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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 10372/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 14.10.2025
da
, con l'avv. RIOLINO FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. ZANON DOMENICO, come da mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento della figlia nata a [...]
Camposampiero (PD) in data 21.06.2022: 2
“1) Affidamento e residenza La figlia minore verrà affidata in via Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative,
a puro titolo esemplificativo, alla residenza abituale, all'istruzione (tipo di studi,
tipologia di scuola, luogo degli studi, ecc.), alle scelte religiose, all'educazione (attività
culturali e sportive da praticare nel tempo libero) ed alla salute (visite mediche, anche specialistiche, ricoveri ospedalieri) saranno assunte di comune accordo fra i genitori,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore si impegna a non esprimere davanti alla figlia considerazioni o valutazioni che possano sminuire la figura genitoriale dell'altro e a comunicare in maniera diretta l'un l'altro, evitando di coinvolgere la figlia, sostenendo e favorendo reciprocamente il rapporto della figlia con l'altro e con le rispettive famiglie di origine.
2) Turni di responsabilità I turni di responsabilità relativi alla figlia sono regolati come da seguente schema sviluppato su quattro settimane:
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven San Dom
P M M M M P P P M M M M M P
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven San Dom
P M M M M P P P M M M M M P
Il turno di responsabilità di ciascun genitore decorre dall'inizio dell'orario scolastico della figlia o dall'orario equivalente se non c'è scuola (quindi dalle 8,00 alle 21,00).
Nei propri turni di responsabilità ciascun genitore, salvo accordi diversi, si occuperà di tutte le necessità della figlia, provvedendo, per esempio, a ritirarla da scuola in caso di uscita anticipata, ad accompagnarla ad eventuali visite mediche (avvisando comunque l'altro genitore dell'appuntamento) o alle attività ludico-sportive. Qualora un genitore 3
fosse impossibilitato ad occuparsi della figlia nei propri turni di responsabilità,
chiederà la disponibilità prima all'altro genitore e successivamente ai nonni di ciascun ramo genitoriale prima di avvalersi di persone terze. Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta in cui lo desidera, anche se non rientra nel proprio turno di responsabilità, ma previo accordo con l'altro e compatibilmente con gli impegni di ciascuno, bambina compresa.
2.a) Telefonate
Il genitore con cui si trova la figlia garantirà all'altro il contatto telefonico, anche tramite video telefonata, quotidianamente nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le
21.00, ed anche nei periodi di vacanza esclusiva con ciascun genitore compatibilmente con le esigenze e/o impegni della figlia.
2.b) Vacanze, festività, ponti ed altri eventi
La figlia minore trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore due settimane, da sabato a sabato, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località,
l'albergo o l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con la figlia,
il mezzo di trasporto, gli orari di partenza e di arrivo. Durante le vacanze scolastiche natalizie la figlia starà, ad anni alterni, con un genitore nel periodo compreso fra la fine della scuola ed il 31/12 mattina e con l'altro nel periodo fra il 31/12 mattina e la ripresa della scuola. Le festività e/o ponti scolastici legati alle festività (vacanze scolastiche pasquali, vacanze scolastiche di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4
ordinario dello schema sopra riportato, con la precisazione che il giorno di Natale,
Santo Stefano, Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i genitori di anno in anno.
2.c) Malattie
In caso di malattia di uno dei genitori nei giorni stabiliti con la figlia, il genitore ammalato che non potrà prendersi cura di lei si rivolgerà per primo all'altro genitore. I
giorni così persi verranno recuperati entro i successivi venti giorni, da concordare con l'altro genitore. In caso di malattia della figlia, in linea di principio se ne occuperà il genitore nel cui turno rientra il periodo di malattia. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazione della figlia, il genitore che ne è al corrente deve avvertire immediatamente l'altro genitore.
2.d) Compleanni
La figlia trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di responsabilità, con la possibilità per l'altro di tenerla con sé un paio d'ore, in un momento della giornata da concordare. Se il genitore cui spetta il turno di responsabilità decide di organizzare una festa di compleanno per la figlia e i suoi amici, consentirà anche all'altro di partecipare. Nei giorni del compleanno dei genitori, su richiesta del genitore o della figlia, la figlia potrà stare l'intera giornata con il festeggiato anche se non è titolare del turno di responsabilità. Nei giorni della festa della mamma e del papà, il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, potrà tenere con sé la figlia un paio d'ore, in un momento della giornata da concordare.
2.e) Attività scolastiche ed extrascolastiche 5
Entrambi i genitori dovranno seguire la figlia minore nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Nei periodi di vacanza il carico di lavoro dovrà
preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiati da un genitore. Le deleghe dei soggetti titolati ad andare a prendere la figlia a scuola dovranno essere previamente condivise tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a permettere e garantire la frequentazione delle attività extra scolastiche per la quale la figlia esprimerà la propria preferenza,
cercando sempre di ascoltare i suoi desideri. Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento della figlia e sulle riunioni previste per i genitori.
3) Mantenimento della figlia
Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento di un CP_1
assegno mensile di € 200,00 soggetto ad automatica rivalutazione Istat a decorrere dall'udienza di comparizione da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Padova del
17.07.2017, da intendersi integralmente trascritto, verranno sostenute in pari quota da entrambi i genitori. L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente da parte della Sig.ra Pt_1
4) Documenti di identità 6
I Signori e si danno il reciproco assenso al Parte_1 Controparte_1
rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quello della figlia minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
5) Immobile adibito a casa familiare
La casa familiare, sita a Cadoneghe (PD), via Guido Franco n. 2 con arredi e corredi ivi contenuti viene assegnata alla sig.ra che si impegna a far modificare il Parte_1
contratto di locazione in essere intestandolo a proprio nome entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti. Nello stesso termine il sig. si CP_1
impegna a saldare con il proprietario dell'immobile la propria quota di canone di locazione arretrato e non pagato, liberando in tale modo la garante sig.ra Parte_2
Si dà atto che il sig. ha già asportato ogni effetto personale.
[...] CP_1
6) Regolamentazione dei rapporti economici tra le parti
Le parti dichiarano di aver già compiutamente regolamentato ogni diverso ed ulteriore aspetto economico e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra. 7) Spese legali compensate.”
Conclusioni del P.M. “Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti 1), 2),
3) con esclusione dell'accordo delle parti inerente alla ripartizione dell'assegno unico,
4), 5) limitatamente all'assegnazione della casa coniugale, e 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, riguardanti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso delle norme di cui agli 7
artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Con riferimento, poi, al punto 3) e 5) per la parte residua delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio del minore;
nonché, il mutamento di intestazione del contratto di locazione e l'impegno a saldare i canoni di locazione arretrati, pur essendo volti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti 1), 2), 3) con esclusione dell'accordo delle parti inerente alla ripartizione dell'assegno unico, 4), 5) limitatamente all'assegnazione della casa coniugale, e 6) contenuti nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.25
Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale, ecc.) seguiranno il calendario