Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2025, proposto da
NC IG, rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Canta e NC Buscaglia, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Agrigento, non costituitosi in giudizio;
per la dichiarazione
- DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO SULL’ATTO DI DIFFIDA DEL 21/5/2025, PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA CONGRUA DESTINAZIONE URBANISTICA AL TERRENO DI PROPRIETÀ (CON VINCOLO PER L’ESPROPRIO IMPOSTO MA ORMAI DECADUTO);
e per l’accertamento
- DELL’OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL’ISTANZA MEDIANTE PROVVEDIMENTO ESPRESSO;
e per la nomina
- DI UN COMMISSARIO AD ACTA PER IL CASO DI INOTTEMPERANZA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TE NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
che il ricorrente espone di essere, in seguito a compravendita rogitata il 15/2/1994, comproprietario di un fondo in Via Taormina, identificato al catasto al Fg. 162 part. 416;
- che riferisce come, con l’entrata in vigore del PRG nel 2009 (DDG ARTA 28/10/2009 n. 1106) il terreno sia stato destinato per il 93,34% a parcheggi e quindi assoggettato a vincolo di inedificabilità e finalizzato all’esproprio (cfr. certificato di destinazione urbanistica in atti del 10/7/2025);
- che si duole del mancato avvio del procedimento urbanistico, e sottolinea che non è mai stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica, con decorso dei 5 anni stabiliti dall’art. 9 del D.P.R. 327/2001 e conseguente decadenza del vincolo;
- che sostiene come, da tale circostanza, derivi l’obbligo del Comune di rideterminare il regime urbanistico dell’appezzamento di terreno;
- che, con atto di diffida 21/5/2025 (notificato a mezzo pec in pari data), ha sollecitato l’Ente locale a ad adottare un provvedimento di riqualificazione della destinazione urbanistica del fondo, conforme alle previsioni previste dal P.R.G. per la Sottozona urbanistica in cui esso è ricompreso, al fine di uniformarla al regime edilizio del contesto urbanistico di riferimento;
- che lamenta l’inerzia dell’amministrazione, la quale non ha riscontrato l’istanza malgrado i ripetuti contatti per le vie brevi.
Atteso:
- che l’esponente lamenta la violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/90, dell’art. 9 D.P.R. 327/2001, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, degli artt. 42 e 97 della Cost., dopo il decorso di 20 anni dall’adozione del P.R.G. e il mancato soddisfacimento di interessi pubblici rimasti indefiniti;
- che chiede, per conseguenza, i) di dichiarare la decadenza del vincolo sul terreno di proprietà mai interessato da atti e da opere; (ii) di dichiarare l’obbligo di riclassificazione urbanistica tenendo conto delle previsioni dello strumento urbanistico nella Sottozona in cui è compreso; (iii) di nominare un Commissario per l’ipotesi di persistente inadempienza;
- che l’intimato Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio.
Considerato:
- che la giurisprudenza amministrativa “"ha costantemente affermato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto alla diffida volta ad ottenere l'emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità del suolo, o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale decorrente dall'approvazione del Piano Regolatore Generale" (T.A.R. Campania, sez. II, 9 gennaio 2017, n.185; nello stesso senso si veda: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 16/02/2015, n. 535; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 16 ottobre 2013, n. 1891)” (T.A.R. Molise – 27/2/2023 n. 48);
- che, infatti, <<"ove decada un vincolo espropriativo, per inutile decorso del tempo, non si verifica alcuna reviviscenza della pregressa destinazione, atteso che la natura espropriativa del vincolo, essendo esso preordinato all'esproprio, ne implica la sua temporaneità; l'inutile decorso di un quinquennio, in difetto di una legittima reiterazione, ne comporta la decadenza ma tuttavia l'area già vincolata non riacquista automaticamente l'antecedente sua destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca; rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'Amministrazione comunale deve esercitare la sua discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione" (v. Cons. Stato sez. IV, 21 maggio 2021 n. 3948)>> (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 12/6/2023 n. 497).
Evidenziato:
- che, pertanto, una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall'art. 9 del D.P.R. 327/2001 (come prima dall'art. 2 comma 1 della L. 19/11/1968 n. 1187), il Comune è tenuto ad integrare sul punto il Piano urbanistico, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un'inerzia dell'Ente locale in proposito (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 29/6/2023 n. 3912 e i precedenti ivi citati);
- che l'obbligo di provvedere gravante sul Comune in caso di decadenza di un vincolo preordinato all'esproprio va assolto mediante l'adozione di una variante specifica o di una variante generale (gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse) e il potere di conformazione urbanistica è attribuito dalla legge all'organo consiliare, di talché il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale comunale non costituisce adempimento da parte del Comune in ordine all'obbligo di riqualificazione urbanistica della zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 18/12/2020 n. 3479; si veda anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 3/8/2020 n. 1750);
- che, come ha sottolineato la sentenza di questo T.A.R. da ultimo citata, alla luce di tali principi, che fanno salva la discrezionalità amministrativa del Comune di valutare e attribuire la destinazione urbanistica ritenuta confacente agli interessi pubblici urbanistici attuali, sussiste l'obbligo del Comune intimato – già in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. 241/90 – di dare impulso al procedimento di ridefinizione della situazione urbanistica del terreno a seguito dell'avvenuta scadenza del vincolo espropriativo di P.R.G., e di ultimarlo in un termine ragionevole;
- che le predette statuizioni sono state recepite nella sentenza di questa Sezione 9/10/2023 n. 2990 (integrata dall’ordinanza collegiale di correzione di errore materiale 19/11/2024 n. 3179) e 19/12/2024 n. 3533, che non risultano appellate;
- che, nel caso di specie, i descritti margini di apprezzamento appaiono peraltro attenuati dalla prospettata collocazione del fondo in zona B.
Ritenuto, pertanto:
- di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Agrigento sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita che concluda il procedimento urbanistico di ri-tipizzazione del suolo di proprietà del ricorrente;
- che, tenuto conto della materia e della potestà riconosciuta al Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio, appare congruo assegnare – per l'adempimento – il termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- che, per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora, quale Commissario ad acta , il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro dirigente del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell'interessato, nei successivi centoventi (120) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune di Agrigento (cfr. la già citata pronuncia del T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 3/8/2020 n. 1750);
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario ad acta , ove spettante, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Comune di Agrigento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Agrigento di intraprendere e concludere il procedimento di ri-definizione urbanistica con un provvedimento espresso nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del Comune intimato alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo di cui in motivazione del Commissario ad acta (le cui eventuali spese saranno poste a carico dell'amministrazione silente).
Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NC, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE NC |
IL SEGRETARIO