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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.26638-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato in [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, per la presente procedura rappresentato e difeso dall'avv. Pisaniello Nicola giusta procura in atti allegata
RICORRENTE
contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente chiede che venga dichiarato lo status di cittadina italiano in virtù della comune discendenza in linea retta di cittadino italian mai Persona_1
naturalizzatasi brasiliano. Dalla sua unione (senza matrimonio) con la cittadina brasiliana è nata la sig.ra Parte_2 Persona_2
dal matrimonio di quest'ultima, poi, con il sig. (All. Controparte_2
4) è nato, in data 29.12.1923, il sig. (All. 5). E' così che si realizza il Per_3
passaggio generazionale per linea femminile
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille. Sul punto si precisa che sotto l'aspetto della validità delle prove documentali, i certificati depositati sono stati correttamente prodotti con la cd. formalità della apostille ai sensi della
Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri conchiusa all'Aja il 5 ottobre 1961 cui il Brasile ha aderito e per il quale è entrata in vigore a partire dal 14 agosto 2016.
1. Difatti, secondo la citata Convenzione dell'Aja del 1961 per gli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente (in questo caso Brasile) e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente (in questo caso
Italia) l'unica formalità che può essere richiesta per attestare la veridicità è
l'apposizione della apostille da parte dell'autorità competente. In relazione alla normativa brasiliana sembra opportuno precisare l'irrilevanza della cd. Grande naturalizzazione, vale a dire del decreto del 1889 con il quale il governo provvisorio della Repubblica brasiliana decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]in quel momento.
Detta normativa imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in [...]alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi;
la norma quindi deve necessariamente essere posta in stretta correlazione con l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente nonché con l'articolo 12 del preambolo al codice civile 1865 che è categorico nell'affermare che una legge straniera non può incidere sullo stato delle persone italiane in quanto ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico: “In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone...”. Il richiamato articolo 11 del Codice civile del 1865 prevede che “La cittadinanza si perde: ... 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
...”. Tale articolo si deve correttamente interpretare, come sin dall'inizio è stata interpretata la norma, nel senso che perde la cittadinanza italiana esclusivamente colui che abbia chiesto e ottenuto ovvero che abbia posto in essere un'azione positiva.
Dalla documentazione si può evincere come per tabulas l'avo non si è mai naturalizzato per quanto di seguito indicato. Ad ogni buon conto, si precisa che il Certificato Negativo di Naturalizzazione è un documento ufficiale rilasciato dalla Stato federale brasiliano e ai sensi del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile", all'articolo 11 prevede espressamente che “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza_probante di atti_pubblici anche_per l'altra Parte...". La legge 555-1912, disciplinava in particolare all'art.1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Deducevano quindi che sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione, a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il non si è costituito. Il PM non ha espresso parere. CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L.
46/2017 in vigore dal 18.8.2017 e successive modifiche ed integrazioni;
a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd.
Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non
è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1
soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3
D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che Controparte_1
influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune
di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23
commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Affermata quindi la giurisdizione del giudice adito, nonché la legittimazione
passiva del convenuto , deve ritenersi correttamente Controparte_1
instaurato il giudizio tra i ricorrenti ed il , in quanto, Controparte_1
equivale ad un sostanziale diniego del diritto azionato l'imposizione di un tempo di attesa di oltre 10 anni, tale essendo la proiezione temporale ipotizzabile per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate dagli attori presso il Consolato d'Italia di San Paolo. (ex plurimis ordinanze del Tribunale di Roma n. 17341/2022; n. 17405/2020; n. 18294/2022; n. 18638/2022; n. 22112/2019). Ad ogni buon conto si osserva che - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui
Cass. nr. 28873/2008 applicabile analogicamente anche al caso che ci occupa,
nonché copiosa giurisprudenza di merito ad oggi maturata - la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 572 del
1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa o una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino e che la Legge nr. 91 del 1992 sulla cittadinanza, attuata dal D.P.R. n. 572 del
1993, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca,
negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a
Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile,
giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita,
e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio. Circa l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis si precisa che la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge
219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più
figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236
c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art. 33, L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità
dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, si osserva quanto segue.
Il Decreto n. 58 A, emanato dal Governo provvisorio brasiliano il 15/12/1889
prevedeva che i cittadini stranieri presenti sul territorio brasiliano alla data del
15/11/1889 avrebbero acquisito la 'naturalizzazione', ossia la cittadinanza brasiliana in via automatica, a meno che non avessero manifestato la volontà
di permanere cittadini della nazione di origine. La norma in questione fu ritenuta inapplicabile da parte della giurisprudenza italiana, poiché il primo comma dell'art. 11 del codice civile del 1865 la legge straniera non poteva in alcun caso derogare alle leggi probitive del regno, concernenti le persone, i beni e gli atti. Il secondo comma di detta disposizione, successivamente trasfuso nell'art. 8 della legge n. 555/1912, inoltre, prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di rinunzia, trasferimento della residenza all'estero e in caso di ottenimento di una cittadinanza straniera.
Inoltre, ai sensi della legge n.555/1912, art. 10:
"La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana", senza, quindi che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo personale, così come avviene oggi, e soprattutto, senza che vi sia una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere detto status civitatis.
A sostegno di tale principio, la nota sentenza n.18089-2009 della Corte di
Cassazione intervenuta ha altresì riconosciuto la cittadinanza italiana ad una cittadina straniera sposata prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 con cittadino italiano. La statuizione chiarisce che i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Giova sul punto ricordare anche la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in se de giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritti.
Sempre per l'effetto di quanto suddetto e soprattutto respingendo l'eccezione più volte sollevata dal riguardo la c.d. "Grande Naturalizzazione" quale CP_1
argomentazione a supporto del rigetto delle domande presentate dai ricorrenti in casi analoghi al presente giudizio, si ricorda la recente sentenza n. 25317/2022 del
24.08.2022 a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che definitivamente pronunciando sul punto, ha statuito i seguenti principi di diritto che hanno destituito di fondamento le avverse argomentazioni: "(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo….a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali… l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007…. il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione…”.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento ed i ricorrenti tutti come sopra identificati si dichiarano cittadini italiani dalla nascita, con i provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente come in atti generalizzata e difesa è cittadina italiana;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 17 giugno 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.26638-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato in [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, per la presente procedura rappresentato e difeso dall'avv. Pisaniello Nicola giusta procura in atti allegata
RICORRENTE
contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente chiede che venga dichiarato lo status di cittadina italiano in virtù della comune discendenza in linea retta di cittadino italian mai Persona_1
naturalizzatasi brasiliano. Dalla sua unione (senza matrimonio) con la cittadina brasiliana è nata la sig.ra Parte_2 Persona_2
dal matrimonio di quest'ultima, poi, con il sig. (All. Controparte_2
4) è nato, in data 29.12.1923, il sig. (All. 5). E' così che si realizza il Per_3
passaggio generazionale per linea femminile
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille. Sul punto si precisa che sotto l'aspetto della validità delle prove documentali, i certificati depositati sono stati correttamente prodotti con la cd. formalità della apostille ai sensi della
Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri conchiusa all'Aja il 5 ottobre 1961 cui il Brasile ha aderito e per il quale è entrata in vigore a partire dal 14 agosto 2016.
1. Difatti, secondo la citata Convenzione dell'Aja del 1961 per gli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente (in questo caso Brasile) e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente (in questo caso
Italia) l'unica formalità che può essere richiesta per attestare la veridicità è
l'apposizione della apostille da parte dell'autorità competente. In relazione alla normativa brasiliana sembra opportuno precisare l'irrilevanza della cd. Grande naturalizzazione, vale a dire del decreto del 1889 con il quale il governo provvisorio della Repubblica brasiliana decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]in quel momento.
Detta normativa imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in [...]alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi;
la norma quindi deve necessariamente essere posta in stretta correlazione con l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente nonché con l'articolo 12 del preambolo al codice civile 1865 che è categorico nell'affermare che una legge straniera non può incidere sullo stato delle persone italiane in quanto ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico: “In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone...”. Il richiamato articolo 11 del Codice civile del 1865 prevede che “La cittadinanza si perde: ... 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
...”. Tale articolo si deve correttamente interpretare, come sin dall'inizio è stata interpretata la norma, nel senso che perde la cittadinanza italiana esclusivamente colui che abbia chiesto e ottenuto ovvero che abbia posto in essere un'azione positiva.
Dalla documentazione si può evincere come per tabulas l'avo non si è mai naturalizzato per quanto di seguito indicato. Ad ogni buon conto, si precisa che il Certificato Negativo di Naturalizzazione è un documento ufficiale rilasciato dalla Stato federale brasiliano e ai sensi del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile", all'articolo 11 prevede espressamente che “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza_probante di atti_pubblici anche_per l'altra Parte...". La legge 555-1912, disciplinava in particolare all'art.1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Deducevano quindi che sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione, a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il non si è costituito. Il PM non ha espresso parere. CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L.
46/2017 in vigore dal 18.8.2017 e successive modifiche ed integrazioni;
a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd.
Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non
è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1
soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3
D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che Controparte_1
influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune
di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23
commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Affermata quindi la giurisdizione del giudice adito, nonché la legittimazione
passiva del convenuto , deve ritenersi correttamente Controparte_1
instaurato il giudizio tra i ricorrenti ed il , in quanto, Controparte_1
equivale ad un sostanziale diniego del diritto azionato l'imposizione di un tempo di attesa di oltre 10 anni, tale essendo la proiezione temporale ipotizzabile per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate dagli attori presso il Consolato d'Italia di San Paolo. (ex plurimis ordinanze del Tribunale di Roma n. 17341/2022; n. 17405/2020; n. 18294/2022; n. 18638/2022; n. 22112/2019). Ad ogni buon conto si osserva che - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui
Cass. nr. 28873/2008 applicabile analogicamente anche al caso che ci occupa,
nonché copiosa giurisprudenza di merito ad oggi maturata - la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 572 del
1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa o una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino e che la Legge nr. 91 del 1992 sulla cittadinanza, attuata dal D.P.R. n. 572 del
1993, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca,
negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a
Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile,
giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita,
e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio. Circa l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis si precisa che la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge
219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più
figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236
c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art. 33, L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità
dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, si osserva quanto segue.
Il Decreto n. 58 A, emanato dal Governo provvisorio brasiliano il 15/12/1889
prevedeva che i cittadini stranieri presenti sul territorio brasiliano alla data del
15/11/1889 avrebbero acquisito la 'naturalizzazione', ossia la cittadinanza brasiliana in via automatica, a meno che non avessero manifestato la volontà
di permanere cittadini della nazione di origine. La norma in questione fu ritenuta inapplicabile da parte della giurisprudenza italiana, poiché il primo comma dell'art. 11 del codice civile del 1865 la legge straniera non poteva in alcun caso derogare alle leggi probitive del regno, concernenti le persone, i beni e gli atti. Il secondo comma di detta disposizione, successivamente trasfuso nell'art. 8 della legge n. 555/1912, inoltre, prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di rinunzia, trasferimento della residenza all'estero e in caso di ottenimento di una cittadinanza straniera.
Inoltre, ai sensi della legge n.555/1912, art. 10:
"La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana", senza, quindi che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo personale, così come avviene oggi, e soprattutto, senza che vi sia una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere detto status civitatis.
A sostegno di tale principio, la nota sentenza n.18089-2009 della Corte di
Cassazione intervenuta ha altresì riconosciuto la cittadinanza italiana ad una cittadina straniera sposata prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 con cittadino italiano. La statuizione chiarisce che i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Giova sul punto ricordare anche la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in se de giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritti.
Sempre per l'effetto di quanto suddetto e soprattutto respingendo l'eccezione più volte sollevata dal riguardo la c.d. "Grande Naturalizzazione" quale CP_1
argomentazione a supporto del rigetto delle domande presentate dai ricorrenti in casi analoghi al presente giudizio, si ricorda la recente sentenza n. 25317/2022 del
24.08.2022 a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che definitivamente pronunciando sul punto, ha statuito i seguenti principi di diritto che hanno destituito di fondamento le avverse argomentazioni: "(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo….a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali… l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007…. il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione…”.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento ed i ricorrenti tutti come sopra identificati si dichiarano cittadini italiani dalla nascita, con i provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente come in atti generalizzata e difesa è cittadina italiana;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 17 giugno 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone