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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CANDELORO CLAUDIA, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. Controparte_1
SC IO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 383/2024 del
11/07/2024 - 11/07/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, in accoglimento dell'opposizione proposta con ricorso del 02/11/2023 dalla avverso il decreto n. 217/2023 Controparte_1 emesso in data 11/09/2023 dal G.L. del Tribunale di Pescara, con il quale era stato intimato alla s.p.a. medesima il pagamento in favore di , proprio dipendente, della Parte_1 somma di €. 14.591,20 oltre interessi a titolo di rimborso delle spese legali da lui sostenute per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 1189/2019 r.g.n.r. -Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara- nel quale era stato imputato del reato di usura di cui all'art. 644 c.p. presuntivamente commesso nell'esercizio delle proprie funzioni quale direttore di agenzia di banca, relativamente alla stipulazione di un contratto di mutuo, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha respinto la domanda avanzata in via monitoria dal lavoratore.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: l'art. 46 del CCNL ABI del 19/12/2019 prevede l'accollo da parte della datrice di lavoro delle spese giudiziali e di assistenza legale nel CP_1 caso in cui un proprio dipendente sia sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, ma tale onere non può che concernere l'attività professionale svolta da un solo avvocato, in quanto la previsione di CCNL lascia impregiudicato il diritto in capo al dipendente di scegliersi un legale di fiducia –i cui oneri verranno integralmente sostenuti dalla datrice– ma non in aggiunta ad altro difensore già precedentemente CP_1 nominato;
pertanto, la pretesa dello al rimborso delle spese legali sostenute per Pt_1
l'assistenza da parte di entrambi i difensori di fiducia nominati nel corso del predetto procedimento penale era infondata, essendo irrilevante che il primo dei difensori di fiducia nominati, avv. Ciro NO, gli fosse stato suggerito dalla datrice di lavoro, che aveva indicato il professionista quale uno dei legali che da anni assistevano la nei giudizi CP_1 penali, essendo questi non il legale della ma del lavoratore. CP_1
Con ricorso depositato il 10/01/2025 ha impugnato detta sentenza, Parte_1 pronunciata il 11/07/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nel motivo articolato, erroneità della motivazione quanto all'interpretazione dell'art. 46 del CCNL ABI, poiché: la disposizione del CCNL prevede che, in caso di sottoposizione del dipendente a processo penale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni lavorative, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, siano a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia, senza prevedere alcun limite al numero dei legali rimborsabili al lavoratore imputato;
l'intervento del secondo difensore, nominato nel processo penale a proprio carico, era risultato necessario per la propria difesa (in quanto il primo difensore, avv. Ciro NO, era stato indicato dalla Banca datrice di lavoro, ed aveva manifestato dubbi riguardo la fondatezza della linea difensiva processuale tenuta, e relativa all'esclusione materiale della fattispecie d'usura dal mutuo contestato, paventando la convenienza di un patteggiamento in ragione del rischio di una possibile condanna, sicché esso appellante, certo della propria estraneità ai fatti e a tutela della propria innocenza, coinvolgeva altro difensore, l'avv. Andrea
Di Lizio, il cui intervento era dirimente ai fini dell'integrazione della propria linea difensiva, avendo il secondo legale prodotto nel processo penale il fascicolo istruttorio del mutuo stipulato, dal quale risultava evidente la propria estraneità rispetto alla fissazione delle condizioni dello stesso, elaborate da altri, laddove il primo legale, a cui pure tale fascicolo era stato consegnato, aveva omesso di utilizzarlo nel processo, e ciò in quanto preferiva perseguire una diversa strada processuale -maggiormente favorevole anche alla Banca datrice, con cui il legale collaborava stabilmente- tesa a dimostrare l'inconfigurabilità materiale della fattispecie di usura); l'avv. NO non era stato revocato poiché egli si stava occupando di perseguire, nel processo penale, il miglior contemperamento anche degli interessi della Banca datrice di lavoro;
l'imputato, ex art. 96 c.p.p., può nominare non più di due difensori di fiducia;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, erano rimborsabili le spese di assistenza da parte di entrambi i difensori nominati.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa ammissione dei mezzi istruttori già proposti in primo grado e non ammessi, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall'appellata.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va premesso che le istanze istruttorie avanzate dall'appellante sono inammissibili, non avendo egli -a fronte del rigetto dell'istanza di ammissione da parte del giudice di primo grado- proposto specifico motivo di gravame, illustrando le ragioni della rilevanza dei mezzi istruttori e specificando quali, tra i capitoli di prova formulati in primo grado e non ammessi, sarebbero attinenti alle deduzioni svolte nel gravame, nonché quale rilevanza ai fini della decisione avrebbero le circostanze ivi indicate, ove provate (cfr. Cass. Sez. 3 n. 18688 del
06/09/2007 rv. 599401 – 01; Cass. Sez. 1 n. 10797 del 04/05/2018 rv. 648126 – 01; Cass. Sez.
2 n. 1532 del 22/01/2018 rv. 647783 – 01; Cass. Sez. L. n. 4717 del 27/02/2014 rv. 630091 –
01).
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni. Come pacifico in giurisprudenza, l'interpretazione dei contratti collettivi va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo (senza che assumano rilievo, a tal fine, eventuali analoghe disposizioni contenute in altri e diversi contratti collettivi), dovendosi attribuire, nell'ambito del processo interpretativo, una particolare importanza all'interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. ed al principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., che, operando come criterio di reciprocità nei rapporti tra debitore e creditore, enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. ed impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire così da preservare i reciproci interessi, in funzione di un equo contemperamento di essi (cfr. Cass. Sez. L. nn. 2996 del 01/02/2023 rv. 666605 – 01 e 30141 del 13/10/2022 rv. 665759 – 01, nonché, proprio in fattispecie di clausole di accollo o rimborso di spese legali in favore dei dipendenti sottoposti a processo penale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni lavorative, Cass. Sez. L. nn. 24733 del 07/10/2008 rv.
605022 – 01 e 11359 del 08/05/2008 rv. 603143 - 01).
Inoltre, va tenuto conto che, come parimenti pacifico, il diritto all'accollo o al rimborso da parte del datore di lavoro delle spese per l'assistenza legale del dipendente sottoposto a procedimento penale può essere riconosciuto solo nell'ipotesi di procedimenti penali promossi per fatti attinenti all'esercizio delle ordinarie attività e funzioni proprie della posizione lavorativa dell'interessato, cioè quando egli abbia agito per finalità di espletamento del servizio ed in esecuzione dei compiti di ufficio, a favore dell'impresa datrice (cfr. Cass. Sez.
L. nn. 21439 del 16/08/2019 rv. 655007 – 01 e 34457 del 24/12/2019 rv. 656357 - 01).
L'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Difatti, l'art. 46 c.1 del CCNL ABI in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, prevede che qualora nei confronti del lavoratore sia notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo, o venga esercitata azione penale, in relazione a fatti connessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico della datrice di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
È pertanto evidente, in base sia al complessivo tenore letterale della clausola, sia al complessivo senso logico di essa, che le parti collettive abbiano previsto l'accollo da parte della datrice di lavoro delle spese giudiziali da corrispondersi al difensore del lavoratore imputato (sia esso nominato di fiducia dal lavoratore o d'ufficio), in modo da tenerlo indenne dagli esborsi necessari per la difesa nel relativo processo penale, appunto in quanto si tratta di fatti commessi nell'esecuzione dei compiti lavorativi, come tali imputabili all'esercizio del potere direttivo datoriale.
Perciò, tenuto conto sia dell'utilizzo del singolare in riferimento al difensore del lavoratore imputato, sia della descritta ratio di manleva del lavoratore dalle spese necessarie per la propria difesa, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che il diritto al rimborso sussista esclusivamente per gli esborsi da sostenersi per l'opera di un solo difensore, appunto in quanto la nomina di due difensori di fiducia da parte dell'imputato, pur consentita dall'art. 96 c.p.p., non è necessaria per la sua difesa in giudizio, essendo sufficiente, ex art. 97 c. 1
c.p.p., l'assistenza di un solo difensore.
Pertanto, è assolutamente irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che egli abbia ritenuto, per sostenere la propria linea difensiva in giudizio, di ricorrere all'opera professionale anche dell'avv. Di Lizio, non condividendo le scelte difensive dell'altro difensore nominato, avv. NO, poiché nulla gli avrebbe impedito di impartire specifiche indicazioni a quest'ultimo (di cui il professionista avrebbe dovuto tenere conto nel predisporre le proprie strategie difensive, ex artt. 10, 11 e 46 del codice deontologico forense), in particolare sulla propria volontà di non “patteggiare”, ma di tentare di provare all'udienza preliminare o in dibattimento la propria estraneità ai fatti contestati attraverso la produzione del fascicolo della pratica del mutuo asseritamente usurario, e di revocarne la nomina qualora il difensore non avesse considerato sostenibile in giudizio tale tesi, sicché l'assistenza da parte di due difensori non può in alcun modo considerarsi come necessaria.
Né potrebbe ritenersi, ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che l'avv.
NO abbia sostanzialmente operato, nel processo penale per cui è causa, non quale difensore di esso appellante ma quale avvocato della banca datrice.
Difatti, in primo luogo questi è stato nominato quale difensore di fiducia dall'appellante a seguito di mera segnalazione del suo nominativo da parte dell'appellata, insieme a quello di altri legali, quale uno degli avvocati che solitamente si occupava, per l'azienda datrice, delle questioni di rilievo penalistico, cioè quale professionista esperto nella specifica materia del diritto penale in ambito bancario, ma senza alcuna indicazione di obbligatorietà, per il lavoratore, della nomina di uno dei legali segnalati, ed anzi con specificazione della piena facoltà di nominare un difensore di propria scelta (cfr. e.mail del 12/02/2019 – doc. 18 appellante); in secondo luogo, non risulta che nel detto processo penale vi sia stato intervento o citazione dell'appellata quale responsabile civile o si sia proceduto contro l'appellata stessa ex l. 231/2011, sicché l'avv. NO non può che avere operato quale difensore dell'appellante, ivi imputato.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto non rimborsabili in favore dell'appellante, ex art. 46 CCNL cit., le spese da lui sostenute per la difesa, nel detto processo penale, da parte dell'avv. Di Lizio, non essendo questi l'unico difensore di fiducia del lavoratore imputato, ma il secondo difensore nominato, senza revoca del primo, e non essendo quindi le spese stesse necessarie per la difesa in giudizio.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 383/2024 in data 11/07/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CANDELORO CLAUDIA, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. Controparte_1
SC IO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 383/2024 del
11/07/2024 - 11/07/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, in accoglimento dell'opposizione proposta con ricorso del 02/11/2023 dalla avverso il decreto n. 217/2023 Controparte_1 emesso in data 11/09/2023 dal G.L. del Tribunale di Pescara, con il quale era stato intimato alla s.p.a. medesima il pagamento in favore di , proprio dipendente, della Parte_1 somma di €. 14.591,20 oltre interessi a titolo di rimborso delle spese legali da lui sostenute per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale n. 1189/2019 r.g.n.r. -Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara- nel quale era stato imputato del reato di usura di cui all'art. 644 c.p. presuntivamente commesso nell'esercizio delle proprie funzioni quale direttore di agenzia di banca, relativamente alla stipulazione di un contratto di mutuo, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha respinto la domanda avanzata in via monitoria dal lavoratore.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: l'art. 46 del CCNL ABI del 19/12/2019 prevede l'accollo da parte della datrice di lavoro delle spese giudiziali e di assistenza legale nel CP_1 caso in cui un proprio dipendente sia sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, ma tale onere non può che concernere l'attività professionale svolta da un solo avvocato, in quanto la previsione di CCNL lascia impregiudicato il diritto in capo al dipendente di scegliersi un legale di fiducia –i cui oneri verranno integralmente sostenuti dalla datrice– ma non in aggiunta ad altro difensore già precedentemente CP_1 nominato;
pertanto, la pretesa dello al rimborso delle spese legali sostenute per Pt_1
l'assistenza da parte di entrambi i difensori di fiducia nominati nel corso del predetto procedimento penale era infondata, essendo irrilevante che il primo dei difensori di fiducia nominati, avv. Ciro NO, gli fosse stato suggerito dalla datrice di lavoro, che aveva indicato il professionista quale uno dei legali che da anni assistevano la nei giudizi CP_1 penali, essendo questi non il legale della ma del lavoratore. CP_1
Con ricorso depositato il 10/01/2025 ha impugnato detta sentenza, Parte_1 pronunciata il 11/07/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nel motivo articolato, erroneità della motivazione quanto all'interpretazione dell'art. 46 del CCNL ABI, poiché: la disposizione del CCNL prevede che, in caso di sottoposizione del dipendente a processo penale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni lavorative, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, siano a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia, senza prevedere alcun limite al numero dei legali rimborsabili al lavoratore imputato;
l'intervento del secondo difensore, nominato nel processo penale a proprio carico, era risultato necessario per la propria difesa (in quanto il primo difensore, avv. Ciro NO, era stato indicato dalla Banca datrice di lavoro, ed aveva manifestato dubbi riguardo la fondatezza della linea difensiva processuale tenuta, e relativa all'esclusione materiale della fattispecie d'usura dal mutuo contestato, paventando la convenienza di un patteggiamento in ragione del rischio di una possibile condanna, sicché esso appellante, certo della propria estraneità ai fatti e a tutela della propria innocenza, coinvolgeva altro difensore, l'avv. Andrea
Di Lizio, il cui intervento era dirimente ai fini dell'integrazione della propria linea difensiva, avendo il secondo legale prodotto nel processo penale il fascicolo istruttorio del mutuo stipulato, dal quale risultava evidente la propria estraneità rispetto alla fissazione delle condizioni dello stesso, elaborate da altri, laddove il primo legale, a cui pure tale fascicolo era stato consegnato, aveva omesso di utilizzarlo nel processo, e ciò in quanto preferiva perseguire una diversa strada processuale -maggiormente favorevole anche alla Banca datrice, con cui il legale collaborava stabilmente- tesa a dimostrare l'inconfigurabilità materiale della fattispecie di usura); l'avv. NO non era stato revocato poiché egli si stava occupando di perseguire, nel processo penale, il miglior contemperamento anche degli interessi della Banca datrice di lavoro;
l'imputato, ex art. 96 c.p.p., può nominare non più di due difensori di fiducia;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, erano rimborsabili le spese di assistenza da parte di entrambi i difensori nominati.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa ammissione dei mezzi istruttori già proposti in primo grado e non ammessi, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall'appellata.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va premesso che le istanze istruttorie avanzate dall'appellante sono inammissibili, non avendo egli -a fronte del rigetto dell'istanza di ammissione da parte del giudice di primo grado- proposto specifico motivo di gravame, illustrando le ragioni della rilevanza dei mezzi istruttori e specificando quali, tra i capitoli di prova formulati in primo grado e non ammessi, sarebbero attinenti alle deduzioni svolte nel gravame, nonché quale rilevanza ai fini della decisione avrebbero le circostanze ivi indicate, ove provate (cfr. Cass. Sez. 3 n. 18688 del
06/09/2007 rv. 599401 – 01; Cass. Sez. 1 n. 10797 del 04/05/2018 rv. 648126 – 01; Cass. Sez.
2 n. 1532 del 22/01/2018 rv. 647783 – 01; Cass. Sez. L. n. 4717 del 27/02/2014 rv. 630091 –
01).
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni. Come pacifico in giurisprudenza, l'interpretazione dei contratti collettivi va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo (senza che assumano rilievo, a tal fine, eventuali analoghe disposizioni contenute in altri e diversi contratti collettivi), dovendosi attribuire, nell'ambito del processo interpretativo, una particolare importanza all'interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. ed al principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., che, operando come criterio di reciprocità nei rapporti tra debitore e creditore, enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. ed impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire così da preservare i reciproci interessi, in funzione di un equo contemperamento di essi (cfr. Cass. Sez. L. nn. 2996 del 01/02/2023 rv. 666605 – 01 e 30141 del 13/10/2022 rv. 665759 – 01, nonché, proprio in fattispecie di clausole di accollo o rimborso di spese legali in favore dei dipendenti sottoposti a processo penale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni lavorative, Cass. Sez. L. nn. 24733 del 07/10/2008 rv.
605022 – 01 e 11359 del 08/05/2008 rv. 603143 - 01).
Inoltre, va tenuto conto che, come parimenti pacifico, il diritto all'accollo o al rimborso da parte del datore di lavoro delle spese per l'assistenza legale del dipendente sottoposto a procedimento penale può essere riconosciuto solo nell'ipotesi di procedimenti penali promossi per fatti attinenti all'esercizio delle ordinarie attività e funzioni proprie della posizione lavorativa dell'interessato, cioè quando egli abbia agito per finalità di espletamento del servizio ed in esecuzione dei compiti di ufficio, a favore dell'impresa datrice (cfr. Cass. Sez.
L. nn. 21439 del 16/08/2019 rv. 655007 – 01 e 34457 del 24/12/2019 rv. 656357 - 01).
L'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Difatti, l'art. 46 c.1 del CCNL ABI in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, prevede che qualora nei confronti del lavoratore sia notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo, o venga esercitata azione penale, in relazione a fatti connessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico della datrice di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
È pertanto evidente, in base sia al complessivo tenore letterale della clausola, sia al complessivo senso logico di essa, che le parti collettive abbiano previsto l'accollo da parte della datrice di lavoro delle spese giudiziali da corrispondersi al difensore del lavoratore imputato (sia esso nominato di fiducia dal lavoratore o d'ufficio), in modo da tenerlo indenne dagli esborsi necessari per la difesa nel relativo processo penale, appunto in quanto si tratta di fatti commessi nell'esecuzione dei compiti lavorativi, come tali imputabili all'esercizio del potere direttivo datoriale.
Perciò, tenuto conto sia dell'utilizzo del singolare in riferimento al difensore del lavoratore imputato, sia della descritta ratio di manleva del lavoratore dalle spese necessarie per la propria difesa, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che il diritto al rimborso sussista esclusivamente per gli esborsi da sostenersi per l'opera di un solo difensore, appunto in quanto la nomina di due difensori di fiducia da parte dell'imputato, pur consentita dall'art. 96 c.p.p., non è necessaria per la sua difesa in giudizio, essendo sufficiente, ex art. 97 c. 1
c.p.p., l'assistenza di un solo difensore.
Pertanto, è assolutamente irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che egli abbia ritenuto, per sostenere la propria linea difensiva in giudizio, di ricorrere all'opera professionale anche dell'avv. Di Lizio, non condividendo le scelte difensive dell'altro difensore nominato, avv. NO, poiché nulla gli avrebbe impedito di impartire specifiche indicazioni a quest'ultimo (di cui il professionista avrebbe dovuto tenere conto nel predisporre le proprie strategie difensive, ex artt. 10, 11 e 46 del codice deontologico forense), in particolare sulla propria volontà di non “patteggiare”, ma di tentare di provare all'udienza preliminare o in dibattimento la propria estraneità ai fatti contestati attraverso la produzione del fascicolo della pratica del mutuo asseritamente usurario, e di revocarne la nomina qualora il difensore non avesse considerato sostenibile in giudizio tale tesi, sicché l'assistenza da parte di due difensori non può in alcun modo considerarsi come necessaria.
Né potrebbe ritenersi, ancora contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che l'avv.
NO abbia sostanzialmente operato, nel processo penale per cui è causa, non quale difensore di esso appellante ma quale avvocato della banca datrice.
Difatti, in primo luogo questi è stato nominato quale difensore di fiducia dall'appellante a seguito di mera segnalazione del suo nominativo da parte dell'appellata, insieme a quello di altri legali, quale uno degli avvocati che solitamente si occupava, per l'azienda datrice, delle questioni di rilievo penalistico, cioè quale professionista esperto nella specifica materia del diritto penale in ambito bancario, ma senza alcuna indicazione di obbligatorietà, per il lavoratore, della nomina di uno dei legali segnalati, ed anzi con specificazione della piena facoltà di nominare un difensore di propria scelta (cfr. e.mail del 12/02/2019 – doc. 18 appellante); in secondo luogo, non risulta che nel detto processo penale vi sia stato intervento o citazione dell'appellata quale responsabile civile o si sia proceduto contro l'appellata stessa ex l. 231/2011, sicché l'avv. NO non può che avere operato quale difensore dell'appellante, ivi imputato.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto non rimborsabili in favore dell'appellante, ex art. 46 CCNL cit., le spese da lui sostenute per la difesa, nel detto processo penale, da parte dell'avv. Di Lizio, non essendo questi l'unico difensore di fiducia del lavoratore imputato, ma il secondo difensore nominato, senza revoca del primo, e non essendo quindi le spese stesse necessarie per la difesa in giudizio.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 383/2024 in data 11/07/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -