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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5706/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
DA DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5706/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1 luglio 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ramis come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Borgo G. Tommasini n. 20
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(BRA) il 3 aprile 1987; rappresentato e difeso dall'avv. Paola Lucchini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Via Zarotto n. 86/A
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 8 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) il figlio viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento e residenza abituale presso l'abitazione della madre;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) il padre avrà facoltà di vedere il figlio, durante la settimana, quando vorrà, previo preventivo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore;
inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alternati, durante il periodo scolastico, dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, durante le vacanze estive, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina;
nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con il figlio due o tre settimane anche non consecutive;
i genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie, entro il 31 maggio di ogni anno;
i ricorrenti favoriranno l'alternanza durante le vacanze natalizie e pasquali, in particolare, il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre, ed il
31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre e, così, tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante il periodo pasquale;
in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari;
4) il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400,00, rivalutabile Istat;
la signora continuerà a Parte_1 percepire in via esclusiva l'assegno unico;
2 di 8 5) le parti si faranno carico in misura pari al 50% cadauno delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo dell'intestato Tribunale, che di seguito si riporta:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO JL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante a dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
3 di 8 c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche e, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture privale e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per To funzione visiva, uditivi e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psicofisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO
IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
4 di 8 c. Gite scolastiche con pernottamento.
d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la CP_1 necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc,, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura,
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva del figlio.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore, da effettuarsi mediante whatsapp, sms, e- mail, raccomandata a.r. o via pec, l'altro genitore, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, non esprima per iscritto, parere discordante motivato.
5 di 8 Le spese extra assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi o stabilita dal Tribunale.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle
Spese extra assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto, all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
6) i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto valido per l'espatrio del minore;
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 25 novembre 2025,
e , già legati da una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale, hanno chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento del loro figlio (nato l'[...]), Per_1 nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento dello stesso.
Con provvedimento in data 27 novembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
6 di 8 Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 2 dicembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
7 di 8 2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST AG
IL PRESIDENTE
DA ZI
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
DA DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 5706/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1 luglio 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ramis come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Borgo G. Tommasini n. 20
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(BRA) il 3 aprile 1987; rappresentato e difeso dall'avv. Paola Lucchini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Via Zarotto n. 86/A
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
1 di 8 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) il figlio viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento e residenza abituale presso l'abitazione della madre;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) il padre avrà facoltà di vedere il figlio, durante la settimana, quando vorrà, previo preventivo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore;
inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alternati, durante il periodo scolastico, dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, durante le vacanze estive, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina;
nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con il figlio due o tre settimane anche non consecutive;
i genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie, entro il 31 maggio di ogni anno;
i ricorrenti favoriranno l'alternanza durante le vacanze natalizie e pasquali, in particolare, il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre, ed il
31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre e, così, tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante il periodo pasquale;
in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari;
4) il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400,00, rivalutabile Istat;
la signora continuerà a Parte_1 percepire in via esclusiva l'assegno unico;
2 di 8 5) le parti si faranno carico in misura pari al 50% cadauno delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo dell'intestato Tribunale, che di seguito si riporta:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco.
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO JL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante a dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
3 di 8 c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche e, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture privale e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per To funzione visiva, uditivi e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psicofisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO
IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
4 di 8 c. Gite scolastiche con pernottamento.
d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la CP_1 necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc,, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura,
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva del figlio.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore, da effettuarsi mediante whatsapp, sms, e- mail, raccomandata a.r. o via pec, l'altro genitore, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, non esprima per iscritto, parere discordante motivato.
5 di 8 Le spese extra assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi o stabilita dal Tribunale.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle
Spese extra assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto, all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
6) i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto valido per l'espatrio del minore;
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 25 novembre 2025,
e , già legati da una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale, hanno chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento del loro figlio (nato l'[...]), Per_1 nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento dello stesso.
Con provvedimento in data 27 novembre 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
6 di 8 Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 2 dicembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
7 di 8 2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST AG
IL PRESIDENTE
DA ZI
8 di 8