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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12973 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 16/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, cui sono riunite le cause nn. 1399-1403-1408-1411-1413-1418/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. VERDE GUIDO, Parte_1
unitamente all'avv. MOROSINI MAURIZIO, giusta delega in calce al ricorso
OPPONENTE
E
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, rappresentati e difesi dall'Avv. PERIN SILVIA, giusta delega in calce alla
[...]
memoria difensiva
OPPOSTI
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso distinti ricorsi depositati il 15/01/2025, la soc. Parte_1
ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale in favore degli opposti in epigrafe indicati, per crediti retributivi vantati dai detti dipendenti, tutti impiegati nell'appalto di servizi di pulizia e logistica svolti in favore della soc. Controparte_8 affidatole dal sub-committente , deducendo che i mancati pagamenti Parte_2 sono dipesi esclusivamente dal mancato pagamento del corrispettivo del servizio da parte
1 del , così causando una crisi di liquidità che non ha consentito di corrispondere la Parte_2
retribuzione e le competenze di fine rapporto spettanti ai lavoratori.
Assumendo, quindi, l'esclusiva responsabilità del nel mancato saldo delle Parte_2
competenze dovute ai lavoratori opposti, ha domandato la chiamata in causa del , Parte_2 al fine di essere manlevata da ogni pronuncia di condanna, anche ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.
n. 276/2003.
Ha quindi concluso nel merito per la revoca dei decreti ingiuntivi opposti o, in subordine, per la condanna del a manlevarla da ogni condanna e alla rifusione Parte_2
delle spese di lite.
Si sono costituiti in tutti i giudizi i lavoratori opposti, evidenziando l'omessa contestazione dei crediti (vantati a titolo di TFR, ferie non godute, permessi e tredicesima mensilità) e l'inopponibilità dell'inadempimento del nei confronti della società, Parte_2 concludendo per il rigetto della richiesta di chiamata in causa del , e, nel merito, Parte_2
per il rigetto delle opposizioni con conferma dei decreti opposti e condanna alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria.
Alla prima udienza di discussione, disposta la riunione delle opposizioni, la società ha dedotto di aver, nelle more, azionato il proprio credito verso il e di aver intrapreso Parte_2
una procedura esecutiva mobiliare nell'ambito della quale alcuni dipendenti sono intervenuti, ottenendo il pagamento dei crediti oggetto dei decreti ingiuntivi opposti.
Depositata l'ordinanza di assegnazione delle somme del giudice dell'esecuzione, all'udienza del 7.10.2025 le parti hanno dato atto che nessuno dei lavoratori ha ricevuto le somme assegnate, in quanto il pagamento è stato bloccato nell'ambito della stessa procedura esecutiva.
Disposto un rinvio per trattative, all'esito delle quali due lavoratori (non indicati in epigrafe) hanno conciliato la causa relativa alla propria posizione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum, occorre evidenziare che la società opponente ha espressamente ammesso di essere debitrice nei confronti degli opposti delle somme pretese nei decreti ingiuntivi (TFR e competenze di fine rapporto), non elevando alcuna 2 specifica contestazione nei confronti della quantificazione delle somme richieste a tale titolo, limitandosi ad evidenziare, peraltro al solo fine di richiedere la sospensione della provvisoria esecuzione, che il decreto ingiuntivo è stato emesso pur in assenza di busta paga relativa alle competenze di fine rapporto, ritenendo, per ciò solo, che gli importi indicati siano “incerti”, oltre che non liquidi né esigibili.
Sotto altro profilo la società ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa del
[...]
, che le avrebbe affidato l'appalto in cui erano impiegati gli opposti, al fine di Parte_2 essere manlevata da eventuali condanne.
3. Sennonché, con riguardo alla quantificazione delle somme pretese nei ricorsi monitori e oggetto di ingiunzione di pagamento, si evidenzia che la contestazione della parte opponente si appalesa del tutto generica e dilatoria, non avendo la società prodotto neppure in giudizio la busta paga relativa alle competenze di fine rapporto, che aveva il preciso obbligo di consegnare ai lavoratori e dall'esame della quale sarebbe stato agevole riscontrare eventuali difformità, ma, vieppiù, non ha in alcun modo contestato il conteggio analitico eseguito dalla parte opposta, né in relazione alle basi di computo ed ai criteri di calcolo, né in relazione al risultato delle operazioni di calcolo.
4. Neppure merita accoglimento l'opposizione in relazione alla dedotta imputabilità al dell'inadempimento all'obbligazione retributiva, essendo evidente Parte_2
che la crisi di liquidità in cui si è trovata – a suo dire – l'opponente potrà rilevare semmai nei rapporti interni con la sub-committente.
Sul punto va rimarcato che nessuna pattuizione eventualmente intercorsa tra l'opponente e il (di cui non vi è, comunque, specifica allegazione né prova) Parte_2
sarebbe in alcun modo idonea a far modificare, dal punto di vista soggettivo, il titolare dal lato passivo dell'obbligazione retributiva, quanto meno nei confronti del lavoratore, al quale, quindi, una tale ipotetica pattuizione resterebbe inopponibile.
Né vale al riguardo richiamare il regime di responsabilità del committente previsto dall'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, che, come noto, prevede una garanzia solidale del committente meramente sussidiaria, di modo che l'obbligato principale resta il datore di lavoro, essendo nella facoltà del lavoratore agire anche o soltanto nei confronti del committente, il quale avrà poi azione di regresso verso il responsabile principale.
3 Anche da tale punto di vista, quindi, la pretesa dell'opponente di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione retributiva appare del tutto infondata e non meritevole di accoglimento.
Se tanto è, al momento del deposito dei ricorsi in opposizione le relative domande apparivano del tutto infondate.
5. Nelle more del giudizio, alcuni i lavoratori sono intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare intrapresa dalla società opponente verso il sub-committente , ottenendo Parte_2
le seguenti somme in assegnazione con provvedimento del G.E. presso il Tribunale di Roma del 3.3.2025:
• €4.352,54 in favore di , a fronte di un credito vantato nel CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo di € 4177,66;
• €1515,82 in favore dei , a fronte di un credito vantato nel CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo di € 1455,25;
• €1369,90 in favore di , a fronte di un credito vantato nel Controparte_3
ricorso per decreto ingiuntivo di € 1309,33;
• €2600,40 in favore di , a fronte di un credito vantato nel CP_4
ricorso per decreto ingiuntivo di € 2480,83;
• €1923,90 in favore di , a fronte di un credito vantato nel Controparte_5
ricorso per decreto ingiuntivo di € 1847,14;
• €3966,62 in favore di , a fronte di un credito Controparte_6
vantato nel ricorso per decreto ingiuntivo di € 3808,12;
• €5728,85 in favore di , a fronte di un credito vantato Controparte_7
nel ricorso per decreto ingiuntivo di € 5688,28;
Sennonché, nel prosieguo le parti hanno dato atto che il pagamento da parte del terzo è stato bloccato dagli organi della procedura, sicché ad oggi l'obbligazione retributiva deve ritenersi non adempiuta, con conseguente interesse dei lavoratori a proseguire nell'azione intrapresa verso il proprio datore di lavoro inadempiente.
6. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, le opposizioni spiegate vanno rigettate.
4 7. Quanto infine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del
[...]
, va anzitutto rammentato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2
l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto (cfr. ex multis Cass. n. 16336 del
30/07/2020) e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art.
106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (cfr. Sez. L, Sentenza n.
25676 del 04/12/2014 nonché Sentenza n. 2331 del 26/01/2022).
Ebbene, nel caso di specie, si è ritenuto non opportuno autorizzare la chiamata in causa del terzo, al fine di evitare un aggravio della posizione processuale e sostanziale del lavoratore, che sarebbe stato del tutto inutile e ingiustificato in un'ottica di economia processuale, tenuto conto, per un verso, della evidente infondatezza dell'opposizione, che può essere decisa senza ulteriore approfondimento alla data odierna, e della già argomentata estraneità della domanda azionata ai rapporti interni dell'opponente con il , e, per Parte_2
altro verso, dell'assenza di specifica allegazione prova, allo stato degli atti, della natura dei rapporti tra l'opponente e il . Parte_2
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, rammentandosi che secondo il costante orientamento giurisprudenziale la condanna per lite temeraria richiede la prova, non solo del dolo o della colpa grave, ma anche di un danno subito, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza dello stesso (cfr. ex multis, Cass. 8.6.2007, n. 13395; Id., 9.9.2004, n. 18169;
Id., 18.3.2002, n. 3941).
Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita del danno sofferto, con la conseguenza che nessuna condanna risarcitoria può essere emessa.
5 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc.
[...]
, con distinti ricorsi depositati il 15/01/2025 e qui riuniti, disattesa ogni Parte_1 diversa istanza o eccezione, così provvede:
1. - Rigetta l'opposizione;
2. - Dichiara l'esecutività dei decreti ingiuntivi opposti;
3. - condanna l'opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese di lite che liquida in complessivi €5000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16/12/2025
Il Giudice
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