TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4993/2023 R.G.L., avente a oggetto: mansioni superiori – pagamento differenze retributive,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Enrico Nicolò Buscemi;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania;
e
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistenti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 2.5.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(…) a) accertare, ritenere dichiarare che il ricorrente sin dal mese di febbraio 2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso ha svolto le mansioni di Responsabile dei Servizi Informatici del Centro per
l'Impiego di Catania;
b) accertare, ritenere e dichiarare che le mansioni di Responsabile dei Servizi
Informatici del Centro per l'Impiego di Catania disimpegnate e svolte dal ricorrente dal febbraio 2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso, sono ascrivibili alle mansioni di cui alla categoria “D” profilo professionale funzionario direttivo dei
C.C.R.L. 2002-2005 e poi 2016-2018 dei dipendenti della , e/o in Controparte_1 subordine della categoria “C” profilo professionale istruttore direttivo, e/o in estremo subordine della categoria “B”;
c) per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare che ricorrente, a far data dal febbraio
2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso, ha svolto mansioni superiori rispetto al suo profilo professionale (operatore) ed alla sua categoria di formale inquadramento (categoria A);
d) conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le dovute differenze retributive previsto dai menzionati C.C.R.L. dei dipendenti della tra quanto percepito per il formale inquadramento in Controparte_1 categoria “A” e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire per lo svolgimento delle mansioni superiori di cui alla categoria “D”, in subordine di cui alla categoria “C”, ed in estremo subordine di cui alla categoria “B”, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento in suo favore delle relative e connesse differenze retributive sia per retribuzione ordinaria prevista dai succitati
C.C.R.L. applicabili al rapporto di lavoro (stipendio tabellare, indennità di amministrazione, reddito differenziale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale), che per salario accessorio (straordinari, piano di lavoro – produttività annuale,
FORD), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo impagato al soddisfo.
Vinte le spese ed i compensi di causa”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha esposto: di prestare servizio presso il
[...]
Controparte_3
, struttura organizzativa di massima dimensione del resistente
[...]
Controparte_1
a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo
[...] indeterminato, a far data dall'1.1.2011;
2 di essere formalmente inquadrato in categoria “A” del C.C.R.L. dei dipendenti della
, profilo professionale Operatore;
Controparte_1 di essere già stato assegnato, con disposizione di servizio n. 4 del 27-05-2008, all'Ufficio dati statistici;
Controparte_4 di aver svolto, con qualifica di “Operatore Informatico” le mansioni di “affari generali del Centro Informatico, gestione modulistica su credenziali di rete, SILL, COL
e Prospetti informativi, Rapporti con Unità Intranet/Internet, Sicilia e-Servizi,
Consegnatario, CPI e SMF, Censimento e monitoraggio attrezzature informatiche, segnaletica interna, aggiornamento indirizzato e-mail ed elenchi telefonici, manutenzione e gestione rubriche su casella di posta ufficio, installazione applicativi software e supervisione sicurezza informatica, manutenzione tecnica e gestione interventi su postazioni in RTRS, connettività su postazioni lavoro UPL e cablaggi wi-fi
CPI, assistenza tecnica su apparecchiature informatiche uffici UPL e CPI, sportello
CMS, Controllo di Gestione”; di essere l'unico dipendente assegnato all'Ufficio Servizi Informativi (già
[...]
) del Centro per l'Impiego di Catania, a far data dal mese di febbraio CP_4 dell'anno 2015, occupandosi di tutte le attività funzionali alla gestione del predetto
Ufficio; di avere pertanto eseguito le attività lavorative analiticamente indicate nel ricorso, a far data dal febbraio 2015 e quale Responsabile dei Servizi Informatici (unico addetto), siccome evidenziato dalle note e decreti autorizzati dai dirigenti o delle strutture regionali superiori, allegati al ricorso;
che le mansioni svolte rientrano in quelle previste dal C.C.R.L. del personale regionale per la categoria D (profilo professionale lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche), o in subordine per la categoria C, e/o in estremo subordine ma ciò per mero scrupolo difensivo in categoria B, dovendosi in ogni caso escludere l'inquadramento nella categoria A di formale inquadramento del ricorrente.
Con memorie difensive depositate in data 4.10.2023, si sono costituiti in giudizio l' Controparte_1
, e l'
[...] Controparte_5
[..
[...] , formulando le seguenti conclusioni: “- In via
[...] principale, dichiarare la non spettanza del diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica superiore;
- In via principale, dichiarare la non spettanza delle differenze retributive;
- In via subordinata, dichiarare estinti per prescrizione i crediti retributivi maturati prima del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova orale.
L'udienza dell'1.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, nel merito, il ricorso appare parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella specie, il ricorrente, inquadrato in categoria A del CCRL di riferimento, ha chiesto in via principale di avere riconosciute le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori proprie della categoria “D” in ragione dell'espletamento dei compiti descritti in ricorso.
In termini generali, va evidenziato come il rapporto in essere tra le parti sia di pubblico impiego privatizzato e come in relazione ad esso trovi applicazione l'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, il quale, nel testo vigente ratione temporis e per quanto rileva in questa sede, prevede che: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. (…) 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso
4 di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. (…)”.
Sulla base della superiore previsione normativa, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte. Tuttavia, ai fini del predetto riconoscimento, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.
In particolare, la norma risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che aveva già ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (cfr. Corte di Cassazione sez. lav., 17.4.2007, n. 9130, laddove valorizza la giurisprudenza costituzionale al fine di ritenere la portata retroattiva dell'art. 15 d.lgs. n. 387/1998, che aveva soppresso il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal comma 6 dell'art. 56 d.lgs. n. 29/1993).
Peraltro, è stato chiarito che «[i]l principio che il disposto dell'art. 36 Cost. debba trovare applicazione pure nel settore del pubblico impiego privatizzato esige,
5 peraltro, sul versante fattuale che "le mansioni assegnate siano in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell'attività spiegata, sia per quanto attiene all'esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite" così, testualmente, Cass. sez. unite n. 25837/2007 e, inoltre, Cass. n.
8259/2006 cit. (che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato)» (cfr. Corte di Cassazione sez. lav., 13.3.2008, n. 6753).
Giova ancora premettere quanto precisato dalla Corte di legittimità in merito al procedimento logico-giuridico da seguire in tema di riconoscimento di qualifica superiore: “(…) il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (…) Si è anche precisato che l'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (cfr. Corte di Cassazione sez. lav.,
19.6.2020, n. 12039).
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico va rimarcato che può considerarsi svolgimento di mansioni "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni” (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 comma 3, che ripete la formulazione del d.lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n.
80 del 1998), e a tal fine "il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili
6 professionali pertinenti” (cfr. ex multis, Corte di Cassazione sez. lav., 26.7.2007, n.
16469).
Sulla base dei superiori principi va pertanto esaminata la fattispecie oggetto del presente giudizio.
2.2. In via preliminare, va subito rilevato (sul punto v. anche oltre) che il decorso del termine previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in epoca precedente al quinquennio decorrente, a ritroso, dalla data di notificazione dell'atto introduttivo (11.5.2023), impone l'individuazione del perimetro cronologico di delibazione della pretesa nell'intervallo 11 maggio 2018 - 11 maggio 2023, così dovendosi ritenere estinta per intervenuta prescrizione ogni diversa pretesa di differenze retributive riferibili al periodo precedente.
2.3. Tanto premesso, tenuto conto delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle prove orali espletate, parte ricorrente ha sufficientemente provato di avere svolto mansioni relative all'inquadramento negoziale reclamato – in estremo subordine – in categoria B, con prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
Il C.C.R.L. 2016-2018 “comparto non dirigenziale della e Controparte_1 degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, all'art. 17
(Conferma del sistema di classificazione), prevede che “
1. Nelle more della definizione dei lavori della Commissione paritetica, in ordine alla riforma del sistema di classificazione professionale del personale di cui all'art. 16, si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 19 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della e degli Enti di cui all'art.1 della 1.r. n.10/2000 Controparte_1 per il quadriennio giuridico 2002/2005, con le modifiche di seguito riportate.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono istituite nuove posizioni economiche apicali in ciascuna categoria (…)”.
L'art. 19 del C.C.R.L. 2002-2005 prevede che: “
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai modelli organizzativi dell'Amministrazione è articolato in quattro categorie: Categoria
A Categoria B Categoria C Categoria D 2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze,
7 conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'Allegato “A” del presente CCRL
(…)”.
L'Allegato A, cui la norma rinvia, in relazione alle declaratorie professionali, stabilisce che appartengono alla categoria A (di incontestato formale inquadramento del ricorrente): “(…) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; - problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”.
I relativi profili professionali vengono così esemplificati: “(…) - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: operai generici (…)”.
Secondo la medesima fonte negoziale collettiva, rientrano invece nel livello D, rivendicato in via principale “…i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
8 I profili esemplificati sono i seguenti: “…- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione
e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale”. Per l'accesso dall'esterno è richiesto il possesso di “…diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati”.
Dalle citate declaratorie (e lo stesso è a dirsi dal raffronto con le declaratorie che definiscono le ulteriori categorie B e C), si evince come i principali elementi di differenziazione tra gli inquadramenti siano dati: dal livello di conoscenze;
dal contenuto operativo (di tipo ausiliario, di tipo operativo, di concetto, di tipo tecnico, gestionale o direttivo), con correlative responsabilità di risultato, rispetto ai processi produttivo-amministrativi; dal grado di complessità delle problematiche lavorative, anche in rapporto all'ampiezza delle soluzioni possibili;
dal grado di complessità delle relazioni organizzative interne ed esterne.
Così, ad esempio, per il profilo professionale di cui alla categoria C, la disciplina collettiva prevede: approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
responsabilità di risultati
9 relativi a specifici processi produttivi amministrativi;
una complessità media dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti, e una significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, e relazioni esterne
(con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Trattasi di profili - quelli appena richiamati, sinteticamente, per la categoria C - che non sussistono (responsabilità di risultato) o sono molto ridimensionati (relazioni organizzative di tipo interno) per i lavoratori di categoria A.
2.4. Nella specie è documentato che, con ordine di servizio n. 6 del 10.5.2018
(doc. n. 13 parte ricorrente), in essere alla data di deposito del ricorso (secondo la prospettazione attorea non specificamente contestata da controparte), il ricorrente è stato designato quale “Referente informatico/posta elettronica in sostituzione” nell'ambito della Segreteria Affari Generali e del personale.
Con altro ordine di servizio, n. 357 del 25.2.2019 (doc. n. 14 parte ricorrente), il
Dirigente del Servizio XII Centro ha assegnato al ricorrente Controparte_3
l'incarico di Responsabile tecnico del Servizio protocollo R.T.P., per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate nel manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali del Servizio XII . Controparte_3
Al riguardo si osserva che, nel predetto o.d.s., il Dirigente dell'
[...]
è stato al contempo designato Controparte_6
“Responsabile della Gestione Documentale e responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali del Servizio XII
[...]
”. Controparte_6
Si evince, pertanto, che le responsabilità correlate all'incarico attribuito al ricorrente siano di natura esclusivamente tecnica, con esclusione peraltro delle attività di
“[installazione e configurazione del]le procedure relative al protocollo informatizzato su macchine tenute presso il Dipartimento e direttamente gestite dalla stessa società”, in quanto attribuite alla società di gestione dei sistemi informativi di cui all'art. 78
Legge regionale 3.5.2006 e s.m.i. indicata nel medesimo decreto ( Controparte_7
(cfr. il medesimo doc. n. 14 parte ricorrente) .
10 Peraltro, in mancanza di allegazione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, non è possibile ricostruire le funzioni demandate al responsabile tecnico, sicché il documento non appare significativo ai fini della valutazione del caso che occupa.
2.4.1. Il ricorrente ha altresì prodotto (doc. n. 15 parte ricorrente) la seguente documentazione:
- o.d.s. del 15.9.2022, n. 6 con cui si incarica il “referente informatico Parte_1
di predisporre una postazione informatica, a seguito
[...] dell'assegnazione di nuovo incarico ad un collaboratore amministrativo;
- o.d.s. del 15.9.2022, n. 7 con cui si incarica il “referente informatico Parte_1
di predisporre due postazioni informatiche, a seguito
[...] dell'assegnazione di nuovi incarichi a collaboratori/operatori amministrativi;
- la richiesta del 3.2.2023, a firma del Dirigente del Centro per l'Impiego di
Acireale e Giarre ed indirizzata al di Catania Controparte_3
e a (indicato dalla mittente come Responsabile Servizi Parte_1
Informatici), avente ad oggetto la fornitura di una postazione completa di pc e tablet da assegnare ad un funzionario;
- la richiesta di assistenza informatica per ripristino guasto su personal computer del 9.7.2019, da parte dell'U.O. Centro per l'Impiego di Scordia, indirizzata tra l'altro a (indicato dal mittente come Responsabile Parte_1
Informatico);
- una comunicazione, a firma del ricorrente (indicato come referente informatico)
e del consegnatario, nella quale si rileva l'avvenuta esecuzione del “ripristino del pc in oggetto, l'aggiornamento e l'ottimizzazione del sistema operativo e dei software installati”, oltre che l'avvenuta verifica dell'“integrità dei dati salvati nel disco condiviso” su singolo personal computer;
- l'incarico di missione del 12.1.2023, avente ad oggetto l'“installazione nuova stampante di rete e manutenzione apparecchiature informatiche”, presso di CP_8
Giarre;
- medesimo incarico di missione del 2.1.2023, avente ad oggetto l'”installazione nuova stampante di rete e manutenzione apparecchiature informatiche”, presso di Paternò; CP_8
11 - medesimo incarico di missione del 2.1.2023, avente ad oggetto l'”installazione nuova stampante di rete e manutenzione apparecchiature informatiche”, presso di Randazzo-Bronte; CP_8
- la nota del 16.10.2019, con la quale il ricorrente trasmette a “SICILIA
DIGIT@LE CSU – CENTRO SUPPORTO ALL'UTENZA” la richiesta di creazione (cui non provvede quindi direttamente) di una casella ufficio destinata a canalizzare i messaggi di posta elettronica, inerenti i quesiti sul reddito di cittadinanza, in entrata e in uscita tra i Centri per l'Impiego e il C.P.I. Capoluogo di Catania.
Dalla predetta documentazione si evince la natura dell'attività svolta, consistente in particolare nelle seguenti attività: predisposizione di postazioni informatiche, fornitura pc e tablet, assistenza per ripristino di guasti generici, aggiornamento ed ottimizzazione dei sistemi operativi e dei software installati su personal computer, installazione nuove stampanti di rete, generica manutenzione di apparecchiature informatiche, inoltro delle richieste di interventi tecnici di pertinenza del gestore informatico esterno.
2.4.2. Parte ricorrente ha indicato e descritto mansioni che sarebbero state esercitate, secondo la tesi attorea, “in modo continuativo ed esclusivo”.
Al riguardo, va rilevato che alcune delle mansioni indicate (pagg. 6 e ss. del ricorso) coincidono con quelle evidenziate nei doc. nn. 7, 8, 9 allegati da parte ricorrente
– certificazioni/attestazioni dei Direttori del Servizio.
In particolare, nel doc. n. 9 (più recente) risulta la comunicazione del Dirigente del Servizio XII Centro per l'Impiego di Catania - indirizzata al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative -, con cui viene rilevata l'assegnazione del ricorrente , a partire dall'o.d.s. Parte_1
n. 17 del 20.10.2010 “a tutt'oggi [id est: alla data della medesima comunicazione,
12.6.2013]”, al Servizio Informatico del Servizio XII.
Le mansioni in concreto espletate vengono indicate nei doc. nn. 7, 8
(certificazioni/attestazioni delle mansioni svolte negli anni 2010, 2011), che fanno parimenti riferimento all'o.d.s. n. 17 del 20.10.2010.
Così, tra le altre, si segnalano: affari generali del Centro Informatico;
gestione modulistica ed interventi su credenziali di rete, Sistema Informativo Lavoro,
Comunicazioni On line, Prospetti informativi;
rapporti con Unità Intranet/Internet,
12 Cont Sicilia consegnatario, responsabile sicurezza e Sportelli Multifunzionali;
CP_3 censimento e monitoraggio attrezzature informatiche;
segnaletica interna;
aggiornamento indirizzato e-mail ed elenchi telefonici;
manutenzione e gestione rubriche su casella di posta ufficio;
installazione applicativi software e supervisione sicurezza informatica;
manutenzione tecnica e gestione interventi su postazioni in RTRS tramite Sicilia connettività su postazioni lavoro UPL e cablaggi wi-fi CPI;
CP_3 assistenza tecnica su apparecchiature informatiche uffici UPL e CPI;
rilevazioni statistiche su comunicazioni on line – controllo di gestione (solo nel 2010).
Ebbene, avuto riguardo al termine di prescrizione sopra rilevato, ed alla correlata necessità che le mansioni corrispondenti a qualifiche professionali, in ipotesi superiori, siano state effettivamente svolte nel periodo rilevante ai fini del diritto alle differenze retributive azionato, i documenti nn. 7, 8 e 9 non appaiono particolarmente significativi.
Essi, infatti, attestano lo svolgimento delle predette mansioni fino, al più tardi, al
12.6.2013. Pertanto, in epoca decisamente anteriore rispetto al quinquennio antecedente
(11.5.2018) la notifica del ricorso, quale unico atto noto utile per l'interruzione della prescrizione.
Proprio in ragione del significativo intervallo di tempo trascorso, non è possibile inferire dallo svolgimento effettivo di quelle mansioni - all'epoca, e ove in ipotesi ritenuto sufficientemente provato detto effettivo svolgimento - il persistente svolgimento delle medesime funzioni nell'intervallo di tempo successivo all'11.5.2018.
Le considerazioni appena svolte si estendono anche al doc. n. 10 allegato da parte ricorrente, dell'8.10.2015.
Il doc. n. 11 allegato da parte ricorrente, datato 15.3.2017, non è invece significativo per la diversa e assorbente ragione che il relativo contenuto segnala la mera indicazione del ricorrente quale “referente ai sistemi informativi”, senza ulteriori dettagli circa le mansioni corrispondenti. Analoga considerazione va fatta per il doc. n.
12, datato 31.5.2017, laddove viene descritto il nuovo organigramma e indicato quale referente informatico. Parte_1
2.5. Venendo dunque all'esame dell'istruzione orale espletata (cfr. ordinanza istruttoria dell'27.10.2023, con cui è stata ritenuta “…ammissibile e rilevante la prova per testi dedotta da parte ricorrente nell'atto introduttivo, sui capitoli ivi articolati” – cfr. pagg. 17-21 del ricorso), va rilevato quanto segue.
13 Il teste , dopo avere premesso di “[conoscere] le parti in Testimone_1 quanto io ho lavorato alle dipendenze dell' dal 2006 Controparte_1 sino al 2022; in particolare io ho svolto la mia attività presso il centro per l'impiego di
Catania, con mansioni di collaboratore”, ed aver precisato di “[avere] due cause in corso nei confronti dell' , aventi a oggetto una il Controparte_1 riconoscimento dei contributi pregressi da LSU al contratto a tempo indeterminato, mentre l'altra l'esclusione di una riserva in favore dei dipendenti nell'ambito di un concorso indetto dal dipartimento del lavoro dell' lavoro”, all'udienza Controparte_1 del 23.1.2024 ha dichiarato quanto segue: “conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro sin dal 1997; preciso che abbiamo lavorato nello stesso ufficio negli ultimi cinque anni, circa dal 2018; in particolare negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato nell'ufficio informatico del Centro per l'Impiego di Catania (…) A.D.R.: io in questo ufficio mi occupavo della posta elettronica e della registrazione dei decreti e delle pubblicazioni sul sistema regionale, nonché dell'inserimento dei dati relativi all'istruttoria della cassa integrazione in deroga;
prima del 2018 non lavoravo insieme al ricorrente in quanto mi occupavo del collocamento obbligatorio (…) A.D.R. cap. 1: confermo che il ricorrente svolge le funzioni di responsabile dei servizi informatici del centro per l'impiego di Catania e ciò sicuramente dal 2006/2007; sono a conoscenza di tale circostanza in quanto il ricorrente era l'unico che si occupava di predisporre la postazione informatica di tutti i dipendenti addetti al centro per l'impiego; il ricorrente era l'unico a occuparsi della installazione fisica dei computer e dei programmi;
inoltre provvedeva ad aprire tutti gli account necessari;
confermo che presso il Centro per
l'Impiego vi è un ufficio informatico a cui era addetto il solo ricorrente;
come detto, negli ultimi cinque anni anche io ero addetta a tale ufficio informatico;
presso l'ufficio informatico non vi era un dirigente né un funzionario preposto;
l'ufficio informatico faceva capo al dirigente della prima unità operativa;
preciso che da quando vi sono stata io nell'ufficio informatico vi eravamo due addetti e se mal non ricordo nell'ultimo periodo eravamo in tre;
tale ultimo lavoratore addetto all'ufficio informatico era
; io e il facevamo lo stesso lavoro;
A.D.R.: preciso che Persona_1 Persona_1 eravamo noi tre addetti all'ufficio informatico a organizzare insieme l'attività da svolgere e di ciò informavamo il dirigente del servizio Centro per l'impiego e il dirigente della prima unità operativa. A.D.R. cap. 2: confermo che il ricorrente
14 svolgeva presso l'Ufficio informatico del le seguenti Controparte_3 attività: - curare da solo l'organizzazione e il funzionamento di tutti i sistemi e i servizi informatici presenti nel Centro per l'Impiego di Catania e nei Centri per l'impiego della Provincia di Catania;
- vigilare, da solo, sul corretto utilizzo e sulla manutenzione degli strumenti hardware e software in dotazione al Centro per l'Impiego di Catania e dei Centri per l'impiego della Provincia di Catania;
- garantire l'integrità e la sicurezza dei sistemi del Centro per l'impiego di Catania e dei Centri per l'impiego della Provincia di Catania;
a tal fine, in particolare, il ricorrente si occupava di mettere in rete i componenti dei computer, installava i programmi necessari per il lavoro, provvedeva ad aprire gli account di posta elettronica e per gli altri programmi in uso al Centro, come per esempio il SILAV;
provvedeva inoltre al reset password;
nel resto non so dire tecnicamente le attività che svolgeva il ricorrente;
in termini generali il ricorrente si occupava di tutto ciò che riguardava i sistemi informatici;
di norma il ricorrente svolgeva le proprie attività da solo;
io collaboravo con il ricorrente solamente con riguardo sistema informatico ILDE, che è un protocollo informatico della;
ricordo che entrambi avevamo fatto un corso a Palermo ed Controparte_1 eravamo amministratori del sistema;
: cap. 3: confermo che il ricorrente svolgeva Tes_2 le seguenti attività indicate nel capitolo di prova in esame: - programmazioni degli interventi sui computer e sui sistemi informatici di tutta la provincia, nonché gestione database credenziali, registri utenze, censimenti generale e disaggregati delle apparecchiature, mappature IP, adempimenti amministrativi con , Controparte_7
Segreteria di Presidenza, Direzione, Consegnatario e uffici periferici;
- aggiornamento sistemi, configurazioni indirizzamenti di rete, installazioni su pc e server con privilegi
“admin” per gli uffici di tutta la provincia di Catania;
se mal non ricordo il ricorrente era amministratore di rete. - gestione e storage registri giornalieri, creazione e aggiornamento fascicoli elettronici, abilitazioni utenti, bonifiche periodiche ruoli uffici, elaborazione manuali, comunicazioni di servizio a tutto il personale. - reset password e riattivazioni account, aggiornamento schede utenti, creazione nuovi account e disattivazioni, correzioni errori di protocollazione e annullamento documenti. - gestione dei contenuti sul cloud regionale di tutti i CPI della provincia, reset e disattivazioni utenze, cambi ufficio, riconfigurazioni tablet per riassegnazione dei dispositivi;
non ricordo se formalmente il ricorrente sia stato nominato Amministratore
15 Google Workspace in qualità di Responsabile Informatico. - registrare i decreti tramite accredito nominale sul Repertorio Unico Dipartimento Lavoro (RUDL) e richiedere la pubblicazione sul sito regionale;
di tale attività mi occupavo anche io;
non ricordo se anche il si occupava di tale attività. - raggiungere apparati di rete e pc Persona_1 dalla postazione di casa o da altra postazione fuori LAN;
preciso che durante il lockdown il ricorrente si è occupato, da solo, di provvedere al collegamento attraverso la VPN aziendale di tutti i nostri pc di casa. - nell'anno 2020 ha fatto parte di un gruppo di lavoro su istruttorie CIGD;
di tale gruppo ho fatto parte anche io;
di tale gruppo non era stato nominato un coordinatore, nel senso che non vi era uno specifico coordinatore;
nell'ambito di tale gruppo il ricorrente si occupava di tutte le comunicazioni effettuate all'INPS attraverso uno specifico programma e delle seguenti attività: editing file PDF, gestione archivi, report revoche revisione elenchi e invio PEC ad ottimizzazione file di assegnazione istanze, comunicazioni di servizio al CP_9 giudice del lavoro e comunicazioni con per adempimenti di CP_10 correzione/annullamento pagamenti;
di tali attività si occupava il ricorrente solamente;
sia io sia il ricorrente sia l'addetto ci occupavamo di pubblicazioni dei Persona_1 decreti di cassa integrazione in deroga e annullamenti revoche. Non so cosa sia il data monitoring;
- gestire la modulistica tramite accredito nominale su Intranet Informatica per interventi su account di rete, account posta elettronica e accessi Internet;
ricordo che quando veniva assunta una persona e si attivavano i varia account, veniva utilizzata una modulistica telematica di cui si occupava solamente il ricorrente;
allo stesso modo procedeva in caso di disattivazione. - gestire le dotazioni informatiche delle sedi di Catania, Paternò e Randazzo tramite accredito nominale su Sistema
Informativo Regionale per l'Innovazione Tecnologica;
in particolare, nel nostro ufficio di Catania venivano assegnate le postazioni informatiche e il ricorrente provvedeva a distribuirle in tutti i centri per l'impiego della provincia;
- gestire utenze SILAV,
Garanzia Giovani, Anpal e utenze Prospetti Informativi L. 68/99 su sito ministeriale fino al 2019; di tale attività si occupava solamente il ricorrente;
ad esempio, con riguardo al collocamento obbligatorio, le imprese sono obbligate a inserire dati in un prospetto informativo, in cui noi accedevamo per verificare il rispetto degli obblighi del collocamento obbligatorio;
in tali casi era sempre il ricorrente a occuparsi di creare i vari account per utilizzare i sistemi;
analogo discorso vale per il SILAV e gli altri
16 sistemi suindicati;
- effettuare interventi diretti su apparecchiature informatiche, come pc, monitor, stampanti, scanner e altre periferiche, abilitare firma elettronica su pc tramite , spostare o sostituire postazioni informatiche, posizionare Controparte_7 cablaggi di superficie, ripristinare connettività, configurare cartelle di rete condivise sui server;
preciso che i cablaggi di rete sono i fili che dal server arrivano alle varie postazioni;
non so dire se si occupava di reimpostare i protocolli di rete. - In remoto da pc ufficio o postazione privata, installazione e mappatura stampanti di rete, installazioni software, aggiornamento dei sistemi, configurazioni cartelle di rete condivise sui server, risoluzione guasti informatici, ripristino connettività, configurazioni cartelle di rete condivise sui server;
non so dire cosa si intende per reimpostazioni dei protocolli di rete. - gestire interventi su ticket tramite Controparte_7 su postazioni pc, rete Intranet e fonia;
in particolare era il ricorrente che si occupava di aprire le segnalazioni in caso di problemi tecnici o impossibilità di accedere ai profili;
tali segnalazioni venivano effettuate a e veniva quindi aperta la Controparte_7 relativa pratica;
nei casi di apertura dei ticket era direttamente ad Controparte_7 occuparsi della risoluzione dei problemi;
in questi casi il ricorrente si limitava ad aprire il ticket. - missioni nei centri per l'impiego della provincia per: interventi di manutenzione, installazioni stampanti di rete, ripristino apparecchiature, sopralluoghi locali per predisposizione connettività, messa in esercizio cablaggi attivi di rete per trasferimento connettività; sono a conoscenza di tale circostanza in quanto lavoravamo insieme e perciò sapevo quando era in missione e per cosa;
- so che si occupava di sorveglianza informatica su apparati di rete, cabine rack, server e centraline telefoniche, ma non so descrivere con esattezza l'attività che svolgeva sul punto. - so che si occupava di sorveglianza informatica sui server dei C.P.I., m non so dire esattamente l'attività che svolgeva sul punto;
- backup periodici su applicativi e cartelle condivise sui server. - riparazione e ripristino pc guasti e ciò sia per la sede di Catania sia per gli uffici periferici;
- gestire il deposito apparecchiature usate e materiali in giacenza;
- comunicazioni al Consegnatario su proposte di fuori uso per le apparecchiature di tutti gli uffici;
in particolare il ricorrente si occupava della ricognizione degli apparecchi fuori uso e provvedeva quindi a fare la relativa comunicazione al consegnatario;
- monitorare il fabbisogno informatico ed elaborare proposte di assegnazione nuovi pc ed altre nuove apparecchiature;
tali richieste erano
17 indirizzate dal ricorrente al Dirigente del Servizio e al Consegnatario;
- gestire e aggiornare il censimento generale delle apparecchiature informatiche in esercizio;
- gestire caselle di posta ufficio ordinarie e casella PEC;
- effettuare la manutenzione ordinaria settimanale della casella d'ufficio istituzionale e la manutenzione ordinaria giornaliera della casella PEC;
- effettuare la migrazione dati e storage su server delle caselle dell'ufficio; preciso che periodicamente venivano spostati tutti i messaggi di posta elettronica, sia ordinaria sia certifica, sul server dell'ufficio e di ciò si occupava il solo ricorrente;
- aggiornare rubriche, schede utenti e mailing list su caselle di posta ufficio;
- allestimento informatico sale riunioni;
- aggiornamento indirizzario e-mail ed elenchi telefonici e posizionamento file sui server di tutti gli uffici. - aggiornamento segnaletica interna;
in particolare si tratta della segnaletica orizzontale e verticale che si trova in tutti gli uffici” (cfr. verbale di udienza del 23.1.2024, cit.).
La teste , dopo avere premesso di “[conoscere] le parti Testimone_3 in quanto io lavoro alle dipendenze dell' dal Controparte_1
2011 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dopo circa
5 anni, e vi lavoro a tutt'oggi; in particolare io svolgo la mia attività presso il centro per l'impiego di Catania, con mansioni di operatore, occupandomi in particolare di collocamento mirato”, ed aver precisato di “[avere] due cause in corso nei confronti dell' , aventi a oggetto una la riqualificazione del Controparte_1 personale e l'altra la mancata riserva in favore del personale in un concorso bandito dalla ”, all'udienza del 12.3.2024 ha dichiarato quanto segue: “A.D.R.: CP_1 conosco il ricorrente in quanto siamo colleghi di lavoro sin dal 1996; io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato in settori e uffici diversi;
in particolare io lavoro nell'ufficio collocamento mirato all'interno del centro per l'impiego, mentre il ricorrente lavora nell'ufficio servizio informatico, all'interno del servizio XXII (…) che io sappia il ricorrente è il referente informatico di tutto il servizio XII e anche dei centri per
l'impiego periferici che fanno parimenti capo al servizio XII A.D.R.: io e il ricorrente lavoriamo nello stesso plesso;
io lavoro al piano rialzato mentre il ricorrente lavora al secondo piano;
sono a conoscenza dell'attività svolta dal ricorrente in quanto io e tutti gli altri miei colleghi del servizio XII facciamo sempre riferimento al ricorrente per qualsiasi cosa che riguardi l'aspetto informatico dell'ufficio. A.D.R. cap. 1: confermo che il ricorrente svolge le funzioni di responsabile dei servizi informatici del centro per
18 l'impiego di Catania e ciò almeno dal 2015; sono a conoscenza di questa circostanza in quanto ogni giorno sia io sia i miei colleghi vediamo il ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni e poiché noi stessi lo contattiamo per il suo aiuto su tutte le questioni informatiche, come ad esempio dimenticanze di password, scollegamento del server o altro;
il ricorrente al momento è l'unico che si occupa di predisporre la postazione informatica di tutti i dipendenti addetti al centro per l'impiego; il ricorrente
è l'unico a occuparsi della installazione fisica dei computer e dei programmi;
inoltre provvede ad aprire tutti gli account necessari;
confermo che presso il Centro per
l'Impiego vi è un ufficio informatico a cui è addetto il solo ricorrente, ciò quantomeno dal 2015 e anche adesso (…)”.
Per il resto, la teste ha confermato lo svolgimento delle attività, per Tes_3 come già fatto dalla teste salvo dettagli trascurabili – così, ad esempio, quanto Tes_4 alla sorveglianza informatica sui server dei C.P.I., la prima ha dichiarato “a volte ci avvisa anche via e-mail su segnalazioni operative, dicendoci ad esempio di non usare o usare in un determinato modo sistemi e programmi”, mentre la teste ha Tes_4 dichiarato di non saper dire esattamente l'attività che il ricorrente svolgeva sul punto.
2.6. Come già anticipato (supra, punto 2.3), alla luce della documentazione in atti e delle prove orali espletate, ritiene questo giudicante che possa dirsi provato, nell'intervallo di tempo dall'11.5.2018 al'11.5.2023, lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento negoziale di cui alla categoria B del CCRL di riferimento.
Ciò in quanto è emerso, dalla documentazione in atti e rilevante (atti raccolti cumulativamente nel doc. n. 15 parte ricorrente, analizzati supra al par.3.4.1), che il ricorrente è stato occupato in attività di: predisposizione di postazioni informatiche, fornitura pc e tablet, assistenza per ripristino di guasti generici, aggiornamento ed ottimizzazione dei sistemi operativi e dei software installati su personal computer, installazione nuove stampanti di rete, generica manutenzione di apparecchiature informatiche, inoltro delle richieste di interventi tecnici di pertinenza del gestore informatico esterno.
Lo svolgimento di ulteriori attività è emerso dalle prove orali espletate.
Ebbene, queste ultime, ulteriori attività non sembrano significativamente diverse, sotto un profilo qualitativo, rispetto a quelle già provate documentalmente (in
19 particolare, rispetto alle attività di aggiornamento ed ottimizzazione dei sistemi operativi e dei software installati su personal computer, oltre che all'attività di manutenzione di apparecchiature informatiche).
Tanto è a dirsi, ad esempio, per le seguenti attività: gestione dei contenuti sul cloud regionale di tutti i CPI della provincia e gestione utenze SILAV, Garanzia
Giovani, Anpal e utenze Prospetti Informativi L. 68/99 su sito ministeriale.
In assenza di ulteriori dettagli circa il contenuto di dette attività gestionali, tali attività non appaiono significativamente diverse dalla gestione di uno specifico software, segnatamente per accreditarne gli accessi e gestirne generici malfunzionamenti (laddove tale ultima attività di riparazione non si risolva nella mera apertura di un ticket, come emerso dall'istruttoria orale per gli interventi di CP_7
, dato che non è stato precisato lo specifico ambito di intervento di quest'ultima
[...] società rispetto ai diversi applicativi in uso al personale dipendente regionale).
Le ulteriori attività indicate non sembrano del pari significativamente diverse, sotto un profilo qualitativo, rispetto a quelle già provate documentalmente.
Appaiono infatti sostanzialmente assimilabili alla installazione di nuove stampanti di rete, provata documentalmente, le attività consistenti nell'allestimento informatico delle sale riunioni e nell'aggiornamento indirizzario e-mail ed elenchi telefonici.
Più in generale, quanto detto vale per le ulteriori attività, tra le quali: posizionamento cablaggi di superficie e ripristino connettività; configurazione cartelle di rete condivise;
backup periodici su applicativi;
gestione del deposito apparecchiature usate e materiali in giacenza;
manutenzione ordinaria settimanale della casella d'ufficio istituzionale e la manutenzione ordinaria giornaliera della casella PEC.
Analoghe considerazioni valgono per l'attività svolta nel periodo dell'emergenza
ID (provvedere al collegamento attraverso la VPN aziendale di tutti i pc di casa dei funzionari amministrativi;
gestione archivi, report, comunicazioni nell'ambito dell'applicativo istruttorie CIGD).
Peraltro, l'accento posto da parte ricorrente sulla responsabilità dell'Ufficio informatico (in capo al medesimo, e in via esclusiva) appare contraddetto – e comunque ridimensionato – dai rilievi della teste che ha dichiarato: “(…)l'ufficio Tes_1 informatico faceva capo al dirigente della prima unità operativa (…) preciso che
20 eravamo noi tre addetti all'ufficio informatico a organizzare insieme l'attività da svolgere e di ciò informavamo il dirigente del servizio Centro per l'impiego e il dirigente della prima unità operativa”.
Ebbene, ad avviso di questo giudicante, i diversi riferimenti alla responsabilità esclusiva in capo al ricorrente, quanto alla gestione delle questioni informatiche, appaiono funzionali ad evidenziare il sovraccarico di lavoro che gravava sul ricorrente, ma ciò non aggiunge significativi elementi al contenuto, sotto il profilo qualitativo, dell'attività in concreto svolta.
2.7. Ciò posto, l'allegato A del C.C.R.L. 2002-2005 stabilisce che appartengono alla categoria B: “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; - discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”.
I relativi profili professionali vengono così esemplificati: “- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
- lavoratore che provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatore CED, conduttore di macchine complesse (macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio-assistenziale”.
21 Va precisato che la disamina di tali esemplificazioni nella norma contrattuale deve essere correttamente operata nell'ottica suggerita anche da parte resistente, laddove ha condivisibilmente osservato che “(…) la lettura dei suddetti criteri e delle mansioni ad essi riconducibili, come delineate nella esemplificazione dei profili, non può oggi essere effettuata in modo pedissequo e letterale, bensì secondo una interpretazione che tenga conto delle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione e delle ricadute che la loro applicazione comporta sull'organizzazione del lavoro nei singoli uffici e sulle concrete mansioni che gli operatori della P.A. possono essere chiamati a svolgere” (pag. 2 e 3 della memoria difensiva).
La natura dell'attività esplicata, per come emersa nel corso del giudizio, risulta invero caratterizzata dal livello di conoscenza (base teorica di conoscenze acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici), dal contenuto (di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi), dal grado di complessità delle problematiche da affrontare (discreta, anche in rapporto all'ampiezza delle soluzioni possibili, considerando tra l'altro le istruzioni che vengono date normalmente in dotazione, a qualunque acquirente, pubblico o privato, ai fini dell'installazione di apparecchiature informatiche) e dal grado di complessità delle relazioni organizzative
(interne ed esterne) di cui alla predetta categoria B.
L'esemplificazione dei profili, sopra evidenziati, rafforza tale conclusione e, anche alla luce delle declaratorie relative alle altre categorie, rende non pertinente un diverso, superiore inquadramento (ivi compreso quello nella categoria C) delle mansioni in concreto svolte.
Né a fronte di ciò, elementi decisivi a suffragio dell'assunto attoreo sul punto possono desumersi dalla nota prot. n. 26848 del 19.4.2024 (prodotta da parte ricorrente in data 6.1.2025), non emergendo dalla stessa la compiuta descrizione delle specifiche attività svolte dal ricorrente nel periodo de quo.
2.8. Da quanto precede discende il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive connesse alle mansioni superiori svolte di livello B e ciò nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, decorrente dal quinto anno antecedente il primo atto interruttivo costituito dalla notificazione dell'originario ricorso in data
11.5.2023 (cfr. C. Cass. 3312/2015, secondo cui “[p]erché la prescrizione sia interrotta
22 è necessario che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Nel processo del lavoro tale conoscenza non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria né con la richiesta del tentativo (già) obbligatorio di conciliazione, bensì con la notificazione dell'atto al convenuto”).
Ed infatti, avendo gli Assessorati resistenti, costituitisi tempestivamente, entrambi eccepito la prescrizione quinquennale, la pronuncia deve avere effetto per le sole differenze retributive maturate a partire dal quinto anno antecedente il primo atto interruttivo, rappresentato – come detto – dall'originaria notificazione del ricorso del
11.5.2023.
Quanto agli importi dovuti in conseguenza, la domanda avente ad oggetto il trattamento retributivo è stata proposta senza alcuna specificazione né quantificazione delle somme, genericamente pretese, ed appare quindi diretta a ottenere una condanna generica al pagamento di emolumenti e indennità, limitata quindi all'"an".
Siccome richiesto nell'atto introduttivo, va pertanto pronunciata condanna generica nei confronti degli Assessorati resistenti, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalle parti resistenti alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti resistenti e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente ha espletato, nei termini di cui in parte motiva, mansioni riconducibili alla categoria B del C.C.R.L. di settore;
dichiara, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente a percepire, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso in data
11.5.2023, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per tale superiore inquadramento e quello ricevuto per il periodo in questione e condanna gli
23 Assessorati convenuti, ciascuno per quanto di competenza, alla relativa corresponsione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna gli Assessorati resistenti, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 1 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4993/2023 R.G.L., avente a oggetto: mansioni superiori – pagamento differenze retributive,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Enrico Nicolò Buscemi;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania;
e
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistenti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 2.5.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(…) a) accertare, ritenere dichiarare che il ricorrente sin dal mese di febbraio 2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso ha svolto le mansioni di Responsabile dei Servizi Informatici del Centro per
l'Impiego di Catania;
b) accertare, ritenere e dichiarare che le mansioni di Responsabile dei Servizi
Informatici del Centro per l'Impiego di Catania disimpegnate e svolte dal ricorrente dal febbraio 2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso, sono ascrivibili alle mansioni di cui alla categoria “D” profilo professionale funzionario direttivo dei
C.C.R.L. 2002-2005 e poi 2016-2018 dei dipendenti della , e/o in Controparte_1 subordine della categoria “C” profilo professionale istruttore direttivo, e/o in estremo subordine della categoria “B”;
c) per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare che ricorrente, a far data dal febbraio
2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso, ha svolto mansioni superiori rispetto al suo profilo professionale (operatore) ed alla sua categoria di formale inquadramento (categoria A);
d) conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le dovute differenze retributive previsto dai menzionati C.C.R.L. dei dipendenti della tra quanto percepito per il formale inquadramento in Controparte_1 categoria “A” e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire per lo svolgimento delle mansioni superiori di cui alla categoria “D”, in subordine di cui alla categoria “C”, ed in estremo subordine di cui alla categoria “B”, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento in suo favore delle relative e connesse differenze retributive sia per retribuzione ordinaria prevista dai succitati
C.C.R.L. applicabili al rapporto di lavoro (stipendio tabellare, indennità di amministrazione, reddito differenziale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale), che per salario accessorio (straordinari, piano di lavoro – produttività annuale,
FORD), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo impagato al soddisfo.
Vinte le spese ed i compensi di causa”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha esposto: di prestare servizio presso il
[...]
Controparte_3
, struttura organizzativa di massima dimensione del resistente
[...]
Controparte_1
a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo
[...] indeterminato, a far data dall'1.1.2011;
2 di essere formalmente inquadrato in categoria “A” del C.C.R.L. dei dipendenti della
, profilo professionale Operatore;
Controparte_1 di essere già stato assegnato, con disposizione di servizio n. 4 del 27-05-2008, all'Ufficio dati statistici;
Controparte_4 di aver svolto, con qualifica di “Operatore Informatico” le mansioni di “affari generali del Centro Informatico, gestione modulistica su credenziali di rete, SILL, COL
e Prospetti informativi, Rapporti con Unità Intranet/Internet, Sicilia e-Servizi,
Consegnatario, CPI e SMF, Censimento e monitoraggio attrezzature informatiche, segnaletica interna, aggiornamento indirizzato e-mail ed elenchi telefonici, manutenzione e gestione rubriche su casella di posta ufficio, installazione applicativi software e supervisione sicurezza informatica, manutenzione tecnica e gestione interventi su postazioni in RTRS, connettività su postazioni lavoro UPL e cablaggi wi-fi
CPI, assistenza tecnica su apparecchiature informatiche uffici UPL e CPI, sportello
CMS, Controllo di Gestione”; di essere l'unico dipendente assegnato all'Ufficio Servizi Informativi (già
[...]
) del Centro per l'Impiego di Catania, a far data dal mese di febbraio CP_4 dell'anno 2015, occupandosi di tutte le attività funzionali alla gestione del predetto
Ufficio; di avere pertanto eseguito le attività lavorative analiticamente indicate nel ricorso, a far data dal febbraio 2015 e quale Responsabile dei Servizi Informatici (unico addetto), siccome evidenziato dalle note e decreti autorizzati dai dirigenti o delle strutture regionali superiori, allegati al ricorso;
che le mansioni svolte rientrano in quelle previste dal C.C.R.L. del personale regionale per la categoria D (profilo professionale lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche), o in subordine per la categoria C, e/o in estremo subordine ma ciò per mero scrupolo difensivo in categoria B, dovendosi in ogni caso escludere l'inquadramento nella categoria A di formale inquadramento del ricorrente.
Con memorie difensive depositate in data 4.10.2023, si sono costituiti in giudizio l' Controparte_1
, e l'
[...] Controparte_5
[..
[...] , formulando le seguenti conclusioni: “- In via
[...] principale, dichiarare la non spettanza del diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica superiore;
- In via principale, dichiarare la non spettanza delle differenze retributive;
- In via subordinata, dichiarare estinti per prescrizione i crediti retributivi maturati prima del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova orale.
L'udienza dell'1.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, nel merito, il ricorso appare parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella specie, il ricorrente, inquadrato in categoria A del CCRL di riferimento, ha chiesto in via principale di avere riconosciute le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori proprie della categoria “D” in ragione dell'espletamento dei compiti descritti in ricorso.
In termini generali, va evidenziato come il rapporto in essere tra le parti sia di pubblico impiego privatizzato e come in relazione ad esso trovi applicazione l'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, il quale, nel testo vigente ratione temporis e per quanto rileva in questa sede, prevede che: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. (…) 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso
4 di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. (…)”.
Sulla base della superiore previsione normativa, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte. Tuttavia, ai fini del predetto riconoscimento, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.
In particolare, la norma risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che aveva già ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (cfr. Corte di Cassazione sez. lav., 17.4.2007, n. 9130, laddove valorizza la giurisprudenza costituzionale al fine di ritenere la portata retroattiva dell'art. 15 d.lgs. n. 387/1998, che aveva soppresso il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal comma 6 dell'art. 56 d.lgs. n. 29/1993).
Peraltro, è stato chiarito che «[i]l principio che il disposto dell'art. 36 Cost. debba trovare applicazione pure nel settore del pubblico impiego privatizzato esige,
5 peraltro, sul versante fattuale che "le mansioni assegnate siano in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell'attività spiegata, sia per quanto attiene all'esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite" così, testualmente, Cass. sez. unite n. 25837/2007 e, inoltre, Cass. n.
8259/2006 cit. (che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato)» (cfr. Corte di Cassazione sez. lav., 13.3.2008, n. 6753).
Giova ancora premettere quanto precisato dalla Corte di legittimità in merito al procedimento logico-giuridico da seguire in tema di riconoscimento di qualifica superiore: “(…) il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (…) Si è anche precisato che l'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (cfr. Corte di Cassazione sez. lav.,
19.6.2020, n. 12039).
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico va rimarcato che può considerarsi svolgimento di mansioni "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni” (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 comma 3, che ripete la formulazione del d.lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n.
80 del 1998), e a tal fine "il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili
6 professionali pertinenti” (cfr. ex multis, Corte di Cassazione sez. lav., 26.7.2007, n.
16469).
Sulla base dei superiori principi va pertanto esaminata la fattispecie oggetto del presente giudizio.
2.2. In via preliminare, va subito rilevato (sul punto v. anche oltre) che il decorso del termine previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in epoca precedente al quinquennio decorrente, a ritroso, dalla data di notificazione dell'atto introduttivo (11.5.2023), impone l'individuazione del perimetro cronologico di delibazione della pretesa nell'intervallo 11 maggio 2018 - 11 maggio 2023, così dovendosi ritenere estinta per intervenuta prescrizione ogni diversa pretesa di differenze retributive riferibili al periodo precedente.
2.3. Tanto premesso, tenuto conto delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle prove orali espletate, parte ricorrente ha sufficientemente provato di avere svolto mansioni relative all'inquadramento negoziale reclamato – in estremo subordine – in categoria B, con prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
Il C.C.R.L. 2016-2018 “comparto non dirigenziale della e Controparte_1 degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, all'art. 17
(Conferma del sistema di classificazione), prevede che “
1. Nelle more della definizione dei lavori della Commissione paritetica, in ordine alla riforma del sistema di classificazione professionale del personale di cui all'art. 16, si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 19 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della e degli Enti di cui all'art.1 della 1.r. n.10/2000 Controparte_1 per il quadriennio giuridico 2002/2005, con le modifiche di seguito riportate.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono istituite nuove posizioni economiche apicali in ciascuna categoria (…)”.
L'art. 19 del C.C.R.L. 2002-2005 prevede che: “
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai modelli organizzativi dell'Amministrazione è articolato in quattro categorie: Categoria
A Categoria B Categoria C Categoria D 2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze,
7 conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'Allegato “A” del presente CCRL
(…)”.
L'Allegato A, cui la norma rinvia, in relazione alle declaratorie professionali, stabilisce che appartengono alla categoria A (di incontestato formale inquadramento del ricorrente): “(…) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; - problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”.
I relativi profili professionali vengono così esemplificati: “(…) - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: operai generici (…)”.
Secondo la medesima fonte negoziale collettiva, rientrano invece nel livello D, rivendicato in via principale “…i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
8 I profili esemplificati sono i seguenti: “…- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione
e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale”. Per l'accesso dall'esterno è richiesto il possesso di “…diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati”.
Dalle citate declaratorie (e lo stesso è a dirsi dal raffronto con le declaratorie che definiscono le ulteriori categorie B e C), si evince come i principali elementi di differenziazione tra gli inquadramenti siano dati: dal livello di conoscenze;
dal contenuto operativo (di tipo ausiliario, di tipo operativo, di concetto, di tipo tecnico, gestionale o direttivo), con correlative responsabilità di risultato, rispetto ai processi produttivo-amministrativi; dal grado di complessità delle problematiche lavorative, anche in rapporto all'ampiezza delle soluzioni possibili;
dal grado di complessità delle relazioni organizzative interne ed esterne.
Così, ad esempio, per il profilo professionale di cui alla categoria C, la disciplina collettiva prevede: approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
responsabilità di risultati
9 relativi a specifici processi produttivi amministrativi;
una complessità media dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti, e una significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, e relazioni esterne
(con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Trattasi di profili - quelli appena richiamati, sinteticamente, per la categoria C - che non sussistono (responsabilità di risultato) o sono molto ridimensionati (relazioni organizzative di tipo interno) per i lavoratori di categoria A.
2.4. Nella specie è documentato che, con ordine di servizio n. 6 del 10.5.2018
(doc. n. 13 parte ricorrente), in essere alla data di deposito del ricorso (secondo la prospettazione attorea non specificamente contestata da controparte), il ricorrente è stato designato quale “Referente informatico/posta elettronica in sostituzione” nell'ambito della Segreteria Affari Generali e del personale.
Con altro ordine di servizio, n. 357 del 25.2.2019 (doc. n. 14 parte ricorrente), il
Dirigente del Servizio XII Centro ha assegnato al ricorrente Controparte_3
l'incarico di Responsabile tecnico del Servizio protocollo R.T.P., per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate nel manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali del Servizio XII . Controparte_3
Al riguardo si osserva che, nel predetto o.d.s., il Dirigente dell'
[...]
è stato al contempo designato Controparte_6
“Responsabile della Gestione Documentale e responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali del Servizio XII
[...]
”. Controparte_6
Si evince, pertanto, che le responsabilità correlate all'incarico attribuito al ricorrente siano di natura esclusivamente tecnica, con esclusione peraltro delle attività di
“[installazione e configurazione del]le procedure relative al protocollo informatizzato su macchine tenute presso il Dipartimento e direttamente gestite dalla stessa società”, in quanto attribuite alla società di gestione dei sistemi informativi di cui all'art. 78
Legge regionale 3.5.2006 e s.m.i. indicata nel medesimo decreto ( Controparte_7
(cfr. il medesimo doc. n. 14 parte ricorrente) .
10 Peraltro, in mancanza di allegazione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, non è possibile ricostruire le funzioni demandate al responsabile tecnico, sicché il documento non appare significativo ai fini della valutazione del caso che occupa.
2.4.1. Il ricorrente ha altresì prodotto (doc. n. 15 parte ricorrente) la seguente documentazione:
- o.d.s. del 15.9.2022, n. 6 con cui si incarica il “referente informatico Parte_1
di predisporre una postazione informatica, a seguito
[...] dell'assegnazione di nuovo incarico ad un collaboratore amministrativo;
- o.d.s. del 15.9.2022, n. 7 con cui si incarica il “referente informatico Parte_1
di predisporre due postazioni informatiche, a seguito
[...] dell'assegnazione di nuovi incarichi a collaboratori/operatori amministrativi;
- la richiesta del 3.2.2023, a firma del Dirigente del Centro per l'Impiego di
Acireale e Giarre ed indirizzata al di Catania Controparte_3
e a (indicato dalla mittente come Responsabile Servizi Parte_1
Informatici), avente ad oggetto la fornitura di una postazione completa di pc e tablet da assegnare ad un funzionario;
- la richiesta di assistenza informatica per ripristino guasto su personal computer del 9.7.2019, da parte dell'U.O. Centro per l'Impiego di Scordia, indirizzata tra l'altro a (indicato dal mittente come Responsabile Parte_1
Informatico);
- una comunicazione, a firma del ricorrente (indicato come referente informatico)
e del consegnatario, nella quale si rileva l'avvenuta esecuzione del “ripristino del pc in oggetto, l'aggiornamento e l'ottimizzazione del sistema operativo e dei software installati”, oltre che l'avvenuta verifica dell'“integrità dei dati salvati nel disco condiviso” su singolo personal computer;
- l'incarico di missione del 12.1.2023, avente ad oggetto l'“installazione nuova stampante di rete e manutenzione apparecchiature informatiche”, presso di CP_8
Giarre;
- medesimo incarico di missione del 2.1.2023, avente ad oggetto l'”installazione nuova stampante di rete e manutenzione apparecchiature informatiche”, presso di Paternò; CP_8
11 - medesimo incarico di missione del 2.1.2023, avente ad oggetto l'”installazione nuova stampante di rete e manutenzione apparecchiature informatiche”, presso di Randazzo-Bronte; CP_8
- la nota del 16.10.2019, con la quale il ricorrente trasmette a “SICILIA
DIGIT@LE CSU – CENTRO SUPPORTO ALL'UTENZA” la richiesta di creazione (cui non provvede quindi direttamente) di una casella ufficio destinata a canalizzare i messaggi di posta elettronica, inerenti i quesiti sul reddito di cittadinanza, in entrata e in uscita tra i Centri per l'Impiego e il C.P.I. Capoluogo di Catania.
Dalla predetta documentazione si evince la natura dell'attività svolta, consistente in particolare nelle seguenti attività: predisposizione di postazioni informatiche, fornitura pc e tablet, assistenza per ripristino di guasti generici, aggiornamento ed ottimizzazione dei sistemi operativi e dei software installati su personal computer, installazione nuove stampanti di rete, generica manutenzione di apparecchiature informatiche, inoltro delle richieste di interventi tecnici di pertinenza del gestore informatico esterno.
2.4.2. Parte ricorrente ha indicato e descritto mansioni che sarebbero state esercitate, secondo la tesi attorea, “in modo continuativo ed esclusivo”.
Al riguardo, va rilevato che alcune delle mansioni indicate (pagg. 6 e ss. del ricorso) coincidono con quelle evidenziate nei doc. nn. 7, 8, 9 allegati da parte ricorrente
– certificazioni/attestazioni dei Direttori del Servizio.
In particolare, nel doc. n. 9 (più recente) risulta la comunicazione del Dirigente del Servizio XII Centro per l'Impiego di Catania - indirizzata al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative -, con cui viene rilevata l'assegnazione del ricorrente , a partire dall'o.d.s. Parte_1
n. 17 del 20.10.2010 “a tutt'oggi [id est: alla data della medesima comunicazione,
12.6.2013]”, al Servizio Informatico del Servizio XII.
Le mansioni in concreto espletate vengono indicate nei doc. nn. 7, 8
(certificazioni/attestazioni delle mansioni svolte negli anni 2010, 2011), che fanno parimenti riferimento all'o.d.s. n. 17 del 20.10.2010.
Così, tra le altre, si segnalano: affari generali del Centro Informatico;
gestione modulistica ed interventi su credenziali di rete, Sistema Informativo Lavoro,
Comunicazioni On line, Prospetti informativi;
rapporti con Unità Intranet/Internet,
12 Cont Sicilia consegnatario, responsabile sicurezza e Sportelli Multifunzionali;
CP_3 censimento e monitoraggio attrezzature informatiche;
segnaletica interna;
aggiornamento indirizzato e-mail ed elenchi telefonici;
manutenzione e gestione rubriche su casella di posta ufficio;
installazione applicativi software e supervisione sicurezza informatica;
manutenzione tecnica e gestione interventi su postazioni in RTRS tramite Sicilia connettività su postazioni lavoro UPL e cablaggi wi-fi CPI;
CP_3 assistenza tecnica su apparecchiature informatiche uffici UPL e CPI;
rilevazioni statistiche su comunicazioni on line – controllo di gestione (solo nel 2010).
Ebbene, avuto riguardo al termine di prescrizione sopra rilevato, ed alla correlata necessità che le mansioni corrispondenti a qualifiche professionali, in ipotesi superiori, siano state effettivamente svolte nel periodo rilevante ai fini del diritto alle differenze retributive azionato, i documenti nn. 7, 8 e 9 non appaiono particolarmente significativi.
Essi, infatti, attestano lo svolgimento delle predette mansioni fino, al più tardi, al
12.6.2013. Pertanto, in epoca decisamente anteriore rispetto al quinquennio antecedente
(11.5.2018) la notifica del ricorso, quale unico atto noto utile per l'interruzione della prescrizione.
Proprio in ragione del significativo intervallo di tempo trascorso, non è possibile inferire dallo svolgimento effettivo di quelle mansioni - all'epoca, e ove in ipotesi ritenuto sufficientemente provato detto effettivo svolgimento - il persistente svolgimento delle medesime funzioni nell'intervallo di tempo successivo all'11.5.2018.
Le considerazioni appena svolte si estendono anche al doc. n. 10 allegato da parte ricorrente, dell'8.10.2015.
Il doc. n. 11 allegato da parte ricorrente, datato 15.3.2017, non è invece significativo per la diversa e assorbente ragione che il relativo contenuto segnala la mera indicazione del ricorrente quale “referente ai sistemi informativi”, senza ulteriori dettagli circa le mansioni corrispondenti. Analoga considerazione va fatta per il doc. n.
12, datato 31.5.2017, laddove viene descritto il nuovo organigramma e indicato quale referente informatico. Parte_1
2.5. Venendo dunque all'esame dell'istruzione orale espletata (cfr. ordinanza istruttoria dell'27.10.2023, con cui è stata ritenuta “…ammissibile e rilevante la prova per testi dedotta da parte ricorrente nell'atto introduttivo, sui capitoli ivi articolati” – cfr. pagg. 17-21 del ricorso), va rilevato quanto segue.
13 Il teste , dopo avere premesso di “[conoscere] le parti in Testimone_1 quanto io ho lavorato alle dipendenze dell' dal 2006 Controparte_1 sino al 2022; in particolare io ho svolto la mia attività presso il centro per l'impiego di
Catania, con mansioni di collaboratore”, ed aver precisato di “[avere] due cause in corso nei confronti dell' , aventi a oggetto una il Controparte_1 riconoscimento dei contributi pregressi da LSU al contratto a tempo indeterminato, mentre l'altra l'esclusione di una riserva in favore dei dipendenti nell'ambito di un concorso indetto dal dipartimento del lavoro dell' lavoro”, all'udienza Controparte_1 del 23.1.2024 ha dichiarato quanto segue: “conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro sin dal 1997; preciso che abbiamo lavorato nello stesso ufficio negli ultimi cinque anni, circa dal 2018; in particolare negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato nell'ufficio informatico del Centro per l'Impiego di Catania (…) A.D.R.: io in questo ufficio mi occupavo della posta elettronica e della registrazione dei decreti e delle pubblicazioni sul sistema regionale, nonché dell'inserimento dei dati relativi all'istruttoria della cassa integrazione in deroga;
prima del 2018 non lavoravo insieme al ricorrente in quanto mi occupavo del collocamento obbligatorio (…) A.D.R. cap. 1: confermo che il ricorrente svolge le funzioni di responsabile dei servizi informatici del centro per l'impiego di Catania e ciò sicuramente dal 2006/2007; sono a conoscenza di tale circostanza in quanto il ricorrente era l'unico che si occupava di predisporre la postazione informatica di tutti i dipendenti addetti al centro per l'impiego; il ricorrente era l'unico a occuparsi della installazione fisica dei computer e dei programmi;
inoltre provvedeva ad aprire tutti gli account necessari;
confermo che presso il Centro per
l'Impiego vi è un ufficio informatico a cui era addetto il solo ricorrente;
come detto, negli ultimi cinque anni anche io ero addetta a tale ufficio informatico;
presso l'ufficio informatico non vi era un dirigente né un funzionario preposto;
l'ufficio informatico faceva capo al dirigente della prima unità operativa;
preciso che da quando vi sono stata io nell'ufficio informatico vi eravamo due addetti e se mal non ricordo nell'ultimo periodo eravamo in tre;
tale ultimo lavoratore addetto all'ufficio informatico era
; io e il facevamo lo stesso lavoro;
A.D.R.: preciso che Persona_1 Persona_1 eravamo noi tre addetti all'ufficio informatico a organizzare insieme l'attività da svolgere e di ciò informavamo il dirigente del servizio Centro per l'impiego e il dirigente della prima unità operativa. A.D.R. cap. 2: confermo che il ricorrente
14 svolgeva presso l'Ufficio informatico del le seguenti Controparte_3 attività: - curare da solo l'organizzazione e il funzionamento di tutti i sistemi e i servizi informatici presenti nel Centro per l'Impiego di Catania e nei Centri per l'impiego della Provincia di Catania;
- vigilare, da solo, sul corretto utilizzo e sulla manutenzione degli strumenti hardware e software in dotazione al Centro per l'Impiego di Catania e dei Centri per l'impiego della Provincia di Catania;
- garantire l'integrità e la sicurezza dei sistemi del Centro per l'impiego di Catania e dei Centri per l'impiego della Provincia di Catania;
a tal fine, in particolare, il ricorrente si occupava di mettere in rete i componenti dei computer, installava i programmi necessari per il lavoro, provvedeva ad aprire gli account di posta elettronica e per gli altri programmi in uso al Centro, come per esempio il SILAV;
provvedeva inoltre al reset password;
nel resto non so dire tecnicamente le attività che svolgeva il ricorrente;
in termini generali il ricorrente si occupava di tutto ciò che riguardava i sistemi informatici;
di norma il ricorrente svolgeva le proprie attività da solo;
io collaboravo con il ricorrente solamente con riguardo sistema informatico ILDE, che è un protocollo informatico della;
ricordo che entrambi avevamo fatto un corso a Palermo ed Controparte_1 eravamo amministratori del sistema;
: cap. 3: confermo che il ricorrente svolgeva Tes_2 le seguenti attività indicate nel capitolo di prova in esame: - programmazioni degli interventi sui computer e sui sistemi informatici di tutta la provincia, nonché gestione database credenziali, registri utenze, censimenti generale e disaggregati delle apparecchiature, mappature IP, adempimenti amministrativi con , Controparte_7
Segreteria di Presidenza, Direzione, Consegnatario e uffici periferici;
- aggiornamento sistemi, configurazioni indirizzamenti di rete, installazioni su pc e server con privilegi
“admin” per gli uffici di tutta la provincia di Catania;
se mal non ricordo il ricorrente era amministratore di rete. - gestione e storage registri giornalieri, creazione e aggiornamento fascicoli elettronici, abilitazioni utenti, bonifiche periodiche ruoli uffici, elaborazione manuali, comunicazioni di servizio a tutto il personale. - reset password e riattivazioni account, aggiornamento schede utenti, creazione nuovi account e disattivazioni, correzioni errori di protocollazione e annullamento documenti. - gestione dei contenuti sul cloud regionale di tutti i CPI della provincia, reset e disattivazioni utenze, cambi ufficio, riconfigurazioni tablet per riassegnazione dei dispositivi;
non ricordo se formalmente il ricorrente sia stato nominato Amministratore
15 Google Workspace in qualità di Responsabile Informatico. - registrare i decreti tramite accredito nominale sul Repertorio Unico Dipartimento Lavoro (RUDL) e richiedere la pubblicazione sul sito regionale;
di tale attività mi occupavo anche io;
non ricordo se anche il si occupava di tale attività. - raggiungere apparati di rete e pc Persona_1 dalla postazione di casa o da altra postazione fuori LAN;
preciso che durante il lockdown il ricorrente si è occupato, da solo, di provvedere al collegamento attraverso la VPN aziendale di tutti i nostri pc di casa. - nell'anno 2020 ha fatto parte di un gruppo di lavoro su istruttorie CIGD;
di tale gruppo ho fatto parte anche io;
di tale gruppo non era stato nominato un coordinatore, nel senso che non vi era uno specifico coordinatore;
nell'ambito di tale gruppo il ricorrente si occupava di tutte le comunicazioni effettuate all'INPS attraverso uno specifico programma e delle seguenti attività: editing file PDF, gestione archivi, report revoche revisione elenchi e invio PEC ad ottimizzazione file di assegnazione istanze, comunicazioni di servizio al CP_9 giudice del lavoro e comunicazioni con per adempimenti di CP_10 correzione/annullamento pagamenti;
di tali attività si occupava il ricorrente solamente;
sia io sia il ricorrente sia l'addetto ci occupavamo di pubblicazioni dei Persona_1 decreti di cassa integrazione in deroga e annullamenti revoche. Non so cosa sia il data monitoring;
- gestire la modulistica tramite accredito nominale su Intranet Informatica per interventi su account di rete, account posta elettronica e accessi Internet;
ricordo che quando veniva assunta una persona e si attivavano i varia account, veniva utilizzata una modulistica telematica di cui si occupava solamente il ricorrente;
allo stesso modo procedeva in caso di disattivazione. - gestire le dotazioni informatiche delle sedi di Catania, Paternò e Randazzo tramite accredito nominale su Sistema
Informativo Regionale per l'Innovazione Tecnologica;
in particolare, nel nostro ufficio di Catania venivano assegnate le postazioni informatiche e il ricorrente provvedeva a distribuirle in tutti i centri per l'impiego della provincia;
- gestire utenze SILAV,
Garanzia Giovani, Anpal e utenze Prospetti Informativi L. 68/99 su sito ministeriale fino al 2019; di tale attività si occupava solamente il ricorrente;
ad esempio, con riguardo al collocamento obbligatorio, le imprese sono obbligate a inserire dati in un prospetto informativo, in cui noi accedevamo per verificare il rispetto degli obblighi del collocamento obbligatorio;
in tali casi era sempre il ricorrente a occuparsi di creare i vari account per utilizzare i sistemi;
analogo discorso vale per il SILAV e gli altri
16 sistemi suindicati;
- effettuare interventi diretti su apparecchiature informatiche, come pc, monitor, stampanti, scanner e altre periferiche, abilitare firma elettronica su pc tramite , spostare o sostituire postazioni informatiche, posizionare Controparte_7 cablaggi di superficie, ripristinare connettività, configurare cartelle di rete condivise sui server;
preciso che i cablaggi di rete sono i fili che dal server arrivano alle varie postazioni;
non so dire se si occupava di reimpostare i protocolli di rete. - In remoto da pc ufficio o postazione privata, installazione e mappatura stampanti di rete, installazioni software, aggiornamento dei sistemi, configurazioni cartelle di rete condivise sui server, risoluzione guasti informatici, ripristino connettività, configurazioni cartelle di rete condivise sui server;
non so dire cosa si intende per reimpostazioni dei protocolli di rete. - gestire interventi su ticket tramite Controparte_7 su postazioni pc, rete Intranet e fonia;
in particolare era il ricorrente che si occupava di aprire le segnalazioni in caso di problemi tecnici o impossibilità di accedere ai profili;
tali segnalazioni venivano effettuate a e veniva quindi aperta la Controparte_7 relativa pratica;
nei casi di apertura dei ticket era direttamente ad Controparte_7 occuparsi della risoluzione dei problemi;
in questi casi il ricorrente si limitava ad aprire il ticket. - missioni nei centri per l'impiego della provincia per: interventi di manutenzione, installazioni stampanti di rete, ripristino apparecchiature, sopralluoghi locali per predisposizione connettività, messa in esercizio cablaggi attivi di rete per trasferimento connettività; sono a conoscenza di tale circostanza in quanto lavoravamo insieme e perciò sapevo quando era in missione e per cosa;
- so che si occupava di sorveglianza informatica su apparati di rete, cabine rack, server e centraline telefoniche, ma non so descrivere con esattezza l'attività che svolgeva sul punto. - so che si occupava di sorveglianza informatica sui server dei C.P.I., m non so dire esattamente l'attività che svolgeva sul punto;
- backup periodici su applicativi e cartelle condivise sui server. - riparazione e ripristino pc guasti e ciò sia per la sede di Catania sia per gli uffici periferici;
- gestire il deposito apparecchiature usate e materiali in giacenza;
- comunicazioni al Consegnatario su proposte di fuori uso per le apparecchiature di tutti gli uffici;
in particolare il ricorrente si occupava della ricognizione degli apparecchi fuori uso e provvedeva quindi a fare la relativa comunicazione al consegnatario;
- monitorare il fabbisogno informatico ed elaborare proposte di assegnazione nuovi pc ed altre nuove apparecchiature;
tali richieste erano
17 indirizzate dal ricorrente al Dirigente del Servizio e al Consegnatario;
- gestire e aggiornare il censimento generale delle apparecchiature informatiche in esercizio;
- gestire caselle di posta ufficio ordinarie e casella PEC;
- effettuare la manutenzione ordinaria settimanale della casella d'ufficio istituzionale e la manutenzione ordinaria giornaliera della casella PEC;
- effettuare la migrazione dati e storage su server delle caselle dell'ufficio; preciso che periodicamente venivano spostati tutti i messaggi di posta elettronica, sia ordinaria sia certifica, sul server dell'ufficio e di ciò si occupava il solo ricorrente;
- aggiornare rubriche, schede utenti e mailing list su caselle di posta ufficio;
- allestimento informatico sale riunioni;
- aggiornamento indirizzario e-mail ed elenchi telefonici e posizionamento file sui server di tutti gli uffici. - aggiornamento segnaletica interna;
in particolare si tratta della segnaletica orizzontale e verticale che si trova in tutti gli uffici” (cfr. verbale di udienza del 23.1.2024, cit.).
La teste , dopo avere premesso di “[conoscere] le parti Testimone_3 in quanto io lavoro alle dipendenze dell' dal Controparte_1
2011 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dopo circa
5 anni, e vi lavoro a tutt'oggi; in particolare io svolgo la mia attività presso il centro per l'impiego di Catania, con mansioni di operatore, occupandomi in particolare di collocamento mirato”, ed aver precisato di “[avere] due cause in corso nei confronti dell' , aventi a oggetto una la riqualificazione del Controparte_1 personale e l'altra la mancata riserva in favore del personale in un concorso bandito dalla ”, all'udienza del 12.3.2024 ha dichiarato quanto segue: “A.D.R.: CP_1 conosco il ricorrente in quanto siamo colleghi di lavoro sin dal 1996; io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato in settori e uffici diversi;
in particolare io lavoro nell'ufficio collocamento mirato all'interno del centro per l'impiego, mentre il ricorrente lavora nell'ufficio servizio informatico, all'interno del servizio XXII (…) che io sappia il ricorrente è il referente informatico di tutto il servizio XII e anche dei centri per
l'impiego periferici che fanno parimenti capo al servizio XII A.D.R.: io e il ricorrente lavoriamo nello stesso plesso;
io lavoro al piano rialzato mentre il ricorrente lavora al secondo piano;
sono a conoscenza dell'attività svolta dal ricorrente in quanto io e tutti gli altri miei colleghi del servizio XII facciamo sempre riferimento al ricorrente per qualsiasi cosa che riguardi l'aspetto informatico dell'ufficio. A.D.R. cap. 1: confermo che il ricorrente svolge le funzioni di responsabile dei servizi informatici del centro per
18 l'impiego di Catania e ciò almeno dal 2015; sono a conoscenza di questa circostanza in quanto ogni giorno sia io sia i miei colleghi vediamo il ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni e poiché noi stessi lo contattiamo per il suo aiuto su tutte le questioni informatiche, come ad esempio dimenticanze di password, scollegamento del server o altro;
il ricorrente al momento è l'unico che si occupa di predisporre la postazione informatica di tutti i dipendenti addetti al centro per l'impiego; il ricorrente
è l'unico a occuparsi della installazione fisica dei computer e dei programmi;
inoltre provvede ad aprire tutti gli account necessari;
confermo che presso il Centro per
l'Impiego vi è un ufficio informatico a cui è addetto il solo ricorrente, ciò quantomeno dal 2015 e anche adesso (…)”.
Per il resto, la teste ha confermato lo svolgimento delle attività, per Tes_3 come già fatto dalla teste salvo dettagli trascurabili – così, ad esempio, quanto Tes_4 alla sorveglianza informatica sui server dei C.P.I., la prima ha dichiarato “a volte ci avvisa anche via e-mail su segnalazioni operative, dicendoci ad esempio di non usare o usare in un determinato modo sistemi e programmi”, mentre la teste ha Tes_4 dichiarato di non saper dire esattamente l'attività che il ricorrente svolgeva sul punto.
2.6. Come già anticipato (supra, punto 2.3), alla luce della documentazione in atti e delle prove orali espletate, ritiene questo giudicante che possa dirsi provato, nell'intervallo di tempo dall'11.5.2018 al'11.5.2023, lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento negoziale di cui alla categoria B del CCRL di riferimento.
Ciò in quanto è emerso, dalla documentazione in atti e rilevante (atti raccolti cumulativamente nel doc. n. 15 parte ricorrente, analizzati supra al par.3.4.1), che il ricorrente è stato occupato in attività di: predisposizione di postazioni informatiche, fornitura pc e tablet, assistenza per ripristino di guasti generici, aggiornamento ed ottimizzazione dei sistemi operativi e dei software installati su personal computer, installazione nuove stampanti di rete, generica manutenzione di apparecchiature informatiche, inoltro delle richieste di interventi tecnici di pertinenza del gestore informatico esterno.
Lo svolgimento di ulteriori attività è emerso dalle prove orali espletate.
Ebbene, queste ultime, ulteriori attività non sembrano significativamente diverse, sotto un profilo qualitativo, rispetto a quelle già provate documentalmente (in
19 particolare, rispetto alle attività di aggiornamento ed ottimizzazione dei sistemi operativi e dei software installati su personal computer, oltre che all'attività di manutenzione di apparecchiature informatiche).
Tanto è a dirsi, ad esempio, per le seguenti attività: gestione dei contenuti sul cloud regionale di tutti i CPI della provincia e gestione utenze SILAV, Garanzia
Giovani, Anpal e utenze Prospetti Informativi L. 68/99 su sito ministeriale.
In assenza di ulteriori dettagli circa il contenuto di dette attività gestionali, tali attività non appaiono significativamente diverse dalla gestione di uno specifico software, segnatamente per accreditarne gli accessi e gestirne generici malfunzionamenti (laddove tale ultima attività di riparazione non si risolva nella mera apertura di un ticket, come emerso dall'istruttoria orale per gli interventi di CP_7
, dato che non è stato precisato lo specifico ambito di intervento di quest'ultima
[...] società rispetto ai diversi applicativi in uso al personale dipendente regionale).
Le ulteriori attività indicate non sembrano del pari significativamente diverse, sotto un profilo qualitativo, rispetto a quelle già provate documentalmente.
Appaiono infatti sostanzialmente assimilabili alla installazione di nuove stampanti di rete, provata documentalmente, le attività consistenti nell'allestimento informatico delle sale riunioni e nell'aggiornamento indirizzario e-mail ed elenchi telefonici.
Più in generale, quanto detto vale per le ulteriori attività, tra le quali: posizionamento cablaggi di superficie e ripristino connettività; configurazione cartelle di rete condivise;
backup periodici su applicativi;
gestione del deposito apparecchiature usate e materiali in giacenza;
manutenzione ordinaria settimanale della casella d'ufficio istituzionale e la manutenzione ordinaria giornaliera della casella PEC.
Analoghe considerazioni valgono per l'attività svolta nel periodo dell'emergenza
ID (provvedere al collegamento attraverso la VPN aziendale di tutti i pc di casa dei funzionari amministrativi;
gestione archivi, report, comunicazioni nell'ambito dell'applicativo istruttorie CIGD).
Peraltro, l'accento posto da parte ricorrente sulla responsabilità dell'Ufficio informatico (in capo al medesimo, e in via esclusiva) appare contraddetto – e comunque ridimensionato – dai rilievi della teste che ha dichiarato: “(…)l'ufficio Tes_1 informatico faceva capo al dirigente della prima unità operativa (…) preciso che
20 eravamo noi tre addetti all'ufficio informatico a organizzare insieme l'attività da svolgere e di ciò informavamo il dirigente del servizio Centro per l'impiego e il dirigente della prima unità operativa”.
Ebbene, ad avviso di questo giudicante, i diversi riferimenti alla responsabilità esclusiva in capo al ricorrente, quanto alla gestione delle questioni informatiche, appaiono funzionali ad evidenziare il sovraccarico di lavoro che gravava sul ricorrente, ma ciò non aggiunge significativi elementi al contenuto, sotto il profilo qualitativo, dell'attività in concreto svolta.
2.7. Ciò posto, l'allegato A del C.C.R.L. 2002-2005 stabilisce che appartengono alla categoria B: “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; - discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”.
I relativi profili professionali vengono così esemplificati: “- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
- lavoratore che provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatore CED, conduttore di macchine complesse (macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio-assistenziale”.
21 Va precisato che la disamina di tali esemplificazioni nella norma contrattuale deve essere correttamente operata nell'ottica suggerita anche da parte resistente, laddove ha condivisibilmente osservato che “(…) la lettura dei suddetti criteri e delle mansioni ad essi riconducibili, come delineate nella esemplificazione dei profili, non può oggi essere effettuata in modo pedissequo e letterale, bensì secondo una interpretazione che tenga conto delle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione e delle ricadute che la loro applicazione comporta sull'organizzazione del lavoro nei singoli uffici e sulle concrete mansioni che gli operatori della P.A. possono essere chiamati a svolgere” (pag. 2 e 3 della memoria difensiva).
La natura dell'attività esplicata, per come emersa nel corso del giudizio, risulta invero caratterizzata dal livello di conoscenza (base teorica di conoscenze acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici), dal contenuto (di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi), dal grado di complessità delle problematiche da affrontare (discreta, anche in rapporto all'ampiezza delle soluzioni possibili, considerando tra l'altro le istruzioni che vengono date normalmente in dotazione, a qualunque acquirente, pubblico o privato, ai fini dell'installazione di apparecchiature informatiche) e dal grado di complessità delle relazioni organizzative
(interne ed esterne) di cui alla predetta categoria B.
L'esemplificazione dei profili, sopra evidenziati, rafforza tale conclusione e, anche alla luce delle declaratorie relative alle altre categorie, rende non pertinente un diverso, superiore inquadramento (ivi compreso quello nella categoria C) delle mansioni in concreto svolte.
Né a fronte di ciò, elementi decisivi a suffragio dell'assunto attoreo sul punto possono desumersi dalla nota prot. n. 26848 del 19.4.2024 (prodotta da parte ricorrente in data 6.1.2025), non emergendo dalla stessa la compiuta descrizione delle specifiche attività svolte dal ricorrente nel periodo de quo.
2.8. Da quanto precede discende il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive connesse alle mansioni superiori svolte di livello B e ciò nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, decorrente dal quinto anno antecedente il primo atto interruttivo costituito dalla notificazione dell'originario ricorso in data
11.5.2023 (cfr. C. Cass. 3312/2015, secondo cui “[p]erché la prescrizione sia interrotta
22 è necessario che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Nel processo del lavoro tale conoscenza non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria né con la richiesta del tentativo (già) obbligatorio di conciliazione, bensì con la notificazione dell'atto al convenuto”).
Ed infatti, avendo gli Assessorati resistenti, costituitisi tempestivamente, entrambi eccepito la prescrizione quinquennale, la pronuncia deve avere effetto per le sole differenze retributive maturate a partire dal quinto anno antecedente il primo atto interruttivo, rappresentato – come detto – dall'originaria notificazione del ricorso del
11.5.2023.
Quanto agli importi dovuti in conseguenza, la domanda avente ad oggetto il trattamento retributivo è stata proposta senza alcuna specificazione né quantificazione delle somme, genericamente pretese, ed appare quindi diretta a ottenere una condanna generica al pagamento di emolumenti e indennità, limitata quindi all'"an".
Siccome richiesto nell'atto introduttivo, va pertanto pronunciata condanna generica nei confronti degli Assessorati resistenti, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalle parti resistenti alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti resistenti e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente ha espletato, nei termini di cui in parte motiva, mansioni riconducibili alla categoria B del C.C.R.L. di settore;
dichiara, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente a percepire, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso in data
11.5.2023, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per tale superiore inquadramento e quello ricevuto per il periodo in questione e condanna gli
23 Assessorati convenuti, ciascuno per quanto di competenza, alla relativa corresponsione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna gli Assessorati resistenti, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 1 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
24