Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Davide Giangreco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del diniego di rinnovo, previa conversione, del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa GN AN AR e udito il difensore delle amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, previa conversione, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, per mancanza dei requisiti richiesti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Da quanto esposto in ricorso e versato in atti risulta quanto segue:
- il 6 settembre 2024, la ricorrente presentava alla Questura di Ragusa un’istanza volta ad ottenere la conversione del proprio titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, a seguito della quale, l’amministrazione notificava un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 (in quanto l’istanza era priva della necessaria documentazione a corredo), non riscontrato dall’interessata;
- quindi, con provvedimento n. 593/2025 il Questore denegava la richiesta conversione in quanto “ priva del contratto di soggiorno, del modello 209 e del nulla osta alla conversione, rilasciati dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Ragusa, nonché del certificato di residenza ”.
2. Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 23 febbraio 2026, l’interessata ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 22 del D.lgs. 286/98. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e sviamento.
2) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento.
Parte ricorrente afferma che l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato la disciplina prevista per l’ingresso dall’estero di un lavoratore straniero alla differente ipotesi di conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; inoltre, secondo la difesa di parte ricorrente, l’amministrazione, ricevuta l’istanza di conversione, avrebbe dovuto correttamente istruire la pratica, trasmettendo gli atti allo Sportello Unico per l’Immigrazione per le verifiche di competenza, anziché rigettarla aprioristicamente per la mancanza di documenti che costituiscono l’esito, e non il presupposto, del procedimento stesso. Infine, parte ricorrente sostiene che “ L'illegittimità è tanto più grave se si considera che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90, menzionato nel decreto, si fondava sulle medesime, erronee, presupposizioni. Richiedendo documenti non pertinenti alla procedura, l'Amministrazione ha vanificato la funzione partecipativa dell'istituto, non consentendo alla ricorrente di interloquire utilmente nel procedimento, se non per evidenziare l'errore in cui l'ufficio stava incorrendo ”.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
4. All’udienza camerale del 14 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., tenuto anche conto che per costante giurisprudenza non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, la mancata presenza del difensore del ricorrente nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare previo avviso alle parti presenti. La disciplina processuale è infatti tale da implicare, quale evenienza possibile nello svolgimento del giudizio, la decisione dello stesso nella fase cautelare: sicché il difensore del ricorrente, esercitando il proprio diritto di non presenziare alla discussione dell’istanza cautelare, deve ritenersi consapevole dell’eventualità che in quella sede il Collegio, previo avviso alle parti presenti, trattenga la causa in decisione anche per il merito (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2024, n. 6365 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 22 dicembre 2025, n. 3706; 3 maggio 2025, n. 454; 20 dicembre 2022, n. 3316).
5. Il ricorso - incentrato sulla tesi secondo cui l’istanza di conversione non doveva essere corredata dai documenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno (che in tesi sarebbero necessari solo per l’ingresso dall’estero di un lavoratore straniero) - è infondato e va respinto.
5.1 L’art. 24, comma 10°, del D.lgs. n. 286/1998, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame stabilisce che “ il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 ”.
Infatti, il legislatore con il D. L. 11 ottobre 2024, n. 145, all’art. 1 lett. f) n. 6 ha soppresso le parole: « nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 » ma, al comma 2, ha precisato che “ Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 ”. Pertanto, la menzionata modifica non si applica all’istanza in esame, presentata il 6 settembre 2024, per la quale deve essere seguita sostanzialmente la medesima procedura prevista dall’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 D.P.R. n. 394 del 1999, la domanda dovendo essere prima inoltrata al SUI per l'ottenimento di uno specifico nulla osta alla conversione nel rispetto delle quote di ingresso ( in termini: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 683) dato che i presupposti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione sono da individuarsi non solo nell'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo, ma, prioritariamente, nell'attribuzione della quota fissata dai decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro.
5.2 Nel caso di specie, invece, parte ricorrente non risulta aver ottenuto il necessario nulla osta da parte del SUI, circostanza questa già sufficiente a legittimare il diniego impugnato (sull’ impossibilità di inoltrare l'istanza di conversione di un titolo di soggiorno stagionale direttamente alle questure, senza aver prima richiesto, ed ottenuto, la relativa quota di conversione, v. anche: T.A.R. Lombardia- Brescia, sez. I, 3 aprile 2026, n. 485; T.A.R. Puglia - Lecce. 4 febbraio 2026, n. 136 ; T.A.R. Molise, sez. I, 20 luglio 2022, n. 259).
5.3 Sono infondate anche le generiche censure con cui parte ricorrente censura la violazione del “giusto procedimento” essendo sufficiente osservare, al riguardo, che: a) a seguito di comunicazione di motivi ostativi non ha fornito alcun un apporto collaborativo in ordine al possesso dei requisiti per la conversione; b) nemmeno in questa sede ha documentato la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il “nuovo” datore di lavoro, che costituisce un altro requisito indispensabile per potere ottenere il permesso per lavoro subordinato non stagionale.
6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese, tuttavia possono essere compensate tra le parti tenuto conto della limitata attività difensiva spiegata dall’amministrazione resistente.
8. Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa deve essere definitivamente rigettata in quanto non emergono elementi che possano indurre a ritenere “la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere” in relazione alle censure articolate nel ricorso, a fronte di chiara disposizione normativa (art. 24, c. 10° del D.lgs. n. 286/1998) come messo in evidenza nelle motivazioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Respinge la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN AR, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GN AN AR |
IL SEGRETARIO