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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1696/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 1696/2024 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 04/09/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BETTIOL STEFANO
elettivamente domiciliato in VIA IPPOLITO CAFFI, 3 32100
BELLUNO presso il difensore avv. BETTIOL STEFANO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
1 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto in cui risultano formulate le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del , nato in data [...]; Parte_3
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e Parte_1 Pt_2
alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
[...]
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a Parte_3
entrambi i genitori, con residenza e prevalente collocazione presso la madre;
2 2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo,
cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita del figlio. I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter cod. civ., essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Pt_3
3. Il padre vedrà e terrà con sé con le seguenti modalità: Pt_3
- a settimane alterne il padre andrà a prendere il figlio minore la domenica mattina e lo terrà presso di sé sino a mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo;
- nelle altre settimane la madre porterà il figlio all'asilo il lunedì e il padre lo andrà a prendere all'uscita, tenendolo presso di sé sino a mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo;
- durante le vacanze natalizie, il piccolo trascorrerà la Pt_3
Vigilia di Natale con il padre e il 25 dicembre con la madre.
Quanto al restante periodo, esso si dividerà in due settimane: dal
26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, alternandole annualmente tra i genitori;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno divise alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
tra i genitori;
3 - durante il periodo estivo il minore starà con il padre per due settimane, anche non consecutive, che verranno concordate di volta in volta tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività seguiranno il calendario ordinario;
4. Il SI , a titolo di contributo nel mantenimento di Pt_2
, verserà mensilmente alla madre un assegno di € 300,00, Pt_3
entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT;
assegno unico al 100% in favore della signora Pt_1
5. Oltre a ciò, il sig. contribuirà nella misura del 50% alle Pt_2
spese straordinarie per il figlio come da Protocollo in uso Pt_3
presso il Tribunale di Belluno, che di seguito si riporta:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie);
rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola. Spese
di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di
4 istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche,
logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco);
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e
5 terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
- per tutte queste spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate,
sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 1696/2024 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 04/09/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BETTIOL STEFANO
elettivamente domiciliato in VIA IPPOLITO CAFFI, 3 32100
BELLUNO presso il difensore avv. BETTIOL STEFANO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
1 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto in cui risultano formulate le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del , nato in data [...]; Parte_3
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e Parte_1 Pt_2
alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
[...]
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a Parte_3
entrambi i genitori, con residenza e prevalente collocazione presso la madre;
2 2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo,
cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita del figlio. I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter cod. civ., essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Pt_3
3. Il padre vedrà e terrà con sé con le seguenti modalità: Pt_3
- a settimane alterne il padre andrà a prendere il figlio minore la domenica mattina e lo terrà presso di sé sino a mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo;
- nelle altre settimane la madre porterà il figlio all'asilo il lunedì e il padre lo andrà a prendere all'uscita, tenendolo presso di sé sino a mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo;
- durante le vacanze natalizie, il piccolo trascorrerà la Pt_3
Vigilia di Natale con il padre e il 25 dicembre con la madre.
Quanto al restante periodo, esso si dividerà in due settimane: dal
26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, alternandole annualmente tra i genitori;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno divise alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
tra i genitori;
3 - durante il periodo estivo il minore starà con il padre per due settimane, anche non consecutive, che verranno concordate di volta in volta tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività seguiranno il calendario ordinario;
4. Il SI , a titolo di contributo nel mantenimento di Pt_2
, verserà mensilmente alla madre un assegno di € 300,00, Pt_3
entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT;
assegno unico al 100% in favore della signora Pt_1
5. Oltre a ciò, il sig. contribuirà nella misura del 50% alle Pt_2
spese straordinarie per il figlio come da Protocollo in uso Pt_3
presso il Tribunale di Belluno, che di seguito si riporta:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie);
rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola. Spese
di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di
4 istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche,
logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco);
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e
5 terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
- per tutte queste spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate,
sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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