TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3337 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA SI IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 06/10/2025,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. MILANESI SARA , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
e cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. TOMASETTI CHIARA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
Per_
• , nata il [...];
• , nato il [...]. Per_2
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo il 06/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“I. OBBLIGO DI RECIPROCO RISPETTO
a) I signori e vivranno separati e si impegnano a non interferire l'uno Parte_1 CP_1 nella vita privata dell'altro; b)i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
c)i genitori, si impegnano altresì, nel rispetto dell'equilibrio psicofisico e della serenità dei figli minori, ad astenersi dall'introdurre gli stessi alla conoscenza di eventuali partner occasionali e ad avere l'accortezza di introdurre i figli alla conoscenza unicamente di partner con i quali siano in corso relazioni stabili e serene;
d) i genitori si impegnano altresì a mantenere la frequentazione con la famiglia di origine del genitore nell'eventualità questo venisse a mancare;
e) la signora attualmente vive presso la madre in (26020) OM (CR), Via Piazza Parte_2
Roma n 3 ma successivamente si trasferirà in una abitazione in affitto sempre in OM alla via
Curtabili 13/B ;
f)il signor vivrà nella ex-casa familiare sita in (26010) Fiesco (CR), Via G. Parini n. CP_1
8;
II. AFFIDAMENTO CONGIUNTO
g)i figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre in (26020) OM (CR) via
Curtabili n. 13/B ;
h)per l'effetto di quanto sopra:
- le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i genitori concorderanno l'indirizzo scolastico, le scelte religiose, il medico o lo specialista e le terapie, l'educazione musicale, la partecipazione a viaggi d'istruzione e ad altre attività educative e formative anche extrascolastiche, la partecipazione ad attività sportive e ricreative);
- le decisioni riguardanti le scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana dei minori saranno assunte dal genitore presso cui i figli, di volta in volta, si troveranno;
- le decisioni assolutamente improcrastinabili e urgenti inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza, fermo restando l'obbligo di avvertire l'altro genitore con tempestività; -i genitori concordano che i figli minori e frequenteranno Per_1 Per_2 rispettivamente la scuola elementare e dell'infanzia nel paese di OD e OM ( se è ancora attiva altrimenti OD).
II. TEMPI DI PERMANENZA DEI MINORI CON AS RE
i) volontà di entrambi i genitori che i figli minori abbiano tempi di permanenza equilibrati con collocamento così disciplinato:
Turno giornata padre e turno primo madre primo padre e turno secondo madre Per_3
Turno notturno padre e turno secondo madre notturno padre e turno primo madre Per_3
l)Il suddetto programma di frequentazione permarrà fintanto che i ricorrenti svolgeranno l'attuale occupazione lavorativa con la presente turnazione. Qualora i medesimi dovessero modificare il proprio lavoro e di conseguenza l'orario dello stesso, si dovranno ridefinire gli orari di frequentazione.
m)Si precisa ulteriormente che solo in caso di estrema necessità dovuta a problemi di salute e/o lavorativi, improrogabili ed eccezionali e nel caso in cui i nonni paterni e materni e gli stretti familiari, paterni e materni, ovvero l'altro genitore, non siano disponibili, i genitori potranno farsi aiutare da amici conosciuti da entrambi.
n) Con riguardo alle festività la frequentazione avverrà con le seguenti modalità: - vacanze natalizie:
i minori trascorreranno 7 giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, alternativamente da
Natale all'ultimo dell'anno e dal 1 dell'anno all'Epifania. Quanto ai giorni di Natale e S. Stefano, i minori staranno alternativamente con ciascun genitore negli anni così come anche l'ultimo giorno dell'anno ed il primo. - Relativamente alle vacanze pasquali, la frequentazione sarà di due giorni consecutivi. Quanto ai giorni di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, tutti gli anni alternativamente, a partire dall'anno corrente, un genitore trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, come avviene a Natale
- l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, i minori trascorreranno la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre;
- il primo novembre, festa di tutti i Santi, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni con la madre o il padre;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni con la madre o il padre;
- il primo maggio, festa del Lavoro, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre;
- il 2 giugno, festa della Repubblica, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre;
- il 10 luglio compleanno della madre, i figli trascorreranno ogni anno l'intera giornata con la medesima, tempi scolastici ed attività del figlio e/o attività lavorativa del genitore permettendo;
- il 04 marzo, compleanno del padre, i figli trascorreranno ogni anno l'intera giornata con il medesimo, tempi scolastici ed attività del figlio e/o attività lavorativa del genitore permettendo;
- il 20 gennaio, compleanno della figlia , questa trascorrerà dal 2027 ad anni alterni il Per_1 pomeriggio con un genitore e la sera ( dalle 19.00) con la relativa notte con l'altro genitore, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno;
- 19 luglio compleanno del figlio , questo trascorrerà ad anni alterni il pomeriggio con un Per_2 genitore e la sera ( dalle 19.00) con la relativa notte con l'altro genitore, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno;
- 15 agosto i figli staranno ad anni alterni con ciascun genitore;
- la frequentazione potrà subire modificazioni, solo se dovute allo stato di salute dei figli e/o allo stato di salute dei genitori o a loro impegni sopravvenuti non diversamente gestibili e/o accordo tra gli stessi. Peraltro, laddove il padre/ la madre per tali motivi non potessero dar corso alla frequentazione nei termini pattuiti, gli stessi avranno il diritto di recuperare i giorni non goduti, nella settimana immediatamente successiva.
- durante le vacanze invernali (dicembre-gennaio) e nei mesi delle vacanze estive, ( da giugno - fine scuola a settembre inizio scuola), i genitori manterranno il sopra indicato piano di frequentazione, salvo per entrambi poter godere della compagnia dei figli per due settimane non consecutive (fin tanto che non ha compiuto gli anni 7) di vacanza estiva e una sola settimana per quella Per_2 invernale come detto poc'anzi, anche in luoghi di villeggiatura, da comunicare e condividere tra i genitori entro i due mesi precedenti (rispettivamente novembre e aprile ).
o)sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e;
Per_1 Per_2
III. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Quanto ai rapporti economici tra i genitori per il mantenimento dei figli minori, stante la frequentazione sopra indicata di e con la madre e tenuto conto della condizione Per_1 Per_2 economica attuale della medesima, la sig.ra tratterrà l'intero importo dell'assegno unico di Pt_1 circa € 470,00 mensili e il sig. verserà il giorno 12 di ogni mese alla stessa la somma mensile CP_1 di € 315,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli e dal mese di Per_1 Per_2 maggio fino al 31.12.2025; successivamente l'importo mensile del contributo al mantenimento scenderà ad € 270,00 (oltre all'importo dell'assegno unico che continuerà ad essere percepito sempre ed interamente dalla madre).
p)Il contributo al mantenimento come sopra pattuito si intende riferito alle spese ordinarie per i figli come previste e definite dal protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona del 29.11.2024 che ivi integralmente si intende richiamato e trascritto e che si allega sub doc. 21;
IV. Le spese straordinarie per i figli minori come individuate e disciplinate nel succitato Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Cremona del 29.11.2024 allegato al presente ricorso sub doc. 16 verranno divise al 50% per ciascun genitore, secondo quanto disposto dal protocollo sopra indicato specificatamente su ciascun titolo di spesa.
V. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I SIG.RI ED Parte_1 CP_1
Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti si precisa che, a seguito delle opportune valutazioni patrimoniali e considerate le spese sostenute dalla sig.ra relative alla casa Pt_1
familiare, la necessità di reperire un'ulteriore soluzione abitativa nonché l'arredamento della stessa e tutto ciò che ne deriva, la medesima preleverà dalla casa del sig. il frigorifero, lavatrice, CP_1
settimino scarpiera quadri, stereo lettore vhs e dvd, WE, tre scaffali, tende della cameretta, camera stanza degli armadi e bagno e sgabuzzino, mobiletto bagno con cassetti, casa delle bambole in legno e non cucina giocattolo, vespa giocattolo, le barbie, ventilatori, albero di natale e tutti gli addobbi e friggitrice ad aria, macchina caffè, TV, divano, lenzuola, salviette, sgabelli, con preavviso di almeno tre giorni. I monili regalati dai nonni paterni a saranno custoditi dal padre e quelli di Per_1 Per_2
dalla madre. Le parti danno atto altresì che la ha già restituito al le chiavi della Pt_1 CP_1
abitazione familiare di Fiesco via G. Parini e hanno altresì convenuto di lasciare nella medesima abitazione tutta la biancheria e l'abbigliamento invernale che verrà asportato successivamente e debitamente riposto in una stanza ad hoc dedicata entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Con l'adempimento di quanto sopra evidenziato, i sig.ri e dichiarano così di Pt_1 CP_1
avere regolato ogni loro rapporto economico patrimoniale e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causa in dipendenza del vincolo di convivenza more uxorio.
a) I sig.ri e dichiarano altresì di aver già risolto con reciproca Parte_1 CP_1
soddisfazione ogni altro rapporto patrimoniale fra gli stessi intercorso e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori e . Il padre verrà dotato della fotocopia dei documenti dei figli, mentre Per_1 Per_2 verranno consegnati gli originali quando i figli intraprenderanno viaggi con il padre.”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, con allegazione delle dichiarazioni sottoscritte personalmente, le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse dei figli minori. Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti renda manifestamente superfluo l'ascolto dei minori
(art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dall'unione familiare e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Reputa altresì il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA SI IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 06/10/2025,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. MILANESI SARA , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
e cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. TOMASETTI CHIARA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
Per_
• , nata il [...];
• , nato il [...]. Per_2
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo il 06/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“I. OBBLIGO DI RECIPROCO RISPETTO
a) I signori e vivranno separati e si impegnano a non interferire l'uno Parte_1 CP_1 nella vita privata dell'altro; b)i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
c)i genitori, si impegnano altresì, nel rispetto dell'equilibrio psicofisico e della serenità dei figli minori, ad astenersi dall'introdurre gli stessi alla conoscenza di eventuali partner occasionali e ad avere l'accortezza di introdurre i figli alla conoscenza unicamente di partner con i quali siano in corso relazioni stabili e serene;
d) i genitori si impegnano altresì a mantenere la frequentazione con la famiglia di origine del genitore nell'eventualità questo venisse a mancare;
e) la signora attualmente vive presso la madre in (26020) OM (CR), Via Piazza Parte_2
Roma n 3 ma successivamente si trasferirà in una abitazione in affitto sempre in OM alla via
Curtabili 13/B ;
f)il signor vivrà nella ex-casa familiare sita in (26010) Fiesco (CR), Via G. Parini n. CP_1
8;
II. AFFIDAMENTO CONGIUNTO
g)i figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre in (26020) OM (CR) via
Curtabili n. 13/B ;
h)per l'effetto di quanto sopra:
- le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i genitori concorderanno l'indirizzo scolastico, le scelte religiose, il medico o lo specialista e le terapie, l'educazione musicale, la partecipazione a viaggi d'istruzione e ad altre attività educative e formative anche extrascolastiche, la partecipazione ad attività sportive e ricreative);
- le decisioni riguardanti le scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana dei minori saranno assunte dal genitore presso cui i figli, di volta in volta, si troveranno;
- le decisioni assolutamente improcrastinabili e urgenti inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza, fermo restando l'obbligo di avvertire l'altro genitore con tempestività; -i genitori concordano che i figli minori e frequenteranno Per_1 Per_2 rispettivamente la scuola elementare e dell'infanzia nel paese di OD e OM ( se è ancora attiva altrimenti OD).
II. TEMPI DI PERMANENZA DEI MINORI CON AS RE
i) volontà di entrambi i genitori che i figli minori abbiano tempi di permanenza equilibrati con collocamento così disciplinato:
Turno giornata padre e turno primo madre primo padre e turno secondo madre Per_3
Turno notturno padre e turno secondo madre notturno padre e turno primo madre Per_3
l)Il suddetto programma di frequentazione permarrà fintanto che i ricorrenti svolgeranno l'attuale occupazione lavorativa con la presente turnazione. Qualora i medesimi dovessero modificare il proprio lavoro e di conseguenza l'orario dello stesso, si dovranno ridefinire gli orari di frequentazione.
m)Si precisa ulteriormente che solo in caso di estrema necessità dovuta a problemi di salute e/o lavorativi, improrogabili ed eccezionali e nel caso in cui i nonni paterni e materni e gli stretti familiari, paterni e materni, ovvero l'altro genitore, non siano disponibili, i genitori potranno farsi aiutare da amici conosciuti da entrambi.
n) Con riguardo alle festività la frequentazione avverrà con le seguenti modalità: - vacanze natalizie:
i minori trascorreranno 7 giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, alternativamente da
Natale all'ultimo dell'anno e dal 1 dell'anno all'Epifania. Quanto ai giorni di Natale e S. Stefano, i minori staranno alternativamente con ciascun genitore negli anni così come anche l'ultimo giorno dell'anno ed il primo. - Relativamente alle vacanze pasquali, la frequentazione sarà di due giorni consecutivi. Quanto ai giorni di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, tutti gli anni alternativamente, a partire dall'anno corrente, un genitore trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, come avviene a Natale
- l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, i minori trascorreranno la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre;
- il primo novembre, festa di tutti i Santi, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni con la madre o il padre;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni con la madre o il padre;
- il primo maggio, festa del Lavoro, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre;
- il 2 giugno, festa della Repubblica, i figli trascorreranno la giornata ad anni alterni o con la madre o con il padre;
- il 10 luglio compleanno della madre, i figli trascorreranno ogni anno l'intera giornata con la medesima, tempi scolastici ed attività del figlio e/o attività lavorativa del genitore permettendo;
- il 04 marzo, compleanno del padre, i figli trascorreranno ogni anno l'intera giornata con il medesimo, tempi scolastici ed attività del figlio e/o attività lavorativa del genitore permettendo;
- il 20 gennaio, compleanno della figlia , questa trascorrerà dal 2027 ad anni alterni il Per_1 pomeriggio con un genitore e la sera ( dalle 19.00) con la relativa notte con l'altro genitore, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno;
- 19 luglio compleanno del figlio , questo trascorrerà ad anni alterni il pomeriggio con un Per_2 genitore e la sera ( dalle 19.00) con la relativa notte con l'altro genitore, salvo eventuali eccezioni relative a eventi/festine di compleanno;
- 15 agosto i figli staranno ad anni alterni con ciascun genitore;
- la frequentazione potrà subire modificazioni, solo se dovute allo stato di salute dei figli e/o allo stato di salute dei genitori o a loro impegni sopravvenuti non diversamente gestibili e/o accordo tra gli stessi. Peraltro, laddove il padre/ la madre per tali motivi non potessero dar corso alla frequentazione nei termini pattuiti, gli stessi avranno il diritto di recuperare i giorni non goduti, nella settimana immediatamente successiva.
- durante le vacanze invernali (dicembre-gennaio) e nei mesi delle vacanze estive, ( da giugno - fine scuola a settembre inizio scuola), i genitori manterranno il sopra indicato piano di frequentazione, salvo per entrambi poter godere della compagnia dei figli per due settimane non consecutive (fin tanto che non ha compiuto gli anni 7) di vacanza estiva e una sola settimana per quella Per_2 invernale come detto poc'anzi, anche in luoghi di villeggiatura, da comunicare e condividere tra i genitori entro i due mesi precedenti (rispettivamente novembre e aprile ).
o)sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e;
Per_1 Per_2
III. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Quanto ai rapporti economici tra i genitori per il mantenimento dei figli minori, stante la frequentazione sopra indicata di e con la madre e tenuto conto della condizione Per_1 Per_2 economica attuale della medesima, la sig.ra tratterrà l'intero importo dell'assegno unico di Pt_1 circa € 470,00 mensili e il sig. verserà il giorno 12 di ogni mese alla stessa la somma mensile CP_1 di € 315,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli e dal mese di Per_1 Per_2 maggio fino al 31.12.2025; successivamente l'importo mensile del contributo al mantenimento scenderà ad € 270,00 (oltre all'importo dell'assegno unico che continuerà ad essere percepito sempre ed interamente dalla madre).
p)Il contributo al mantenimento come sopra pattuito si intende riferito alle spese ordinarie per i figli come previste e definite dal protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona del 29.11.2024 che ivi integralmente si intende richiamato e trascritto e che si allega sub doc. 21;
IV. Le spese straordinarie per i figli minori come individuate e disciplinate nel succitato Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Cremona del 29.11.2024 allegato al presente ricorso sub doc. 16 verranno divise al 50% per ciascun genitore, secondo quanto disposto dal protocollo sopra indicato specificatamente su ciascun titolo di spesa.
V. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I SIG.RI ED Parte_1 CP_1
Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti si precisa che, a seguito delle opportune valutazioni patrimoniali e considerate le spese sostenute dalla sig.ra relative alla casa Pt_1
familiare, la necessità di reperire un'ulteriore soluzione abitativa nonché l'arredamento della stessa e tutto ciò che ne deriva, la medesima preleverà dalla casa del sig. il frigorifero, lavatrice, CP_1
settimino scarpiera quadri, stereo lettore vhs e dvd, WE, tre scaffali, tende della cameretta, camera stanza degli armadi e bagno e sgabuzzino, mobiletto bagno con cassetti, casa delle bambole in legno e non cucina giocattolo, vespa giocattolo, le barbie, ventilatori, albero di natale e tutti gli addobbi e friggitrice ad aria, macchina caffè, TV, divano, lenzuola, salviette, sgabelli, con preavviso di almeno tre giorni. I monili regalati dai nonni paterni a saranno custoditi dal padre e quelli di Per_1 Per_2
dalla madre. Le parti danno atto altresì che la ha già restituito al le chiavi della Pt_1 CP_1
abitazione familiare di Fiesco via G. Parini e hanno altresì convenuto di lasciare nella medesima abitazione tutta la biancheria e l'abbigliamento invernale che verrà asportato successivamente e debitamente riposto in una stanza ad hoc dedicata entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Con l'adempimento di quanto sopra evidenziato, i sig.ri e dichiarano così di Pt_1 CP_1
avere regolato ogni loro rapporto economico patrimoniale e quindi di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causa in dipendenza del vincolo di convivenza more uxorio.
a) I sig.ri e dichiarano altresì di aver già risolto con reciproca Parte_1 CP_1
soddisfazione ogni altro rapporto patrimoniale fra gli stessi intercorso e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori e . Il padre verrà dotato della fotocopia dei documenti dei figli, mentre Per_1 Per_2 verranno consegnati gli originali quando i figli intraprenderanno viaggi con il padre.”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, con allegazione delle dichiarazioni sottoscritte personalmente, le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse dei figli minori. Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti renda manifestamente superfluo l'ascolto dei minori
(art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dall'unione familiare e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Reputa altresì il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato