Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 1914/2024
Il Giudice, dott. Gabriele Romano,
visto il proprio provvedimento del 1° marzo 2025, con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza di giuramento del collegio peritale con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
verificata la rituale comunicazione alle parti ed ai CTU del predetto provvedimento ad opera della
Cancelleria;
viste le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, nonché le note contenenti accettazione dell'incarico e giuramento depositate dai CTU;
P.Q.M.
a) Conferisce al collegio peritale l'incarico di rispondere al quesito di cui all'ordinanza del 1° marzo
2025;
b) autorizza i c.t.u., se ritenuto necessario, ad avvalersi di ulteriori ausiliari specialisti;
c) dispone per il medico legale e per l'ausiliario, nonché, per quanto li concerne, anche per i cc.tt.pp. l'obbligatoria osservanza di quanto segue: 1) concede ai c.t.u. termine perentorio di giorni 150 dall'inizio delle operazioni peritali per depositare il proprio elaborato scritto, avvertendo i c.t.u. di richiedere obbligatoriamente proroga del termine, qualora non potessero, per motivate ragioni, rispettarlo;
2) fa obbligo ai c.t.u. di mettere a disposizione dei cc.tt.pp. delle parti una bozza della propria perizia entro il termine di giorni 100 dall'inizio delle operazioni, possibilmente a mezzo telefax o posta elettronica o per altra via breve con questi concordata;
3) i consulenti tecnici di parte (o, in caso di loro mancata nomina, i procuratori costituiti delle parti) godranno del termine di venti giorni dalla trasmissione suddetta per inviare a loro volta al consulente tecnico di ufficio – con i mezzi di cui sopra - le loro osservazioni. Tali osservazioni andranno trasmesse dal consulente tecnico di parte anche al consulente tecnico di parte avversa (o, in caso di sua mancata nomina, al procuratore di tale parte). I consulenti tecnici di parte (o, in caso di loro mancata nomina, i procuratori costituiti delle parti) potranno altresì concisamente replicare alle deduzioni avversarie nei dieci giorni successivi;
4) stabilisce che i c.t.u. scaduti i termini di cui al punto 3) e nel rispetto del generale termine di cui al punto 1), depositino in Cancelleria in via telematica la perizia definitiva, comprensiva delle eventuali variazioni o delle risposte dipendenti dalle osservazioni mosse dai cc.tt.pp.;
d) autorizza lo svolgimento delle operazioni peritali mediante collegamento telematico a distanza con i CTP ed autorizza i CTU all'utilizzo del mezzo proprio;
e) dispone che il medico legale e l'ausiliario si attengano alle seguenti ulteriori prescrizioni:
Il consulente tecnico di ufficio e l'ausiliario godranno di tutte le prerogative descritte dall'art. 194 c.p.c. – ivi compresa la richiesta di chiarimenti alle parti e l'assunzione di informazioni da terzi - e potranno utilizzare solo i documenti prodotti ritualmente dalle parti;
f) liquida gli acconti richiesti dai periti (per complessivi euro 2.000 oltre accessori) ponendo gli stessi a carico di parte ricorrente.
Si comunichi alle parti ed ai CTU.
La Spezia, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gabriele Romano