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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2348.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Antonio Cosenza;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Trotta;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito: - Accertare e dichiarare
l'infondatezza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria. - Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
10020219006042348/000. - Condannare l al Controparte_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.; Per il CONVENUTO:
“Rigettarsi la proposta opposizione, siccome formulata nei confronti della convenuta medesima, con conseguente rigetto della richiesta di illegittimità ed annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, nonché infondata nel merito. In subordine ,in caso di accoglimento dell'opposizione si chiede la compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219006042348/000 notificata il 18.3.2022 dall'
[...]
, limitatamente alla cartella di pagamento n. Controparte_1
10020160015758826/000, presuntivamente notificata il 4.10.2016 per un importo complessivo di euro 3.792,36, per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex l.
689/81 in materia ambientale.
L'opponente a sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica sia del verbale di accertamento (sanzione relativa all'anno 2014) sia della cartella di pagamento n.
10020160015758826/000, presuntivamente notificata il 4.10.2016; ne deriva che, ad avviso dell'opponente, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Riteneva che la procedura di riscossione risultava doppiamente viziata: al sig. non erano mai stati Parte_1 notificati né il verbale di accertamento (atto presupposto alla cartella di pagamento), né la cartella n. 10020160015758826/000.
Con comparsa depositata in data 22.7.2022 si costituiva l Controparte_1
, che in via preliminare rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per omessa
[...] impugnazione dell'atto presupposto (cartella di pagamento n. 10020160015758826000 regolarmente notificata in data 4.10.2016 a mani del destinatario), nel merito, rigettarsi i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto ed in diritto, eccependo l'intervenuta regolare notifica della cartella presupposta e dei successivi atti interruttivi. In particolare,
l'Ente Riscossore riteneva che la prescrizione era stata validamente interrotta con la richiesta a firma del ricorrente in data 10.4.2017 di ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA, nonché con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020189006141669/000 regolarmente notificata e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata.
In via preliminare, ritenuta sussistente la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 22 legge 689/1981 (“Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”), e dall'art 6 comma 4 Del DECRETO
LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (“4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio”), nel merito, infondata è l'eccezione di prescrizione con riferimento al credito inerente alla cartella di pagamento n. 10020160015758826000 regolarmente notificata in data 04/10/2016 A , nonché intimazione di Controparte_3 pagamento n. n. 10020189006141669/000 notificata nel 2019 e restituita al mittente per compiuta giacenza, come provato mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica,
e dunque, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Con la recentissima ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità del secondo avviso di intimazione per far valere la prescrizione maturata tra la notifica delle singole cartelle di pagamento in esso contenute ed il primo avviso di intimazione non impugnato. La Suprema Corte con la summenzionata ordinanza ha statuito che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione”.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza richiamata, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10020160015758826/000, l'omessa impugnazione della notifica della prima intimazione di pagamento n. 10020189006141669/000 non preclude al contribuente di impugnazione l'intimazione di pagamento de quo notificata successivamente. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta decadenza – nullità – genericità – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio”), in quanto parte convenuta, con la costituzione nel presente giudizio, evidenziava che la cartella n.
10020160015758826/000 veniva notificata nel 2016 e il debito è inerente all'anno 2014, dunque, la notifica era intervenuta entro il richiamato termine di cui all'art. 25 corrispondente al secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
05.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2348.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Antonio Cosenza;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Trotta;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito: - Accertare e dichiarare
l'infondatezza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria. - Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
10020219006042348/000. - Condannare l al Controparte_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.; Per il CONVENUTO:
“Rigettarsi la proposta opposizione, siccome formulata nei confronti della convenuta medesima, con conseguente rigetto della richiesta di illegittimità ed annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, perché improponibile, inammissibile ed improcedibile, nonché infondata nel merito. In subordine ,in caso di accoglimento dell'opposizione si chiede la compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219006042348/000 notificata il 18.3.2022 dall'
[...]
, limitatamente alla cartella di pagamento n. Controparte_1
10020160015758826/000, presuntivamente notificata il 4.10.2016 per un importo complessivo di euro 3.792,36, per omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex l.
689/81 in materia ambientale.
L'opponente a sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica sia del verbale di accertamento (sanzione relativa all'anno 2014) sia della cartella di pagamento n.
10020160015758826/000, presuntivamente notificata il 4.10.2016; ne deriva che, ad avviso dell'opponente, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Riteneva che la procedura di riscossione risultava doppiamente viziata: al sig. non erano mai stati Parte_1 notificati né il verbale di accertamento (atto presupposto alla cartella di pagamento), né la cartella n. 10020160015758826/000.
Con comparsa depositata in data 22.7.2022 si costituiva l Controparte_1
, che in via preliminare rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per omessa
[...] impugnazione dell'atto presupposto (cartella di pagamento n. 10020160015758826000 regolarmente notificata in data 4.10.2016 a mani del destinatario), nel merito, rigettarsi i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto ed in diritto, eccependo l'intervenuta regolare notifica della cartella presupposta e dei successivi atti interruttivi. In particolare,
l'Ente Riscossore riteneva che la prescrizione era stata validamente interrotta con la richiesta a firma del ricorrente in data 10.4.2017 di ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA, nonché con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020189006141669/000 regolarmente notificata e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata.
In via preliminare, ritenuta sussistente la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 22 legge 689/1981 (“Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”), e dall'art 6 comma 4 Del DECRETO
LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (“4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio”), nel merito, infondata è l'eccezione di prescrizione con riferimento al credito inerente alla cartella di pagamento n. 10020160015758826000 regolarmente notificata in data 04/10/2016 A , nonché intimazione di Controparte_3 pagamento n. n. 10020189006141669/000 notificata nel 2019 e restituita al mittente per compiuta giacenza, come provato mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica,
e dunque, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Con la recentissima ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità del secondo avviso di intimazione per far valere la prescrizione maturata tra la notifica delle singole cartelle di pagamento in esso contenute ed il primo avviso di intimazione non impugnato. La Suprema Corte con la summenzionata ordinanza ha statuito che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione”.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza richiamata, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10020160015758826/000, l'omessa impugnazione della notifica della prima intimazione di pagamento n. 10020189006141669/000 non preclude al contribuente di impugnazione l'intimazione di pagamento de quo notificata successivamente. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta decadenza – nullità – genericità – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio”), in quanto parte convenuta, con la costituzione nel presente giudizio, evidenziava che la cartella n.
10020160015758826/000 veniva notificata nel 2016 e il debito è inerente all'anno 2014, dunque, la notifica era intervenuta entro il richiamato termine di cui all'art. 25 corrispondente al secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
05.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR SI