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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa AR Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
75/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Sollazzo
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Controparte_1 C.F._2
Mola
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 07.01.2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 15.12.2010 in Mola di Bari (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mola di Bari al n. 21, parte I, anno 2010; dalla loro unione nascevano, i figli: AR a Putignano il 16.10.2011 e a Bari il 10.10.2014; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio Controparte_1 con rito civile in data 15.12.2010 in Mola di Bari (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mola di Bari al n. 21, parte I, anno 2010 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 07.01.2025 iscritto al n. r.g. vg 75/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11.03.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo