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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 29/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 29/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento unitario in epigrafe indicato, promosso con ricorso depositato in data 27-
29/5/2025 per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, con transazione su crediti fiscali e cram down del debito contributivo, ex artt. 57, 61 e 63 C.C.I.I., dal
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Ronco Biellese Controparte_1 P.IVA_1
(BI), via Roma n. 96, in persona del l.r.p.t. e Presidente del C.d.A. IM NG (C.F.
), autorizzato con delibera del C.d.A. del 27/5/2024 ai sensi degli artt. C.F._1
120 bis co. 1 e 40 co. 2 C.C.I.I., come da verbale autenticato dal Notaio dott.
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso, anche Per_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano AMBROSINI (PEC: , Email_1
Michele PALLADINO (PEC: e Domenico Email_2
MONTELEONE (PEC: , presso il cui studio sito in Email_3
Biella, via Losanna n. 13 è elettivamente domiciliata;
ha emesso la seguente SENTENZA Premesso che: con ricorso ex art. 40 C.C.I.I. depositato in data 27-29/5/2025, il Controparte_1
giusta delibera adottata in data 27/5/2024 dal C.d.A. ex artt. 120 bis e 40 C.C.I.I. con
[...] verbale autenticato da Notaio dott. , ha domandato l'omologazione degli Persona_1 accordi di ristrutturazione, nonché richiesto la conferma delle misure protettive ottenute ex art. 54 co. 2 primo e secondo periodo C.C.I.I. a decorrere dalla pubblicazione della domanda presso il
Registro delle Imprese, unitamente all'attestazione del dott. , iscritto all'elenco Persona_2 pubblico dei gestori della crisi di impresa di cui all'art. 356 C.C.I.I. al n. N. 1428, rassegnando le seguenti pag. 1 di 24 CONCLUSIONI (come da memoria di chiarimenti depositata in data 21/6/2025):
“codesto Ill.mo Tribunale, voglia
A) confermare le misure protettive ex artt. 40, 54, comma 2, e 55 CCII, disponendo il divieto per i creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati per
l'intera durata del presente procedimento;
B) fissare l'udienza di trattazione e comparizione delle parti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e, previa eventuale concessione di un termine per le produzioni/acquisizioni documentali che il
Tribunale dovesse ritenere necessarie:
- omologare ex artt. 57 e ss. gli accordi di ristrutturazione sottoscritti tra da una Controparte_1 parte, e, dall'altra, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Sistema , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
con la Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 collegata proposta di transazione su crediti contributivi, anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 63 CP_2 CCII e art.
1-bis, comma 5, d.l. 69/2023 nei confronti dell'
- disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 CCII che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto tra
da una parte, e Controparte_1 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
dall'altra, siano estesi anche al creditore ;
[...] Controparte_22
esaminato il ricorso e la documentazione in atti, con decreto ex art. 47 co. 4 secondo periodo
C.C.I.I. del 5/6/2025 è stato concesso termine non perentorio alla società debitrice di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, riservando all'esito la conferma della misure protettive da parte del giudice relatore delegato alla trattazione, poiché:
- dalla documentazione in atti non risultava l'avvenuta pubblicazione della domanda presso il
Registro Imprese, né se fossero stati ivi depositati unitamente alla domanda il piano economico - finanziario e l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, contenente specifica analisi in ordine all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge;
- non risultava prodotta la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per debiti assicurativi;
- non risultavano notificati l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati al creditore nei confronti del quale è richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo;
pag. 2 di 24 - l'attestazione del professionista indipendente, l'elenco dei creditori e la situazione patrimoniale economica e finanziaria, necessari alla verifica della fattibilità del piano - ed in particolare della capacità di rispettare le tempistiche di legge per il pagamento dei creditori non aderenti, nonché a valutare che la soddisfazione del creditore non aderente nei cui confronti è richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo raggiunto con i creditori della medesima categoria sia, in base all'accordo stesso, non inferiore rispetto a quanto riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione, nonché che la proposta di soddisfacimento CP_2 dell' sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria - non risultavano aggiornati;
- tali integrazioni imponevano il rinnovo delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori aderenti agli accordi ex art. 58 co. 1 C.C.I.I.; all'esito delle integrazioni e produzioni depositate dalla società in data 21/6/2025 e 23/6/2025, il
Tribunale ha fissato udienza in data 2/7/2025 per la comparizione delle parti innanzi al Collegio, anche al fine di consentire alla società debitrice di depositare, nelle more, come richiesto, la prova delle notificazioni dell'accordo, della domanda di omologazione e dei documenti allegati al creditore , nei cui confronti è richiesta l'estensione dell'accordo, e dell'avviso Parte_1 ad oggetto della richiesta di omologazione forzosa;
CP_21
all'udienza collegiale del 2/7/2025 sono comparsi il l.r.p.t. ed i procuratori legali della società debitrice, dando atto del deposito della notifica e dell'avviso nei confronti di e Parte_1
CP_2 di insistendo per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione con estensione degli effetti a ex art. 61 C.C.I.I. e con omologazione forzosa ex art. 63 co. 4 C.C.I.I Parte_1 nei confronti di che aveva manifestato espresso diniego alla proposta di transazione con CP_21 comunicazione del 2/7/2024, ribadendolo con PEC del 5/2/2025 (docc. 45 e 46); all'esito dell'udienza, rilevato il mancato deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni I.R.A.P. e dei redditi per l'anno 2024, che la ricorrente si era espressamente riservata di depositare previa autorizzazione, è stato concesso con nuovo decreto comunicato in data 11/7/2025 ulteriore termine di cinque giorni decorrente dalla comunicazione per la relativa integrazione documentale, a cui la società ha provveduto in data 16/7/2025;
con decreto del 23/6/2025, emesso entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 55 co. 3 C.C.I.I. dal deposito del ricorso, il giudice relatore delegato alla trattazione ha confermato le misure protettive ottenute dalla debitrice erga omnes con il deposito del ricorso ex art. 54 co. 2 C.C.I.I. per il termine massimo di legge, pari ex art. 8 C.C.I.I. a 12 mesi, “inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18”, e dunque fino al 1/7/2025;
pag. 3 di 24 infatti, in punto di misure protettive, con precedente ricorso depositato in data 1/7/2024 (iscritto al N. 27/2024 R.G.P.U.), la società debitrice aveva presentato analoga domanda di omologazione dei suddetti accordi di ristrutturazione, rappresentando e documentando di aver depositato in data 12/6/2024, presso gli Uffici di cui all'art. 88 co. 5 C.C.I.I., proposta di transazione su crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I.I. e di essere quindi all'epoca pendente il termine di novanta giorni per l'eventuale adesione dei creditori previsto dal co. 2 di detto articolo, decorrente dal deposito presso i predetti Uffici, ed il Tribunale, con decreto del 4/7/2024, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di omologazione, riqualificando l'istanza di conferma delle misure protettive ex art. 54 co. 2 C.C.I.I. in quella di richiesta delle stesse nel corso delle trattative, di cui all'art. 54 co. 3 C.C.I.I., rilevando che la richiesta era accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. e corredata dall'attestazione del professionista indipendente che sulla proposta erano in corso trattative con creditori rappresentanti almeno il
60% del credito e sull'idoneità della stessa ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei o non disponibili alle trattative, demandando al giudice delegato per la trattazione in merito alle misure protettive, che vi aveva provveduto con decreto reso inaudita altera parte del
4/7/2024, confermandole all'esito dell'udienza tenutasi il 6/8/2024 per il termine massimo di quattro mesi, successivamente prorogato ex art. 55 co. 4 C.C.I.I. dal Tribunale con decreti del
29/10/2024, 30/1/2025 e 2/4/2025, da ultimo fino al giorno 30/5/2025, termine entro il quale la società ha provveduto al deposito del presente ricorso;
come attestato dalla Cancelleria Procedure Concorsuali, nessuna opposizione è stata proposta dai creditori o da altri interessati entro il termine di cui all'art. 48 co. 4 C.C.I.I. di trenta giorni dalla data dell'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 29/5/2025, come documentato dalla visura storica della società (doc. 75), scaduto quindi in data 28/6/2025; neppure da parte di , nei cui confronti è richiesta l'estensione dell'efficacia degli Parte_1
CP_2 accordi, e dell' oggetto di richiesta di omologazione forzosa (cd. cram down) degli accordi, nessuna opposizione risulta essere stata proposta entro la data del 10/7/2025 e del 14/7/2025, come parimenti attestato dalla Cancelleria Procedure Concorsuali con atto del 15/7/2025, ossia entro il termine di trenta giorni decorrente ex art. 61 co. 3 C.C.I.I. dalla notificazione eseguita nei confronti del primo in data 10/6/2025 ed ex art. 63 co. 4 secondo periodo (nella versione post
D.L. 69/2023 ed ante correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024) dalla ricezione dell'avviso nei confronti del secondo in data 12/6/2025, essendo tale notificazione ed avviso documentati dalle ricevute di consegna contenute nel supporto USB depositato in Cancelleria dalla società in data
27/6/2025 (già numerate ante deposito come docc. 102 e 103);
pag. 4 di 24 considerato che nel caso di specie ed in assenza di opposizioni che estendano il thema decidendum, il controllo da compiersi da parte del Tribunale in sede di omologa investe i seguenti aspetti:
1) che sussista la competenza del Tribunale, che per le persone giuridiche e per gli enti, in caso di procedure diverse da quelle delle imprese in amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione, è attribuita ex art. 27 C.C.I.I. a quello nel cui circondario la società ha il proprio centro degli interessi principali, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, o in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, con l'ultima dimora nota, o in assenza con il luogo di nascita del l.r.p.t.;
2) che la domanda, se depositata da una società, ex art. 40 co. 2 e 120 bis C.C.I.I., sia approvata e sottoscritta dagli amministratori o dai liquidatori che ne hanno la rappresentanza, con decisione risultante da verbale redatto da Notaio e depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese;
3) che ai fini dell'omologazione forzosa (c.d. “cram down”) dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la domanda, dovendo essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, sia presentata dopo il decorso del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta formulata dal debitore (cfr. Cass. 34377/2024);
4) a livello soggettivo, il rispetto dell'art. 57 co. 1 C.C.I.I., ai sensi del quale gli accordi possono essere conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale, purché diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co. 1 lett. d), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a e b);
5) che siano stati depositati in allegato alla domanda i documenti di cui all'art. 39 co. 1 e 3
C.C.I.I., ossia le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti o l'intera esistenza dell'impresa se di minor durata, le dichiarazioni
IRAP e IVA dei medesimi periodi, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione, nonché di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale di tali creditori e titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
pag. 5 di 24 6) che sia presente un piano economico-finanziario che consenta l'esecuzione degli accordi, redatto secondo le indicazioni contenute all'art. 56 C.C.I.I. (richiamato dall'art. 57 co. 2 C.C.I.I.) e che dunque contenga l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, delle sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori, una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova, le strategie d'intervento, l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti, gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano, i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria, l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
7) che sia presente ex art. 57 co. 4 C.C.I.I. un'attestazione del professionista indipendente, secondo la definizione data dall'art. 2 co. 1 lett. o) C.C.I.I., sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (art. 56 co. 3 C.C.I.I.) e che, in particolare:
- specifichi l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti o di 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti a tale data, posto che, come osservato dalla
Suprema Corte, la verifica del Tribunale sul punto non deve limitarsi ad un controllo formale della documentazione richiesta, “ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa
l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge” (cfr. Cass. 12064/2019; Cass. 16161/2018);
- dia altresì conto, vista la richiesta di estensione ex art. 61 C.C.I.I. al creditore non aderente dell'efficacia degli accordi raggiunti con i creditori della medesima categoria, che la soddisfazione da questo ottenibile non sia inferiore rispetto a quella che riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;
CP_2
- dia inoltre conto, vista la richiesta di omologazione forzosa dell'accordo nei confronti di ex art. 63 co. 4 C.C.I.I., nella versione ante entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 e post D.L.
69/2023 (essendo la proposta di transazione stata depositata il 12/6/2024), che la proposta di soddisfacimento dell'ente non aderente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
pag. 6 di 24 8) la verifica, allo specifico fine dell'estensibilità ex art. 61 C.C.I.I. dell'efficacia dell'accordo al creditore non aderente facente parte della medesima categoria:
- della corretta individuazione della categoria, tenuto conto dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici;
- che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede ed abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice, nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- del carattere non liquidatorio dell'accordo, dovendo esso prevedere la prosecuzione dell'attività
d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84 C.C.I.I., salvo il caso previsto dall'art. 61 co. 5 C.C.I.I. di debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo;
- del raggiungimento, avuto a riguardo ai crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria, della soglia del settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti a tale categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- che i creditori della medesima categoria non aderenti a cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano essere soddisfatti dall'accordo in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;
- che il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati al creditore nei cui confronti intende estendere gli effetti dell'accordo, da tale momento decorrendo il termine per tale creditore per la proposizione dell'eventuale opposizione;
9) la verifica, quanto alla richiesta di omologazione forzosa degli accordi nei confronti del creditore istituzionale non aderente ex art. 63 co. 4 C.C.I.I. (come detto nella versione ante D.Lgs.
136/2024, ex art. 56 co. 3, ma post D.L. 69/2023, art. 1 bis co. 2 e 3), che:
a) l'accordo non abbia carattere liquidatorio;
b) l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57 co. 1 e
60 co. 1 C.C.I.I., ossia nella fattispecie della percentuale del 60% dei crediti;
c) la proposta di soddisfacimento dell'ente, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, il che deve essere oggetto di specifica valutazione del Tribunale, come espressamente previsto (lett. d);
d) ove il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari almeno ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti, sia garantito il soddisfacimento dei crediti dell'ente per almeno il 30% dell'ammontare del proprio credito, inclusi sanzioni ed interessi, ed ove l'ammontare dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore ad un pag. 7 di 24 quarto, ne sia garantito il soddisfacimento per il 40%, sempre inclusi sanzioni ed interessi, non dovendo inoltre in tal caso la dilazione di pagamento richiesta eccedere il termine di dieci anni;
rilevato che, vista la documentazione versata in atti dalla società debitrice anche all'esito delle integrazioni e produzioni documentali depositate:
- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice sede legale in Ronco
Biellese (BI), Comune sito all'interno del circondario del Tribunale di Biella, la quale si presume, stante l'assenza di prova contraria, coincidente con il proprio centro di interessi principale;
- la domanda per l'omologazione è stata proposta nel rispetto degli artt. 40 co. 2 e 120 bis C.C.I.I., essendo sottoscritta dal l.r.p.t. autorizzato giusta delibera del C.d.A. del 27/5/2024, come da verbale autenticato dal Notaio e risultando pubblicata presso il R.I. in Persona_1 data 29/5/2025, come riportato nella visura storica camerale della società, con allegati gli accordi di ristrutturazione, il piano e la relazione di attestazione (docc. 2, 75 - 78);
- sussiste, quanto ai presupposti soggettivi, il carattere di impresa non minore della società debitrice, che si occupa, quale attività prevalente, di filatura e tessitura ed in genere di tutte le lavorazioni di fibre tessili in proprio e per conto terzi, della creazione di confezioni di ogni tipo e del commercio di filati, tessuti, articoli di abbigliamento, articoli tessili, calzature, profumi, cosmetici ed accessori, e che supera ampiamente le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d C.C.I.I., come si evince da tutti i bilanci versati in atti ed in particolare, da ultimo, del bilancio di esercizio al 31/7/2024, da cui risulta un ammontare dell'attivo patrimoniale di oltre € 17.345.928 e dei ricavi di oltre €.13.119.499, essendo l'ammontare dei debiti indicato nella situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata al 30/4/2025 pari ad € 37.158.525;
- sussiste, quanto ai presupposti oggettivi, lo stato di crisi, che emerge dall'attuale inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi - come si evince dall'esame dei dati contenuti nei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, nonché dalla ricezione della notifica di atto di pignoramento da parte dell' nel febbraio Controparte_20
2022 - originatosi, come rappresentato dalla società stessa e confermato nell'attestazione del professionista indipendente, dall'ampliamento progressivo dell'impresa commerciale, sorta a fine anno 1959 quale tessitura in Chiavazza (BI) rivolta alla clientela locale composta principalmente da grossisti, poi estesasi al settore delle collezioni, con rete di vendita diffusa su quasi tutto il territorio nazionale e con esportazioni effettuate verso diversi paesi esteri, il che ha portato all'acquisizione di altre imprese al fine di soddisfare l'accresciuta richiesta ed all'apertura di nuovi negozi, con incremento dei relativi costi, aspetto che, dopo una già rilevata necessità di prima ristrutturazione effettuata tra 2018 e 2019, si è intersecato con il blocco delle attività imposto dalla crisi pandemica a partire dal marzo 2020, che, pur essendosi avvalsa la società delle misure pag. 8 di 24 di sostegno previste dalla legislazione emergenziale, ha comportato, anche per la lunga durata dell'emergenza, una forte contrazione degli acquisti, portando allo stato di crisi resosi infine manifesto con la cessazione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi e con il conseguente pignoramento;
- la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione depositata a seguito delle risposte dei creditori istituzionali è stata iscritta nel Registro delle Imprese ben dopo lo scadere dei novanta giorni previsti dall'art. 63 C.C.I.I., essendo dunque superata la questione dell'ammissibilità già rilevata in relazione alla domanda di omologazione precedentemente depositata dalla società debitrice nel luglio 2024;
- quanto alla documentazione di cui il ricorrente è onerato del deposito ex art. 39 C.C.I.I., risultano regolarmente depositate in data 16/7/2025 mediante supporto USB, giusta richiesta di integrazione comunicata in data 11/7/2025, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (Libro
Giornale anni 2021-2025, Libro Inventari 2021-2024, movimentazioni mensili anni 2021-2024), nonché mediante deposito telematico i bilanci degli esercizi chiusi in data 31/7/2022, 31/7/2023
e 31/7/2024 contenenti nelle relative note integrative uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività (docc. 11, 12, 14), una relazione situazione contabile, economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata al 30/4/2025 (doc. 80), le dichiarazioni IVA, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi o anni precedenti (docc. 67, 108, 68, 110, 69, 106), un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, consistente e CP_2 contenuta nell'accordo concluso con ed e nel diniego da parte di (docc. CP_24 CP_21
43, 45 e 46), l'elenco nominativo aggiornato all'attualità dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché dell'indirizzo PEC (doc. 79), l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società ricorrente, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché con l'indicazione del domicilio digitale di detti soggetti (doc. 66);
- gli accordi di ristrutturazione contengono l'elencazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione, che ha data certa ed è redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 56 C.C.I.I., in particolare prevedendo la prosecuzione dell'attività aziendale in via diretta, mediante:
I) apporto di risorse ottenute da:
a) concessione da parte degli istituti di credito, successivamente all'omologa, di nuove linee di credito, nella misura di € 3.000.000, giusto impegno in tal senso assunto da Controparte_25 da erogare sotto forma di credito factoring (doc. 57);
b) dismissione di due immobili della società debitrice non funzionali all'attività, ed in particolare di un fabbricato commerciale e del relativo terreno, sito in via Cavour n. 76, CP_12 pag. 9 di 24 nonché di un ulteriore fabbricato sito in Biella, via XX settembre n. 10, entrambi oggetto di perizia estimativa dell'arch. (doc. 59), in relazione ai quali la società ha Persona_3 provveduto, giusta richiesta dell' pervenuta nel corso delle trattative sulla Controparte_20 proposta di transazione tributaria e contributiva, alla stipulazione dei relativi contratti preliminari, sospensivamente condizionati all'omologazione dei presenti accordi, i quali prevedono un prezzo rispettivamente di € 600.000,00 e di € 480.000,00 (docc. 47 e 48);
c) finanza esterna, con impegni sospensivamente condizionati all'omologa, rappresentata:
1) da un aumento di capitale di €.150.000,00 da parte dei soci, da deliberarsi e da sottoscriversi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, con conferimenti in denaro da versarsi entro dieci giorni dall'omologa (docc. 49 e 50);
2) versamento da parte dei sigg. IM NG ed dell'ulteriore Parte_2 somma di € 150.000,00 in quote annuali di € 30.000,00 ciascuna a partire dal 31/7/2025, a sostegno del capitale circolante della società (doc. 51);
3) rinuncia parziale da parte degli amministratori IM NG ed Pt_2
ai propri compensi per l'ammontare complessivo di € 70.000,00 (doc. 52);
[...]
II) sottoscrizione di accordi di ristrutturazione:
a) con atto a rogito del Notaio dott. del 7/6/2024, dei debiti della Persona_4 società al 30/6/2022 con gli istituti bancari Controparte_13 [...]
. CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
CP_
(doc. 29), con connessa Controparte_18 Controparte_19 richiesta di estensione ex art. 61 C.C.I.I. degli effetti dell'accordo, in deroga agli artt. 1372 e 1411
c.c., nei confronti dell' istituto non aderente Controparte_22
b) avvenuta nel corso degli esercizi 2023 e 2024 con ulteriori dodici creditori, dei debiti della società in essere al 30/6/2022 con IG HARMONY OT & OL S.r.l. (credito ad oggi integralmente soddisfatto come da accordo ed escluso dall'istanza di omologazione),
Controparte_2 Controparte_26 CP_4 Controparte_27
,
[...] Controparte_7 CP_6 Controparte_8
, e dei debiti al Controparte_11 Controparte_12
31/12/2022 con SISTEMA MODA ITALIA e (docc. 17-28); Controparte_10
c) avvenuta in data 16/5/2025 con ed , Controparte_20 Controparte_20 giusta adesione alla proposta di transazione sottoscritta ex art. 63 C.C.I.I. dalla Direttore della
Direzione provinciale di Biella e dal Direttore della Direzione regionale Piemonte e Val d'Aosta, previo parere conforme di quest'ultima (docc. 42-44), con costituzione in favore dell'Erario di garanzia ipotecaria sugli immobili strumentali all'attività aziendale, per un valore complessivo di
€.3.366.000,00, giusta perizia dell'arch. (docc. 59); Persona_3
pag. 10 di 24 CP_2 III) omologazione forzosa della transazione contributiva (c.d. cram down) nei confronti di in conseguenza del diniego espresso dalla Direzione regionale Piemonte (docc. 45 e 46);
IV) pagamento degli ulteriori creditori estranei agli accordi nelle tempistiche previste dall'art. 57
C.C.I.I., ossia entro 120 giorni dall'omologazione se scaduti a tale data o entro 120 giorni dalla scadenza se successiva all'omologazione;
- è presente l'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57 co. 4 C.C.I.I., dott.
- avente i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. o) C.C.I.I., essendo iscritto Persona_2 all'elenco dei gestori della crisi ed insolvenza e nel registro dei revisori legali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c., non essendo legato all'impresa o ad altre parti interessate da rapporti personali o professionali tali da comprometterne l'indipendenza e non avendo prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro in favore della società, né essendo stato membro dei suoi organi di amministrazione o controllo, né avendovi posseduto partecipazioni - inizialmente riferita alla data del 31/7/2023 e che a seguito della prima richiesta di integrazioni del 5/6/2025 è stata aggiornata alla data del 30/4/2025, da ritenersi prossima all'attualità, ossia al deposito del ricorso (docc. 5 ed 81), che ha ad oggetto, tra l'altro, l'idoneità dell'accordo e del piano a garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei 120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti alla data dell'omologazione o di 120 giorni dalla scadenza per i crediti non scaduti a tale data, nonché il fatto che la soddisfazione ottenibile dal creditore non aderente nei cui confronti è richiesta l'estensione degli effetti Parte_3 dell'accordo sia non inferiore rispetto a quella che otterrebbe nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione e che, per quanto CP_2 riguarda nei cui confronti è richiesta l'omologazione forzosa, la proposta di soddisfacimento dell'ente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (v. infra);
- la società debitrice ha inoltre provveduto, come disposto dal Tribunale con decreto del
5/6/2025, in considerazione delle modifiche del piano resesi necessarie prima dell'omologazione,
a richiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori parti degli accordi ex art. 58 co. 1 C.C.I.I., escluso IG OT & OL (come detto già integralmente soddisfatto come da accordo ed escluso dalla richiesta di omologazione), avendo ricevuto riscontro positivo da tutti gli aderenti (docc. 82 - 98 e 104), mentre quanto ad ed può prescindersi CP_23 CP_24 dal rinnovo del consenso, essendo il relativo accordo stato sottoscritto in prossimità del deposito del ricorso di cui si tratta ed in adesione ad una proposta di transazione fiscale depositata come detto oltre un anno prima;
pag. 11 di 24 osservato che, quanto alle verifiche dei presupposti sostanziali demandate al Tribunale:
a seguito delle integrazioni e produzioni documentali depositate il 21/6/2025, il piano si fonda sulla situazione patrimoniale da ultimo aggiornata al 30/4/2025, cd. “situazione di riferimento”
(doc. 80), in base alla quale il totale del passivo della società viene attestato in complessivi
€.37.158.525, con € 35.920.707 di passivo consolidato, di cui € 6.352.904 quali debiti verso banche, € 5.143.293 quali debiti verso fornitori, €.
1.146.993 quali debiti verso imprese controllate,
€.11.044.646 quali debiti tributari, € 10.964.874 quali debiti verso istituti previdenziali, € 118.689 quali debiti per acconti, € 1.140.720 quali altri debiti ed €.
8.588 per ratei e risconti passivi;
a fronte di un totale dell'attivo attestato in € 17.719.194, composto da immobilizzazioni materiali per
€.4.309.140, immobilizzazioni immateriali per €.148.284, immobilizzazioni finanziarie per
€.2.287.884, rimanenze per € 7.204.012, crediti verso clienti per € 3.111.826, crediti verso le imprese controllate per € 339.027, crediti tributari e previdenziali per € 563, crediti verso altri per
€ 99.515, oltre ad €.50.744 di partecipazioni non immobilizzate, € 58.696 di disponibilità liquide ed €.109.504 di ratei e risconti attivi;
tali attività sono state periziate, per i beni immobili, dall'arch. , per i beni mobili dal P.I. Per_3 per le società controllate dal dott. e per il marchio CP_28 CP_29
NG dallo STUDIO BA e PARTNERS (docc. 59-64);
l'attendibilità dei dati relativi all'attivo è stata oggetto di analisi da parte dell'attestatore che, spiegato di aver esaminato la situazione patrimoniale, acquisito informazioni da amministratori e da dipendenti amministrativi della società, visionato i bilanci e le relazioni accompagnatorie, i Perso movimenti e copia della centrale rischi, le relazioni del sindaco unico dott. e del revisore dott. , ha specificato di aver verificato per tutte le voci presenti nell'attivo la loro Per_6 esistenza e consistenza con controlli diretti e riscontri contabili anche per il tramite dell'ausilio della società incaricata REVIDEA, avendo:
- quanto alle immobilizzazioni immateriali, analizzato il file excel contenente il dettaglio al
30/6/2022 al fine di procedere alla quadratura dei dati esposti nella situazione contabile con i valori in essi riportati senza rilevare anomalie significative, avendo in particolare verificato le principali movimentazioni contabilizzate nei mastri relativi alle immobilizzazioni immateriali ed ai relativi fondi di ammortamento nel periodo 1/8/2021 - 30/6/2022, selezionata la categoria “altri costi pluriennali” relativa a commissioni e spese di istruttoria per l'ottenimento dei finanziamenti oggetto di ristrutturazione e ritenuto che dovessero essere integralmente attribuite per competenza all'esercizio 2022, non avendo invece ravvisato, in relazione a software e licenze, la necessità di modifiche, complessivamente avendo ritenuto sussistente una sovrastima complessiva di circa € 10.827 che la società ha recepito contabilmente riducendone il valore, e di aver aggiornato la verifica al 31/7/2023, verificando le principali movimentazioni;
pag. 12 di 24 - quanto alle immobilizzazioni materiali costituite dai beni immobili, analizzato anche tramite
REVIDEA il libro cespiti in formato excel al 30/6/2022 per procedere alla quadratura dei dati più significativi esposti nella situazione contabile con i valori in esso riportati, non rilevando anche qui anomalie significative, nonché verificato le principali movimentazioni contabilizzate nei mastri relativi ai cespiti ed ai relativi fondi di ammortamento nel periodo 1/8/2021 – 30/6/2022 ed il calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, avendo riscontrato una sottostima del fondo ammortamento per circa € 240.000, non necessitante di rettifica stante la possibilità, dallo stesso seguita, di adeguare il valore dei fabbricati a quello di presumibile realizzo stimato dall'arch.
, rilevando nel complesso un ammontare di sovrastime di circa € 1.434.712 e di sottostime Per_3 di circa € 2.806.987 che, a seguito delle segnalazioni dell'attestatore, hanno portato la società debitrice alla rettifica del dato contabile del valore degli immobili in dismissione per €.1.327.985, nonché di essere stata tale verifica aggiornata al 31/7/2023 verificando le principali movimentazioni intervenute nel periodo;
- quanto alle altre immobilizzazioni materiali, verificato anche in tal caso le principali movimentazioni contabilizzate nei mastri relativi ai cespiti ed ai relativi fondi di ammortamento nel periodo 1/8/2021 – 30/6/2022 e visionato la stima redatta dal P.I. in Persona_7 data 7/6/2021 relativamente ad alcuni beni di produzione e impianti, avendo rilevato una sottostima del valore dei beni di produzione e degli impianti, il cui valore di mercato era pari ad
€.2.615.000, il che ha portato la società all'effettuazione di una rivalutazione dei beni mobili, avendo in seguito riportato il valore al 31/7/2023 ad € 2.088.508;
- quanto alle immobilizzazioni finanziarie, rivisto ad € 2.338.628 il valore contabile delle partecipazioni della società debitrice, avendo portato a zero quella in RT
, poiché completamente coperta dal fondo svalutazione, stimato il valore delle
[...] partecipazioni in (pari al 100%) e pari al 97%), avendo in CP_6 Controparte_7 tale contesto valutato la perizia svolta dallo STUDIO BA & PARTNERS sul valore del marchio NG basata sull'assunto della prosecuzione dell'attività aziendale, che ha concluso per un valore del marchio di € 2.229.000, tenuto conto della svalutazione registratasi rispetto al valore del 2017-2018, dovuta sia alla diversa struttura societaria, sia alla gravissima crisi del mercato ed alla caduta della produzione del 2020, sia al drastico crollo della domanda registratasi nel settore della vendita di tessuti e marchi confezionati, nonché alla crisi finanziaria che ha colpito le società licenziatarie dei marchi;
è stato inoltre azzerato il credito commerciale di verso stante l'accordo prevedente la rinuncia a tale credito in CP_6 Controparte_1 caso di omologazione, ed è stato rivisto a zero il valore della partecipazione in
[...] anche sulla base delle valutazioni del P.I. e del dott. , tenuto CP_7 CP_28 CP_29 conto del valore negativo del relativo patrimonio netto;
è stato altresì vagliato il valore delle pag. 13 di 24 residue più esigue partecipazioni sociali nelle ulteriori società ed enti;
anche in tal caso la debitrice, come riferito dall'attestatore, ha provveduto alle necessarie rettifiche a ribasso;
- quanto alle rimanenze, valutato il dato esposto in contabilità e selezionato alcuni codici prodotto sottoponendoli ad analisi approfondita, in particolare per i prodotti finiti, non avendo rilevato incongruenze, e valutato la perizia svolta dal P.I. il quale ha ridotto il valore CP_28 di mercato di € 54.558, con corrispondente rettifica contabile dalla società debitrice;
- quanto ai crediti verso clienti, rettificato l'importo complessivo in € 4.547.254 al 31/7/2023 dal valore contabile di € 4.641.820;
- quanto ai crediti tributari e previdenziali, alle imposte anticipate, ai crediti verso altri, alle disponibilità liquide ed ai ratei e risconti attivi, proposto in diversi casi ragionate rettifiche a ribasso che sono state puntualmente recepite dalla società; si evince dunque, nel complesso, che il professionista indipendente incaricato ha proceduto ad un vaglio approfondito dei dati contabili e del patrimonio della società, potendosi dunque condividere la valutazione positiva dallo stesso espressa sulla situazione patrimoniale della società, anche per come rettificata a seguito dei propri rilievi, avendo attualizzato la verifica al 30/4/2025, determinando gli scostamenti tra i saldi delle voci patrimoniali al 31/7/2024, oggetto di revisione ad opera del revisore indipendente, ed i saldi delle voci patrimoniali al 30/4/2025, indagando le motivazioni dei principali scostamenti rilevati;
quanto alla situazione debitoria attualizzata al 30/4/2025, visto l'elenco aggiornato all'attualità dei creditori, anche non aderenti, completo dei relativi indirizzi PEC e delle cause di prelazione depositato dalla società debitrice (doc. 79), risulta che, rispetto al totale del passivo consolidato,
l'indebitamento nei confronti delle banche ammonta ad € 6.358.566,35 (pari al 17,65%), quello nei confronti dei creditori commerciali ad € 6.508.551,94 (pari al 18,01%), quello nei confronti di ad €.11.042.239,25 (pari al 30,56%), quello verso gli Enti Locali Controparte_20 Parte_4
CP_2
, ) ad € 428.193,50 (pari all'1,19%), quello nei confronti di
[...] Parte_5 ad €.10.322.219,01 (pari al 28,57%), quello nei confronti di ad €.25.763,16 (pari allo CP_31
0,07%), quello per spese relative ai lavoratori dipendenti ad € 813.712,60 (pari al 2,25%), quello nei confronti dei clienti ad € 118.689,10 (pari allo 0,33%), quello dovuto a titolo di cauzioni ad €
3.850,00 (pari allo 0,01%), a cui si aggiungono debiti vari per € 1.992,71, (pari allo 0,01%),
€.2.453,98 dovuti a finanziarie (pari allo 0,01%), € 218.252,95 alle associazioni
[...]
(pari allo 0,60%), € 50.000,00 dovuti a titolo di caparre (pari allo 0,14%), Parte_6 ulteriori crediti diversi per € 98.661,43 (pari allo 0,22%) ed infine debiti nei confronti dei soci per un ammontare di € 137.690,64 (pari allo 0,38%);
pag. 14 di 24 l'attestatore ha inoltre analizzato le singole voci in dettaglio, rimandandosi sul punto all'attestazione stessa (doc. 81 v. pagg. 28 e ss.), richiedendo ed ottenendo copia delle principali fatture d'acquisto e chiarimenti dalla società, esaminando i partitari, confrontando i giorni medi d'incasso e di pagamento, ottenendo copia del prospetto TFR aggiornato, verificando le movimentazioni intervenute nei principali mastri, ottenendo copia dei modelli F24 ed il prospetto ratei personale, non rilevando anomalie rispetto a quanto esposto nella contabilità;
l'ammontare e la composizione dell'attivo e del passivo verificati al 31/7/2024 ed aggiornati al
30/4/2025 sono riportati nelle seguenti tabelle:
ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
pag. 15 di 24 quanto alla valutazione di fattibilità ed all'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 C.C.I.I., esaminata in tal modo la situazione patrimoniale della società con il piano pluriennale sopra esposto e pur sottolineate le difficoltà di svolgere previsioni nell'attuale contesto economico e finanziario conseguente ai conflitti in corso ed alla possibilità del verificarsi di ulteriori eventi di natura straordinaria imprevedibili, l'attestatore ha espresso un giudizio positivo, anche in relazione ai flussi previsionali finanziari aggiornati al 30/4/2025; tale valutazione appare approfondita e ponderata, avendo l'attestatore dato atto, dapprima in relazione al Piano 2023 - 2028, nell'attestazione datata 7/6/2024, a cui va fatto integrale richiamo
(doc. 5, pagg. 159 e ss.), di aver verificato la ragionevolezza dei prezzi e dei quantitativi di vendita indicati nel piano, confrontando i fatturati previsionali con quelli storicamente realizzati, ed ha affermato che “la stima dei ricavi previsionali deriva da un'approfondita analisi effettuata sulla base dei recenti consuntivi disponibili opportunamente confrontati con i dati storici adeguati agli obiettivi di vendita della Società
… il fatturato previsto realizzato nel 2028 si colloca a livelli inferiori rispetto a quanto realizzato nel periodo pre-
COVID e da ritenersi, nel suo complesso, ragionevole … in definitiva, a livello complessivo è quindi possibile affermare che i livelli di fatturato che il Piano prevede raggiungibili nel 2028, seppur caratterizzati da una forte incertezza legata all'attuale contesto macroeconomico, appaiono ragionevoli in quanto già raggiunti nel passato … si ritiene complessivamente ragionevole che l'azienda, dopo avere ristrutturato il proprio debito con l'omologazione degli accordi ex artt. 57 e 63 C.C.I.I., data la propria struttura e il proprio posizionamento sul mercato, possa esprimere la propria capacità di realizzare volumi di vendita quanto meno ai livelli indicati nel Piano”; tali conclusioni sono state poi confermate in relazione al piano aggiornato, facente riferimento al periodo 2025-2030, rispetto al quale il dott. ha precisato che “a livello complessivo è quindi Per_2 possibile affermare che i livelli di fatturato che il Piano prevede raggiungibili nel 2030, seppur caratterizzati da una forte incertezza legata all'attuale contesto macroeconomico, possano considerarsi sostanzialmente non irragionevoli. Si ritiene che l'azienda, dopo avere ristrutturato il proprio debito con l'omologazione degli accordi ex artt. 57 e 63 C.C.I.I., data la propria struttura e il proprio posizionamento sul mercato, possa esprimere la propria capacità di realizzare volumi di vendita quanto meno ai livelli indicati”;
quanto al fabbisogno post omologa e risultante dallo stralcio dei debiti conseguente alla stessa,
l'attestatore, in base ai dati di partenza come sopra verificati, tenuto conto dei dati previsionali in tal modo vagliati, ha quindi espresso un giudizio complessivo positivo, esponendo in sintesi i debiti aggiornati, il contenuto degli accordi ed il fabbisogno nella tabella sotto riportata, contenuta a pag. 38 dell'integrazione di aggiornamento dell'attestazione (doc. 81):
pag. 16 di 24 ritenuto che tali valutazioni dell'attestatore siano in generale attendibili, poiché motivate in modo logico e coerente con i dati di partenza verificati, nonché con i piani industriali predisposti dalla società, vagliati dall'attestatore e riferiti ad un orizzonte temporale adeguato nell'ottica di valutare la capacità di tenuta del piano nel prossimo futuro e le prospettive di rilancio aziendale della società ricorrente, non rilevandosi ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'attestatore e potendosi dunque esprimere un giudizio complessivo positivo sulla fattibilità del piano, anche con specifico riguardo alla capacità della società di garantire il pagamento dei creditori non aderenti secondo le tempistiche di cui all'art. 57 C.C.I.I.;
pag. 17 di 24 rilevato che:
quanto alla richiesta di estensione ex art. 61 C.C.I.I. degli effetti degli accordi al creditore che non ha aderito non avendo ottenuto autorizzazione da parte Parte_3 di a differenza degli altri istituti bancari coperti dalla garanzia pubblica, senza che ciò CP_32 abbia peraltro trovato una spiegazione:
- sussiste l'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici con i creditori inseriti nella medesima categoria, trattandosi di istituto bancario al pari degli altri creditori inseriti nella categoria in esame, assicurando inoltre il piano l'omogeneità di trattamento tra gli stessi (stralcio del 75% del debito al 30/6/2022 e degli interessi maturati nel periodo 1/7/2022 – 30/9/2023), presupposto condivisibilmente ritenuto necessario dalla più attenta dottrina;
- dalla documentazione in atti risulta che tutti i creditori appartenenti alla categoria, inclusa
, sono stati informati dell'avvio delle trattative, avendovi potuto Parte_3 partecipare in buona fede ed essendo stati aggiornati in modo completo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice, sull'accordo e sui suoi effetti, come si evince dal fatto che tutti gli altri istituti bancari che hanno sottoscritto gli accordi (doc. 29) sono stati assistiti in corso di trattative dal medesimo avvocato, a cui la società ricorrente ha, tramite i propri procuratori, comunicato l'intenzione di estendere gli effetti degli accordi a in difetto della sua adesione stante la mancata autorizzazione di (doc. Parte_1 CP_32
58), non essendo del resto a tal fine imprescindibile, anche perché non prescritta dalla legge, la comunicazione a mezzo PEC, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza ed in dottrina;
- l'accordo non ha carattere liquidatorio, prevedendo come detto la continuazione diretta dell'attività d'impresa, pur prevedendo la dismissione di una parte dell'attivo patrimoniale, consistente nei due beni immobili suindicati non strumentali all'attività di impresa, al fine di ridurre i costi e di contribuire all'apporto delle risorse necessarie alla fattibilità del piano;
- sussiste il requisito del superamento della soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria, posto che il credito di al 30/4/2025 è pari ad € Parte_3
210.789, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva nei confronti degli istituti bancari di €
6.352.904, di cui tuttavia € 1.355.326 sono esclusi dagli accordi, rappresentando pertanto il credito dei creditori aderenti, pari ad € 4.786.789, il 75,35% di detto ammontare totale dei crediti dei creditori appartenenti alla medesima categoria al 30/4/2025;
- è stata documentata la notificazione a mezzo PEC al suddetto istituto bancario nei cui confronti si richiede l'estensione degli effetti dell'accordo della domanda di omologazione con i documenti allegati, come da ricevuta di consegna datata 10/6/2025 prodotta su supporto informatico USB depositato in Cancelleria in data 27/6/2025 (già numerato come doc. 103);
pag. 18 di 24 - la misura di soddisfazione di risulta non inferiore rispetto a quanto tale Parte_3 creditore riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale al 30/4/2025, data prossima al deposito della domanda di omologazione, avendo l'attestatore dott. specificamente Per_2 esaminato tale aspetto ed osservato, con motivazione che appare condivisibile in quanto logicamente motivata, che in caso di apertura della liquidazione giudiziale detto creditore non otterrebbe nulla dalla società, non godendo di alcuna forma di prelazione, ed avendo l'attestatore altresì sottolineato, in punto di sostenibilità del piano, che in caso di azione in surroga da parte di relativamente all'importo erogato all'istituto il piano prevede prudenzialmente risorse CP_32 sufficienti per far fronte, previa rateizzazione della cartella di pagamento che dovesse venire notificata, all'ipotetico credito di regresso privilegiato del garante nell'aliquota dell'80% calcolata sull'esposizione residua, pari al 75% del credito complessivo vantato da CP_22
(doc. 81 pagg. 91 e ss.)1;
quanto alla proposta di transazione su crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I.I. che la società ha depositato presso la Direzione provinciale di Biella dell e presso Controparte_20
l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Biella, nonché presso le relative Direzioni CP_2 regionali e presso – Direzione provinciale di Biella in data 12/6/2024, si è registrata, a seguito delle molteplici richieste di chiarimento ed integrazione pervenute e puntualmente riscontrate dalla società ricorrente - le quali hanno portato come detto anche alla stipula di contratti preliminari per la vendita dei due fabbricati suindicati, non strumentali alla prosecuzione dell'attività - l'adesione di e di che hanno sottoscritto l'accordo in data CP_23 CP_24
16/5/2025 (docc. 33 – 44) e che dunque rientrano tra i creditori aderenti agli accordi, essendo peraltro stato condivisibilmente osservato nell'ambito del parere reso dall'ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Biella che “la soluzione proposta è fattibile ed è funzionale alla continuità dell'attività produttiva, alla miglior soddisfazione dei creditori e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con l'obiettivo del Legislatore di evitare, per quanto possibile, il dissesto irreversibile delle imprese e in linea con i criteri, di cui devono tener conto gli Uffici nel valutare le proposte di transazione, precisati nei documenti di prassi (vedi Circolare n. 40/2008) (…) la soluzione proposta appare preferibile, in termini di soddisfacimento del credito erariale, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, come attestato dal dott. nella relazione resa ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, sia nell'ipotesi di vendita atomistica Per_2 che in quella di vendita dell'azienda in blocco con separata vendita dei beni non strumentali (pagamento di
€.5.144.286,71 in sede di accordo con annessa transazione, rispetto all'importo di €.613.356,00 in caso di liquidazione giudiziale”; 1 Sulla specifica questione dell'attivo ottenibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, vedasi più CP_ approfonditamente infra, in punto di valutazione sulla convenienza della proposta di soddisfacimento di rispetto all'alternativa liquidatoria. pag. 19 di 24 CP_2 diversamente, l' di Biella non ha aderito, in ragione dell'espresso diniego pervenuto da parte della Direzione regionale, la quale ha contestato il fatto che la proposta abbia ad oggetto l'ammontare del debito contributivo al 31/7/2023, inferiore di oltre € 300.000 rispetto a quello del luglio 2024, ulteriormente aumentato alla data del secondo diniego del gennaio 2025, nonché invocato le previsioni contenute nella L. 159/2020 riguardanti i criteri e le condizioni per l'esame delle proposte di accordo da parte dell'ente ed i limiti alla falcidia dei crediti fissati dalla direzione centrale entrate con PEI del 23/12/2020, che consentono l'accettazione solo in presenza di soddisfazione integrale dei crediti destinati al trattamento pensionistico dei lavoratori – contributi
IVS assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 1 c.c.;
CP_2 ritenuto che le ragioni addotte da a giustificazione del proprio diniego non siano di ostacolo all'omologazione forzosa degli accordi, in quanto:
- innanzitutto, sulla diversa misura del debito indicato dalla società ricorrente ed oggetto della proposta di transazione, ossia € 8.760.413,07 “fotografati” alla data del 31/7/2023 ed il debito di CP_2
€ 9.074.132,71 indicato dall' alla data della risposta del 2/7/2024 (non contestato dalla società), il fatto che la proposta abbia ad oggetto un debito riferito ad una data precedente a quella attuale o a quella della presentazione della proposta costituisce circostanza fisiologica, considerate le tempistiche necessarie alla predisposizione del piano, delle stime e delle attestazioni, nonché all'attesa della risposta o del trascorrere del termine di novanta giorni per la risposta degli enti (iter che nel caso di specie si è per giunta protratto per un tempo ben maggiore in conseguenza dei chiarimenti richiesti dall' , oltre che corrispondere Controparte_20 espressamente all'attuale previsione dell'art. 63 co. 1 C.C.I.I., che fa infatti riferimento “alla data di presentazione della proposta di transazione” e non all'attualità;
- in secondo luogo, va sottolineato che la società debitrice ha sin da subito, ossia già in sede di CP_2 prima presentazione della proposta, rappresentato ad così come anche all' CP_20
, che la parte eccedente del debito sarebbe stato oggetto di pagamento mediante piani di
[...] rateazione ordinari, con corresponsione dei relativi interessi, senza che sul punto vi sia stata del resto alcuna contestazione da parte dell'ente;
- in terzo luogo, il mancato rispetto dei limiti di falcidia indicati dalla direzione centrale entrate CP_2 dell' non trova fonte nella legge, mentre le previsioni contenute nella L. 159/2020 riguardano ipotesi diverse dalla transazione nell'ambito delle trattative precedenti la stipulazione degli accordi di ristrutturazione disciplinata dall'art. 63 C.C.I.I., per la quale rileva la sola sussistenza dei presupposti ivi previsti, consentendo agli enti in questione di concludere transazioni che contemplino “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori”; pag. 20 di 24 rilevato che tali presupposti di legge sussistono nel caso di specie, in quanto:
- come detto gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- gli accordi conclusi con i creditori aderenti, che come sopra meglio specificato riguardano i debiti sussistenti nei loro confronti alla data del 30/6/2022 e del 31/12/2022, rappresentano il
48,34% dell'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva della società aggiornata alla data del 30/4/2025, ossia pressoché all'epoca del deposito del ricorso, ragion per cui l'adesione di CP_2 risulta determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% prevista dall'art. 57 co. 1 C.C.I.I., come da tabella di cui alle pag. 6 e 7 della memoria di chiarimenti depositata in data 21/6/2025 dalla società ricorrente e qui di seguito riportata;
CP_2
- il soddisfacimento proposto nel piano per pari ad € 5.333.595,00, risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, aspetto attentamente esaminato dall'attestatore sia in ottica atomistica, sia in caso di cessione unitaria, ossia in blocco, dell'azienda, che garantirebbe evidentemente un maggiore attivo in ragione della preservazione del valore dell'avviamento aziendale (cfr. pagg. 77 e ss. attestazione del 20/6/2025, doc. 81), portando nel primo caso ad un attivo liquidabile intorno agli € 7.822.681 e nel secondo intorno agli €.8.907.650; sul punto l'attestatore, anche tenuto conto della consulenza redatta dal dott. Persona_8 del 3/4/2023, ha preso a riferimento la data aggiornata del 30/4/2025 immediatamente prossima al deposito del ricorso, tenendo conto in caso di vendita atomistica dell'attivo ottenibile dalla vendita degli immobili e delle altre immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché dalla riscossione dei crediti, sommate alla liquidità disponibile ed a quanto potenzialmente ottenibile dall'esercizio di azioni di responsabilità e revocatorie;
pag. 21 di 24 l'attestatore ha in particolare tenuto conto, nel primo caso, dell'assenza di valore attribuibile alle immobilizzazioni immateriali, determinato i valori immobiliari e mobiliari sulla base delle relative perizie, il valore delle immobilizzazioni finanziarie sulla base della perizia sul valore del marchio, il valore delle rimanenze, abbattendolo dell'80% in ragione della vendita a prezzo di stock in caso liquidazione, ed azzerato il valore dei crediti, anche tributari, già ceduti ad istituti bancari;
quanto alla cessione unitaria dell'azienda, utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, ha determinato in € 3.406.147 il valore dell'azienda al 30/4/2025
(pagg. 80 e ss. doc. 81), a cui ha sommato il valore del magazzino, dei crediti e delle disponibilità liquide;
quanto alle concrete prospettive di ottenere ulteriore attivo mediante l'esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, da tenersi conto in entrambi gli scenari, ha considerato
“la prassi in materia di definizione transattiva, e dunque per un ammontare, necessariamente, frazionario”, ponendo a fondamento delle potenziali azioni risarcitorie la differenza tra il patrimonio netto negativo al 31/7/2021, ossia dopo la ripresa dagli effetti della crisi pandemica (-
€ 14.675.902) ed al 30/4/2025 (-.€.19.564.331), pari ad € -3.620.307, ammontare ridotto del 50% per gli oneri stimati che sarebbero comunque maturati anche in costanza di liquidazione, rappresentati da: “costi non recurring derivanti dal supporto professionale per l'attività di liquidazione, costi per la messa in mobilità del personale dipendente e l'indennità di preavviso, costi per assicurazioni, IMU, manutenzioni, utenze e perdita di valore dell'asse attivo fisiologicamente connaturata all'assoggettamento di qualsivoglia società a procedura concorsuale di tipo liquidatorio”, così giungendo alla somma di € 1.810.153, a cui ha aggiunto le ulteriori sanzioni e gli ulteriori interessi sul debito tributario e previdenziale nel frattempo maturato, per altri € 2.885.263, così giungendo alla cifra potenziale di € 4.695.416, che ha successivamente ridotto dell'80% tenuto conto del presumibile valore a cui verrebbe per prassi conclusa una transazione con la procedura, “anche alla luce della complessità per la curatela nella ricostruzione delle vicende contestate agli organi sociali e dell'onere probatorio della dimostrazione del nesso di causalità” (pagg. 217 e ss. doc. 5; pagg. 77 e ss. doc. 81), così giungendo all'indicazione finale del valore presumibilmente ottenibile dall'esercizio delle azioni risarcitorie di € 950.000; quanto alle azioni revocatorie potenzialmente esperibili ed all'attivo ottenibile, analizzato il libro giornale e le ulteriori informazioni fornite dalla società, ha individuato due pagamenti eseguiti nel periodo 1/11/2025 – 30/4/2025, il cui valore ammonta a circa €.950.000, concludendo in definitiva per un potenziale complessivo valore di realizzo ottenibile dalle azioni revocatorie e risarcitorie di € 960.000;
pag. 22 di 24 sulla base di tali valori e calcoli, tenuto conto dell'ammontare del passivo e dei relativi gradi di prelazione, nonché dei presumibili costi delle spese prededucibili (€ 707.774 - 715.772),
l'attestatore ha calcolato specificamente in entrambi gli scenari, divise le masse tra immobiliari e mobiliari, quanto i vari creditori potrebbero ottenere nell'alternativa liquidatoria, prospettando, CP_2 quanto ad tenuto conto del rango ipotecario, che l'ente potrebbe ottenere la somma di
€.
2.787.909 nella prima prospettiva e di € 1.710.937 nella seconda2, ossia in entrambi i casi un importo decisamente inferiore rispetto alla somma di € 5.333.595,00 oggetto della proposta, come riportato nel prospetto seguente;
ritenuto che anche le valutazioni in esame dell'attestazione risultino sufficientemente specifiche e coerenti, non apparendo in effetti ragionevolmente addebitabili agli organi amministrativi responsabilità per perdite connesse allo stravolgimento dell'andamento della produzione e del mercato causato dall'emergenza pandemica e dalle norme emergenziali ed essendo ragionevole l'abbattimento del valore delle presumibili azioni risarcitorie per la misura indicata, tenuto conto della complessità ed aleatorietà che ne contraddistingue l'esercizio, anche nel caso di specie, ed in generale apparendo i ragionamenti ed i dati posti alla base delle conclusioni espresse dall'attestatore logici ed approfonditi;
rilevato infine che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione, dovendosi tener conto anche di ed che hanno sottoscritto gli CP_23 CP_24 accordi, è matematicamente superiore al quarto dell'importo complessivo dei crediti e che la proposta garantisce il soddisfacimento dei crediti dell'ente, valutati alla data del 30/4/2025, pari 2 per maggior dettaglio pagg. 87 e ss. della relazione di aggiornamento dell'attestazione doc. 81 a cui occorre Pt_7 rimandare pag. 23 di 24 ad €.10.964.874, per € 5.333.595,00, pari alla misura del 48,64% dell'ammontare attuale del debito, superiore alla soglia minima richiesta del 30%, e che comunque, anche ove si ritenesse, come fatto dal ricorrente, che nel calcolo sui creditori aderenti non si debba tener conto di CP_23 ed con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli altri creditori aderenti che CP_24 hanno sottoscritto gli accordi sarebbe inferiore al quarto dell'importo complessivo dei crediti, risulterebbe in ogni caso soddisfatta la condizione di cui al co. 3 dell'art. 1 bis del D.L. 69/2013, CP_2 essendo la percentuale di soddisfacimento di prevista nella proposta superiore al 40%;
ritenuto in conclusione che possa dunque condividersi quanto attestato dal professionista indipendente in ordine alla fattibilità del piano, sia tenuto conto della soddisfazione per la misura prevista dagli accordi dei creditori aderenti e di quelli “trascinati” ex artt. 61 e 63 C.C.I.I., che per la misura integrale ed entro i tempi di legge per quelli non aderenti, nonché per la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti di legge di cui s'è detto per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione in esame, sottolineata in definitiva l'opportunità di accogliere la domanda di omologazione, anche tenuto in considerazione e sottolineato l'interesse alla conservazione dei posti di lavoro dei 119 lavoratori attualmente dipendenti ed al mantenimento in attività dell'impresa di cui si tratta, radicata sul territorio e fonte di introiti, in definitiva, anche per gli stessi creditori istituzionali;
P.Q.M.
OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti depositato in data 27-29/5/2025 dal con sede legale in Ronco Biellese (BI), via Roma n. 96 (C.F. e Controparte_1
P.I. n. , in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentate pro tempore P.IVA_1
CP_2 IM NG, anche nei confronti del creditore istituzionale non aderente ex art. 63 co. 4 C.C.I.I.;
DISPONE ai sensi dell'art. 61 C.C.I.I., che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione raggiunto con gli altri creditori della medesima categoria si estendano, in deroga agli articoli 1372 e 1411
c.c., al creditore Parte_3
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 28/7/2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 24 di 24
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento unitario in epigrafe indicato, promosso con ricorso depositato in data 27-
29/5/2025 per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, con transazione su crediti fiscali e cram down del debito contributivo, ex artt. 57, 61 e 63 C.C.I.I., dal
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Ronco Biellese Controparte_1 P.IVA_1
(BI), via Roma n. 96, in persona del l.r.p.t. e Presidente del C.d.A. IM NG (C.F.
), autorizzato con delibera del C.d.A. del 27/5/2024 ai sensi degli artt. C.F._1
120 bis co. 1 e 40 co. 2 C.C.I.I., come da verbale autenticato dal Notaio dott.
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso, anche Per_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano AMBROSINI (PEC: , Email_1
Michele PALLADINO (PEC: e Domenico Email_2
MONTELEONE (PEC: , presso il cui studio sito in Email_3
Biella, via Losanna n. 13 è elettivamente domiciliata;
ha emesso la seguente SENTENZA Premesso che: con ricorso ex art. 40 C.C.I.I. depositato in data 27-29/5/2025, il Controparte_1
giusta delibera adottata in data 27/5/2024 dal C.d.A. ex artt. 120 bis e 40 C.C.I.I. con
[...] verbale autenticato da Notaio dott. , ha domandato l'omologazione degli Persona_1 accordi di ristrutturazione, nonché richiesto la conferma delle misure protettive ottenute ex art. 54 co. 2 primo e secondo periodo C.C.I.I. a decorrere dalla pubblicazione della domanda presso il
Registro delle Imprese, unitamente all'attestazione del dott. , iscritto all'elenco Persona_2 pubblico dei gestori della crisi di impresa di cui all'art. 356 C.C.I.I. al n. N. 1428, rassegnando le seguenti pag. 1 di 24 CONCLUSIONI (come da memoria di chiarimenti depositata in data 21/6/2025):
“codesto Ill.mo Tribunale, voglia
A) confermare le misure protettive ex artt. 40, 54, comma 2, e 55 CCII, disponendo il divieto per i creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati per
l'intera durata del presente procedimento;
B) fissare l'udienza di trattazione e comparizione delle parti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e, previa eventuale concessione di un termine per le produzioni/acquisizioni documentali che il
Tribunale dovesse ritenere necessarie:
- omologare ex artt. 57 e ss. gli accordi di ristrutturazione sottoscritti tra da una Controparte_1 parte, e, dall'altra, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Sistema , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
con la Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 collegata proposta di transazione su crediti contributivi, anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 63 CP_2 CCII e art.
1-bis, comma 5, d.l. 69/2023 nei confronti dell'
- disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 CCII che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto tra
da una parte, e Controparte_1 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...] Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
dall'altra, siano estesi anche al creditore ;
[...] Controparte_22
esaminato il ricorso e la documentazione in atti, con decreto ex art. 47 co. 4 secondo periodo
C.C.I.I. del 5/6/2025 è stato concesso termine non perentorio alla società debitrice di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, riservando all'esito la conferma della misure protettive da parte del giudice relatore delegato alla trattazione, poiché:
- dalla documentazione in atti non risultava l'avvenuta pubblicazione della domanda presso il
Registro Imprese, né se fossero stati ivi depositati unitamente alla domanda il piano economico - finanziario e l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, contenente specifica analisi in ordine all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge;
- non risultava prodotta la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per debiti assicurativi;
- non risultavano notificati l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati al creditore nei confronti del quale è richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo;
pag. 2 di 24 - l'attestazione del professionista indipendente, l'elenco dei creditori e la situazione patrimoniale economica e finanziaria, necessari alla verifica della fattibilità del piano - ed in particolare della capacità di rispettare le tempistiche di legge per il pagamento dei creditori non aderenti, nonché a valutare che la soddisfazione del creditore non aderente nei cui confronti è richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo raggiunto con i creditori della medesima categoria sia, in base all'accordo stesso, non inferiore rispetto a quanto riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione, nonché che la proposta di soddisfacimento CP_2 dell' sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria - non risultavano aggiornati;
- tali integrazioni imponevano il rinnovo delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori aderenti agli accordi ex art. 58 co. 1 C.C.I.I.; all'esito delle integrazioni e produzioni depositate dalla società in data 21/6/2025 e 23/6/2025, il
Tribunale ha fissato udienza in data 2/7/2025 per la comparizione delle parti innanzi al Collegio, anche al fine di consentire alla società debitrice di depositare, nelle more, come richiesto, la prova delle notificazioni dell'accordo, della domanda di omologazione e dei documenti allegati al creditore , nei cui confronti è richiesta l'estensione dell'accordo, e dell'avviso Parte_1 ad oggetto della richiesta di omologazione forzosa;
CP_21
all'udienza collegiale del 2/7/2025 sono comparsi il l.r.p.t. ed i procuratori legali della società debitrice, dando atto del deposito della notifica e dell'avviso nei confronti di e Parte_1
CP_2 di insistendo per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione con estensione degli effetti a ex art. 61 C.C.I.I. e con omologazione forzosa ex art. 63 co. 4 C.C.I.I Parte_1 nei confronti di che aveva manifestato espresso diniego alla proposta di transazione con CP_21 comunicazione del 2/7/2024, ribadendolo con PEC del 5/2/2025 (docc. 45 e 46); all'esito dell'udienza, rilevato il mancato deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni I.R.A.P. e dei redditi per l'anno 2024, che la ricorrente si era espressamente riservata di depositare previa autorizzazione, è stato concesso con nuovo decreto comunicato in data 11/7/2025 ulteriore termine di cinque giorni decorrente dalla comunicazione per la relativa integrazione documentale, a cui la società ha provveduto in data 16/7/2025;
con decreto del 23/6/2025, emesso entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 55 co. 3 C.C.I.I. dal deposito del ricorso, il giudice relatore delegato alla trattazione ha confermato le misure protettive ottenute dalla debitrice erga omnes con il deposito del ricorso ex art. 54 co. 2 C.C.I.I. per il termine massimo di legge, pari ex art. 8 C.C.I.I. a 12 mesi, “inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18”, e dunque fino al 1/7/2025;
pag. 3 di 24 infatti, in punto di misure protettive, con precedente ricorso depositato in data 1/7/2024 (iscritto al N. 27/2024 R.G.P.U.), la società debitrice aveva presentato analoga domanda di omologazione dei suddetti accordi di ristrutturazione, rappresentando e documentando di aver depositato in data 12/6/2024, presso gli Uffici di cui all'art. 88 co. 5 C.C.I.I., proposta di transazione su crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I.I. e di essere quindi all'epoca pendente il termine di novanta giorni per l'eventuale adesione dei creditori previsto dal co. 2 di detto articolo, decorrente dal deposito presso i predetti Uffici, ed il Tribunale, con decreto del 4/7/2024, aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di omologazione, riqualificando l'istanza di conferma delle misure protettive ex art. 54 co. 2 C.C.I.I. in quella di richiesta delle stesse nel corso delle trattative, di cui all'art. 54 co. 3 C.C.I.I., rilevando che la richiesta era accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. e corredata dall'attestazione del professionista indipendente che sulla proposta erano in corso trattative con creditori rappresentanti almeno il
60% del credito e sull'idoneità della stessa ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei o non disponibili alle trattative, demandando al giudice delegato per la trattazione in merito alle misure protettive, che vi aveva provveduto con decreto reso inaudita altera parte del
4/7/2024, confermandole all'esito dell'udienza tenutasi il 6/8/2024 per il termine massimo di quattro mesi, successivamente prorogato ex art. 55 co. 4 C.C.I.I. dal Tribunale con decreti del
29/10/2024, 30/1/2025 e 2/4/2025, da ultimo fino al giorno 30/5/2025, termine entro il quale la società ha provveduto al deposito del presente ricorso;
come attestato dalla Cancelleria Procedure Concorsuali, nessuna opposizione è stata proposta dai creditori o da altri interessati entro il termine di cui all'art. 48 co. 4 C.C.I.I. di trenta giorni dalla data dell'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 29/5/2025, come documentato dalla visura storica della società (doc. 75), scaduto quindi in data 28/6/2025; neppure da parte di , nei cui confronti è richiesta l'estensione dell'efficacia degli Parte_1
CP_2 accordi, e dell' oggetto di richiesta di omologazione forzosa (cd. cram down) degli accordi, nessuna opposizione risulta essere stata proposta entro la data del 10/7/2025 e del 14/7/2025, come parimenti attestato dalla Cancelleria Procedure Concorsuali con atto del 15/7/2025, ossia entro il termine di trenta giorni decorrente ex art. 61 co. 3 C.C.I.I. dalla notificazione eseguita nei confronti del primo in data 10/6/2025 ed ex art. 63 co. 4 secondo periodo (nella versione post
D.L. 69/2023 ed ante correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024) dalla ricezione dell'avviso nei confronti del secondo in data 12/6/2025, essendo tale notificazione ed avviso documentati dalle ricevute di consegna contenute nel supporto USB depositato in Cancelleria dalla società in data
27/6/2025 (già numerate ante deposito come docc. 102 e 103);
pag. 4 di 24 considerato che nel caso di specie ed in assenza di opposizioni che estendano il thema decidendum, il controllo da compiersi da parte del Tribunale in sede di omologa investe i seguenti aspetti:
1) che sussista la competenza del Tribunale, che per le persone giuridiche e per gli enti, in caso di procedure diverse da quelle delle imprese in amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione, è attribuita ex art. 27 C.C.I.I. a quello nel cui circondario la società ha il proprio centro degli interessi principali, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, o in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, con l'ultima dimora nota, o in assenza con il luogo di nascita del l.r.p.t.;
2) che la domanda, se depositata da una società, ex art. 40 co. 2 e 120 bis C.C.I.I., sia approvata e sottoscritta dagli amministratori o dai liquidatori che ne hanno la rappresentanza, con decisione risultante da verbale redatto da Notaio e depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese;
3) che ai fini dell'omologazione forzosa (c.d. “cram down”) dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la domanda, dovendo essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, sia presentata dopo il decorso del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta formulata dal debitore (cfr. Cass. 34377/2024);
4) a livello soggettivo, il rispetto dell'art. 57 co. 1 C.C.I.I., ai sensi del quale gli accordi possono essere conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale, purché diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co. 1 lett. d), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a e b);
5) che siano stati depositati in allegato alla domanda i documenti di cui all'art. 39 co. 1 e 3
C.C.I.I., ossia le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti o l'intera esistenza dell'impresa se di minor durata, le dichiarazioni
IRAP e IVA dei medesimi periodi, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione, nonché di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale di tali creditori e titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
pag. 5 di 24 6) che sia presente un piano economico-finanziario che consenta l'esecuzione degli accordi, redatto secondo le indicazioni contenute all'art. 56 C.C.I.I. (richiamato dall'art. 57 co. 2 C.C.I.I.) e che dunque contenga l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, delle sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori, una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova, le strategie d'intervento, l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti, gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano, i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria, l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
7) che sia presente ex art. 57 co. 4 C.C.I.I. un'attestazione del professionista indipendente, secondo la definizione data dall'art. 2 co. 1 lett. o) C.C.I.I., sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (art. 56 co. 3 C.C.I.I.) e che, in particolare:
- specifichi l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti o di 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti a tale data, posto che, come osservato dalla
Suprema Corte, la verifica del Tribunale sul punto non deve limitarsi ad un controllo formale della documentazione richiesta, “ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa
l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge” (cfr. Cass. 12064/2019; Cass. 16161/2018);
- dia altresì conto, vista la richiesta di estensione ex art. 61 C.C.I.I. al creditore non aderente dell'efficacia degli accordi raggiunti con i creditori della medesima categoria, che la soddisfazione da questo ottenibile non sia inferiore rispetto a quella che riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;
CP_2
- dia inoltre conto, vista la richiesta di omologazione forzosa dell'accordo nei confronti di ex art. 63 co. 4 C.C.I.I., nella versione ante entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 e post D.L.
69/2023 (essendo la proposta di transazione stata depositata il 12/6/2024), che la proposta di soddisfacimento dell'ente non aderente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
pag. 6 di 24 8) la verifica, allo specifico fine dell'estensibilità ex art. 61 C.C.I.I. dell'efficacia dell'accordo al creditore non aderente facente parte della medesima categoria:
- della corretta individuazione della categoria, tenuto conto dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici;
- che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede ed abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice, nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- del carattere non liquidatorio dell'accordo, dovendo esso prevedere la prosecuzione dell'attività
d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84 C.C.I.I., salvo il caso previsto dall'art. 61 co. 5 C.C.I.I. di debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo;
- del raggiungimento, avuto a riguardo ai crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria, della soglia del settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti a tale categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- che i creditori della medesima categoria non aderenti a cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano essere soddisfatti dall'accordo in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;
- che il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati al creditore nei cui confronti intende estendere gli effetti dell'accordo, da tale momento decorrendo il termine per tale creditore per la proposizione dell'eventuale opposizione;
9) la verifica, quanto alla richiesta di omologazione forzosa degli accordi nei confronti del creditore istituzionale non aderente ex art. 63 co. 4 C.C.I.I. (come detto nella versione ante D.Lgs.
136/2024, ex art. 56 co. 3, ma post D.L. 69/2023, art. 1 bis co. 2 e 3), che:
a) l'accordo non abbia carattere liquidatorio;
b) l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57 co. 1 e
60 co. 1 C.C.I.I., ossia nella fattispecie della percentuale del 60% dei crediti;
c) la proposta di soddisfacimento dell'ente, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, il che deve essere oggetto di specifica valutazione del Tribunale, come espressamente previsto (lett. d);
d) ove il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari almeno ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti, sia garantito il soddisfacimento dei crediti dell'ente per almeno il 30% dell'ammontare del proprio credito, inclusi sanzioni ed interessi, ed ove l'ammontare dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore ad un pag. 7 di 24 quarto, ne sia garantito il soddisfacimento per il 40%, sempre inclusi sanzioni ed interessi, non dovendo inoltre in tal caso la dilazione di pagamento richiesta eccedere il termine di dieci anni;
rilevato che, vista la documentazione versata in atti dalla società debitrice anche all'esito delle integrazioni e produzioni documentali depositate:
- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice sede legale in Ronco
Biellese (BI), Comune sito all'interno del circondario del Tribunale di Biella, la quale si presume, stante l'assenza di prova contraria, coincidente con il proprio centro di interessi principale;
- la domanda per l'omologazione è stata proposta nel rispetto degli artt. 40 co. 2 e 120 bis C.C.I.I., essendo sottoscritta dal l.r.p.t. autorizzato giusta delibera del C.d.A. del 27/5/2024, come da verbale autenticato dal Notaio e risultando pubblicata presso il R.I. in Persona_1 data 29/5/2025, come riportato nella visura storica camerale della società, con allegati gli accordi di ristrutturazione, il piano e la relazione di attestazione (docc. 2, 75 - 78);
- sussiste, quanto ai presupposti soggettivi, il carattere di impresa non minore della società debitrice, che si occupa, quale attività prevalente, di filatura e tessitura ed in genere di tutte le lavorazioni di fibre tessili in proprio e per conto terzi, della creazione di confezioni di ogni tipo e del commercio di filati, tessuti, articoli di abbigliamento, articoli tessili, calzature, profumi, cosmetici ed accessori, e che supera ampiamente le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d C.C.I.I., come si evince da tutti i bilanci versati in atti ed in particolare, da ultimo, del bilancio di esercizio al 31/7/2024, da cui risulta un ammontare dell'attivo patrimoniale di oltre € 17.345.928 e dei ricavi di oltre €.13.119.499, essendo l'ammontare dei debiti indicato nella situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata al 30/4/2025 pari ad € 37.158.525;
- sussiste, quanto ai presupposti oggettivi, lo stato di crisi, che emerge dall'attuale inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi - come si evince dall'esame dei dati contenuti nei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, nonché dalla ricezione della notifica di atto di pignoramento da parte dell' nel febbraio Controparte_20
2022 - originatosi, come rappresentato dalla società stessa e confermato nell'attestazione del professionista indipendente, dall'ampliamento progressivo dell'impresa commerciale, sorta a fine anno 1959 quale tessitura in Chiavazza (BI) rivolta alla clientela locale composta principalmente da grossisti, poi estesasi al settore delle collezioni, con rete di vendita diffusa su quasi tutto il territorio nazionale e con esportazioni effettuate verso diversi paesi esteri, il che ha portato all'acquisizione di altre imprese al fine di soddisfare l'accresciuta richiesta ed all'apertura di nuovi negozi, con incremento dei relativi costi, aspetto che, dopo una già rilevata necessità di prima ristrutturazione effettuata tra 2018 e 2019, si è intersecato con il blocco delle attività imposto dalla crisi pandemica a partire dal marzo 2020, che, pur essendosi avvalsa la società delle misure pag. 8 di 24 di sostegno previste dalla legislazione emergenziale, ha comportato, anche per la lunga durata dell'emergenza, una forte contrazione degli acquisti, portando allo stato di crisi resosi infine manifesto con la cessazione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi e con il conseguente pignoramento;
- la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione depositata a seguito delle risposte dei creditori istituzionali è stata iscritta nel Registro delle Imprese ben dopo lo scadere dei novanta giorni previsti dall'art. 63 C.C.I.I., essendo dunque superata la questione dell'ammissibilità già rilevata in relazione alla domanda di omologazione precedentemente depositata dalla società debitrice nel luglio 2024;
- quanto alla documentazione di cui il ricorrente è onerato del deposito ex art. 39 C.C.I.I., risultano regolarmente depositate in data 16/7/2025 mediante supporto USB, giusta richiesta di integrazione comunicata in data 11/7/2025, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (Libro
Giornale anni 2021-2025, Libro Inventari 2021-2024, movimentazioni mensili anni 2021-2024), nonché mediante deposito telematico i bilanci degli esercizi chiusi in data 31/7/2022, 31/7/2023
e 31/7/2024 contenenti nelle relative note integrative uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività (docc. 11, 12, 14), una relazione situazione contabile, economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata al 30/4/2025 (doc. 80), le dichiarazioni IVA, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi o anni precedenti (docc. 67, 108, 68, 110, 69, 106), un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, consistente e CP_2 contenuta nell'accordo concluso con ed e nel diniego da parte di (docc. CP_24 CP_21
43, 45 e 46), l'elenco nominativo aggiornato all'attualità dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché dell'indirizzo PEC (doc. 79), l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società ricorrente, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché con l'indicazione del domicilio digitale di detti soggetti (doc. 66);
- gli accordi di ristrutturazione contengono l'elencazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione, che ha data certa ed è redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 56 C.C.I.I., in particolare prevedendo la prosecuzione dell'attività aziendale in via diretta, mediante:
I) apporto di risorse ottenute da:
a) concessione da parte degli istituti di credito, successivamente all'omologa, di nuove linee di credito, nella misura di € 3.000.000, giusto impegno in tal senso assunto da Controparte_25 da erogare sotto forma di credito factoring (doc. 57);
b) dismissione di due immobili della società debitrice non funzionali all'attività, ed in particolare di un fabbricato commerciale e del relativo terreno, sito in via Cavour n. 76, CP_12 pag. 9 di 24 nonché di un ulteriore fabbricato sito in Biella, via XX settembre n. 10, entrambi oggetto di perizia estimativa dell'arch. (doc. 59), in relazione ai quali la società ha Persona_3 provveduto, giusta richiesta dell' pervenuta nel corso delle trattative sulla Controparte_20 proposta di transazione tributaria e contributiva, alla stipulazione dei relativi contratti preliminari, sospensivamente condizionati all'omologazione dei presenti accordi, i quali prevedono un prezzo rispettivamente di € 600.000,00 e di € 480.000,00 (docc. 47 e 48);
c) finanza esterna, con impegni sospensivamente condizionati all'omologa, rappresentata:
1) da un aumento di capitale di €.150.000,00 da parte dei soci, da deliberarsi e da sottoscriversi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, con conferimenti in denaro da versarsi entro dieci giorni dall'omologa (docc. 49 e 50);
2) versamento da parte dei sigg. IM NG ed dell'ulteriore Parte_2 somma di € 150.000,00 in quote annuali di € 30.000,00 ciascuna a partire dal 31/7/2025, a sostegno del capitale circolante della società (doc. 51);
3) rinuncia parziale da parte degli amministratori IM NG ed Pt_2
ai propri compensi per l'ammontare complessivo di € 70.000,00 (doc. 52);
[...]
II) sottoscrizione di accordi di ristrutturazione:
a) con atto a rogito del Notaio dott. del 7/6/2024, dei debiti della Persona_4 società al 30/6/2022 con gli istituti bancari Controparte_13 [...]
. CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
CP_
(doc. 29), con connessa Controparte_18 Controparte_19 richiesta di estensione ex art. 61 C.C.I.I. degli effetti dell'accordo, in deroga agli artt. 1372 e 1411
c.c., nei confronti dell' istituto non aderente Controparte_22
b) avvenuta nel corso degli esercizi 2023 e 2024 con ulteriori dodici creditori, dei debiti della società in essere al 30/6/2022 con IG HARMONY OT & OL S.r.l. (credito ad oggi integralmente soddisfatto come da accordo ed escluso dall'istanza di omologazione),
Controparte_2 Controparte_26 CP_4 Controparte_27
,
[...] Controparte_7 CP_6 Controparte_8
, e dei debiti al Controparte_11 Controparte_12
31/12/2022 con SISTEMA MODA ITALIA e (docc. 17-28); Controparte_10
c) avvenuta in data 16/5/2025 con ed , Controparte_20 Controparte_20 giusta adesione alla proposta di transazione sottoscritta ex art. 63 C.C.I.I. dalla Direttore della
Direzione provinciale di Biella e dal Direttore della Direzione regionale Piemonte e Val d'Aosta, previo parere conforme di quest'ultima (docc. 42-44), con costituzione in favore dell'Erario di garanzia ipotecaria sugli immobili strumentali all'attività aziendale, per un valore complessivo di
€.3.366.000,00, giusta perizia dell'arch. (docc. 59); Persona_3
pag. 10 di 24 CP_2 III) omologazione forzosa della transazione contributiva (c.d. cram down) nei confronti di in conseguenza del diniego espresso dalla Direzione regionale Piemonte (docc. 45 e 46);
IV) pagamento degli ulteriori creditori estranei agli accordi nelle tempistiche previste dall'art. 57
C.C.I.I., ossia entro 120 giorni dall'omologazione se scaduti a tale data o entro 120 giorni dalla scadenza se successiva all'omologazione;
- è presente l'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57 co. 4 C.C.I.I., dott.
- avente i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. o) C.C.I.I., essendo iscritto Persona_2 all'elenco dei gestori della crisi ed insolvenza e nel registro dei revisori legali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c., non essendo legato all'impresa o ad altre parti interessate da rapporti personali o professionali tali da comprometterne l'indipendenza e non avendo prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro in favore della società, né essendo stato membro dei suoi organi di amministrazione o controllo, né avendovi posseduto partecipazioni - inizialmente riferita alla data del 31/7/2023 e che a seguito della prima richiesta di integrazioni del 5/6/2025 è stata aggiornata alla data del 30/4/2025, da ritenersi prossima all'attualità, ossia al deposito del ricorso (docc. 5 ed 81), che ha ad oggetto, tra l'altro, l'idoneità dell'accordo e del piano a garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei 120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti alla data dell'omologazione o di 120 giorni dalla scadenza per i crediti non scaduti a tale data, nonché il fatto che la soddisfazione ottenibile dal creditore non aderente nei cui confronti è richiesta l'estensione degli effetti Parte_3 dell'accordo sia non inferiore rispetto a quella che otterrebbe nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione e che, per quanto CP_2 riguarda nei cui confronti è richiesta l'omologazione forzosa, la proposta di soddisfacimento dell'ente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (v. infra);
- la società debitrice ha inoltre provveduto, come disposto dal Tribunale con decreto del
5/6/2025, in considerazione delle modifiche del piano resesi necessarie prima dell'omologazione,
a richiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori parti degli accordi ex art. 58 co. 1 C.C.I.I., escluso IG OT & OL (come detto già integralmente soddisfatto come da accordo ed escluso dalla richiesta di omologazione), avendo ricevuto riscontro positivo da tutti gli aderenti (docc. 82 - 98 e 104), mentre quanto ad ed può prescindersi CP_23 CP_24 dal rinnovo del consenso, essendo il relativo accordo stato sottoscritto in prossimità del deposito del ricorso di cui si tratta ed in adesione ad una proposta di transazione fiscale depositata come detto oltre un anno prima;
pag. 11 di 24 osservato che, quanto alle verifiche dei presupposti sostanziali demandate al Tribunale:
a seguito delle integrazioni e produzioni documentali depositate il 21/6/2025, il piano si fonda sulla situazione patrimoniale da ultimo aggiornata al 30/4/2025, cd. “situazione di riferimento”
(doc. 80), in base alla quale il totale del passivo della società viene attestato in complessivi
€.37.158.525, con € 35.920.707 di passivo consolidato, di cui € 6.352.904 quali debiti verso banche, € 5.143.293 quali debiti verso fornitori, €.
1.146.993 quali debiti verso imprese controllate,
€.11.044.646 quali debiti tributari, € 10.964.874 quali debiti verso istituti previdenziali, € 118.689 quali debiti per acconti, € 1.140.720 quali altri debiti ed €.
8.588 per ratei e risconti passivi;
a fronte di un totale dell'attivo attestato in € 17.719.194, composto da immobilizzazioni materiali per
€.4.309.140, immobilizzazioni immateriali per €.148.284, immobilizzazioni finanziarie per
€.2.287.884, rimanenze per € 7.204.012, crediti verso clienti per € 3.111.826, crediti verso le imprese controllate per € 339.027, crediti tributari e previdenziali per € 563, crediti verso altri per
€ 99.515, oltre ad €.50.744 di partecipazioni non immobilizzate, € 58.696 di disponibilità liquide ed €.109.504 di ratei e risconti attivi;
tali attività sono state periziate, per i beni immobili, dall'arch. , per i beni mobili dal P.I. Per_3 per le società controllate dal dott. e per il marchio CP_28 CP_29
NG dallo STUDIO BA e PARTNERS (docc. 59-64);
l'attendibilità dei dati relativi all'attivo è stata oggetto di analisi da parte dell'attestatore che, spiegato di aver esaminato la situazione patrimoniale, acquisito informazioni da amministratori e da dipendenti amministrativi della società, visionato i bilanci e le relazioni accompagnatorie, i Perso movimenti e copia della centrale rischi, le relazioni del sindaco unico dott. e del revisore dott. , ha specificato di aver verificato per tutte le voci presenti nell'attivo la loro Per_6 esistenza e consistenza con controlli diretti e riscontri contabili anche per il tramite dell'ausilio della società incaricata REVIDEA, avendo:
- quanto alle immobilizzazioni immateriali, analizzato il file excel contenente il dettaglio al
30/6/2022 al fine di procedere alla quadratura dei dati esposti nella situazione contabile con i valori in essi riportati senza rilevare anomalie significative, avendo in particolare verificato le principali movimentazioni contabilizzate nei mastri relativi alle immobilizzazioni immateriali ed ai relativi fondi di ammortamento nel periodo 1/8/2021 - 30/6/2022, selezionata la categoria “altri costi pluriennali” relativa a commissioni e spese di istruttoria per l'ottenimento dei finanziamenti oggetto di ristrutturazione e ritenuto che dovessero essere integralmente attribuite per competenza all'esercizio 2022, non avendo invece ravvisato, in relazione a software e licenze, la necessità di modifiche, complessivamente avendo ritenuto sussistente una sovrastima complessiva di circa € 10.827 che la società ha recepito contabilmente riducendone il valore, e di aver aggiornato la verifica al 31/7/2023, verificando le principali movimentazioni;
pag. 12 di 24 - quanto alle immobilizzazioni materiali costituite dai beni immobili, analizzato anche tramite
REVIDEA il libro cespiti in formato excel al 30/6/2022 per procedere alla quadratura dei dati più significativi esposti nella situazione contabile con i valori in esso riportati, non rilevando anche qui anomalie significative, nonché verificato le principali movimentazioni contabilizzate nei mastri relativi ai cespiti ed ai relativi fondi di ammortamento nel periodo 1/8/2021 – 30/6/2022 ed il calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, avendo riscontrato una sottostima del fondo ammortamento per circa € 240.000, non necessitante di rettifica stante la possibilità, dallo stesso seguita, di adeguare il valore dei fabbricati a quello di presumibile realizzo stimato dall'arch.
, rilevando nel complesso un ammontare di sovrastime di circa € 1.434.712 e di sottostime Per_3 di circa € 2.806.987 che, a seguito delle segnalazioni dell'attestatore, hanno portato la società debitrice alla rettifica del dato contabile del valore degli immobili in dismissione per €.1.327.985, nonché di essere stata tale verifica aggiornata al 31/7/2023 verificando le principali movimentazioni intervenute nel periodo;
- quanto alle altre immobilizzazioni materiali, verificato anche in tal caso le principali movimentazioni contabilizzate nei mastri relativi ai cespiti ed ai relativi fondi di ammortamento nel periodo 1/8/2021 – 30/6/2022 e visionato la stima redatta dal P.I. in Persona_7 data 7/6/2021 relativamente ad alcuni beni di produzione e impianti, avendo rilevato una sottostima del valore dei beni di produzione e degli impianti, il cui valore di mercato era pari ad
€.2.615.000, il che ha portato la società all'effettuazione di una rivalutazione dei beni mobili, avendo in seguito riportato il valore al 31/7/2023 ad € 2.088.508;
- quanto alle immobilizzazioni finanziarie, rivisto ad € 2.338.628 il valore contabile delle partecipazioni della società debitrice, avendo portato a zero quella in RT
, poiché completamente coperta dal fondo svalutazione, stimato il valore delle
[...] partecipazioni in (pari al 100%) e pari al 97%), avendo in CP_6 Controparte_7 tale contesto valutato la perizia svolta dallo STUDIO BA & PARTNERS sul valore del marchio NG basata sull'assunto della prosecuzione dell'attività aziendale, che ha concluso per un valore del marchio di € 2.229.000, tenuto conto della svalutazione registratasi rispetto al valore del 2017-2018, dovuta sia alla diversa struttura societaria, sia alla gravissima crisi del mercato ed alla caduta della produzione del 2020, sia al drastico crollo della domanda registratasi nel settore della vendita di tessuti e marchi confezionati, nonché alla crisi finanziaria che ha colpito le società licenziatarie dei marchi;
è stato inoltre azzerato il credito commerciale di verso stante l'accordo prevedente la rinuncia a tale credito in CP_6 Controparte_1 caso di omologazione, ed è stato rivisto a zero il valore della partecipazione in
[...] anche sulla base delle valutazioni del P.I. e del dott. , tenuto CP_7 CP_28 CP_29 conto del valore negativo del relativo patrimonio netto;
è stato altresì vagliato il valore delle pag. 13 di 24 residue più esigue partecipazioni sociali nelle ulteriori società ed enti;
anche in tal caso la debitrice, come riferito dall'attestatore, ha provveduto alle necessarie rettifiche a ribasso;
- quanto alle rimanenze, valutato il dato esposto in contabilità e selezionato alcuni codici prodotto sottoponendoli ad analisi approfondita, in particolare per i prodotti finiti, non avendo rilevato incongruenze, e valutato la perizia svolta dal P.I. il quale ha ridotto il valore CP_28 di mercato di € 54.558, con corrispondente rettifica contabile dalla società debitrice;
- quanto ai crediti verso clienti, rettificato l'importo complessivo in € 4.547.254 al 31/7/2023 dal valore contabile di € 4.641.820;
- quanto ai crediti tributari e previdenziali, alle imposte anticipate, ai crediti verso altri, alle disponibilità liquide ed ai ratei e risconti attivi, proposto in diversi casi ragionate rettifiche a ribasso che sono state puntualmente recepite dalla società; si evince dunque, nel complesso, che il professionista indipendente incaricato ha proceduto ad un vaglio approfondito dei dati contabili e del patrimonio della società, potendosi dunque condividere la valutazione positiva dallo stesso espressa sulla situazione patrimoniale della società, anche per come rettificata a seguito dei propri rilievi, avendo attualizzato la verifica al 30/4/2025, determinando gli scostamenti tra i saldi delle voci patrimoniali al 31/7/2024, oggetto di revisione ad opera del revisore indipendente, ed i saldi delle voci patrimoniali al 30/4/2025, indagando le motivazioni dei principali scostamenti rilevati;
quanto alla situazione debitoria attualizzata al 30/4/2025, visto l'elenco aggiornato all'attualità dei creditori, anche non aderenti, completo dei relativi indirizzi PEC e delle cause di prelazione depositato dalla società debitrice (doc. 79), risulta che, rispetto al totale del passivo consolidato,
l'indebitamento nei confronti delle banche ammonta ad € 6.358.566,35 (pari al 17,65%), quello nei confronti dei creditori commerciali ad € 6.508.551,94 (pari al 18,01%), quello nei confronti di ad €.11.042.239,25 (pari al 30,56%), quello verso gli Enti Locali Controparte_20 Parte_4
CP_2
, ) ad € 428.193,50 (pari all'1,19%), quello nei confronti di
[...] Parte_5 ad €.10.322.219,01 (pari al 28,57%), quello nei confronti di ad €.25.763,16 (pari allo CP_31
0,07%), quello per spese relative ai lavoratori dipendenti ad € 813.712,60 (pari al 2,25%), quello nei confronti dei clienti ad € 118.689,10 (pari allo 0,33%), quello dovuto a titolo di cauzioni ad €
3.850,00 (pari allo 0,01%), a cui si aggiungono debiti vari per € 1.992,71, (pari allo 0,01%),
€.2.453,98 dovuti a finanziarie (pari allo 0,01%), € 218.252,95 alle associazioni
[...]
(pari allo 0,60%), € 50.000,00 dovuti a titolo di caparre (pari allo 0,14%), Parte_6 ulteriori crediti diversi per € 98.661,43 (pari allo 0,22%) ed infine debiti nei confronti dei soci per un ammontare di € 137.690,64 (pari allo 0,38%);
pag. 14 di 24 l'attestatore ha inoltre analizzato le singole voci in dettaglio, rimandandosi sul punto all'attestazione stessa (doc. 81 v. pagg. 28 e ss.), richiedendo ed ottenendo copia delle principali fatture d'acquisto e chiarimenti dalla società, esaminando i partitari, confrontando i giorni medi d'incasso e di pagamento, ottenendo copia del prospetto TFR aggiornato, verificando le movimentazioni intervenute nei principali mastri, ottenendo copia dei modelli F24 ed il prospetto ratei personale, non rilevando anomalie rispetto a quanto esposto nella contabilità;
l'ammontare e la composizione dell'attivo e del passivo verificati al 31/7/2024 ed aggiornati al
30/4/2025 sono riportati nelle seguenti tabelle:
ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
pag. 15 di 24 quanto alla valutazione di fattibilità ed all'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 C.C.I.I., esaminata in tal modo la situazione patrimoniale della società con il piano pluriennale sopra esposto e pur sottolineate le difficoltà di svolgere previsioni nell'attuale contesto economico e finanziario conseguente ai conflitti in corso ed alla possibilità del verificarsi di ulteriori eventi di natura straordinaria imprevedibili, l'attestatore ha espresso un giudizio positivo, anche in relazione ai flussi previsionali finanziari aggiornati al 30/4/2025; tale valutazione appare approfondita e ponderata, avendo l'attestatore dato atto, dapprima in relazione al Piano 2023 - 2028, nell'attestazione datata 7/6/2024, a cui va fatto integrale richiamo
(doc. 5, pagg. 159 e ss.), di aver verificato la ragionevolezza dei prezzi e dei quantitativi di vendita indicati nel piano, confrontando i fatturati previsionali con quelli storicamente realizzati, ed ha affermato che “la stima dei ricavi previsionali deriva da un'approfondita analisi effettuata sulla base dei recenti consuntivi disponibili opportunamente confrontati con i dati storici adeguati agli obiettivi di vendita della Società
… il fatturato previsto realizzato nel 2028 si colloca a livelli inferiori rispetto a quanto realizzato nel periodo pre-
COVID e da ritenersi, nel suo complesso, ragionevole … in definitiva, a livello complessivo è quindi possibile affermare che i livelli di fatturato che il Piano prevede raggiungibili nel 2028, seppur caratterizzati da una forte incertezza legata all'attuale contesto macroeconomico, appaiono ragionevoli in quanto già raggiunti nel passato … si ritiene complessivamente ragionevole che l'azienda, dopo avere ristrutturato il proprio debito con l'omologazione degli accordi ex artt. 57 e 63 C.C.I.I., data la propria struttura e il proprio posizionamento sul mercato, possa esprimere la propria capacità di realizzare volumi di vendita quanto meno ai livelli indicati nel Piano”; tali conclusioni sono state poi confermate in relazione al piano aggiornato, facente riferimento al periodo 2025-2030, rispetto al quale il dott. ha precisato che “a livello complessivo è quindi Per_2 possibile affermare che i livelli di fatturato che il Piano prevede raggiungibili nel 2030, seppur caratterizzati da una forte incertezza legata all'attuale contesto macroeconomico, possano considerarsi sostanzialmente non irragionevoli. Si ritiene che l'azienda, dopo avere ristrutturato il proprio debito con l'omologazione degli accordi ex artt. 57 e 63 C.C.I.I., data la propria struttura e il proprio posizionamento sul mercato, possa esprimere la propria capacità di realizzare volumi di vendita quanto meno ai livelli indicati”;
quanto al fabbisogno post omologa e risultante dallo stralcio dei debiti conseguente alla stessa,
l'attestatore, in base ai dati di partenza come sopra verificati, tenuto conto dei dati previsionali in tal modo vagliati, ha quindi espresso un giudizio complessivo positivo, esponendo in sintesi i debiti aggiornati, il contenuto degli accordi ed il fabbisogno nella tabella sotto riportata, contenuta a pag. 38 dell'integrazione di aggiornamento dell'attestazione (doc. 81):
pag. 16 di 24 ritenuto che tali valutazioni dell'attestatore siano in generale attendibili, poiché motivate in modo logico e coerente con i dati di partenza verificati, nonché con i piani industriali predisposti dalla società, vagliati dall'attestatore e riferiti ad un orizzonte temporale adeguato nell'ottica di valutare la capacità di tenuta del piano nel prossimo futuro e le prospettive di rilancio aziendale della società ricorrente, non rilevandosi ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'attestatore e potendosi dunque esprimere un giudizio complessivo positivo sulla fattibilità del piano, anche con specifico riguardo alla capacità della società di garantire il pagamento dei creditori non aderenti secondo le tempistiche di cui all'art. 57 C.C.I.I.;
pag. 17 di 24 rilevato che:
quanto alla richiesta di estensione ex art. 61 C.C.I.I. degli effetti degli accordi al creditore che non ha aderito non avendo ottenuto autorizzazione da parte Parte_3 di a differenza degli altri istituti bancari coperti dalla garanzia pubblica, senza che ciò CP_32 abbia peraltro trovato una spiegazione:
- sussiste l'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici con i creditori inseriti nella medesima categoria, trattandosi di istituto bancario al pari degli altri creditori inseriti nella categoria in esame, assicurando inoltre il piano l'omogeneità di trattamento tra gli stessi (stralcio del 75% del debito al 30/6/2022 e degli interessi maturati nel periodo 1/7/2022 – 30/9/2023), presupposto condivisibilmente ritenuto necessario dalla più attenta dottrina;
- dalla documentazione in atti risulta che tutti i creditori appartenenti alla categoria, inclusa
, sono stati informati dell'avvio delle trattative, avendovi potuto Parte_3 partecipare in buona fede ed essendo stati aggiornati in modo completo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice, sull'accordo e sui suoi effetti, come si evince dal fatto che tutti gli altri istituti bancari che hanno sottoscritto gli accordi (doc. 29) sono stati assistiti in corso di trattative dal medesimo avvocato, a cui la società ricorrente ha, tramite i propri procuratori, comunicato l'intenzione di estendere gli effetti degli accordi a in difetto della sua adesione stante la mancata autorizzazione di (doc. Parte_1 CP_32
58), non essendo del resto a tal fine imprescindibile, anche perché non prescritta dalla legge, la comunicazione a mezzo PEC, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza ed in dottrina;
- l'accordo non ha carattere liquidatorio, prevedendo come detto la continuazione diretta dell'attività d'impresa, pur prevedendo la dismissione di una parte dell'attivo patrimoniale, consistente nei due beni immobili suindicati non strumentali all'attività di impresa, al fine di ridurre i costi e di contribuire all'apporto delle risorse necessarie alla fattibilità del piano;
- sussiste il requisito del superamento della soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla medesima categoria, posto che il credito di al 30/4/2025 è pari ad € Parte_3
210.789, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva nei confronti degli istituti bancari di €
6.352.904, di cui tuttavia € 1.355.326 sono esclusi dagli accordi, rappresentando pertanto il credito dei creditori aderenti, pari ad € 4.786.789, il 75,35% di detto ammontare totale dei crediti dei creditori appartenenti alla medesima categoria al 30/4/2025;
- è stata documentata la notificazione a mezzo PEC al suddetto istituto bancario nei cui confronti si richiede l'estensione degli effetti dell'accordo della domanda di omologazione con i documenti allegati, come da ricevuta di consegna datata 10/6/2025 prodotta su supporto informatico USB depositato in Cancelleria in data 27/6/2025 (già numerato come doc. 103);
pag. 18 di 24 - la misura di soddisfazione di risulta non inferiore rispetto a quanto tale Parte_3 creditore riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale al 30/4/2025, data prossima al deposito della domanda di omologazione, avendo l'attestatore dott. specificamente Per_2 esaminato tale aspetto ed osservato, con motivazione che appare condivisibile in quanto logicamente motivata, che in caso di apertura della liquidazione giudiziale detto creditore non otterrebbe nulla dalla società, non godendo di alcuna forma di prelazione, ed avendo l'attestatore altresì sottolineato, in punto di sostenibilità del piano, che in caso di azione in surroga da parte di relativamente all'importo erogato all'istituto il piano prevede prudenzialmente risorse CP_32 sufficienti per far fronte, previa rateizzazione della cartella di pagamento che dovesse venire notificata, all'ipotetico credito di regresso privilegiato del garante nell'aliquota dell'80% calcolata sull'esposizione residua, pari al 75% del credito complessivo vantato da CP_22
(doc. 81 pagg. 91 e ss.)1;
quanto alla proposta di transazione su crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I.I. che la società ha depositato presso la Direzione provinciale di Biella dell e presso Controparte_20
l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Biella, nonché presso le relative Direzioni CP_2 regionali e presso – Direzione provinciale di Biella in data 12/6/2024, si è registrata, a seguito delle molteplici richieste di chiarimento ed integrazione pervenute e puntualmente riscontrate dalla società ricorrente - le quali hanno portato come detto anche alla stipula di contratti preliminari per la vendita dei due fabbricati suindicati, non strumentali alla prosecuzione dell'attività - l'adesione di e di che hanno sottoscritto l'accordo in data CP_23 CP_24
16/5/2025 (docc. 33 – 44) e che dunque rientrano tra i creditori aderenti agli accordi, essendo peraltro stato condivisibilmente osservato nell'ambito del parere reso dall'ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Biella che “la soluzione proposta è fattibile ed è funzionale alla continuità dell'attività produttiva, alla miglior soddisfazione dei creditori e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con l'obiettivo del Legislatore di evitare, per quanto possibile, il dissesto irreversibile delle imprese e in linea con i criteri, di cui devono tener conto gli Uffici nel valutare le proposte di transazione, precisati nei documenti di prassi (vedi Circolare n. 40/2008) (…) la soluzione proposta appare preferibile, in termini di soddisfacimento del credito erariale, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, come attestato dal dott. nella relazione resa ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, sia nell'ipotesi di vendita atomistica Per_2 che in quella di vendita dell'azienda in blocco con separata vendita dei beni non strumentali (pagamento di
€.5.144.286,71 in sede di accordo con annessa transazione, rispetto all'importo di €.613.356,00 in caso di liquidazione giudiziale”; 1 Sulla specifica questione dell'attivo ottenibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, vedasi più CP_ approfonditamente infra, in punto di valutazione sulla convenienza della proposta di soddisfacimento di rispetto all'alternativa liquidatoria. pag. 19 di 24 CP_2 diversamente, l' di Biella non ha aderito, in ragione dell'espresso diniego pervenuto da parte della Direzione regionale, la quale ha contestato il fatto che la proposta abbia ad oggetto l'ammontare del debito contributivo al 31/7/2023, inferiore di oltre € 300.000 rispetto a quello del luglio 2024, ulteriormente aumentato alla data del secondo diniego del gennaio 2025, nonché invocato le previsioni contenute nella L. 159/2020 riguardanti i criteri e le condizioni per l'esame delle proposte di accordo da parte dell'ente ed i limiti alla falcidia dei crediti fissati dalla direzione centrale entrate con PEI del 23/12/2020, che consentono l'accettazione solo in presenza di soddisfazione integrale dei crediti destinati al trattamento pensionistico dei lavoratori – contributi
IVS assistiti da privilegio generale ex art. 2778 n. 1 c.c.;
CP_2 ritenuto che le ragioni addotte da a giustificazione del proprio diniego non siano di ostacolo all'omologazione forzosa degli accordi, in quanto:
- innanzitutto, sulla diversa misura del debito indicato dalla società ricorrente ed oggetto della proposta di transazione, ossia € 8.760.413,07 “fotografati” alla data del 31/7/2023 ed il debito di CP_2
€ 9.074.132,71 indicato dall' alla data della risposta del 2/7/2024 (non contestato dalla società), il fatto che la proposta abbia ad oggetto un debito riferito ad una data precedente a quella attuale o a quella della presentazione della proposta costituisce circostanza fisiologica, considerate le tempistiche necessarie alla predisposizione del piano, delle stime e delle attestazioni, nonché all'attesa della risposta o del trascorrere del termine di novanta giorni per la risposta degli enti (iter che nel caso di specie si è per giunta protratto per un tempo ben maggiore in conseguenza dei chiarimenti richiesti dall' , oltre che corrispondere Controparte_20 espressamente all'attuale previsione dell'art. 63 co. 1 C.C.I.I., che fa infatti riferimento “alla data di presentazione della proposta di transazione” e non all'attualità;
- in secondo luogo, va sottolineato che la società debitrice ha sin da subito, ossia già in sede di CP_2 prima presentazione della proposta, rappresentato ad così come anche all' CP_20
, che la parte eccedente del debito sarebbe stato oggetto di pagamento mediante piani di
[...] rateazione ordinari, con corresponsione dei relativi interessi, senza che sul punto vi sia stata del resto alcuna contestazione da parte dell'ente;
- in terzo luogo, il mancato rispetto dei limiti di falcidia indicati dalla direzione centrale entrate CP_2 dell' non trova fonte nella legge, mentre le previsioni contenute nella L. 159/2020 riguardano ipotesi diverse dalla transazione nell'ambito delle trattative precedenti la stipulazione degli accordi di ristrutturazione disciplinata dall'art. 63 C.C.I.I., per la quale rileva la sola sussistenza dei presupposti ivi previsti, consentendo agli enti in questione di concludere transazioni che contemplino “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori”; pag. 20 di 24 rilevato che tali presupposti di legge sussistono nel caso di specie, in quanto:
- come detto gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- gli accordi conclusi con i creditori aderenti, che come sopra meglio specificato riguardano i debiti sussistenti nei loro confronti alla data del 30/6/2022 e del 31/12/2022, rappresentano il
48,34% dell'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva della società aggiornata alla data del 30/4/2025, ossia pressoché all'epoca del deposito del ricorso, ragion per cui l'adesione di CP_2 risulta determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% prevista dall'art. 57 co. 1 C.C.I.I., come da tabella di cui alle pag. 6 e 7 della memoria di chiarimenti depositata in data 21/6/2025 dalla società ricorrente e qui di seguito riportata;
CP_2
- il soddisfacimento proposto nel piano per pari ad € 5.333.595,00, risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, aspetto attentamente esaminato dall'attestatore sia in ottica atomistica, sia in caso di cessione unitaria, ossia in blocco, dell'azienda, che garantirebbe evidentemente un maggiore attivo in ragione della preservazione del valore dell'avviamento aziendale (cfr. pagg. 77 e ss. attestazione del 20/6/2025, doc. 81), portando nel primo caso ad un attivo liquidabile intorno agli € 7.822.681 e nel secondo intorno agli €.8.907.650; sul punto l'attestatore, anche tenuto conto della consulenza redatta dal dott. Persona_8 del 3/4/2023, ha preso a riferimento la data aggiornata del 30/4/2025 immediatamente prossima al deposito del ricorso, tenendo conto in caso di vendita atomistica dell'attivo ottenibile dalla vendita degli immobili e delle altre immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché dalla riscossione dei crediti, sommate alla liquidità disponibile ed a quanto potenzialmente ottenibile dall'esercizio di azioni di responsabilità e revocatorie;
pag. 21 di 24 l'attestatore ha in particolare tenuto conto, nel primo caso, dell'assenza di valore attribuibile alle immobilizzazioni immateriali, determinato i valori immobiliari e mobiliari sulla base delle relative perizie, il valore delle immobilizzazioni finanziarie sulla base della perizia sul valore del marchio, il valore delle rimanenze, abbattendolo dell'80% in ragione della vendita a prezzo di stock in caso liquidazione, ed azzerato il valore dei crediti, anche tributari, già ceduti ad istituti bancari;
quanto alla cessione unitaria dell'azienda, utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, ha determinato in € 3.406.147 il valore dell'azienda al 30/4/2025
(pagg. 80 e ss. doc. 81), a cui ha sommato il valore del magazzino, dei crediti e delle disponibilità liquide;
quanto alle concrete prospettive di ottenere ulteriore attivo mediante l'esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, da tenersi conto in entrambi gli scenari, ha considerato
“la prassi in materia di definizione transattiva, e dunque per un ammontare, necessariamente, frazionario”, ponendo a fondamento delle potenziali azioni risarcitorie la differenza tra il patrimonio netto negativo al 31/7/2021, ossia dopo la ripresa dagli effetti della crisi pandemica (-
€ 14.675.902) ed al 30/4/2025 (-.€.19.564.331), pari ad € -3.620.307, ammontare ridotto del 50% per gli oneri stimati che sarebbero comunque maturati anche in costanza di liquidazione, rappresentati da: “costi non recurring derivanti dal supporto professionale per l'attività di liquidazione, costi per la messa in mobilità del personale dipendente e l'indennità di preavviso, costi per assicurazioni, IMU, manutenzioni, utenze e perdita di valore dell'asse attivo fisiologicamente connaturata all'assoggettamento di qualsivoglia società a procedura concorsuale di tipo liquidatorio”, così giungendo alla somma di € 1.810.153, a cui ha aggiunto le ulteriori sanzioni e gli ulteriori interessi sul debito tributario e previdenziale nel frattempo maturato, per altri € 2.885.263, così giungendo alla cifra potenziale di € 4.695.416, che ha successivamente ridotto dell'80% tenuto conto del presumibile valore a cui verrebbe per prassi conclusa una transazione con la procedura, “anche alla luce della complessità per la curatela nella ricostruzione delle vicende contestate agli organi sociali e dell'onere probatorio della dimostrazione del nesso di causalità” (pagg. 217 e ss. doc. 5; pagg. 77 e ss. doc. 81), così giungendo all'indicazione finale del valore presumibilmente ottenibile dall'esercizio delle azioni risarcitorie di € 950.000; quanto alle azioni revocatorie potenzialmente esperibili ed all'attivo ottenibile, analizzato il libro giornale e le ulteriori informazioni fornite dalla società, ha individuato due pagamenti eseguiti nel periodo 1/11/2025 – 30/4/2025, il cui valore ammonta a circa €.950.000, concludendo in definitiva per un potenziale complessivo valore di realizzo ottenibile dalle azioni revocatorie e risarcitorie di € 960.000;
pag. 22 di 24 sulla base di tali valori e calcoli, tenuto conto dell'ammontare del passivo e dei relativi gradi di prelazione, nonché dei presumibili costi delle spese prededucibili (€ 707.774 - 715.772),
l'attestatore ha calcolato specificamente in entrambi gli scenari, divise le masse tra immobiliari e mobiliari, quanto i vari creditori potrebbero ottenere nell'alternativa liquidatoria, prospettando, CP_2 quanto ad tenuto conto del rango ipotecario, che l'ente potrebbe ottenere la somma di
€.
2.787.909 nella prima prospettiva e di € 1.710.937 nella seconda2, ossia in entrambi i casi un importo decisamente inferiore rispetto alla somma di € 5.333.595,00 oggetto della proposta, come riportato nel prospetto seguente;
ritenuto che anche le valutazioni in esame dell'attestazione risultino sufficientemente specifiche e coerenti, non apparendo in effetti ragionevolmente addebitabili agli organi amministrativi responsabilità per perdite connesse allo stravolgimento dell'andamento della produzione e del mercato causato dall'emergenza pandemica e dalle norme emergenziali ed essendo ragionevole l'abbattimento del valore delle presumibili azioni risarcitorie per la misura indicata, tenuto conto della complessità ed aleatorietà che ne contraddistingue l'esercizio, anche nel caso di specie, ed in generale apparendo i ragionamenti ed i dati posti alla base delle conclusioni espresse dall'attestatore logici ed approfonditi;
rilevato infine che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione, dovendosi tener conto anche di ed che hanno sottoscritto gli CP_23 CP_24 accordi, è matematicamente superiore al quarto dell'importo complessivo dei crediti e che la proposta garantisce il soddisfacimento dei crediti dell'ente, valutati alla data del 30/4/2025, pari 2 per maggior dettaglio pagg. 87 e ss. della relazione di aggiornamento dell'attestazione doc. 81 a cui occorre Pt_7 rimandare pag. 23 di 24 ad €.10.964.874, per € 5.333.595,00, pari alla misura del 48,64% dell'ammontare attuale del debito, superiore alla soglia minima richiesta del 30%, e che comunque, anche ove si ritenesse, come fatto dal ricorrente, che nel calcolo sui creditori aderenti non si debba tener conto di CP_23 ed con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli altri creditori aderenti che CP_24 hanno sottoscritto gli accordi sarebbe inferiore al quarto dell'importo complessivo dei crediti, risulterebbe in ogni caso soddisfatta la condizione di cui al co. 3 dell'art. 1 bis del D.L. 69/2013, CP_2 essendo la percentuale di soddisfacimento di prevista nella proposta superiore al 40%;
ritenuto in conclusione che possa dunque condividersi quanto attestato dal professionista indipendente in ordine alla fattibilità del piano, sia tenuto conto della soddisfazione per la misura prevista dagli accordi dei creditori aderenti e di quelli “trascinati” ex artt. 61 e 63 C.C.I.I., che per la misura integrale ed entro i tempi di legge per quelli non aderenti, nonché per la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti di legge di cui s'è detto per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione in esame, sottolineata in definitiva l'opportunità di accogliere la domanda di omologazione, anche tenuto in considerazione e sottolineato l'interesse alla conservazione dei posti di lavoro dei 119 lavoratori attualmente dipendenti ed al mantenimento in attività dell'impresa di cui si tratta, radicata sul territorio e fonte di introiti, in definitiva, anche per gli stessi creditori istituzionali;
P.Q.M.
OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti depositato in data 27-29/5/2025 dal con sede legale in Ronco Biellese (BI), via Roma n. 96 (C.F. e Controparte_1
P.I. n. , in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentate pro tempore P.IVA_1
CP_2 IM NG, anche nei confronti del creditore istituzionale non aderente ex art. 63 co. 4 C.C.I.I.;
DISPONE ai sensi dell'art. 61 C.C.I.I., che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione raggiunto con gli altri creditori della medesima categoria si estendano, in deroga agli articoli 1372 e 1411
c.c., al creditore Parte_3
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 28/7/2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
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