricorrente non avesse tenuto conto né del calendario scolastico specifico dell'Istituto presso il quale aveva svolto l'attività di docenza, né della sospensione relativa a diverse giornate del mese di giugno, calcolato invece interamente. Contestava, ogni caso, il conteggio della ricorrente, ritenendo che il calcolo dovesse essere effettuato partendo dallo stipendio mensile diviso per 30 giorni, secondo le vigenti tabelle del CCNL e l'art. 528 del T.U. Istruzione (d.lgs. n. 297/1994), senza considerare i giorni di festività soppressa (tre giorni per anno scolastico), che seguono una regolamentazione diversa. Sul punto, citava la l. 937/1977, così come modificata dall'art. 1, comma 24 l. 148/2011, che sancisce l'attribuzione delle giornate di riposo – quali festività soppresse – a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni da fruire nel corso dell'anno scolastico con apposita richiesta, che non è mai stata inoltrata dalla ricorrente. Nel dettaglio, parte resistente precisava che la tabella del primo CCNL è applicabile per le supplenze relative agli aa.ss. 2017/2018, in parte, per la supplenza dell'A.S. 2018/19, mentre la tabella secondo CCNL è applicabile alla restante parte della supplenza dell'A.S.
2018/19, nonché alle supplenze dei successivi anni scolastici richiesti.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Pag. 4 di 12 7. In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa attorea sollevata dalla parte resistente, si osserva che recentemente i giudici di legittimità – decidendo nel merito sulla possibilità di considerare tale indennità anche ai fini del calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti pubblici – hanno attribuito natura retributiva all'indennità sostitutiva di ferie non godute, così, come sostenuto dalla parte resistente, implicitamente ammettendo il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla corresponsione (vedasi,
Cass. Civ., Sez. Lav, ordinanza del 04.04.2024, n. 9009).
Tale orientamento si scontra con il precedente – da questo giudicante condiviso
– secondo cui il diritto all'indennità sostituiva di ferie non godute è sottoposto al termine decennale. In particolare, pronunciandosi espressamente in materia di prescrizione, i giudici di legittimità hanno individuato come l'indennità di ferie non godute costituisca un elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva (quale corrispettivo di un'attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retributivo ma non lavorato) sia indennitaria, ossia volto a compensare il danno derivante dal diritto al riposo (sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., 10.02.2020, n. 3021).
Quanto alla decorrenza, è indiscusso che “la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 20.06.2023, n. 17643).
Nel caso di specie, il ricorrente agisce per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute durante gli anni scolastici dal 2017 al 2021. Parte resistente non ha provato di aver invitato la ricorrente, in maniera
Pag. 5 di 12 puntuale, alla fruizione delle ferie residue, sicché va individuato il momento di decorrenza dalla cessazione del primo rapporto di lavoro. Il primo rapporto di lavoro, relativo all'anno scolastico 2016/2017, è cessato in data 23.12.2017.
Stante l'inoltro del primo atto di diffida in data 17.02.2023, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente risulta infondata e deve essere rigettata.
8. Passando al merito della controversia, al fine di valutare la fondatezza delle domande, occorre prendere le mosse dal quadro normativo interno di riferimento, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale scolastico.
9. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore a partire dall'anno scolastico
2012/2013, ha sottoposto il personale assunto a tempo determinato alla medesima disciplina normativa e contrattuale in tema di fruizione delle ferie applicabile per i docenti di ruolo, precisando, al comma 2, la proporzionalità delle ferie al servizio prestato dal docente non di ruolo, la non obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, infine, la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto a tempo determinato, per la durata che non consente la fruizione ovvero perché il docente non ne ha chiesto la fruizione durante i periodi di so spensione (“
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
Pag. 6 di 12 scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”).
Successivamente, con l'intervento del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. della l.
135/2012 (“decreto legge spending review”, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), all'art. 5, comma 8, è stato introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
Il citato articolo è stato poi modificato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228/2012, cd. Legge di stabilità, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. In particolare, viene introdotta una deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola al tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ossia il periodo in cui sono sospese le lezioni (in passato “l'attività didattica”, ai sensi dell'art. 13 del CCNL citato) e i docenti non siano impegnati in altro tipo di attività scolastica.
La medesima legge, prosegue all'art, 1 comma 54, prevedendo la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente – compresi i docenti a termine – nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione delle ferie “per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
In tal senso, è venuto meno l'obbligo, di cui all'art. 19 CCNL di categoria, di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale,
Pag. 7 di 12 compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013, si prevede l'inderogabilità della disciplina delineata dai precedenti commi 54 e 55, da parte dei dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
dunque, eventuali clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate a partire dall'01.09.2013.
10. In virtù della nuova disciplina, legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, al docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche è riconosciuto il diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico, in ragione della sospensione e del numero di giorni fruiti su domanda. Infatti, il personale docente è stato sottoposto alla disciplina precedente – all'obbligo di godere anche d'ufficio delle ferie e al divieto di monetizzazione – solo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l.
135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 e l'intervento del legislatore con la l. n. 228/2012.
11. Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5, comma 6, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2 della
Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (da
Pag. 8 di 12 ultimo Cass. Civ., ordinanza del 17/6/2024, n. 16175; Cass. Civ., Sez. Lav,
15/5/2024, n. 13440).
12. Ne consegue che, in assenza di espressa richiesta del docente di fruire delle ferie tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno ovvero in assenza di provvedimento adottato dal dirigente scolastico, nel quale si informa il docente che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie si traduce in perdita delle ferie stesse, si esclude che i docenti cd. “precari” possano essere considerati automaticamente in ferie. Al docente, in tali casi, va riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
13. Quanto all'onere probatorio, stante la domanda avente oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, spetta al lavoratore che agisce in giudizio dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (si veda Cass. Civ., Sez. Lav.,
09.03.2021, n. 6493).
14. Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, risulta che l'amministrazione scolastica abbia informato, con circolare n. 344 del
09.06.2020 e solo nell'anno scolastico 2019/2020, il personale docente a tempo determinato, non impegnato con gli Esami di Stato – e, dunque, anche la ricorrente – che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie entro il 30 giugno avrebbe comportato la perdita della monetizzazione delle ferie, in quanto i docenti sarebbero stati considerati automaticamente in ferie (all. 3.1, p. 6 di parte ricorrente). Per tale anno scolastico, pertanto, l'indennità sostitutiva per ferie non godute non è dovuta.
15. Prima di procedere alla disamina degli altri periodi, appare opportuno precisare che nel conteggio dell'importo dell'indennità per ferie non godute possono essere calcolate anche le ferie soppresse, per le quali vale quanto sinora osservato per i giorni di ferie. Infatti, è possibile la monetizzazione delle festività
Pag. 9 di 12 soppresse, atteso che il docente a tempo determinato non potrebbe fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non presta servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
16. Dunque, procedendo nel merito, si osserva che la ricorrente ha prestato attività di docenza durante l'anno scolastico 2017/2018 per n. 236 giorni (a fronte dei
260 giorni dichiarati dalla ricorrente), in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, in sostituzione di docente, presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri F. Niccolini di Volterra. Durante tale anno scolastico, la docente ha maturato n. 19,66 ferie e 3 giorni di festività soppresse, a fronte delle 21,66 e
3 giorni di festività soppresse dichiarate. In assenza di prova contraria, sulla base dei calendari scolastici regionali prodotti, alla ricorrente sono residuati n. 7,66 giorni di ferie (a fronte dei 12,66 dichiarati).
17. Per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e ha prestato attività di docenza presso CP_ l'I.P.S.A.R. G. Matteotti di e – come risulta dallo Stato matricolare prodotta dall'amministrazione scolastica (all. n. 2 di parte resistente) nonché dal riscontro dato dall'Istituto scolastico G. Matteotti (all.
3.1 di parte ricorrente) – la docente ha fruito del congedo straordinario per assistenza familiari con handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, per il periodo intercorrente dal 21.11.2018 al 30.06.2019; pertanto ha stipulato un contratto di docenza per n. 272 giorni, di fatto prestando servizio per n. 50 giorni. Va, infatti, precisato che i permessi per assistere un familiare con disabilità grave (3 giorni al mese) non incide sulla maturazione delle ferie a meno che non si tratti di congedo straordinario (biennale, che può essere fruito in maniera frazionata). Per tale anno scolastico, dunque, il calcolo delle ferie spettanti va effettuato sulla base dei giorni effettivamente lavorati. Come si evince già dalla documentazione prodotta e derivante dall'amministrazione scolastica (all.
3.1 di parte ricorrente), la docente non ha fruito, durante l'anno scolastico 2018/2019, di n. 4 giorni di ferie, che dovranno pertanto essere sostituite con la corresponsione della relativa
Pag. 10 di 12 indennità. Peraltro, il resistente non ha contestato la documentazione CP_1
prodotta dalla ricorrente e, in particolare, il Decreto n. 662 del 21.12.2022 CP_ dell'Istituto scolastico G. Matteotti di , nel quale il Dirigente scolastico decreta la liquidazione del pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per n. 4 giorni a favore della ricorrente, per complessivi € 266,05.
18. Infine, per l'anno scolastico 2020/2021 ha stipulato un contrato a tempo determinato fino al 30 giugno, prestando attività di docenza presso l'istituto CP_ Superiore Galilei-Pacinotti di . Durante tale periodo, ha prestato servizio per n. 287 giorni, maturando n. 23,09 giorni di ferie oltre n. 3 giorni di festività soppresse, residuando – in base ai calendari scolastici regionali – n. 14,09 giorni di ferie residue.
19. Alla luce di quanto sinora esposto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle indennità sostitutive per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, per il numero di giorni di ferie residue accertate (e sopra indicate).
20. Quanto al conteggio effettuato – ribadendo la correttezza del calcolo che include le festività soppresse – si accoglie la tesi di parte resistente relativamente alle
Tabelle applicate dalla ricorrente. Ed invero, poiché il CCNL di categoria 2019-
2021 è applicabile ai rapporti di docenza a far data dal 01.01.2019, per la prima parte dell'anno scolastico 2018/2019 (ossia sino al 31.12.2018) va applicata, ai fini del calcolo dell'importo per indennità soppressa, la Tabella del CCNL precedente triennio 2016-2018. Quanto al periodo successivo, invece, è corretto il ricorso alla Tabella del CCNL triennio 2019-2021.
21. Il calcolo dell'indennità per le ferie non godute va effettuato moltiplicando il numero di giorni di ferie non godute per la retribuzione lorda giornaliera. Si tratta di un conteggio da effettuare secondo le previsioni economiche di cui ai
CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto determinato, nei limiti sopra indicati. Poiché si tratta di conteggio che può essere rimesso alle parti, questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per ragioni di economicità processuale.
Pag. 11 di 12 22. Alla luce di quanto sinora esposto, il deve Controparte_1
essere condannato alla liquidazione dell'indennità sostitutiva, per i periodi e nelle modalità sopra indicate, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 ed € 5.200), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della serialità del contenzioso in materia.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità Parte_1
sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2020/2021 nei limiti indicati:
➢ condanna, per l'effetto, il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'importo calcolato sulla base delle indicazioni predette
(numero di giorni e calcolo) a titolo di ferie non godute per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici il cui diritto è stato accertato, oltre interessi legali dal dovuto al soldo effettivo, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ rigetta la domanda relativamente all'anno scolastico 2019/2020;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 1.029,50, oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 41/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Ciro Santanicola e Aldo Esposito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
[...]
Domenica Togo, quale funzionaria delegata dall'amministrazione scolastica resistente ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell' ; Controparte_2
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute Conclusioni:
Per la parte ricorrente“Accertare e dichiarare il diritto Parte_1 all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
- Condannare il , in persona del Ministro Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, della somma totale di €. 3.418,79 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1
del Lavoro adito: preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, in subordine, rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva. In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.01.2024, , docente alle Parte_1 dipendenze del , chiedeva di accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per l'attività di docente prestata in favore dell'amministrazione convenuta, durante gli anni scolastici dal 2017 al 2021, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della somma complessiva di € 3.418,79, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di non aver mai percepito alcuna indennità
sostitutiva di ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, l.
228/2012, nonostante la stessa avesse maturato, negli anni scolastici 2017/2018,
Pag. 2 di 12 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un numero di giorni d ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale. La ricorrente esponeva che il personale docente dovesse fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali e che per la parte rimanente dell'anno la fruizione fosse limitata a un periodo di sei giornate lavorative (art. 1, comma 54, l. 228/2012) e che solo il personale precario avesse diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui, previa richiesta, è autorizzato dal dirigente scolastico a fruirne nei periodi in cui tale fruizione è consentita, ossia durante la sospensione delle lezioni (art. 1, comma 55, l. 228/2012). Infine, applicando i principi enunciati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e l'orientamento dei giudici di legittimità, poiché non aveva ricevuto invito a fruire delle ferie restanti né era stato informata dell'eventuale perdita dei giorni di ferie alla cessazione del rapporto, riferiva che doveva considerarsi regolarmente in servizio, così conservando il diritto alla monetizzazione delle ferie residue maturate non godute.
3. In data 17.01.2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
, che preliminarmente hanno eccepito la
[...]
prescrizione ex artt. 2 R.D.L. n. 295/1939 e 2948 c.c. del credito riferito al periodo di cinque anni prima della notifica del ricorso introduttivo o altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
4. Nel merito, la parte resistente esponeva che solo fino all'anno scolastico
2012/2013 il personale docente, titolare di contratto a tempo determinato fino al
30 giugno, aveva diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, mentre a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (spending review bis), convertito con modifiche dalla l. n. 135/2012, è stato modificato il meccanismo della retribuzione dele ferie non godute nel periodo di sospensione delle attività didattiche, prevedendo l'obbligatorietà della fruizione, il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e la cessazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere
Pag. 3 di 12 dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. Tale meccanismo, si riferiva, è stato poi completato dalla previsione di cui all'art. 1 l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, in particolare, modificando il citato art. 5, comma 8, del D.L.
95/2012, al comma 55, della citata L. 228/12, ha previsto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di questi lavoratori che, a causa della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non ne abbiano potuto usufruire. Tuttavia, riteneva che la ricorrente non avesse tenuto conto né del calendario scolastico specifico dell'Istituto presso il quale aveva svolto l'attività di docenza, né della sospensione relativa a diverse giornate del mese di giugno, calcolato invece interamente. Contestava, ogni caso, il conteggio della ricorrente, ritenendo che il calcolo dovesse essere effettuato partendo dallo stipendio mensile diviso per 30 giorni, secondo le vigenti tabelle del CCNL e l'art. 528 del T.U. Istruzione (d.lgs. n. 297/1994), senza considerare i giorni di festività soppressa (tre giorni per anno scolastico), che seguono una regolamentazione diversa. Sul punto, citava la l. 937/1977, così come modificata dall'art. 1, comma 24 l. 148/2011, che sancisce l'attribuzione delle giornate di riposo – quali festività soppresse – a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni da fruire nel corso dell'anno scolastico con apposita richiesta, che non è mai stata inoltrata dalla ricorrente. Nel dettaglio, parte resistente precisava che la tabella del primo CCNL è applicabile per le supplenze relative agli aa.ss. 2017/2018, in parte, per la supplenza dell'A.S. 2018/19, mentre la tabella secondo CCNL è applicabile alla restante parte della supplenza dell'A.S.
2018/19, nonché alle supplenze dei successivi anni scolastici richiesti.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 29.01.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Pag. 4 di 12 7. In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa attorea sollevata dalla parte resistente, si osserva che recentemente i giudici di legittimità – decidendo nel merito sulla possibilità di considerare tale indennità anche ai fini del calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti pubblici – hanno attribuito natura retributiva all'indennità sostitutiva di ferie non godute, così, come sostenuto dalla parte resistente, implicitamente ammettendo il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla corresponsione (vedasi,
Cass. Civ., Sez. Lav, ordinanza del 04.04.2024, n. 9009).
Tale orientamento si scontra con il precedente – da questo giudicante condiviso
– secondo cui il diritto all'indennità sostituiva di ferie non godute è sottoposto al termine decennale. In particolare, pronunciandosi espressamente in materia di prescrizione, i giudici di legittimità hanno individuato come l'indennità di ferie non godute costituisca un elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva (quale corrispettivo di un'attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retributivo ma non lavorato) sia indennitaria, ossia volto a compensare il danno derivante dal diritto al riposo (sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., 10.02.2020, n. 3021).
Quanto alla decorrenza, è indiscusso che “la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 20.06.2023, n. 17643).
Nel caso di specie, il ricorrente agisce per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute durante gli anni scolastici dal 2017 al 2021. Parte resistente non ha provato di aver invitato la ricorrente, in maniera
Pag. 5 di 12 puntuale, alla fruizione delle ferie residue, sicché va individuato il momento di decorrenza dalla cessazione del primo rapporto di lavoro. Il primo rapporto di lavoro, relativo all'anno scolastico 2016/2017, è cessato in data 23.12.2017.
Stante l'inoltro del primo atto di diffida in data 17.02.2023, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di parte resistente risulta infondata e deve essere rigettata.
8. Passando al merito della controversia, al fine di valutare la fondatezza delle domande, occorre prendere le mosse dal quadro normativo interno di riferimento, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale scolastico.
9. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore a partire dall'anno scolastico
2012/2013, ha sottoposto il personale assunto a tempo determinato alla medesima disciplina normativa e contrattuale in tema di fruizione delle ferie applicabile per i docenti di ruolo, precisando, al comma 2, la proporzionalità delle ferie al servizio prestato dal docente non di ruolo, la non obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, infine, la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto a tempo determinato, per la durata che non consente la fruizione ovvero perché il docente non ne ha chiesto la fruizione durante i periodi di so spensione (“
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
Pag. 6 di 12 scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”).
Successivamente, con l'intervento del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. della l.
135/2012 (“decreto legge spending review”, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), all'art. 5, comma 8, è stato introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
Il citato articolo è stato poi modificato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228/2012, cd. Legge di stabilità, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. In particolare, viene introdotta una deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola al tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ossia il periodo in cui sono sospese le lezioni (in passato “l'attività didattica”, ai sensi dell'art. 13 del CCNL citato) e i docenti non siano impegnati in altro tipo di attività scolastica.
La medesima legge, prosegue all'art, 1 comma 54, prevedendo la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente – compresi i docenti a termine – nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione delle ferie “per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
In tal senso, è venuto meno l'obbligo, di cui all'art. 19 CCNL di categoria, di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale,
Pag. 7 di 12 compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013, si prevede l'inderogabilità della disciplina delineata dai precedenti commi 54 e 55, da parte dei dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
dunque, eventuali clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate a partire dall'01.09.2013.
10. In virtù della nuova disciplina, legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, al docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche è riconosciuto il diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico, in ragione della sospensione e del numero di giorni fruiti su domanda. Infatti, il personale docente è stato sottoposto alla disciplina precedente – all'obbligo di godere anche d'ufficio delle ferie e al divieto di monetizzazione – solo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l.
135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 e l'intervento del legislatore con la l. n. 228/2012.
11. Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5, comma 6, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2 della
Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (da
Pag. 8 di 12 ultimo Cass. Civ., ordinanza del 17/6/2024, n. 16175; Cass. Civ., Sez. Lav,
15/5/2024, n. 13440).
12. Ne consegue che, in assenza di espressa richiesta del docente di fruire delle ferie tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno ovvero in assenza di provvedimento adottato dal dirigente scolastico, nel quale si informa il docente che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie si traduce in perdita delle ferie stesse, si esclude che i docenti cd. “precari” possano essere considerati automaticamente in ferie. Al docente, in tali casi, va riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
13. Quanto all'onere probatorio, stante la domanda avente oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, spetta al lavoratore che agisce in giudizio dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (si veda Cass. Civ., Sez. Lav.,
09.03.2021, n. 6493).
14. Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, risulta che l'amministrazione scolastica abbia informato, con circolare n. 344 del
09.06.2020 e solo nell'anno scolastico 2019/2020, il personale docente a tempo determinato, non impegnato con gli Esami di Stato – e, dunque, anche la ricorrente – che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie entro il 30 giugno avrebbe comportato la perdita della monetizzazione delle ferie, in quanto i docenti sarebbero stati considerati automaticamente in ferie (all. 3.1, p. 6 di parte ricorrente). Per tale anno scolastico, pertanto, l'indennità sostitutiva per ferie non godute non è dovuta.
15. Prima di procedere alla disamina degli altri periodi, appare opportuno precisare che nel conteggio dell'importo dell'indennità per ferie non godute possono essere calcolate anche le ferie soppresse, per le quali vale quanto sinora osservato per i giorni di ferie. Infatti, è possibile la monetizzazione delle festività
Pag. 9 di 12 soppresse, atteso che il docente a tempo determinato non potrebbe fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non presta servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
16. Dunque, procedendo nel merito, si osserva che la ricorrente ha prestato attività di docenza durante l'anno scolastico 2017/2018 per n. 236 giorni (a fronte dei
260 giorni dichiarati dalla ricorrente), in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, in sostituzione di docente, presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri F. Niccolini di Volterra. Durante tale anno scolastico, la docente ha maturato n. 19,66 ferie e 3 giorni di festività soppresse, a fronte delle 21,66 e
3 giorni di festività soppresse dichiarate. In assenza di prova contraria, sulla base dei calendari scolastici regionali prodotti, alla ricorrente sono residuati n. 7,66 giorni di ferie (a fronte dei 12,66 dichiarati).
17. Per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e ha prestato attività di docenza presso CP_ l'I.P.S.A.R. G. Matteotti di e – come risulta dallo Stato matricolare prodotta dall'amministrazione scolastica (all. n. 2 di parte resistente) nonché dal riscontro dato dall'Istituto scolastico G. Matteotti (all.
3.1 di parte ricorrente) – la docente ha fruito del congedo straordinario per assistenza familiari con handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, per il periodo intercorrente dal 21.11.2018 al 30.06.2019; pertanto ha stipulato un contratto di docenza per n. 272 giorni, di fatto prestando servizio per n. 50 giorni. Va, infatti, precisato che i permessi per assistere un familiare con disabilità grave (3 giorni al mese) non incide sulla maturazione delle ferie a meno che non si tratti di congedo straordinario (biennale, che può essere fruito in maniera frazionata). Per tale anno scolastico, dunque, il calcolo delle ferie spettanti va effettuato sulla base dei giorni effettivamente lavorati. Come si evince già dalla documentazione prodotta e derivante dall'amministrazione scolastica (all.
3.1 di parte ricorrente), la docente non ha fruito, durante l'anno scolastico 2018/2019, di n. 4 giorni di ferie, che dovranno pertanto essere sostituite con la corresponsione della relativa
Pag. 10 di 12 indennità. Peraltro, il resistente non ha contestato la documentazione CP_1
prodotta dalla ricorrente e, in particolare, il Decreto n. 662 del 21.12.2022 CP_ dell'Istituto scolastico G. Matteotti di , nel quale il Dirigente scolastico decreta la liquidazione del pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per n. 4 giorni a favore della ricorrente, per complessivi € 266,05.
18. Infine, per l'anno scolastico 2020/2021 ha stipulato un contrato a tempo determinato fino al 30 giugno, prestando attività di docenza presso l'istituto CP_ Superiore Galilei-Pacinotti di . Durante tale periodo, ha prestato servizio per n. 287 giorni, maturando n. 23,09 giorni di ferie oltre n. 3 giorni di festività soppresse, residuando – in base ai calendari scolastici regionali – n. 14,09 giorni di ferie residue.
19. Alla luce di quanto sinora esposto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle indennità sostitutive per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, per il numero di giorni di ferie residue accertate (e sopra indicate).
20. Quanto al conteggio effettuato – ribadendo la correttezza del calcolo che include le festività soppresse – si accoglie la tesi di parte resistente relativamente alle
Tabelle applicate dalla ricorrente. Ed invero, poiché il CCNL di categoria 2019-
2021 è applicabile ai rapporti di docenza a far data dal 01.01.2019, per la prima parte dell'anno scolastico 2018/2019 (ossia sino al 31.12.2018) va applicata, ai fini del calcolo dell'importo per indennità soppressa, la Tabella del CCNL precedente triennio 2016-2018. Quanto al periodo successivo, invece, è corretto il ricorso alla Tabella del CCNL triennio 2019-2021.
21. Il calcolo dell'indennità per le ferie non godute va effettuato moltiplicando il numero di giorni di ferie non godute per la retribuzione lorda giornaliera. Si tratta di un conteggio da effettuare secondo le previsioni economiche di cui ai
CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto determinato, nei limiti sopra indicati. Poiché si tratta di conteggio che può essere rimesso alle parti, questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per ragioni di economicità processuale.
Pag. 11 di 12 22. Alla luce di quanto sinora esposto, il deve Controparte_1
essere condannato alla liquidazione dell'indennità sostitutiva, per i periodi e nelle modalità sopra indicate, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 ed € 5.200), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della serialità del contenzioso in materia.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità Parte_1
sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2020/2021 nei limiti indicati:
➢ condanna, per l'effetto, il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'importo calcolato sulla base delle indicazioni predette
(numero di giorni e calcolo) a titolo di ferie non godute per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici il cui diritto è stato accertato, oltre interessi legali dal dovuto al soldo effettivo, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ rigetta la domanda relativamente all'anno scolastico 2019/2020;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 1.029,50, oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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