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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 104/2024
Oggi all'udienza del 02/12/2025 davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione, invita le parti a prendere posizione sulla velocità di guida dell'appellante.
Per parte appellante l'Avv. Melissari in delega dell'Avv. Tripodi, rappresenta che la velocità di percorrenza del veicolo condotto dal fosse necessariamente Pt_1 moderata in quanto i danni alla vettura sono moderati così come le lesioni alla persona. L'Avv. Melissari rappresenta che gli agenti non hanno elevato sanzioni evidenziando la pericolosità della sporgenza. Il ramo dell'albero non si è spezzato. Con riferimento all'assenza di tracce di frenata evidenzia che l'ostacolo non era percepibile e la velocità assolutamente moderata.
Per parte appellata l'Avv. la quale si riporta a quanto già dedotto in CP_1 relazione all'art. 141 CDS ed alle condizioni della strada, la velocità non era rapportata alle condizioni della strada ed alla visibilità dei luoghi di causa attesa l'illuminazione pubblica, sebbene non sia rilevata. L'assenza di tracce di frenata smentisce la dinamica del sinistro.
IL GIUDICE
Preso atto si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 2/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 104 del Registro Generale Contenzioso dell'anno
2024
TRA
(C.F.: ,), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1 come in atti, dall' Avv. Clara Tripodi (C.F.: ), presso il cui C.F._2 studio, sito in Oppido Mamertina, C.so Vittorio Emanuele II n.45, è elettivamente domiciliato;
- Appellante -
E
(C.F. P.IVA: ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Tiziana Guglielmo (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura C.F._3 civica del Comune di Palmi (RC) (PEC: Email_1
- Parte appellata -
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di pace di Palmi n. 669/2023, pubblicata il 15.06.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza n. 669/2023, resa dal Giudice di Pace di nel CP_2 procedimento R.G.N.2657/2022, promosso contro il per il Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro occorso il 20.07.2022 in allorché, nel percorre a bordo del veicolo Chevrolet tg. DV206WL, via CP_2 Santa Teresa del Bambin Gesù, nel tentativo di accostarsi leggermente a destra per evitare un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, impattava contro il tronco di un albero prospiciente sulla carreggiata, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati “indicativamente” in € 3.000,00.
1.2. L'appellante censurava la sentenza di rigetto per avere il primo giudice ritenuto non provato il nesso di causalità tra la strada e i danni lamentati e per avere attribuito rilevanza eziologica esclusiva alla condotta del terzo, proveniente dal senso opposto di marcia, integrante caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la res in custodia e i pregiudizi lamentati dall'attore. Contestava le conclusioni rassegnate dal giudice di pace ritenendole superate dalle emergenze processuali (referti sanitari, rilievi delle autorità locali che certificavano l'effettiva sporgenza del tronco sulla carreggiata), ritenute dall'appellante indicative della violazione degli obblighi di custodia da parte dell'ente proprietario della strada. Il sig. concludeva, dunque, per la Pt_1 riforma della sentenza impugnata e per la condanna del convenuto al CP_2 risarcimento dei danni lamentati e alle spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 29 maggio 2024, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_2 contestava integralmente il dedotto avversario, insistendo per la reizione del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
L'ente convenuto declinava qualsiasi responsabilità evidenziando che parte attrice non aveva provato la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati, i quali erano invece da ritenersi riconducibili al fatto del terzo e alla condotta negligente dell'attore, per non aver attuato le manovre necessarie ad evitare l'impatto con il tronco prospiciente sulla carreggiata, sebbene visibile e dunque evitabile con l'ordinaria diligenza.
3. L'appello è meritevole di parziale accoglimento per quanto qui di ragione.
3.1. La controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria promossa dall'appellante nei confronti del quale ente proprietario della strada luogo del Controparte_2 sinistro, per i pregiudizi patiti allorché, nel percorrere in auto via Santa Teresa del Bambin Gesù, spostandosi a destra per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, urtava contro il tronco di un albero sporgente sulla carreggiata. La vicenda processuale è dunque riconducibile alla responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art.2051 c.c.
3.2. Sotto il profilo sistematico, è utile evidenziare che il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica della responsabilità da cose in custodia ha trovato composizione in un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che ha ricondotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. nell'alveo responsabilità oggettiva, fondata esclusivamente sulla dimostrazione, da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e i pregiudizi lamentati, gravando invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che rilevi la diligenza del custode medesimo1.
La ratio di tale forma di responsabilità è infatti quella di ottimizzare la riparazione del danno mediante la ridistribuzione dell'onere economico derivante da un evento dannoso, spostandolo dal danneggiato al soggetto che gode dei benefici derivanti dalla cosa e che dispone del potere di intervento sulla cosa medesima.
In tale contesto, la prova liberatoria consiste nell'evidenza che l'evento dannoso sia stato generato da una causa estranea alla sfera di controllo del custode, idonea ad interrompere il nesso causale.
La giurisprudenza ha precisato che il fattore causale esterno, con effetto liberatorio totale o parziale per il custode, può esser rappresentato da un fatto naturale, dal fatto del terzo o anche dal comportamento del danneggiato.
Tuttavia, se il caso fortuito rientra nella sfera dei fatti giuridici e si relaziona direttamente ed immediatamente con la res, senza alcun intervento di elementi soggettivi, la condotta del terzo e quella del danneggiato si configurano invece come atti giuridici e si distinguono per la presenza dell'elemento soggettivo della colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 c.c.
Tali comportamenti possono dunque assumere rilevanza causale in concorso con il custode o, perfino, rivestire carattere totalmente esclusivo.
La Corte nella richiamata pronuncia, ha inteso precisare che la condotta del danneggiato può assumere una rilevanza causale meramente concorrente, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento, oppure efficienza causale esclusiva quando “per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo” (Cass. n. 1902/2025).
Ne deriva che, se l'evento infausto può essere previsto e di conseguenza evitato dal danneggiato usando i normali criteri della diligenza e precauzione, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Più specificatamente, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente” (Cass. S.U. n. 20943/2022).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, è stato inoltre chiarito che il danneggiato deve fornire la prova della dinamica del sinistro, non essendo sufficiente una generica allegazione di presenza contestuale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Sulla scorta di tale orientamento “è sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. n. 12760/2024).
3.3. L'onere probatorio gravante sul danneggiato presuppone, dunque, la dimostrazione del fatto storico nelle sue concrete modalità di svolgimento, in assenza della quale non è possibile formulare alcuna valutazione in ordine al nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
Con particolare riferimento alla responsabilità degli enti pubblici per danni occorsi in aree di loro pertinenza, la giurisprudenza ha poi delineato standards di diligenza differenziati, a seconda delle caratteristiche del luogo e delle condizioni d'uso. In particolare, la Cassazione ha chiarito che l'ente custode non è tenuto a eliminare ogni possibile fonte di pericolo. Invero esso è tenuto ad adottare adeguate misure, per un'idonea segnalazione, proporzionate alla natura del rischio ed alle modalità di fruizione dell'area pubblica.
3.3. Fatte queste premesse di ordine sistematico, occorre rilevare che nel caso che occupa parte attrice ha dedotto di aver urtato l'albero sporgente sulla carreggiata nell'effettuare una manovra di accostamento a destra al fine di evitare l'impatto con un veicolo (non identificato), proveniente dall'opposto senso di marcia.
La circostanza del passaggio del veicolo non identificato non è suffragata da dichiarazioni testimoniali, emergendo anche dal verbale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo dopo il sinistro, che non erano presenti sul posto delle persone diverse dal conducente danneggiato, capaci di fornire elementi utili alla ricostruzione del fatto storico.
Costituiscono tuttavia circostanze pacifiche, emergenti dalla documentazione in atti (verbale di accertamento della polizia locale, rilievi fotografici dello stato dei luoghi e delle condizioni del veicolo danneggiato):
a) che la strada luogo del sinistro sia una strada urbana a doppio senso di marcia,
a traffico limitato, in buono stato di manutenzione (asfaltata, con sufficiente visibilità, presenza di illuminazione pubblica, fondo stradale asciutto, presenza di segnaletica orizzontale e verticale) ed adeguatamente illuminata;
b) che le condizioni meteo, nella data indicata, fossero favorevoli;
c) che il veicolo condotto dall'attore presentava dei danni compatibili con l'urto con un ostacolo fisso (tronco) presente sul lato destro della carreggiata
(parabrezza lesionato, montante destro introflesso);
d) che l'albero contro cui il veicolo ha urtato, sito in via Santa Teresa di Gesù
Bambino in corrispondenza del civico n. 8, era piantato a 30 centimetri dal cordolo del marciapiede, mentre il tronco sporgeva per 60 cm sulla carreggiata, tant'è che subito dopo il sinistro è stato segnalato e rimosso.
Le evidenze processuali sopra enucleate conducono dunque a ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile solo in minima parte alla responsabilità del custode, essendo pacifica la presenza sulla carreggiata di un ostacolo (tronco) rappresentante elemento di intralcio per la viabilità e per la sosta, oltre che possibile fonte di pericolo per l'utenza.
La presenza di tale ostacolo fisso sulla carreggiata, si pone in contrasto con un adeguato uso della strada, non è infatti qualificabile come astrattamente anomala o non prevedibile l'esigenza dell'utente di accostare tempestivamente sul margine destro della carreggiata. E' anzi presumibile che il conducente di un veicolo possa compiere una manovra di accostamento per evitare un pericolo imminente qual è quello che l'attore ha allegato agli atti di causa, ovverosia l'invasione della carreggiata da un veicolo proveniente da opposto senso di marcia.
La circostanza di tale necessità è stata dichiarata nell'imminenza dell'evento dall'attore, il quale ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno verbalizzato le dichiarazioni dell'attore e rappresentato con documentazione fotografica lo stato dei luoghi.
Sennonché, con altrettanta evidenza, emerge come abbia avuto una rilevanza eziologica preponderante nella causazione del danno anche la condotta negligente dello stesso danneggiato, per non aver adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle caratteristiche della strada
(strada urbana, a velocità limitata, poco trafficata, illuminata, asfaltata, dotata di segnaletica e in buono stato di manutenzione), alle buone condizioni metereologiche e di visibilità, al fatto che l'area invasa dal tronco fosse destinata alla sosta dei veicoli, alla circostanza che il tratto di strada de quo veniva percorso abitualmente dall'appellante, avendo lo stesso dedotto in atti che il giorno del sinistro era di rientro dal lavoro, con la conseguenza che l'ostacolo, oltre che visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, era noto al danneggiato, in quanto fruitore abituale della strada.
Tali condizioni di tempo e di luogo del sinistro consentono di presumere che l'appellante stesse procedendo ad una velocita non adeguata alle condizioni della strada, non risultando rilevato dagli agenti intervenuti alcun segno di frenata.
3.4. Nella fattispecie è dunque ravvisabile un'ipotesi di responsabilità dell' CP_4 convenuto ex articolo 2051 c.c., seppur in concorso con la condotta negligente del danneggiato che, alla stregua delle evidenze processuali sopra valorizzate, ha avuto un'incidenza preponderante nella eziologia del danno.
4. In ordine al quantum risarcitorio, indicativamente e genericamente quantificato dall'attore in € 3.000,00, occorre rilevare che non vi è in atti la prova del danno patrimoniale, mentre i danni alla persona, presumibilmente ascrivibili all'impatto (cervicalgia, traumi braccio destro), vengono liquidati equitativamente in € 2.400,00, sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, posto che la nomina di un CTU, oltre ad allungare irragionevolmente i tempi del processo, è idonea a determinare un dispendio di risorse sproporzionato rispetto alla limitata entità dei danni alla persona reclamati, i quali, in luce delle argomentazioni sopra enunciate e delle evidenze istruttorie, sono ascrivibili alla responsabilità del custode solo in minima parte, ovvero in misura di un terzo, avendo avuto rilievo preponderate nella eziologia del danno, la condotta negligente dell'appellante ed il contributo del terzo veicolo non identificato che ha occasionato la manovra dell'appellante .
5. Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la parziale soccombenza dell'Ente e sono suscettibili di liquidazione, ai sensi del DM
55/2014, parametrate ai valori minimi tabellari, in favore della parte appellante in misura di un terzo, mentre sono suscettibili di compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio, della somma di € 800,00 (corrispondente ad 1/3, dei danni allo stesso riconducibili ex art. 2051 c.c.), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo.
- liquida per il primo grado di giudizio 211,00 euro per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge ed euro 33,00 per spese;
- 426,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge ed euro
49,00 per spese. Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 2/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ Sezioni Unite sentenza n. 20943/2022 "la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 104/2024
Oggi all'udienza del 02/12/2025 davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione, invita le parti a prendere posizione sulla velocità di guida dell'appellante.
Per parte appellante l'Avv. Melissari in delega dell'Avv. Tripodi, rappresenta che la velocità di percorrenza del veicolo condotto dal fosse necessariamente Pt_1 moderata in quanto i danni alla vettura sono moderati così come le lesioni alla persona. L'Avv. Melissari rappresenta che gli agenti non hanno elevato sanzioni evidenziando la pericolosità della sporgenza. Il ramo dell'albero non si è spezzato. Con riferimento all'assenza di tracce di frenata evidenzia che l'ostacolo non era percepibile e la velocità assolutamente moderata.
Per parte appellata l'Avv. la quale si riporta a quanto già dedotto in CP_1 relazione all'art. 141 CDS ed alle condizioni della strada, la velocità non era rapportata alle condizioni della strada ed alla visibilità dei luoghi di causa attesa l'illuminazione pubblica, sebbene non sia rilevata. L'assenza di tracce di frenata smentisce la dinamica del sinistro.
IL GIUDICE
Preso atto si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 2/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 104 del Registro Generale Contenzioso dell'anno
2024
TRA
(C.F.: ,), rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1 come in atti, dall' Avv. Clara Tripodi (C.F.: ), presso il cui C.F._2 studio, sito in Oppido Mamertina, C.so Vittorio Emanuele II n.45, è elettivamente domiciliato;
- Appellante -
E
(C.F. P.IVA: ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Tiziana Guglielmo (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura C.F._3 civica del Comune di Palmi (RC) (PEC: Email_1
- Parte appellata -
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di pace di Palmi n. 669/2023, pubblicata il 15.06.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza n. 669/2023, resa dal Giudice di Pace di nel CP_2 procedimento R.G.N.2657/2022, promosso contro il per il Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro occorso il 20.07.2022 in allorché, nel percorre a bordo del veicolo Chevrolet tg. DV206WL, via CP_2 Santa Teresa del Bambin Gesù, nel tentativo di accostarsi leggermente a destra per evitare un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, impattava contro il tronco di un albero prospiciente sulla carreggiata, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati “indicativamente” in € 3.000,00.
1.2. L'appellante censurava la sentenza di rigetto per avere il primo giudice ritenuto non provato il nesso di causalità tra la strada e i danni lamentati e per avere attribuito rilevanza eziologica esclusiva alla condotta del terzo, proveniente dal senso opposto di marcia, integrante caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la res in custodia e i pregiudizi lamentati dall'attore. Contestava le conclusioni rassegnate dal giudice di pace ritenendole superate dalle emergenze processuali (referti sanitari, rilievi delle autorità locali che certificavano l'effettiva sporgenza del tronco sulla carreggiata), ritenute dall'appellante indicative della violazione degli obblighi di custodia da parte dell'ente proprietario della strada. Il sig. concludeva, dunque, per la Pt_1 riforma della sentenza impugnata e per la condanna del convenuto al CP_2 risarcimento dei danni lamentati e alle spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 29 maggio 2024, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_2 contestava integralmente il dedotto avversario, insistendo per la reizione del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
L'ente convenuto declinava qualsiasi responsabilità evidenziando che parte attrice non aveva provato la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati, i quali erano invece da ritenersi riconducibili al fatto del terzo e alla condotta negligente dell'attore, per non aver attuato le manovre necessarie ad evitare l'impatto con il tronco prospiciente sulla carreggiata, sebbene visibile e dunque evitabile con l'ordinaria diligenza.
3. L'appello è meritevole di parziale accoglimento per quanto qui di ragione.
3.1. La controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria promossa dall'appellante nei confronti del quale ente proprietario della strada luogo del Controparte_2 sinistro, per i pregiudizi patiti allorché, nel percorrere in auto via Santa Teresa del Bambin Gesù, spostandosi a destra per evitare un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, urtava contro il tronco di un albero sporgente sulla carreggiata. La vicenda processuale è dunque riconducibile alla responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art.2051 c.c.
3.2. Sotto il profilo sistematico, è utile evidenziare che il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica della responsabilità da cose in custodia ha trovato composizione in un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che ha ricondotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. nell'alveo responsabilità oggettiva, fondata esclusivamente sulla dimostrazione, da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e i pregiudizi lamentati, gravando invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che rilevi la diligenza del custode medesimo1.
La ratio di tale forma di responsabilità è infatti quella di ottimizzare la riparazione del danno mediante la ridistribuzione dell'onere economico derivante da un evento dannoso, spostandolo dal danneggiato al soggetto che gode dei benefici derivanti dalla cosa e che dispone del potere di intervento sulla cosa medesima.
In tale contesto, la prova liberatoria consiste nell'evidenza che l'evento dannoso sia stato generato da una causa estranea alla sfera di controllo del custode, idonea ad interrompere il nesso causale.
La giurisprudenza ha precisato che il fattore causale esterno, con effetto liberatorio totale o parziale per il custode, può esser rappresentato da un fatto naturale, dal fatto del terzo o anche dal comportamento del danneggiato.
Tuttavia, se il caso fortuito rientra nella sfera dei fatti giuridici e si relaziona direttamente ed immediatamente con la res, senza alcun intervento di elementi soggettivi, la condotta del terzo e quella del danneggiato si configurano invece come atti giuridici e si distinguono per la presenza dell'elemento soggettivo della colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 c.c.
Tali comportamenti possono dunque assumere rilevanza causale in concorso con il custode o, perfino, rivestire carattere totalmente esclusivo.
La Corte nella richiamata pronuncia, ha inteso precisare che la condotta del danneggiato può assumere una rilevanza causale meramente concorrente, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento, oppure efficienza causale esclusiva quando “per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo” (Cass. n. 1902/2025).
Ne deriva che, se l'evento infausto può essere previsto e di conseguenza evitato dal danneggiato usando i normali criteri della diligenza e precauzione, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Più specificatamente, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente” (Cass. S.U. n. 20943/2022).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, è stato inoltre chiarito che il danneggiato deve fornire la prova della dinamica del sinistro, non essendo sufficiente una generica allegazione di presenza contestuale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Sulla scorta di tale orientamento “è sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. n. 12760/2024).
3.3. L'onere probatorio gravante sul danneggiato presuppone, dunque, la dimostrazione del fatto storico nelle sue concrete modalità di svolgimento, in assenza della quale non è possibile formulare alcuna valutazione in ordine al nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c.
Con particolare riferimento alla responsabilità degli enti pubblici per danni occorsi in aree di loro pertinenza, la giurisprudenza ha poi delineato standards di diligenza differenziati, a seconda delle caratteristiche del luogo e delle condizioni d'uso. In particolare, la Cassazione ha chiarito che l'ente custode non è tenuto a eliminare ogni possibile fonte di pericolo. Invero esso è tenuto ad adottare adeguate misure, per un'idonea segnalazione, proporzionate alla natura del rischio ed alle modalità di fruizione dell'area pubblica.
3.3. Fatte queste premesse di ordine sistematico, occorre rilevare che nel caso che occupa parte attrice ha dedotto di aver urtato l'albero sporgente sulla carreggiata nell'effettuare una manovra di accostamento a destra al fine di evitare l'impatto con un veicolo (non identificato), proveniente dall'opposto senso di marcia.
La circostanza del passaggio del veicolo non identificato non è suffragata da dichiarazioni testimoniali, emergendo anche dal verbale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo dopo il sinistro, che non erano presenti sul posto delle persone diverse dal conducente danneggiato, capaci di fornire elementi utili alla ricostruzione del fatto storico.
Costituiscono tuttavia circostanze pacifiche, emergenti dalla documentazione in atti (verbale di accertamento della polizia locale, rilievi fotografici dello stato dei luoghi e delle condizioni del veicolo danneggiato):
a) che la strada luogo del sinistro sia una strada urbana a doppio senso di marcia,
a traffico limitato, in buono stato di manutenzione (asfaltata, con sufficiente visibilità, presenza di illuminazione pubblica, fondo stradale asciutto, presenza di segnaletica orizzontale e verticale) ed adeguatamente illuminata;
b) che le condizioni meteo, nella data indicata, fossero favorevoli;
c) che il veicolo condotto dall'attore presentava dei danni compatibili con l'urto con un ostacolo fisso (tronco) presente sul lato destro della carreggiata
(parabrezza lesionato, montante destro introflesso);
d) che l'albero contro cui il veicolo ha urtato, sito in via Santa Teresa di Gesù
Bambino in corrispondenza del civico n. 8, era piantato a 30 centimetri dal cordolo del marciapiede, mentre il tronco sporgeva per 60 cm sulla carreggiata, tant'è che subito dopo il sinistro è stato segnalato e rimosso.
Le evidenze processuali sopra enucleate conducono dunque a ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile solo in minima parte alla responsabilità del custode, essendo pacifica la presenza sulla carreggiata di un ostacolo (tronco) rappresentante elemento di intralcio per la viabilità e per la sosta, oltre che possibile fonte di pericolo per l'utenza.
La presenza di tale ostacolo fisso sulla carreggiata, si pone in contrasto con un adeguato uso della strada, non è infatti qualificabile come astrattamente anomala o non prevedibile l'esigenza dell'utente di accostare tempestivamente sul margine destro della carreggiata. E' anzi presumibile che il conducente di un veicolo possa compiere una manovra di accostamento per evitare un pericolo imminente qual è quello che l'attore ha allegato agli atti di causa, ovverosia l'invasione della carreggiata da un veicolo proveniente da opposto senso di marcia.
La circostanza di tale necessità è stata dichiarata nell'imminenza dell'evento dall'attore, il quale ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno verbalizzato le dichiarazioni dell'attore e rappresentato con documentazione fotografica lo stato dei luoghi.
Sennonché, con altrettanta evidenza, emerge come abbia avuto una rilevanza eziologica preponderante nella causazione del danno anche la condotta negligente dello stesso danneggiato, per non aver adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle caratteristiche della strada
(strada urbana, a velocità limitata, poco trafficata, illuminata, asfaltata, dotata di segnaletica e in buono stato di manutenzione), alle buone condizioni metereologiche e di visibilità, al fatto che l'area invasa dal tronco fosse destinata alla sosta dei veicoli, alla circostanza che il tratto di strada de quo veniva percorso abitualmente dall'appellante, avendo lo stesso dedotto in atti che il giorno del sinistro era di rientro dal lavoro, con la conseguenza che l'ostacolo, oltre che visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, era noto al danneggiato, in quanto fruitore abituale della strada.
Tali condizioni di tempo e di luogo del sinistro consentono di presumere che l'appellante stesse procedendo ad una velocita non adeguata alle condizioni della strada, non risultando rilevato dagli agenti intervenuti alcun segno di frenata.
3.4. Nella fattispecie è dunque ravvisabile un'ipotesi di responsabilità dell' CP_4 convenuto ex articolo 2051 c.c., seppur in concorso con la condotta negligente del danneggiato che, alla stregua delle evidenze processuali sopra valorizzate, ha avuto un'incidenza preponderante nella eziologia del danno.
4. In ordine al quantum risarcitorio, indicativamente e genericamente quantificato dall'attore in € 3.000,00, occorre rilevare che non vi è in atti la prova del danno patrimoniale, mentre i danni alla persona, presumibilmente ascrivibili all'impatto (cervicalgia, traumi braccio destro), vengono liquidati equitativamente in € 2.400,00, sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, posto che la nomina di un CTU, oltre ad allungare irragionevolmente i tempi del processo, è idonea a determinare un dispendio di risorse sproporzionato rispetto alla limitata entità dei danni alla persona reclamati, i quali, in luce delle argomentazioni sopra enunciate e delle evidenze istruttorie, sono ascrivibili alla responsabilità del custode solo in minima parte, ovvero in misura di un terzo, avendo avuto rilievo preponderate nella eziologia del danno, la condotta negligente dell'appellante ed il contributo del terzo veicolo non identificato che ha occasionato la manovra dell'appellante .
5. Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la parziale soccombenza dell'Ente e sono suscettibili di liquidazione, ai sensi del DM
55/2014, parametrate ai valori minimi tabellari, in favore della parte appellante in misura di un terzo, mentre sono suscettibili di compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio, della somma di € 800,00 (corrispondente ad 1/3, dei danni allo stesso riconducibili ex art. 2051 c.c.), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo.
- liquida per il primo grado di giudizio 211,00 euro per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge ed euro 33,00 per spese;
- 426,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge ed euro
49,00 per spese. Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 2/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ Sezioni Unite sentenza n. 20943/2022 "la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"