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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 869 R.G.A.C. per l'anno 2016 a cui è stato riunito il procedimento n. 983/2016 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Zito, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Taurianova al Viale Senatore Lo Schiavo n.7, presso lo studio del difensore;
ATTRICE nel procedimento n. 869/2016
E
( ), ( ) e CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
( )rappresentate e difese dall'Avv. Parte_3 C.F._4
Domenico Zito, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Taurianova Viale Senatore Lo Schiavo n.7;
ATTRICI nel procedimento n. 983/2016
contro
pagina 1 di 14 nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore;
CONVENUTO in entrambi i giudizi riuniti
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il giudizio portante n. 869/2016 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2016 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 18.337,91 in favore del Consorzio Comparto 10, nonché spese e competenze del giudizio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto in fatto che in data 02.04.2003 si costitutiva in Pizzo il 10 insieme alla Controparte_2 Controparte_3
ed ai coniugi per Atto del Notaio di Vibo Valentia e
[...] Persona_1 Per_2 che in data 11.03.2011 veniva modificato l'atto costitutivo e si procedeva alla nomina di un Consiglio Direttivo e del Presidente nella persona del Prof.
[...] per un periodo massimo di tre anni. Per_3
In diritto ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione processuale del
Presidente del 10 per mancanza di conferimento della procura Controparte_2 ad intraprendere la lite da parte dell'assemblea dei soci, essendo il Presidente in regime di prorogatio e pertanto con soli poteri di ordinaria amministrazione.
Sul punto ha rilevato che l'art. 13 dell'Atto Costitutivo del statuisce che: CP_2
“L'Assemblea dei consorziati provvede a deliberare sulle eventuali liti o transazioni”.
Ha inoltre dedotto che il Presidente Prof. è decaduto da tempo, essendo Per_3 stato nominato nel 2011 per tre anni ed essendo il termine ultimo di scadenza quello dell'approvazione del bilancio del 2013, come risulta dalla visura.
Ha precisato che in ogni caso il è privo di legittimazione ad Parte_4 agire per mancanza di interesse poiché l'ente che avrebbe dovuto intraprendere l'azione è la , la quale ha completato tutte le opere Controparte_3 consortili insistenti sull'intera area del , supportandone in via esclusiva Parte_4
i relativi oneri.
pagina 2 di 14 In ogni caso ha dedotto l'infondatezza della domanda poiché gli art. 5, 6 e 7 dello statuto prevedono che ogni socio deve versare delle quote sulla base di preventivi e rendiconti semestrali, mentre il , contrariamente a tali previsioni e con CP_2 modalità operative scorrette, ha richiesto l'ingiunzione a proprio favore del pagamento delle fatture per somme anticipate dall'altro socio Controparte_3
.
[...]
In via subordinata ha dedotto che le opere realizzate dal e dal Controparte_4
le hanno causato dei danni quantificati in € 46.954,00, al Parte_4 contempo riservandosi di agire per il risarcimento dei danni nelle sedi giudiziarie competenti, e pertanto ha chiesto di compensare tale credito con quello vantato dal
. Parte_4
Per tutti questi motivi ha chiesto in via principale di revocare il decreto ingiuntivo n.
151/206 ed in via subordinata di compensare totalmente il credito con quello vantato dalle opponenti a titolo di risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le medesime deduzioni sono state formulate da e e CP_1 Parte_2 [...]
nel procedimento di opposizione n. 983/2016, nel quale hanno Parte_3 specificato di essere eredi di ma di non essere mai entrate a far parte del Persona_4
Consorzio Comparto 10.
Sul punto hanno preliminarmente sollevato difetto di legittimazione passiva in capo alle opponenti, non essendo la quota consortile trasmissibile per via ereditaria e che la morte del padre non ha comportato il subingresso automatico delle Persona_5 stesse, necessitando quanto meno una modifica allo statuto.
Il mutato giudice istruttore Dott. Giuseppe Cardona, all'udienza del 3.03.2017 disponeva la riunione al procedimento portante n. 869/2016.
Si è costituito il , preliminarmente deducendo in fatto di Parte_4 essere stato costituito dalle ditte ed i coniugi Controparte_3 [...]
e allo scopo di dare esecuzione al Piano di Comparto Per_5 Parte_1
Ambito 10 del PRG del Comune di Pizzo Calabro.
Con atto a rogito Notaio del 29.09.2003 il ha Per_2 Parte_4 sottoscritto con il comune di Pizzo Calabro una convenzione avente ad oggetto l'attuazione da parte dei consorziati del piano di lottizzazione delle aree edificatorie pagina 3 di 14 di rispettiva proprietà. In particolare, ha specificato che in base all'art. 5 della
Convenzione, il lottizzante assumeva l'onere di eseguire a proprie spese e CP_2 pro-quota tra le due ditte consorziate le opere di urbanizzazione primaria.
Con successivo accordo interno, le ditte consorziate convenivano la ripartizione delle spese in base alla volumetria delle abitazioni realizzate nelle rispettive proprietà, pari rispettivamente all'81,06% per la società ed al 18,94% per Controparte_3 la ditta Teti/Laganà.
Ha tuttavia dedotto di aver portato ad esecuzione le opere di urbanizzazione per conto e nell'interesse dei consorziati, stante l'inerzia della ditta opponente e al fine del rilascio dei certificati di agibilità da parte dell'Ente Comunale che lo aveva diffidato. Pertanto, ha specificato di avere emesso fatture di pagamento per le spese sostenute nei confronti di entrambi i soci consorziati e che, a fronte di ciò, la ditta non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria per Parte_5
l'importo complessivo di € 18.377,91, portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Ha contestato il difetto di legittimazione processuale per difetto di mandato ad agire in giudizio del Presidente così come sollevato da tutte le parti opponenti, rilevando che il Presidente del ha incardinato l'azione monitoria allo scopo di CP_2 ottenere il pagamento degli oneri consortili relativi al completamento delle opere di urbanizzazione e quindi al fine di regolamentare i rapporti interni tra i soci e che le fatture azionate si riferiscono agli esiti dei bilanci degli esercizi sociali che sono stati approvati all'unanimità da tutti i soci consortili in sede di assemblea ordinaria.
Ha specificato che nei verbali di assemblea così come approvati viene conferito all'unanimità al Presidente la delega per tutti gli adempimenti connessi al conseguimento degli esiti contabili del bilancio, tra cui rientra pertanto il potere di recuperare le posizioni creditorie contabilizzate ed approvate. In tal senso ha rilevato che il Presidente era abilitato ad agire in giudizio, essendo stato investito del potere rappresentativo da parte dell'assemblea.
Ha inoltre rilevato che la clausola statuaria contenuta nell'art. 13 dell'atto costitutivo, si limita a conferire all'Assemblea il potere di deliberare su “ liti e transazioni” , come tali intendendosi solo le vertenze sorte nei confronti dei terzi e non di ordinaria rilevanza quale è quella che si riferisce al recupero di un credito.
pagina 4 di 14 Ha da ultimo rilevato che nessuna delle norme dello statuto contiene una disciplina specifica sulle modalità di recupero dei crediti derivanti da omesso versamento degli oneri consortili da parte di uno dei due soci, nonché sulla distribuzione dei poteri decisionali tra gli organi statuari preordinati allo scopo.
Ha richiamato sul punto quella giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di recupero da parte del degli oneri consortili, occorre fare riferimento alla CP_2 disciplina più conforme alla regolamentazione degli interessi rappresentati nel
, da individuarsi in quella che regolamenta il condominio, essendo anche il CP_2
volto alla realizzazione e governo di servizi di utilità comune la cui gestione CP_2 richiede la necessità di autofinanziarsi, facendo ricorso ai medesimi strumenti per il conseguimento degli scopi statuari ed il recupero, anche forzoso, dei crediti avverso i consorziati morosi. Ha quindi rilevato che nulla osta all' applicazione alla fattispecie in questione della disciplina prevista in materia condominiale per il recupero dei contributi, e nello specifico dell'art. 63 disp. att. cod. civ., il quale testualmente recita: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”
Quindi ha specificato che le delibere di approvazione dei bilanci e soprattutto dei piani di riparto delle quote a carico di ciascun consorziato, costituiscono oltre che valido presupposto della fondatezza della domanda azionata, la conferma che la legittimazione processuale in capo al Presidente del non avrebbe avuto CP_2 necessità di alcuna autorizzazione da parte degli organi statuari.
Ha inoltre contestato il difetto di legittimazione di agire, sollevato sotto il profilo della mancanza di interesse, rilevando di aver agito quale mandatario delle ditte consorziate, di aver acquisito e sottoscritto i relativi contratti, assegnando i singoli lavori alle imprese, e procedendo successivamente alla emissione diretta delle fatture relative alle prestazioni effettuate.
Nel merito ha rilevato che la pretesa creditoria si riferisce alle spese sostenute in favore della ditta Teti/Laganà per la realizzazione delle opere di urbanizzazione pagina 5 di 14 primaria eseguite in attuazione del piano di lottizzazione approvato dal Comune di
Pizzo.
Ha dedotto in diritto che in materia di consorzi di urbanizzazione è acquisizione giurisprudenziale ormai nota quella secondo cui tali consorzi rientrano nel più ampio genus dei consorzi di diritto privato per cui sono assoggettati in parte alle norme sulle associazioni non riconosciute ed in parte alle disposizioni in materia di comunione e condominio. Ha specificato che tali enti, costituiti tra i proprietari di aree con destinazione residenziale o turistica e diretti all'autogoverno urbanistico del comprensorio consortile, sono retti dal principio delle quote di interesse e che a queste sono commisurati i contributi dovuti dagli associati per la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, nonché per il funzionamento e la gestione del , CP_2
e che pertanto il pagamento degli oneri consortili costituisce adempimento di un'obbligazione propter rem.
Ha ulteriormente dedotto che dalla documentazione prodotta emerge che il credito ingiunto trova rispondenza nelle risultanze delle delibere assembleari con cui sono stati approvati unanimemente i bilanci relativi all'oggetto del contendere, riferiti agli anni 2009, 2010, 2013 e 2014, delibere che non sono state impugnate e dunque sono efficaci e vincolanti per le parti e di cui peraltro non è stato chiesto nemmeno l'annullamento.
Sull'eccezione di compensazione sollevata dalle opponenti, fondate su presunte irregolarità costruttive imputate ai soci di maggioranza, ha dedotto in primis che non è possibile distinguere i rilievi operati nei suoi confronti da quelli operati nei confronti della , che in ogni caso non sono ad esso opponibili e che inoltre le CP_3 opponenti non hanno nemmeno spiegato domanda riconvenzionale.
Ha da ultimo dedotto che la presunta domanda di risarcimento del danno è inammissibile perché non accompagnata da rituale domanda riconvenzionale e perché del tutto infondata poiché prescritta in quanto riferita a situazioni definite in periodo antecedente al 2008. Ha in ogni caso nel merito contestato tutte le eccezioni svolte in merito ai lavori eseguiti, deducendone l'infondatezza.
Per tutti questi motivi ha chiesto preliminarmente di voler concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché di dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
pagina 6 di 14 Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria. Il tutto con spese e competenze del giudizio a favore del procuratore distrattario.
Il mutato giudice istruttore dott. Giuseppe Cardona, respingendo la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art 183
VI comma c.p.c. La causa veniva istruita solo documentalmente e codesto giudicante, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, la tratteneva in decisione all'udienza del 23.09.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la fattispecie giuridica per cui è causa riguarda il consorzio di urbanizzazione, ente atipico di diritto privato che non trova nell'ordinamento una disciplina specifica. Si tratta di aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, regolati dagli accordi associativi trasfusi nell'atto costitutivo e nello statuto e, in via sussidiaria, per quanto ivi non previsto, dalle norme applicabili alle associazioni non riconosciute e alla comunione, non trovando applicazione invece quelle sui consorzi. (in tal senso Cass. Civ.
n.18792/2021 ).
Nel caso che ci occupa, i coniugi AN, quali soci di minoranza, e la
[...]
quale socio di maggioranza costituivano nel 2003 una Controparte_3
Convenzione con il di Pizzo per l'attuazione da parte dei consorziati del CP_5 piano di lottizzazione delle aree edificatorie di rispettiva proprietà. In tale convenzione veniva stabilito che il lottizzante assumeva l'onere di eseguire CP_2
a proprie spese e pro quota tra i due consorziati le opere di urbanizzazione primaria, compresi i relativi allacci alla rete pubblica. Con successivo accordo, le due ditte consorziate convenivano la ripartizione delle spese medesime in base alla volumetria delle abitazioni realizzate nelle rispettive proprietà, pari rispettivamente all'81,06% per la e al 19,39% per la ditta AN. Controparte_3
Orbene, il , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_2
Dott. ha dedotto di aver portato ad esecuzione le opere richieste Persona_3 per conto e nell'interesse dei consorziati, provvedendo ad emettere fatture di Per_ pagamento nei confronti di entrambi i soci consorziati e che, tuttavia, la ditta pagina 7 di 14 non ha regolarizzato gli importi risultanti da ciascuna fattura emessa a suo Pt_1 carico dal , così maturando un debito ammontante a Parte_4 complessivi di € 18.377,91.
Occorre a questo punto pronunciarsi preliminarmente sull'eccezione di difetto di rappresentanza del Presidente del così come sollevato dalle Parte_4 opponenti, le quali sostengono sul punto che il presidente del , in regime CP_2 di prorogatio, ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente al recupero degli oneri consortili, pur essendo in regime di prorogatio per i soli atti di ordinaria amministrazione e senza essere autorizzato da parte dell'Assemblea dei consorziati all'unanimità.
Sul punto l'eccezione deve essere disattesa atteso che, in primo luogo, tra le attività di ordinaria amministrazione, che il Presidente può svolgere in regime di prorogatio rientra senza dubbio il recupero giudiziale degli oneri consortili dovuti dai consorziati. Inoltre, quanto al difetto di delibera autorizzativa dell'assemblea, si osserva che lo Statuto (art. 15) conferisce al Presidente un ampio mandato a dare esecuzione alle delibere adottate dagli organi del e, quindi, anche a curare CP_2 la riscossione degli oneri consortili. Né lo Statuto riserva in modo specifico all'assemblea il potere di promuovere i giudizi nei confronti dei soci, facendo espresso riferimento alle liti (da intendersi nei confronti di terzi) e alle transazioni, per cui deve pertanto trovare applicazione nel caso de quo la disciplina dettata dall'art. 36 cod. civ. che conferisce piena rappresentanza legale al Presidente delle associazioni non riconosciute.
Ad abundantiam si deve osservare che sono state allegate da parte del i CP_2 verbali della delibera di Assemblea del 19.09.2016 e del 01.10.2016 (doc.3 e doc.4) con le quali veniva dato atto che il Presidente ha legittimamente avviato l'azione Per_ legale per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei soci e nonché Pt_1 degli eredi aventi causa secondo le deleghe contenute nelle delibere di assemblea ordinaria recante approvazione dei bilanci. Da altra parte, giova rilevare che l'Assemblea, convalidato l'operato del Presidente, ha conferito ulteriore incarico per la prosecuzione dell'azione legale e che tali delibere non risultano impugnate dalle opponenti e pertanto devono ritenersi valide e efficaci.
pagina 8 di 14 Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva così come sollevato dalle opponenti, , e , in CP_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , le quali sull'assunto che la quota consortile non sia Persona_5 trasmissibile in via ereditaria, richiedendo il subentro nel consorzio un atto di accettazione espressa o una modifica dello statuto, chiedono che ne venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Sul punto si deve preliminarmente rilevare che il problema della normativa applicabile al consorzio di urbanizzazione va risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, ed è invece d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi dei consorziati.
Pertanto, quanto al profilo di adesione delle eredi al , deve ritenersi che CP_2 salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del o di aderire al già CP_2 costituito può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei CP_2 consorziati.
Da altra parte, lo statuto consortile, pur non regolando specificatamente l'aspetto relativo al trasferimento mortis causa, prevede che nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà degli immobili l'acquirente sarà vincolato a pagina 9 di 14 partecipare al (art.1); in tale caso, ossia nel caso di trasferimento della CP_2 proprietà, l'ammissione del nuovo socio è automatica (art.9).
Ciò chiarito, il ha depositato idonea documentazione attestante l'apertura CP_2 della successione (Certificato di denunciata successione testamentaria del 23.4.2014 repertorio n. 2038/9990/14 trascritto presso la Conservatoria di Vibo Valentia in data 19.11.2014 al n. 6013 del registro generale ed al n. 5099 del registro particolare, avente ad oggetto immobili siti in Vibo Valentia (VV), Pizzo (VV),
Sant'Onofrio (VV) a favore di , , e Parte_1 CP_1 Parte_6 Pt_2
) nonché i verbali di assemblea dei soci consortili relative agli esercizi sociali
[...] delle annualità 2014 e 2015 (successivi al decesso del Sig. avvenuta nel Persona_5
2010), in cui veniva dato atto della regolare costituzione delle rispettive assemblee alla presenza di tutti i soci rappresentati l'intero capitale sociale, ove la quota del defunto risultava rappresentata dalla Sig. ra e dalle Persona_5 Parte_1 germane , e . Parte_2 CP_1 Parte_6
Orbene, va ravvisato un atto di accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) nella partecipazione delle predette, nella qualità di eredi del defunto alle Persona_5 riunioni di assemblea del 10 e nella conseguente Controparte_2 partecipazione, anche a mezzo di soggetti incaricati e/o delegati, senza peraltro esprimere alcuna riserva, alla votazione delle deliberazioni ivi assunte, concernenti l'approvazione dei bilanci di esercizio relativi all'anno 2014 e all'anno 2015 ( doc.14 e doc.15). Per_
Alla stregua di quanto evidenziato, ritiene questo Giudice che le eredi sia subentrate oltre che nella titolarità della proprietà del de cuius anche nella relativa quota consortile con la conseguente debenza dei correlati oneri.
Invero, come chiarito dalla medesima giurisprudenza, l'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione degli oneri consortili si caratterizza per essere “propter rem”, ovvero idonea a sorgere in capo al debitore per il semplice effetto della titolarità della “res”; da qui anche l'ulteriore connotato della c.d. “ambulatorietà” dell'obbligazione medesima.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., per le spese condominiali maturate prima della morte del de cuius (come quelle riferite agli anni 2010) gli eredi sono tenuti a corrispondere una somma pari alla loro quota di proprietà. Tuttavia, come precisato dal Supremo
pagina 10 di 14 Collegio, la norma in esame riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone in senso non giuridico, ma soltanto occasionale ( cfr. Cass. n. 8900/2013). In tal caso gli eredi devono essere considerati alla stregua di qualunque comproprietario e, quindi, come coobbligati in solido verso il . Ebbene nel caso di specie il credito azionato si riferisce in CP_2 parte a periodi anteriori alla morte del proprietario dell'immobile, ed in parte a periodi successivi.
Pertanto, sotto il profilo della legittimazione passiva degli eredi, si rileva che della pretesa creditoria vantata dal nei confronti di rispondono CP_2 Persona_5 tutti gli eredi, pro quota, per i debiti maturati prima della morte del de cuius e solidalmente per quelli maturati successivamente.
Quanto all'eccepito difetto di interesse del ad agire per il recupero CP_2 dell'importo ingiunti, giova osservare che sono demandati al tra gli altri il CP_2 compito di provvedere alla predisposizione del riparto degli oneri e delle spese e dei contributi consortili in proporzione alle quote di intervento per ciascun consorziato nelle singole operazioni di competenza del nonché alla relativa riscossione CP_2
(cfr. art. 4 lett.e) statuto consortile). Pertanto, la considerazione degli opponenti secondo cui le spese per i lavori eseguiti sarebbero state sostenute per intero dall'altro consorziato, l'unico legittimato a pretenderle, oltre ad essere priva di alcun supporto documentale, non assume alcuna rilevanza a fronte di quanto istituzionalmente demandato per statuto al . CP_2
Venendo al merito, al fine di stabilire se la pretesa del sia fondata si CP_2 richiama quanto stabilito dalla più attenta giurisprudenza di merito, laddove è stato affermato che “I profili di analogia con l'istituto del condominio edilizio devono ritenersi tali da permettere che l'ente consortile possa acquisire, dai consorziati morosi, le risorse economiche, a loro carico, necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei
pagina 11 di 14 deliberati, emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.” (v. Tribunale Roma sez. V,
04/08/2017, n.15884, nonché Tribunale Roma sez. V, 12/08/2009, n.17347).
Orbene, nella specie, l'art. 4 dell'allegato A integrativo allo statuto, stabilisce alla lettera e) che il cura la “predisposizione del riparto degli oneri e delle spese CP_2
e dei contributi consortili in proporzione alle quote di intervento per ciascun consorziato nelle singole operazioni di competenza del , e la riscossione, previa CP_2 comunicazione scritta, ed assegnazione di un ragionevole termine necessario alle verifiche”. Inoltre, l'art. 7 nel disciplinare gli obblighi dei consorziati prevede espressamente che: “i consorziati sono vincolati alle deliberazioni degli organi consortili, nonché alla esecuzione di adempimenti ed oneri assunti dal CP_2 nell'ambito delle sue competenze.” In particolare, ciascun consorziato è obbligato a contribuire alle spese necessarie per il funzionamento e l'attività del , nella CP_2 misura deliberata dagli organi consortili nei singoli esercizi.” All'art 17 viene espressamente stabilito che fino a quando non sarà approvato il rendiconto consuntivo di gestione, il Consiglio esigerà dai Consorziati congrui acconti trimestrali per contributi alle spese sulla base del preventivo in precedenza approvato. Dopo
l'approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno precedente e del preventivo per
l'anno in corso verranno operati i conguagli sia per l'anno precedente che per l'anticipo dei contributi dell'anno in corso. Ogni consorziato è tenuto a versare i contributi entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'organo amministrativo.
Ebbene, così ricostruita la disciplina statutaria della riscossione degli oneri consortili, deve osservarsi che il non ha mai indicato le delibere di CP_2 approvazione del riparto delle spese, in modo da desumere in base a quale criterio di calcolo ha liquidato le somme a suo avviso dovute dagli opponenti, essendosi limitato, nel ricorso per D.I., a riferire genericamente le causali delle fatture (Fattura
n. 3/2009 - Importo: € 4.952,01 (differenza parziale di quanto già pagato) Causale
Quota parte per lavori consortili, Fattura n. 2/2010 - Importo: € 467,49 - Causale:
Quota parte per lavori consortili,Fattura n. 4/2010 - Importo: € 2.475,72 Causale:
Quota parte per lavori consortili, Fattura n. 2/2013 - Importo: € 9.770,14 - Causale:
Quota parte per spese generali 2011,2012,2013 – Oneri di urbanizzazione 2013).
pagina 12 di 14 Né sul punto rilevano i bilanci approvati per gli anni 2009,2010, 2013 e 2014 posto che non è possibile rinvenire in alcuna voce i crediti dovuti al da parte CP_2 della ditta AN, né risultano inserite richieste di recupero quote nelle delibere dal 2010 in poi. Ed invero solo nelle convocazioni del 19.09.2016 e del
1.10.2016 risulta che il Presidente richiedeva formalmente l'autorizzazione dell'Assemblea ad agire per il recupero di tali crediti, di cui in ogni caso non veniva nemmeno indicata la somma.
Ciò posto, la pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, non risulta suffragata da un prospetto analitico degli elementi utilizzati per la liquidazione della stessa, non avendo il indicato i criteri di imputazione delle somme pretese CP_2 dai consorziati opponenti.
Alla luce di quanto statuito, l'opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale esonera dall'indagine sulla domanda spiegata in via subordinata di compensazione del credito con quello asseritamente vantato dalle opponenti a titolo di risarcimento danni.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201 ed €
26.000, nei valori minimi tenuto conto della ridotta attività svolta con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna IL 10, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento in favore di , alle spese del presente giudizio che Parte_1 vengono liquidate in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
pagina 13 di 14 2) condanna IL CONSORZIO 10, in persona del legale rappresentante Pt_4
p.t., al pagamento in favore di , e , alle CP_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Vibo Valentia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 (P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via Accademie
Vibonesi, presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace, che lo difende e rappresenta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 869 R.G.A.C. per l'anno 2016 a cui è stato riunito il procedimento n. 983/2016 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Zito, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Taurianova al Viale Senatore Lo Schiavo n.7, presso lo studio del difensore;
ATTRICE nel procedimento n. 869/2016
E
( ), ( ) e CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
( )rappresentate e difese dall'Avv. Parte_3 C.F._4
Domenico Zito, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Taurianova Viale Senatore Lo Schiavo n.7;
ATTRICI nel procedimento n. 983/2016
contro
pagina 1 di 14 nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore;
CONVENUTO in entrambi i giudizi riuniti
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il giudizio portante n. 869/2016 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2016 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 18.337,91 in favore del Consorzio Comparto 10, nonché spese e competenze del giudizio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto in fatto che in data 02.04.2003 si costitutiva in Pizzo il 10 insieme alla Controparte_2 Controparte_3
ed ai coniugi per Atto del Notaio di Vibo Valentia e
[...] Persona_1 Per_2 che in data 11.03.2011 veniva modificato l'atto costitutivo e si procedeva alla nomina di un Consiglio Direttivo e del Presidente nella persona del Prof.
[...] per un periodo massimo di tre anni. Per_3
In diritto ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione processuale del
Presidente del 10 per mancanza di conferimento della procura Controparte_2 ad intraprendere la lite da parte dell'assemblea dei soci, essendo il Presidente in regime di prorogatio e pertanto con soli poteri di ordinaria amministrazione.
Sul punto ha rilevato che l'art. 13 dell'Atto Costitutivo del statuisce che: CP_2
“L'Assemblea dei consorziati provvede a deliberare sulle eventuali liti o transazioni”.
Ha inoltre dedotto che il Presidente Prof. è decaduto da tempo, essendo Per_3 stato nominato nel 2011 per tre anni ed essendo il termine ultimo di scadenza quello dell'approvazione del bilancio del 2013, come risulta dalla visura.
Ha precisato che in ogni caso il è privo di legittimazione ad Parte_4 agire per mancanza di interesse poiché l'ente che avrebbe dovuto intraprendere l'azione è la , la quale ha completato tutte le opere Controparte_3 consortili insistenti sull'intera area del , supportandone in via esclusiva Parte_4
i relativi oneri.
pagina 2 di 14 In ogni caso ha dedotto l'infondatezza della domanda poiché gli art. 5, 6 e 7 dello statuto prevedono che ogni socio deve versare delle quote sulla base di preventivi e rendiconti semestrali, mentre il , contrariamente a tali previsioni e con CP_2 modalità operative scorrette, ha richiesto l'ingiunzione a proprio favore del pagamento delle fatture per somme anticipate dall'altro socio Controparte_3
.
[...]
In via subordinata ha dedotto che le opere realizzate dal e dal Controparte_4
le hanno causato dei danni quantificati in € 46.954,00, al Parte_4 contempo riservandosi di agire per il risarcimento dei danni nelle sedi giudiziarie competenti, e pertanto ha chiesto di compensare tale credito con quello vantato dal
. Parte_4
Per tutti questi motivi ha chiesto in via principale di revocare il decreto ingiuntivo n.
151/206 ed in via subordinata di compensare totalmente il credito con quello vantato dalle opponenti a titolo di risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Le medesime deduzioni sono state formulate da e e CP_1 Parte_2 [...]
nel procedimento di opposizione n. 983/2016, nel quale hanno Parte_3 specificato di essere eredi di ma di non essere mai entrate a far parte del Persona_4
Consorzio Comparto 10.
Sul punto hanno preliminarmente sollevato difetto di legittimazione passiva in capo alle opponenti, non essendo la quota consortile trasmissibile per via ereditaria e che la morte del padre non ha comportato il subingresso automatico delle Persona_5 stesse, necessitando quanto meno una modifica allo statuto.
Il mutato giudice istruttore Dott. Giuseppe Cardona, all'udienza del 3.03.2017 disponeva la riunione al procedimento portante n. 869/2016.
Si è costituito il , preliminarmente deducendo in fatto di Parte_4 essere stato costituito dalle ditte ed i coniugi Controparte_3 [...]
e allo scopo di dare esecuzione al Piano di Comparto Per_5 Parte_1
Ambito 10 del PRG del Comune di Pizzo Calabro.
Con atto a rogito Notaio del 29.09.2003 il ha Per_2 Parte_4 sottoscritto con il comune di Pizzo Calabro una convenzione avente ad oggetto l'attuazione da parte dei consorziati del piano di lottizzazione delle aree edificatorie pagina 3 di 14 di rispettiva proprietà. In particolare, ha specificato che in base all'art. 5 della
Convenzione, il lottizzante assumeva l'onere di eseguire a proprie spese e CP_2 pro-quota tra le due ditte consorziate le opere di urbanizzazione primaria.
Con successivo accordo interno, le ditte consorziate convenivano la ripartizione delle spese in base alla volumetria delle abitazioni realizzate nelle rispettive proprietà, pari rispettivamente all'81,06% per la società ed al 18,94% per Controparte_3 la ditta Teti/Laganà.
Ha tuttavia dedotto di aver portato ad esecuzione le opere di urbanizzazione per conto e nell'interesse dei consorziati, stante l'inerzia della ditta opponente e al fine del rilascio dei certificati di agibilità da parte dell'Ente Comunale che lo aveva diffidato. Pertanto, ha specificato di avere emesso fatture di pagamento per le spese sostenute nei confronti di entrambi i soci consorziati e che, a fronte di ciò, la ditta non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria per Parte_5
l'importo complessivo di € 18.377,91, portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Ha contestato il difetto di legittimazione processuale per difetto di mandato ad agire in giudizio del Presidente così come sollevato da tutte le parti opponenti, rilevando che il Presidente del ha incardinato l'azione monitoria allo scopo di CP_2 ottenere il pagamento degli oneri consortili relativi al completamento delle opere di urbanizzazione e quindi al fine di regolamentare i rapporti interni tra i soci e che le fatture azionate si riferiscono agli esiti dei bilanci degli esercizi sociali che sono stati approvati all'unanimità da tutti i soci consortili in sede di assemblea ordinaria.
Ha specificato che nei verbali di assemblea così come approvati viene conferito all'unanimità al Presidente la delega per tutti gli adempimenti connessi al conseguimento degli esiti contabili del bilancio, tra cui rientra pertanto il potere di recuperare le posizioni creditorie contabilizzate ed approvate. In tal senso ha rilevato che il Presidente era abilitato ad agire in giudizio, essendo stato investito del potere rappresentativo da parte dell'assemblea.
Ha inoltre rilevato che la clausola statuaria contenuta nell'art. 13 dell'atto costitutivo, si limita a conferire all'Assemblea il potere di deliberare su “ liti e transazioni” , come tali intendendosi solo le vertenze sorte nei confronti dei terzi e non di ordinaria rilevanza quale è quella che si riferisce al recupero di un credito.
pagina 4 di 14 Ha da ultimo rilevato che nessuna delle norme dello statuto contiene una disciplina specifica sulle modalità di recupero dei crediti derivanti da omesso versamento degli oneri consortili da parte di uno dei due soci, nonché sulla distribuzione dei poteri decisionali tra gli organi statuari preordinati allo scopo.
Ha richiamato sul punto quella giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di recupero da parte del degli oneri consortili, occorre fare riferimento alla CP_2 disciplina più conforme alla regolamentazione degli interessi rappresentati nel
, da individuarsi in quella che regolamenta il condominio, essendo anche il CP_2
volto alla realizzazione e governo di servizi di utilità comune la cui gestione CP_2 richiede la necessità di autofinanziarsi, facendo ricorso ai medesimi strumenti per il conseguimento degli scopi statuari ed il recupero, anche forzoso, dei crediti avverso i consorziati morosi. Ha quindi rilevato che nulla osta all' applicazione alla fattispecie in questione della disciplina prevista in materia condominiale per il recupero dei contributi, e nello specifico dell'art. 63 disp. att. cod. civ., il quale testualmente recita: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”
Quindi ha specificato che le delibere di approvazione dei bilanci e soprattutto dei piani di riparto delle quote a carico di ciascun consorziato, costituiscono oltre che valido presupposto della fondatezza della domanda azionata, la conferma che la legittimazione processuale in capo al Presidente del non avrebbe avuto CP_2 necessità di alcuna autorizzazione da parte degli organi statuari.
Ha inoltre contestato il difetto di legittimazione di agire, sollevato sotto il profilo della mancanza di interesse, rilevando di aver agito quale mandatario delle ditte consorziate, di aver acquisito e sottoscritto i relativi contratti, assegnando i singoli lavori alle imprese, e procedendo successivamente alla emissione diretta delle fatture relative alle prestazioni effettuate.
Nel merito ha rilevato che la pretesa creditoria si riferisce alle spese sostenute in favore della ditta Teti/Laganà per la realizzazione delle opere di urbanizzazione pagina 5 di 14 primaria eseguite in attuazione del piano di lottizzazione approvato dal Comune di
Pizzo.
Ha dedotto in diritto che in materia di consorzi di urbanizzazione è acquisizione giurisprudenziale ormai nota quella secondo cui tali consorzi rientrano nel più ampio genus dei consorzi di diritto privato per cui sono assoggettati in parte alle norme sulle associazioni non riconosciute ed in parte alle disposizioni in materia di comunione e condominio. Ha specificato che tali enti, costituiti tra i proprietari di aree con destinazione residenziale o turistica e diretti all'autogoverno urbanistico del comprensorio consortile, sono retti dal principio delle quote di interesse e che a queste sono commisurati i contributi dovuti dagli associati per la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, nonché per il funzionamento e la gestione del , CP_2
e che pertanto il pagamento degli oneri consortili costituisce adempimento di un'obbligazione propter rem.
Ha ulteriormente dedotto che dalla documentazione prodotta emerge che il credito ingiunto trova rispondenza nelle risultanze delle delibere assembleari con cui sono stati approvati unanimemente i bilanci relativi all'oggetto del contendere, riferiti agli anni 2009, 2010, 2013 e 2014, delibere che non sono state impugnate e dunque sono efficaci e vincolanti per le parti e di cui peraltro non è stato chiesto nemmeno l'annullamento.
Sull'eccezione di compensazione sollevata dalle opponenti, fondate su presunte irregolarità costruttive imputate ai soci di maggioranza, ha dedotto in primis che non è possibile distinguere i rilievi operati nei suoi confronti da quelli operati nei confronti della , che in ogni caso non sono ad esso opponibili e che inoltre le CP_3 opponenti non hanno nemmeno spiegato domanda riconvenzionale.
Ha da ultimo dedotto che la presunta domanda di risarcimento del danno è inammissibile perché non accompagnata da rituale domanda riconvenzionale e perché del tutto infondata poiché prescritta in quanto riferita a situazioni definite in periodo antecedente al 2008. Ha in ogni caso nel merito contestato tutte le eccezioni svolte in merito ai lavori eseguiti, deducendone l'infondatezza.
Per tutti questi motivi ha chiesto preliminarmente di voler concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché di dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
pagina 6 di 14 Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria. Il tutto con spese e competenze del giudizio a favore del procuratore distrattario.
Il mutato giudice istruttore dott. Giuseppe Cardona, respingendo la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art 183
VI comma c.p.c. La causa veniva istruita solo documentalmente e codesto giudicante, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, la tratteneva in decisione all'udienza del 23.09.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la fattispecie giuridica per cui è causa riguarda il consorzio di urbanizzazione, ente atipico di diritto privato che non trova nell'ordinamento una disciplina specifica. Si tratta di aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, regolati dagli accordi associativi trasfusi nell'atto costitutivo e nello statuto e, in via sussidiaria, per quanto ivi non previsto, dalle norme applicabili alle associazioni non riconosciute e alla comunione, non trovando applicazione invece quelle sui consorzi. (in tal senso Cass. Civ.
n.18792/2021 ).
Nel caso che ci occupa, i coniugi AN, quali soci di minoranza, e la
[...]
quale socio di maggioranza costituivano nel 2003 una Controparte_3
Convenzione con il di Pizzo per l'attuazione da parte dei consorziati del CP_5 piano di lottizzazione delle aree edificatorie di rispettiva proprietà. In tale convenzione veniva stabilito che il lottizzante assumeva l'onere di eseguire CP_2
a proprie spese e pro quota tra i due consorziati le opere di urbanizzazione primaria, compresi i relativi allacci alla rete pubblica. Con successivo accordo, le due ditte consorziate convenivano la ripartizione delle spese medesime in base alla volumetria delle abitazioni realizzate nelle rispettive proprietà, pari rispettivamente all'81,06% per la e al 19,39% per la ditta AN. Controparte_3
Orbene, il , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_2
Dott. ha dedotto di aver portato ad esecuzione le opere richieste Persona_3 per conto e nell'interesse dei consorziati, provvedendo ad emettere fatture di Per_ pagamento nei confronti di entrambi i soci consorziati e che, tuttavia, la ditta pagina 7 di 14 non ha regolarizzato gli importi risultanti da ciascuna fattura emessa a suo Pt_1 carico dal , così maturando un debito ammontante a Parte_4 complessivi di € 18.377,91.
Occorre a questo punto pronunciarsi preliminarmente sull'eccezione di difetto di rappresentanza del Presidente del così come sollevato dalle Parte_4 opponenti, le quali sostengono sul punto che il presidente del , in regime CP_2 di prorogatio, ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente al recupero degli oneri consortili, pur essendo in regime di prorogatio per i soli atti di ordinaria amministrazione e senza essere autorizzato da parte dell'Assemblea dei consorziati all'unanimità.
Sul punto l'eccezione deve essere disattesa atteso che, in primo luogo, tra le attività di ordinaria amministrazione, che il Presidente può svolgere in regime di prorogatio rientra senza dubbio il recupero giudiziale degli oneri consortili dovuti dai consorziati. Inoltre, quanto al difetto di delibera autorizzativa dell'assemblea, si osserva che lo Statuto (art. 15) conferisce al Presidente un ampio mandato a dare esecuzione alle delibere adottate dagli organi del e, quindi, anche a curare CP_2 la riscossione degli oneri consortili. Né lo Statuto riserva in modo specifico all'assemblea il potere di promuovere i giudizi nei confronti dei soci, facendo espresso riferimento alle liti (da intendersi nei confronti di terzi) e alle transazioni, per cui deve pertanto trovare applicazione nel caso de quo la disciplina dettata dall'art. 36 cod. civ. che conferisce piena rappresentanza legale al Presidente delle associazioni non riconosciute.
Ad abundantiam si deve osservare che sono state allegate da parte del i CP_2 verbali della delibera di Assemblea del 19.09.2016 e del 01.10.2016 (doc.3 e doc.4) con le quali veniva dato atto che il Presidente ha legittimamente avviato l'azione Per_ legale per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei soci e nonché Pt_1 degli eredi aventi causa secondo le deleghe contenute nelle delibere di assemblea ordinaria recante approvazione dei bilanci. Da altra parte, giova rilevare che l'Assemblea, convalidato l'operato del Presidente, ha conferito ulteriore incarico per la prosecuzione dell'azione legale e che tali delibere non risultano impugnate dalle opponenti e pertanto devono ritenersi valide e efficaci.
pagina 8 di 14 Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva così come sollevato dalle opponenti, , e , in CP_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , le quali sull'assunto che la quota consortile non sia Persona_5 trasmissibile in via ereditaria, richiedendo il subentro nel consorzio un atto di accettazione espressa o una modifica dello statuto, chiedono che ne venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Sul punto si deve preliminarmente rilevare che il problema della normativa applicabile al consorzio di urbanizzazione va risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, ed è invece d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi dei consorziati.
Pertanto, quanto al profilo di adesione delle eredi al , deve ritenersi che CP_2 salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del o di aderire al già CP_2 costituito può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei CP_2 consorziati.
Da altra parte, lo statuto consortile, pur non regolando specificatamente l'aspetto relativo al trasferimento mortis causa, prevede che nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà degli immobili l'acquirente sarà vincolato a pagina 9 di 14 partecipare al (art.1); in tale caso, ossia nel caso di trasferimento della CP_2 proprietà, l'ammissione del nuovo socio è automatica (art.9).
Ciò chiarito, il ha depositato idonea documentazione attestante l'apertura CP_2 della successione (Certificato di denunciata successione testamentaria del 23.4.2014 repertorio n. 2038/9990/14 trascritto presso la Conservatoria di Vibo Valentia in data 19.11.2014 al n. 6013 del registro generale ed al n. 5099 del registro particolare, avente ad oggetto immobili siti in Vibo Valentia (VV), Pizzo (VV),
Sant'Onofrio (VV) a favore di , , e Parte_1 CP_1 Parte_6 Pt_2
) nonché i verbali di assemblea dei soci consortili relative agli esercizi sociali
[...] delle annualità 2014 e 2015 (successivi al decesso del Sig. avvenuta nel Persona_5
2010), in cui veniva dato atto della regolare costituzione delle rispettive assemblee alla presenza di tutti i soci rappresentati l'intero capitale sociale, ove la quota del defunto risultava rappresentata dalla Sig. ra e dalle Persona_5 Parte_1 germane , e . Parte_2 CP_1 Parte_6
Orbene, va ravvisato un atto di accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) nella partecipazione delle predette, nella qualità di eredi del defunto alle Persona_5 riunioni di assemblea del 10 e nella conseguente Controparte_2 partecipazione, anche a mezzo di soggetti incaricati e/o delegati, senza peraltro esprimere alcuna riserva, alla votazione delle deliberazioni ivi assunte, concernenti l'approvazione dei bilanci di esercizio relativi all'anno 2014 e all'anno 2015 ( doc.14 e doc.15). Per_
Alla stregua di quanto evidenziato, ritiene questo Giudice che le eredi sia subentrate oltre che nella titolarità della proprietà del de cuius anche nella relativa quota consortile con la conseguente debenza dei correlati oneri.
Invero, come chiarito dalla medesima giurisprudenza, l'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione degli oneri consortili si caratterizza per essere “propter rem”, ovvero idonea a sorgere in capo al debitore per il semplice effetto della titolarità della “res”; da qui anche l'ulteriore connotato della c.d. “ambulatorietà” dell'obbligazione medesima.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., per le spese condominiali maturate prima della morte del de cuius (come quelle riferite agli anni 2010) gli eredi sono tenuti a corrispondere una somma pari alla loro quota di proprietà. Tuttavia, come precisato dal Supremo
pagina 10 di 14 Collegio, la norma in esame riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone in senso non giuridico, ma soltanto occasionale ( cfr. Cass. n. 8900/2013). In tal caso gli eredi devono essere considerati alla stregua di qualunque comproprietario e, quindi, come coobbligati in solido verso il . Ebbene nel caso di specie il credito azionato si riferisce in CP_2 parte a periodi anteriori alla morte del proprietario dell'immobile, ed in parte a periodi successivi.
Pertanto, sotto il profilo della legittimazione passiva degli eredi, si rileva che della pretesa creditoria vantata dal nei confronti di rispondono CP_2 Persona_5 tutti gli eredi, pro quota, per i debiti maturati prima della morte del de cuius e solidalmente per quelli maturati successivamente.
Quanto all'eccepito difetto di interesse del ad agire per il recupero CP_2 dell'importo ingiunti, giova osservare che sono demandati al tra gli altri il CP_2 compito di provvedere alla predisposizione del riparto degli oneri e delle spese e dei contributi consortili in proporzione alle quote di intervento per ciascun consorziato nelle singole operazioni di competenza del nonché alla relativa riscossione CP_2
(cfr. art. 4 lett.e) statuto consortile). Pertanto, la considerazione degli opponenti secondo cui le spese per i lavori eseguiti sarebbero state sostenute per intero dall'altro consorziato, l'unico legittimato a pretenderle, oltre ad essere priva di alcun supporto documentale, non assume alcuna rilevanza a fronte di quanto istituzionalmente demandato per statuto al . CP_2
Venendo al merito, al fine di stabilire se la pretesa del sia fondata si CP_2 richiama quanto stabilito dalla più attenta giurisprudenza di merito, laddove è stato affermato che “I profili di analogia con l'istituto del condominio edilizio devono ritenersi tali da permettere che l'ente consortile possa acquisire, dai consorziati morosi, le risorse economiche, a loro carico, necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei
pagina 11 di 14 deliberati, emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.” (v. Tribunale Roma sez. V,
04/08/2017, n.15884, nonché Tribunale Roma sez. V, 12/08/2009, n.17347).
Orbene, nella specie, l'art. 4 dell'allegato A integrativo allo statuto, stabilisce alla lettera e) che il cura la “predisposizione del riparto degli oneri e delle spese CP_2
e dei contributi consortili in proporzione alle quote di intervento per ciascun consorziato nelle singole operazioni di competenza del , e la riscossione, previa CP_2 comunicazione scritta, ed assegnazione di un ragionevole termine necessario alle verifiche”. Inoltre, l'art. 7 nel disciplinare gli obblighi dei consorziati prevede espressamente che: “i consorziati sono vincolati alle deliberazioni degli organi consortili, nonché alla esecuzione di adempimenti ed oneri assunti dal CP_2 nell'ambito delle sue competenze.” In particolare, ciascun consorziato è obbligato a contribuire alle spese necessarie per il funzionamento e l'attività del , nella CP_2 misura deliberata dagli organi consortili nei singoli esercizi.” All'art 17 viene espressamente stabilito che fino a quando non sarà approvato il rendiconto consuntivo di gestione, il Consiglio esigerà dai Consorziati congrui acconti trimestrali per contributi alle spese sulla base del preventivo in precedenza approvato. Dopo
l'approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno precedente e del preventivo per
l'anno in corso verranno operati i conguagli sia per l'anno precedente che per l'anticipo dei contributi dell'anno in corso. Ogni consorziato è tenuto a versare i contributi entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'organo amministrativo.
Ebbene, così ricostruita la disciplina statutaria della riscossione degli oneri consortili, deve osservarsi che il non ha mai indicato le delibere di CP_2 approvazione del riparto delle spese, in modo da desumere in base a quale criterio di calcolo ha liquidato le somme a suo avviso dovute dagli opponenti, essendosi limitato, nel ricorso per D.I., a riferire genericamente le causali delle fatture (Fattura
n. 3/2009 - Importo: € 4.952,01 (differenza parziale di quanto già pagato) Causale
Quota parte per lavori consortili, Fattura n. 2/2010 - Importo: € 467,49 - Causale:
Quota parte per lavori consortili,Fattura n. 4/2010 - Importo: € 2.475,72 Causale:
Quota parte per lavori consortili, Fattura n. 2/2013 - Importo: € 9.770,14 - Causale:
Quota parte per spese generali 2011,2012,2013 – Oneri di urbanizzazione 2013).
pagina 12 di 14 Né sul punto rilevano i bilanci approvati per gli anni 2009,2010, 2013 e 2014 posto che non è possibile rinvenire in alcuna voce i crediti dovuti al da parte CP_2 della ditta AN, né risultano inserite richieste di recupero quote nelle delibere dal 2010 in poi. Ed invero solo nelle convocazioni del 19.09.2016 e del
1.10.2016 risulta che il Presidente richiedeva formalmente l'autorizzazione dell'Assemblea ad agire per il recupero di tali crediti, di cui in ogni caso non veniva nemmeno indicata la somma.
Ciò posto, la pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, non risulta suffragata da un prospetto analitico degli elementi utilizzati per la liquidazione della stessa, non avendo il indicato i criteri di imputazione delle somme pretese CP_2 dai consorziati opponenti.
Alla luce di quanto statuito, l'opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale esonera dall'indagine sulla domanda spiegata in via subordinata di compensazione del credito con quello asseritamente vantato dalle opponenti a titolo di risarcimento danni.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201 ed €
26.000, nei valori minimi tenuto conto della ridotta attività svolta con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna IL 10, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento in favore di , alle spese del presente giudizio che Parte_1 vengono liquidate in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
pagina 13 di 14 2) condanna IL CONSORZIO 10, in persona del legale rappresentante Pt_4
p.t., al pagamento in favore di , e , alle CP_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Vibo Valentia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 (P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via Accademie
Vibonesi, presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace, che lo difende e rappresenta