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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/06/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, assegnata al relatore ed estensore dr.ssa Federica Girfatti,
TRA
, nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , e nato a [...] C.F._1 Parte_2
US SU (Na) il 29/07/1969, codice fiscale
, rappresentati e difesi, come in atti, dall' avv.to C.F._2
Gennaro Iasevoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, sito in
PO d'AR (Na) alla via Gorizia 50;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]
Parco Aurora int. 4;
CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di CP_1
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.
[...]
In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale valutazione bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass.
N.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.
Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno.
Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.
Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del collegio, si rileva quanto segue.
Dalla documentazione medica in atti (Cfr. referto specialistico del geriatra dell'Asl Na3Sud dottoressa del 10.06.2024; referto Persona_1
specialistico del geriatra dell'Asl Na3Sud dottoressa del Persona_1
10.02.2025) risulta che è affetto da un declino cognitivo Controparte_1
con turbe del comportamento.
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che questi è apparso estraneo al contesto spazio temporale;
ma ciò che più conta è che i figli, signori e Parte_1
, non hanno riferito di stati di aggressività del padre (lo è Parte_2
stato in passato ma solo a seguito della perdita della moglie) ma che l'interdicendo è tranquillo e che assume regolarmente farmaci. Inoltre, il signor risulta essere titolare di diversi beni immobili, percepisce Controparte_1
€ 2.000,00 circa di canoni di locazione per gli immobili locati, ed è titolare di pensione erogata dall'INPS di circa € 1.000,00 mensili.
Orbene, ritiene il tribunale che, se è vero che la patologia da cui è affetto l'interdicendo faccia verosimilmente ritenere opportuno il ricorso a forme di tutela per , non in grado di occuparsi da solo delle proprie Controparte_1
esigenze; non è men vero che l'indole docile dell'interdicendo, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da compiere (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e alla riscossione dei canoni di locazione) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.
Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione debba essere rigettata.
Non si ravvisano, inoltre, i presupposti di urgenza per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
La peculiarità della vicenda fattuale trattata, al limite tra l'interdizione e l'ads, induce a compensare le spese di lite.
Va, peraltro, disposta la trasmissione di copia della sentenza al giudice tutelare competente ex art. 418 co 3 c.c..
P.T.M
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al giudice tutelare per quanto di competenza.
Così deciso lì 05.06.2025
Il giudice rel.- est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, assegnata al relatore ed estensore dr.ssa Federica Girfatti,
TRA
, nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , e nato a [...] C.F._1 Parte_2
US SU (Na) il 29/07/1969, codice fiscale
, rappresentati e difesi, come in atti, dall' avv.to C.F._2
Gennaro Iasevoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, sito in
PO d'AR (Na) alla via Gorizia 50;
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]
Parco Aurora int. 4;
CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di CP_1
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.
[...]
In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale valutazione bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass.
N.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e dell'interdizione hanno assunto un ruolo del tutto residuale. Tenuto conto di ciò, la scelta tra un rimedio e l'altro non può essere effettuata dal giudice che sulla base dei dati raccolti in ciascun caso potendo la stessa essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome e per conto del beneficiario della misura di protezione. In sostanza, il discrimine tra una misura e l'altra non sarà dato dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che vanno compiute per la tutela della persona.
Ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non pregiudicare gli interessi della persona, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio vuoi per la semplicità delle operazioni da compiere (attinenti, per esempio, alla gestione del reddito da pensione) e per l'attitudine dell'interessato a non porre pericolosamente e immotivatamente in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, dovrà corrispondere, infatti, l'amministrazione di sostegno.
Per converso, ove il soggetto che si trova in condizioni di abituale infermità, con la sua pur minima partecipazione alla decisione rischiasse di arrecare a sé pregiudizio, in quel caso, allora, potrebbe propendersi per la misura più invasiva, sebbene anche in questa ipotesi si possa assicurare al beneficiario, ove ne sia in grado, per il disposto dell'art. 409 comma II c.c., la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cosiddetta contrattualità minima.
Esaminando, alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, il caso portato all'attenzione del collegio, si rileva quanto segue.
Dalla documentazione medica in atti (Cfr. referto specialistico del geriatra dell'Asl Na3Sud dottoressa del 10.06.2024; referto Persona_1
specialistico del geriatra dell'Asl Na3Sud dottoressa del Persona_1
10.02.2025) risulta che è affetto da un declino cognitivo Controparte_1
con turbe del comportamento.
Dall'esame dell'interdicendo è emerso che questi è apparso estraneo al contesto spazio temporale;
ma ciò che più conta è che i figli, signori e Parte_1
, non hanno riferito di stati di aggressività del padre (lo è Parte_2
stato in passato ma solo a seguito della perdita della moglie) ma che l'interdicendo è tranquillo e che assume regolarmente farmaci. Inoltre, il signor risulta essere titolare di diversi beni immobili, percepisce Controparte_1
€ 2.000,00 circa di canoni di locazione per gli immobili locati, ed è titolare di pensione erogata dall'INPS di circa € 1.000,00 mensili.
Orbene, ritiene il tribunale che, se è vero che la patologia da cui è affetto l'interdicendo faccia verosimilmente ritenere opportuno il ricorso a forme di tutela per , non in grado di occuparsi da solo delle proprie Controparte_1
esigenze; non è men vero che l'indole docile dell'interdicendo, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche da compiere (limitate alla gestione degli emolumenti previdenziali e alla riscossione dei canoni di locazione) escludono la necessità di ricorrere a forme di tutela escludenti la dignità della persona nel suo essere nel mondo giuridico e sociale, quali l'interdizione.
Si ritiene, pertanto, alla stregua del sin qui detto, che la domanda di interdizione debba essere rigettata.
Non si ravvisano, inoltre, i presupposti di urgenza per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
La peculiarità della vicenda fattuale trattata, al limite tra l'interdizione e l'ads, induce a compensare le spese di lite.
Va, peraltro, disposta la trasmissione di copia della sentenza al giudice tutelare competente ex art. 418 co 3 c.c..
P.T.M
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
- dispone trasmettersi copia della sentenza al giudice tutelare per quanto di competenza.
Così deciso lì 05.06.2025
Il giudice rel.- est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)